Tipologia: CCNL
Data firma: 3 novembre 1999*
Validità: 01.02.1998 - 30.06.2002
Parti: Anec-Agis e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Cinematografi
Fonte: CNEL
Note:* L'accordo di rinnovo è stato siglato il 22 luglio 1999

Sommario:

Premesso
Titolo I - Sfera di applicazione e classificazione del personale
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Titolo II - Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 2 - Classificazione del personale dipendente dalle monosale e multisale cinematografiche.
Art. 3 - Classificazione del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex.
Art. 4 - Disciplina contrattuale applicabile.
Art. 5 - Assunzione.
Art. 6 - Visita medica.
Art. 7 - Periodo di prova.
Art. 8 - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 9 - Lavoro dei minori.
Art. 10 - Personale addetto ai turni.
Art. 11 - Organizzazione del lavoro.
• Flessibilità degli orari di lavoro.

• Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo.
• Situazioni di grave crisi.
Art. 12 - Contratto a termine.
Art. 13 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 14 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Art. 15 - Apprendistato.
Art. 16 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Art. 17 - Riposo settimanale.
Art. 18 - Lavoro domenicale.
Art. 19 - Ferie.
Art. 20 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Art. 21 - Premio annuale.
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme transitorie per gli impiegati.
• Norme transitorie per gli operatori.
• Norme transitorie per gli operai.
Art. 23 - Congedo matrimoniale.
Art. 24 - Tutela della maternità.
Art. 25 - Divise.
Art. 26 - Missioni temporanee.
Art. 27 - Permessi.
Art. 28 - Servizio militare.
Art. 29 - Assenze.
Art. 30 - Doveri del lavoratore.
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 32 - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 33 - Rappresentanze sindacali.
Art. 34 - Diritti sindacali.
• Assemblea.

• Permessi per cariche sindacali e aspettativa.
• Contributi sindacali.
Art. 35 - Relazioni sindacali.
• Stagione cinematografica.
Art. 36 - Osservatorio nazionale.
Art. 37 - Formazione professionale.
Art. 38 - Previdenza complementare.
Art. 39 - Disciplina dei licenziamenti.
Art. 40 - Piccolo esercizio.
Art. 41 - Preavviso.
Art. 42 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto.
Art. 43 - Indennità in caso di morte.
Art. 44 - Norme speciali.
Art. 45 - Condizioni di miglior favore.
Art. 46 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 47 - Decorrenza e durata del contratto.
Titolo III - Regolamentazione per i lavoratori con qualifica operaia
Art. 48 - Orario di lavoro.
Art. 49 - Sospensioni e interruzioni del lavoro.
Art. 50 - Recuperi.
Art. 51 - Chiusure stagionali.
Art. 52 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 53 - Festività.
Art. 54 - Corresponsione ed elementi della retribuzione.
Art. 55 - Malattia e infortunio.
Art. 56 - Trasferimenti.
Titolo IV - Regolamentazione per i lavoratori con qualifica impiegatizia
Art. 57 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 58 - Passaggio di livello.
Art. 59 - Orario di lavoro.
Art. 60 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 61 - Festività,
Art. 62 - Indennità di cassa.
Art. 63 - Corresponsione ed elementi della retribuzione.
Art. 64 - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 65 - Trasferimenti.
Titolo V - Minimi retributivi e contrattazione integrativa
1) Tabella retributiva minima per i lavoratori dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche
2) Tabella retributiva minima per i lavoratori dipendenti dai multiplex e dai megaplex
3) Contrattazione integrativa
• Premio di risultato
4) Stralcio della parte economica dell'accordo 3 novembre 1999
Protocollo aggiuntivo 3.11.99 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Scala parametrale CCNL 3 novembre 1999
• Importi indennità di contingenza preesistenti all'accordo 3 novembre 1999
• Importi indennità di contingenza per monosale e nultisale ex accordo 3 novembre 1999
• Importi indennità di contingenza per multiplex e megaplex ex accordo 3 novembre 1999
Quota contratto
Protocolli aggiuntivi

• Accordo 10 dicembre 1977.
• Accordo 6 dicembre 1980 (stralcio).
• Stralcio accordo 11 novembre 1972

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali stipulato il 3 novembre 1999

L'anno 1999 il giorno 3 del mese di novembre in Roma tra Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec) […] con l'intervento dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) […] e Slc-Cgil […] assistiti dalle Delegazioni regionali del Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Sicilia e Sardegna; Fistel-Cisl […] assistiti dalle Delegazioni di Roma, Milano, Sanremo, Savona, Firenze; Uilsic-Uil […] assistiti dalle Delegazioni di Roma, Milano, Genova, Verona e Torino

Premesso
che le Associazioni stipulanti il presente CCNL, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposte in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza per le imprese dell'esercizio cinematografico di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme;
che, in relazione a ciò, le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto e gli accordi integrativi dello stesso per il periodo di relativa validità;
che le organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori si impegnano conseguentemente a non promuovere e ad intervenire perché siano comunque evitate, a qualsiasi livello, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e di 2° livello;
è stato stipulato il seguente CCNL per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Titolo I - Sfera di applicazione e classificazione del personale
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
- monosale cinematografiche;
- multisale cinematografiche;
- multiplex;
- megaplex.

Art. 4 - Disciplina contrattuale applicabile.
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle monosale e multisale cinematografiche è disciplinato dai Titoli I, II, III, IV e V del presente CCNL.
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex è disciplinato dai Titoli I, II, IV e V del presente CCNL.

Titolo II - Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 6 - Visita medica.
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.

Art. 9 - Lavoro dei minori.
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro.
Flessibilità degli orari di lavoro.

Premesso che la durata dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare obiettivi di maggior produttività aziendale e di salvaguardia dei livelli retributivi ed occupazionali dei lavoratori, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13, legge n. 196/97 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali comunque non superiori all'anno, preferibilmente articolati nel periodo 1° settembre-31 agosto - intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali e il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.
[…]
L'adozione della flessibilità e le modalità applicative dovranno essere concordate in tempo utile in sede di esame tra direzioni aziendali ed organismi rappresentativi aziendali con la partecipazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, delle rispettive organizzazioni territoriali. In assenza degli organismi rappresentativi aziendali, le predette intese saranno definite in tempo utile tra i rappresentanti delle competenti organizzazioni territoriali di Anec e di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilsic-Uil, le direzioni aziendali e i lavoratori.
Resta inteso che, qualora a seguito di verifica da effettuarsi alla scadenza del periodo di riferimento, come definito ai sensi del comma 1 del presente articolo, risulti a favore del lavoratore una eccedenza di ore di lavoro prestate rispetto all'orario definito, l'azienda procederà, entro 30 giorni dalla conclusione della verifica, al pagamento con la maggiorazione del lavoro straordinario delle ore eccedenti, salvo diverse intese intervenute tra le parti.

Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo.
Le parti convengono sull'opportunità di perseguire il consolidamento e lo sviluppo delle strutture aziendali e, conseguentemente, dell'occupazione attraverso la migliore organizzazione del lavoro con una adeguata combinazione tra definizione, durata e distribuzione degli orari di lavoro, godimento di ferie, riposi e permessi, utilizzo delle diverse tipologie di rapporti di lavoro e rispettive entità, articolazione e mobilità delle mansioni.
In questo modo, ad avviso delle parti, può darsi risposta oltreché alle esigenze di flessibilità delle aziende, alla necessità di precostituire le condizioni per il più funzionale utilizzo delle strutture cinematografiche anche con riferimento all'articolazione dell'offerta cinematografica nell'arco dell'anno.
In relazione a quanto sopra le parti convengono che le aziende o gruppi di aziende che intendessero avvalersi delle possibilità operative offerte dal presente articolo attiveranno una trattativa a livello aziendale con la RSA eventualmente assistita dalle OO.SS. territoriali od interaziendale con la RSA assistita dalle OO.SS. territoriali per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda od a settori di essa sulle materie concernenti le diverse tipologie di rapporti di lavoro nonché l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro annuo complessivamente definite per una media settimanale che potrà essere ridotta rispetto all'orario contrattuale. A tal fine, nell'intesa fra le parti, potranno essere assorbiti le riduzioni del monte ore annuo di cui alle Dichiarazioni a verbale degli artt. 48 e 57 e i riposi compensativi previsti a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/77.
Tali accordi potranno superare i limiti numerici e quantitativi previsti dal CCNL per le diverse materie.
Potranno altresì prevedere l'istituzione di una "banca ore" che consenta ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale. Tali prestazioni saranno pertanto compensate con la sola maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un numero di riposi compensativi rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nelle quote e con le modalità che saranno concordate.

Art. 12 - Contratto a termine.
In applicazione dell'art. 23, comma 1, legge n. 56/87, l'apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
- periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento della stagione cinematografica;
- aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
- sostituzione di lavoratori in ferie o aspettativa;
- inserimento di figure professionali non esistenti nella compagine aziendale, di cui si voglia sperimentare l'utilità.
Per le ipotesi di cui sopra è consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 25% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore nelle imprese che hanno fino ad 8 dipendenti a tempo indeterminato e con arrotondamento all'unità inferiore per le imprese che hanno più di 8 dipendenti a tempo indeterminato.
Per la disciplina dei contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni della legge 18.4.62 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.
[…]

Art. 13 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n. 196/97 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
- periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento della stagione cinematografica;
- aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 1° e 2° livello della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale - fatta eccezione per le maschere - e al livello A della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e megaplex.
Nelle aziende con almeno 8 dipendenti a tempo indeterminato e fino a 17 dipendenti a tempo indeterminato può essere utilizzato un prestatore di lavoro temporaneo. Nelle aziende con oltre 17 dipendenti a tempo indeterminato è consentita l'utilizzazione di un ulteriore prestatore di lavoro temporaneo ogni 10 dipendenti a tempo indeterminato.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente alla RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite della competente Sezione territoriale di Anec, l'azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 15 - Apprendistato.
Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro nell'ambito delle aziende di esercizio cinematografico.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'azienda.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93 e successive modificazioni.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:

livello di inquadramento durata in mesi
monosale e multisale
- Quadro, 5° super e 5° 36 mesi
- 4a, 3a, 3b, 3 super a 24 mesi, ridotti a 18 mesi in caso di possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto al profilo professionale da conseguire
- 2° livello 18 mesi
Multiplex e megaplex -Quadro A, Quadro B, F 36 mesi
- E, D, C e B 24 mesi, ridotti a 18 mesi in caso di possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto al profilo professionale da conseguire

[…]
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità.

titolo di studio ore di formazione
scuola dell'obbligo 120
attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100
diploma universitario e diploma di laurea 80

La contrattazione integrativa territoriale può stabilire un diverso impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[…]
Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.

Art. 16 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Per la disciplina del CFL si fa riferimento alle norme di legge e agli accordi interconfederali vigenti in materia.

Art. 17 - Riposo settimanale.
Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base a turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile. I turni di servizio dovranno essere organizzati in modo da assicurare ai lavoratori nell'ambito dell'anno la coincidenza di 9 giornate di riposo settimanale con la domenica o con una delle festività indicate negli artt. 53 e 59.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
In caso di modificazione dei turni di riposo il lavoratore dovrà essere informato della modificazione stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno fissato per il riposo.

Art. 24 - Tutela della maternità.
Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 25 - Divise.
[…]
Al personale di pulizia l'azienda fornirà i necessari indumenti di lavoro.

Art. 30 - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 31 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
5) licenziamento senza preavviso.
La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al lavoratore:
a) che ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua negligentemente, o con soverchia lentezza, il lavoro affidatogli;
c) che rechi offesa ai compagni di lavoro ed in genere al personale addetto al locale;
d) che dia disposizioni contrastanti con quelle predisposte dalla direzione;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:
a) che fumi o introduca bevande alcoliche nel locale senza il permesso della direzione;
b) che sia trovato addormentato;
c) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza del locale, al normale e puntuale andamento del lavoro;
d) nei casi in cui, per le mansioni svolte dall'interessato, le infrazioni indicate al comma 1 del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità;
e) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3).
Il licenziamento di cui al punto 5) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri richiamati nel presente contratto o che compia azioni cosi gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, considerando tali anche i casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 4).
[…]

Art. 33 - Rappresentanze sindacali.
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni interne, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, saranno applicati gli accordi interconfederali vigenti in materia.
È recepito l'accordo interconfederale 1.12.93 per la costituzione delle RSU.

Art. 34 - Diritti sindacali.
Assemblea.

In applicazione dell'art. 20, legge 20.5.70 n. 300, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore cinematografico e delle difficoltà obiettive per l'esercizio da parte dei lavoratori del diritto di assemblea durante l'orario di lavoro, le parti concordano che le assemblee del personale saranno effettuate fuori di tale orario.
A tale personale, che dimostri l'effettiva partecipazione all'assemblea, sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata dell'assemblea stessa fino ad un massimo di 10 ore all'anno.
In via eccezionale e senza che ciò possa costituire precedente altrimenti invocabile, ai lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 20, legge 20.5.70 n. 300 e dipendenti da esercizi cinematografici siti in città capoluogo di provincia - e, per quanto riguarda le multisale con almeno 3 schermi, anche per gli esercizi siti in Comuni non capoluogo di provincia - sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata delle assemblee, cui dimostrino di aver partecipato, fino ad un massimo di 5 ore all'anno.
A richiesta dei lavoratori l'azienda provvederà a mettere a loro disposizione un locale per lo svolgimento delle assemblee del personale dell'azienda medesima al di fuori delle ore di lavoro. Le convocazioni delle riunioni devono essere comunicate all'azienda con un preavviso di 24 ore.
Per quanto invece concerne le assemblee di tutto il personale dipendente dagli esercizi cinematografici cittadini le organizzazioni provinciali dei lavoratori si rivolgeranno direttamente alle Sezioni territoriali di Anec che si adopereranno perché venga messo a loro disposizione un locale idoneo per lo svolgimento delle assemblee.

[…]
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35 - Relazioni sindacali.
Anec e le OO.SS. nazionali concordano sull'opportunità di incontri periodici e, comunque, di regola annuali per l'esame della situazione generale del settore e dei relativi problemi legislativi, economici e produttivi anche in relazione alle trasformazioni strutturali nell'ambito della produzione e diffusione della comunicazione audiovisiva, per indicazioni e consultazioni sugli strumenti che possono contribuire al risanamento e al rilancio del settore a salvaguardia delle strutture e dell'occupazione, nonché per l'individuazione di eventuali linee di intervento in tale direzione, per le quali comunque resta necessaria ed opportuna l'iniziativa autonoma di Anec e delle OO.SS.. Nel corso dell'incontro saranno fornite indicazioni in merito all'andamento dell'occupazione femminile, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 903/77, dalla Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.85 e dalla legge n. 125/91.
I temi di cui sopra costituiranno altresì oggetto di esame da parte delle Organizzazioni territoriali di categoria, con riferimento al comprensorio di competenza, nel corso di un incontro annuale da tenersi di norma entro il 1° quadrimestre. In tale sede le situazioni territoriali e le possibili linee di intervento saranno in particolare esaminate anche nella prospettiva di iniziative da parte degli enti locali a sostegno e rilancio del settore. Nel corso di tale incontro costituiranno oggetto di informazione e consultazione, con riferimento alle aziende presenti nel territorio di competenza, le questioni relative all'utilizzazione, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei lavoratori in rapporto agli sviluppi tecnologici ed all'organizzazione produttiva e del lavoro.
Ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità delle imprese nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia di azione delle OO.SS. nella sfera di propria competenza, oggetto di informazione, consultazione e confronto saranno, nel corso dello stesso incontro, lo stato applicativo delle forme di organizzazione del lavoro concordate nei termini di cui all'art. 11 con l'intento di contemperare le esigenze occupazionali e retributive dei lavoratori con le condizioni di produttività aziendale, gli eventuali processi di trasformazione e diversificazione delle strutture di pubblico spettacolo - anche in rapporto alle specificità economiche e socio-culturali delle diverse aree, alla introduzione di nuove tecnologie, alla formazione e aggiornamento dei lavoratori - nell'ipotesi in cui tali iniziative possano produrre alterazioni dei livelli occupazionali oppure avere implicazioni sulla qualificazione professionale dei lavoratori, i dati globali dell'occupazione disaggregati, per singole aziende. Nelle stesse sedi territoriali, su richiesta di una delle parti oltre ai temi di cui sopra, potranno costituire oggetto di informazione, consultazione e confronto le questioni attinenti alla migliore qualificazione dell'offerta di cinema in pubblica sala, dalla funzionalità del servizio alla qualificazione professionale dei lavoratori tenuto conto della specificità dei vari segmenti di esercizio dal punto di vista produttivo, economico, organizzativo e di dimensione occupazionale.

Art. 36 - Osservatorio nazionale.
Le parti convengono sull'esigenza di rafforzare il sistema di relazioni sindacali in essere di organizzare con regolarità e sistematicità l'esame e il confronto su temi d'interesse comune.
A tal fine viene costituito un Osservatorio nazionale, formato da 6 componenti, dei quali 3 designati da Anec e 3 designati da Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilsic-Uil.
L'Osservatorio, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, fornirà alle parti supporto tecnico e di conoscenza attraverso l'acquisizione, l'esame e l'elaborazione di tutti i dati che, non rivestendo carattere di riservatezza, possano risultare utili agli effetti del quadro informativo complessivo del settore.
Costituiranno in particolare oggetto di esame ed attenzione da parte dell'Osservatorio nazionale:
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale, le questioni comunque suscettibili di aver incidenza sulla situazione dell'esercizio cinematografico, le prospettive produttive settoriali e i relativi prevedibili effetti sull'occupazione;
- gli effetti dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli di offerta al pubblico sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità degli addetti e sull'assetto in genere dell'esercizio cinematografico anche in relazione alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori, a tal fine monitorando e valutando i lavori della Commissione di cui all'art. 37 del presente contratto;
- l'analisi delle possibili linee di intervento legislativo di sostegno al settore;
- i temi concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro, secondo le linee operative di cui al Protocollo 3.11.99.

Art. 37 - Formazione professionale.
Le parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionali dei lavoratori un ruolo strategico per l'elevazione degli standard qualitativi dell'offerta cinematografica in sala pubblica, anche in relazione ai processi attualmente in corso di trasformazione e diversificazione dell'attività delle sale cinematografiche.
Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede nazionale che territoriale per:
- l'individuazione degli opportuni strumenti finalizzati alla formazione, alla riqualificazione ed all'arricchimento professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche;
- la definizione dei criteri di svolgimento delle attività formative, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;
- la realizzazione di ogni possibile intesa volta ad agevolare la concessione di finanziamenti comunitari e nazionali nell'ambito delle risorse destinate alla formazione.
In questo quadro le parti, considerata la competenza primaria delle Regioni in materia di formazione professionale, impegnano in particolare le proprie strutture territoriali ad attivare e sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali al lavoro ed alla formazione al fine di realizzare opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
Le parti procederanno alla costituzione di un'apposita Commissione composta da 3 rappresentanti di Anec e 3 rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per attività di studio, documentazione, acquisizione dati e, comunque, per ogni approfondimento della materia formativa nonché per la formulazione di indirizzi e di progetti anche attraverso organismi bilaterali.

Art. 44 - Norme speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente CCNL il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Nelle aziende che abbiano più di 20 dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura dell'azienda stessa a ciascun lavoratore.

Titolo III - Regolamentazione per i lavoratori con qualifica operaia
Art. 48 - Orario di lavoro.

La durata dell'orario normale di lavoro, disciplinata dalle nonne di legge, è di 40 ore settimanali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere. […]
Le norme di cui sopra non modificano le condizioni in atto per i portieri e i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
Il personale di cabina cinematografica, qualora l'orario di lavoro superi le 6 ore consecutive giornaliere, avrà diritto, per la cena, ad una sosta della prestazione non inferiore ad 1 ora, da escludersi dal computo dell'orario, di lavoro.
Se l'azienda, per esigenze di lavoro, richiederà all'operatore di rinunciare, col suo consenso, alla suddetta sosta, la prestazione effettuata in tale ora verrà retribuita con una quota oraria di retribuzione normale maggiorata del 30%.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.88, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.89, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.6.91, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.6.92, di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.95 e di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.7.95. La riduzione di cui sopra sarà attuata secondo criteri da concordare in sede aziendale.

Art. 50 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 49 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 52 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi d'impedimento.
[…]

Art. 55 - Malattia e infortunio.
[…]
L'azienda ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Titolo IV - Regolamentazione per i lavoratori con qualifica impiegatizia
Art. 59 - Orario di lavoro.

La durata dell'orario normale di lavoro, disciplinata dalle norme di legge, è di 40 ore settimanali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, peraltro, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere.
Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto.
Salvo diverse esigenze aziendali l'orario lavorativo nel sabato degli impiegati addetti alle sedi amministrative al di fuori del cinema terminerà di norma alle ore 13.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.88, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.89, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno dall'1.6.91, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.6.92, di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.95 e di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.7.95. La riduzione di cui sopra sarà attuata secondo criteri da concordare in sede aziendale.

Art. 60 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere richiesto o autorizzato, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 64 - Trattamento di malattia e infortunio.
[…]
L'azienda ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Titolo V - Minimi retributivi e contrattazione integrativa
3) Contrattazione integrativa

Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.93 - come confermati dal Protocollo 22.12.98 - secondo cui:
- la contrattazione di 2° livello è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria;
[…]
- le parti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi e il riferimento all'andamento generale e alla redditività dell'esercizio cinematografico, concordano quanto segue:
A) Il 2° livello di contrattazione si esaurisce con la contrattazione integrativa aziendale/interaziendale o con la contrattazione integrativa territoriale, come di seguito disciplinate, restando inteso, ai sensi del comma 1 degli "Assetti contrattuali" del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.93, che la contrattazione integrativa aziendale/interaziendale e la contrattazione integrativa territoriale devono intendersi tra loro alternative.
[…]
B) Il negoziato di 2° livello si svolge a livello aziendale o interaziendale per i multiplex, per i megaplex, per le aziende facenti parte di una struttura qualificabile come circuito cinematografico nazionale nonché per le aziende facenti parte di una struttura qualificabile come circuito cinematografico che, d'intesa con la RSA, optino per questo tipo di contrattazione in sostituzione del negoziato a livello territoriale. Non può avere per oggetto materie già definite a livello nazionale e può svolgersi sulla materia economica, secondo le linee del premio di risultato di cui appresso, nonché sulle materie per le quali nel CCNL è previsto uno specifico rinvio in sede aziendale. Non può pertanto avere per oggetto istituti di carattere normativo, salvo quanto previsto all'art. 11 del presente contratto con riferimento all'utilizzazione delle prestazioni lavorative secondo diversi e più articolati regimi di flessibilità;
C) il negoziato di 2° livello si svolge a livello territoriale per le aziende diverse da quelle di cui al punto B).Non può avere per oggetto materie già definite a livello nazionale e, comunque, istituti di carattere normativo e può pertanto svolgersi solo sulla materia economica, nonché su eventuali materie per le quali nel CCNL è previsto uno specifico rinvio alla sede territoriale (es. formazione e aggiornamento professionale).