Tipologia: Protocollo
Data firma: 3 novembre 1999
Parti: Anec-Agis e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Cinematografi
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
B) Riunioni periodiche.

C) Organismo paritetico nazionale.
D) Organismi paritetici territoriali.


Protocollo aggiuntivo 3.11.99 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

- Premesso il forte impegno delle parti perché nell'ambito dell'esercizio cinematografico sia assicurato il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- riaffermata la necessità che ad un'adeguata opera di informazione e formazione del personale si accompagni l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni loro impartite al fine di eliminare o contenere i rischi del lavoro, si conviene quanto segue.

A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno nelle strutture fino a 15 dipendenti e nell'ambito della RSU nelle strutture con più di 15 dipendenti.
Per le strutture fino a 15 lavoratori occupati può essere alternativamente previsto un rappresentante per la sicurezza territoriale in ambito provinciale, interprovinciale e regionale. L'alternativa sarà definita in sede locale tra Anec e le OO.SS. dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl, e Uilsic-Uil.
Nei circuiti o gruppi con più di 200 dipendenti i RLS devono essere 3.
Il RLS resta in carica 3 anni e ha diritto ad ore di permesso per l'espletamento della propria funzione nelle seguenti misure:
- strutture fino a 5 dipendenti: 12 ore annue;
- strutture da 6 a 15 dipendenti: 30 ore annue;
- strutture con oltre 15 dipendenti: 40 ore annue.
Non vengono imputate al monte ore di cui sopra le ore utilizzate per gli adempimenti di cui all'art. 19, lett. b, c, d, g, i, l, D.lgs. n. 626/94.
L'elezione si svolge a suffragio universale ed a scrutinio segreto.
L'utilizzazione dei permessi deve essere richiesta al datore di lavoro per iscritto e con un anticipo di almeno 48 ore. Analogo termine deve essere osservato per le visite del RLS ai luoghi di lavoro.
Il RLS espleta i compiti previsti dall'art.19, D.lgs. n. 626/94, come modificato dal D.lgs. n. 242/96 e, in particolare:
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione del rischio, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle attività di prevenzione;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;
- può presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- esamina con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- partecipa alle riunioni periodiche previste dalle leggi;
- avverte il responsabile dell'Azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
Il RLS ha diritto ad una formazione di almeno 32 ore e il programma deve comprendere:
- conoscenze generali su obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

B) Riunioni periodiche.
Le riunioni periodiche previste dall'art. 11, D.lgs. n. 626/94, devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e con un ordine del giorno scritto.
Il RLS può chiedere comunque la convocazione di una ulteriore riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro nell'azienda.

C) Organismo paritetico nazionale.
L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 31 del vigente CCNL assume anche i seguenti compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:
- promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali e coordinamento della loro attività;
- promozione di attività formative dirette ai componenti degli organismi paritetici territoriali;
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale - di riferimento per gli organismi paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;
- promozione dello scambio di informazioni e valutazione degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni.

D) Organismi paritetici territoriali.
A livello regionale o interregionale sono costituiti Organismi paritetici territoriali con i seguenti compiti:
- composizione delle controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza informazione e formazione previsti dalle nonne vigenti. Le parti interessate si impegnano, ad adire OPT per ogni controversia in materia;
- elaborazione di progetti formativi inerenti le materie della sicurezza e salute dei lavoratori;
- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;
- tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell'organismo;
- trasferimento dei dati di cui sopra a OPN.