Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del lavoro

Nota 11 novembre 2010, prot. n. 23200

Oggetto: Richiesta parere in materia di formazione dei datori di lavoro

 

 

 

In riferimento alla richiesta inoltrata con la nota sopracitata e sollecitata con nota n. 13168/CZ/E del 20.10.2010, acquisito il parere della Direzione generale per l’Attività ispettiva, si comunica quanto segue.

 

L’art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 106/2009, rimanda ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per stabilire i contenuti e le articolazioni dei corsi di formazione di datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

 

Inoltre, la stessa norma stabilisce che in assenza di detto accordo la formazione effettuata, ai sensi dell’art. 3 del Dm 16.1.1997 (G.U. n. 27 del 3.2.1997), è da ritenersi valida.

 

Tutto ciò premesso, poiché l’articolo 3 del decreto ministeriale sopra richiamato, non individua le caratteristiche dei soggetti formatori, ne consegue che tali funzioni possono essere svolte dal consulente del lavoro.