Categoria: 2000
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Tipologia: CCNL
Data firma: 18 dicembre 2000
Validità: 01.05.1999 - 30.04.2003
Parti: Fipe e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Pubblici esercizi-Personale artistico
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Diritti di informazione.
Art. 2 - Strumenti nazionali.
Art. 3 - Osservatorio nazionale.
• Finanziamento.
• Dichiarazione sulla previdenza complementare.
Art. 4 - Commissione Paritetica Nazionale (CPN).
Art. 5 - Commissione paritetica nazionale - Procedure.
Art. 6 - Conciliazione delle vertenze individuali.
Art. 7 - Collegio arbitrale.
Art. 8 - Pari opportunità.
Art. 9 - Molestie sessuali.
Mercato del lavoro
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 11 - Lavoro temporaneo.
• Informazione
Art. 12 - Lavoro ripartito.
Dichiarazione congiunta sulla prestazione professionale.
Art. 13 - Scrittura individuale.
Art. 14 - Periodo di prova.
Art. 15 - Orario di lavoro.
Art. 16 - Lavoro straordinario.
Art. 17 - Retribuzione oraria e modalità di pagamento.
Art. 18 - Riposo settimanale.
Art. 19 - Ferie.
Art. 20 - Festività.
Art. 21 - Malattia e infortunio.
Art. 22 - Trattamento economico di malattia.
Art. 23 - Classificazione.
Art. 24 - Gratifica natalizia.
Art. 25 - Gratifica di ferie.
Art. 26 - Scritture fuori sede.
Art. 27 - Interruzione di attività.
Art. 28 - Norme disciplinari.
Art. 29 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 31 - Risoluzione anticipata della scrittura.
Art. 32 - Tabelle paga e forfettizzazioni.
Art. 33 - Vestiario di scena.
Art. 34 - Lavoratori extracomunitari.
Art. 35 - Contributi sindacali.
Art. 36 - Durata e validità del contratto.
Allegati
Allegato A Schema di contratto tipo
Allegato B Legge n. 327 del maggio 1982.
Allegato C Decreto legislativo 6.9.01 n. 368
Allegato D DPR 24 settembre 1963 n. 2053.
Allegato E Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 novembre 1999
Allegato F Ministero del Lavoro, Circolare 1° dicembre 1999 n. 80.
Allegato G Ministero del Lavoro, Circolare 21 luglio 2000, n. 54
Allegato H Osservatorio nazionale - Statuto per la costituzione dell'osservatorio nazionale
Statuto

Art. 1 - Costituzione.

Art. 2 - Natura.
Art. 3 - Durata.
Art. 4 - Sede.
Art. 5 - Scopi.
Art. 6 - Soci.
Art. 7 - Finanziamento.
Art. 8 - Organi dell'Osservatorio nazionale.
Art. 9 - Assemblea.
Art. 10 - Poteri dell'Assemblea.
Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea.
Art. 12 - Il Presidente.
Art. 13 - Il Vice Presidente.
Art. 14 - Il Comitato direttivo.
Art. 15 - Poteri del Comitato direttivo.
Art. 16 - Riunioni del Comitato direttivo.
Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci.
Art. 18 - Il Patrimonio dell'Osservatorio nazionale.
Art. 19 - Gestione dell'Osservatorio nazionale.
Art. 20 - Bilancio dell'Osservatorio nazionale.
Art. 21 - Liquidazione dell'Osservatorio nazionale.
Art. 22 - Foro competente.
Art. 23 - Modifiche statutarie.
Art. 24 - Disposizioni finali.
Regolamento
Protocollo d'intesa tra le parti stipulanti il CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo riguardante la procedura per la costituzione dell'Osservatorio nazionale e per la riscossione delle relative quote di finanziamento.

Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo

Il giorno 18 dicembre 2000 in Roma presso la sede della Federazione Italiana Pubblici Esercizi tra Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) […] e Slc/Cgil […], Fistel/Cisl […], Uilsic/Uil […] si è stipulato il presente CCNL da valere, limitatamente alle scritture a tempo determinato e alle prestazioni saltuarie e alternate, per il personale artistico scritturato dalle aziende di pubblico esercizio (con attività musicale, di ballo, di arte varia, di recitazione, quali sale da ballo, discoteche, night club, locali notturni, caffè concerto, cabaret e similari, ecc.).
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente contratto:
- i cantanti, gli orchestrali facenti parte di complessi società di fatto o legalmente costituiti o alle dipendenze di capiorchestra, in possesso di permesso di agibilità di cui all'art. 10, DLCPS n. 708/47 e scritturati come tali;
- i numeri di arte varia, i ballerini e gli orchestrali facenti parte di complessi artistici muniti del suddetto permesso di agibilità, scritturati come tali.
[…]

Premessa
Il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23.7.93 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle OOSS dei lavoratori, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle parti intese e quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti.
Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento.
Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati e approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in terna di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell'attività, della programmazione dell'offerta subordinata a una domanda variabile in tempi brevi, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di problematiche contributive e previdenziali al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese e in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro che dovrà terminare i suoi lavori entro 12 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
In particolare le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93, e al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.

Art. 1 - Diritti di informazione.
Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, la Fipe e le OOSS nazionali dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
(a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione;
(b) la struttura del settore nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
(c) lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l'opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.

Art. 2 - Strumenti nazionali.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull'opportunità di istituire:
(1) l'Osservatorio nazionale
(2) la Commissione paritetica nazionale.

Art. 3 - Osservatorio nazionale.
Le Parti, nella consapevolezza che sia necessario realizzare un sistema di moderne relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle imprese, che ciò presuppone una comune e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli andamenti economico-produttivi, individuando i punti di forza e di debolezza, al fine di fornire un supporto tecnico alle parti per l'esame delle varie opportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professionale, convengono di istituire l'Osservatorio nazionale regolato da apposito Statuto (allegato H).
Gli Organi di gestione dell'Osservatorio nazionale saranno composti su base paritetica tra OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro.
A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
(a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1 (diritti di informazione);
(b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
(c) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione, formulando osservazione e proposte alle Organizzazioni stipulanti;
(d) esamina e approfondisce le problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli aspetti contributivo-previdenziali, alla SIAE, ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, e alla evoluzione legislativa sull'intrattenimento, anche al fine di fornire alle parti utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti.
Successivamente all'avvio della operatività dell'Osservatorio nazionale, potranno realizzarsi in via sperimentale, con accordi tra le Organizzazioni locali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, sottoscritti dalle medesime Organizzazioni firmatarie il presente contratto, osservatori territoriali, anche al fine di fornire elementi utili per il perseguimento degli scopi dell'Osservatorio nazionale.

Art. 4 - Commissione Paritetica Nazionale (CPN).
La CPN dovrà essere composta da 6 membri, dei quali 3 designati dalla Fipe e 3 designati dalle OOSS dei lavoratori stipulanti.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La CPN costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto dette intese intercorse e a proporre ville Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto al punto c), art. 3.
A tal fine la CPN, con le modalità e le procedure previste dall'art. 5 esamina ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi Istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente contratto.
Inoltre la CPN potrà procedere alla armonizzazione di accordi esistenti alle scadenze naturali degli stessi, con il presente CCNL secondo criteri di uniformità e di omogeneizzazione rispetto alla disciplina contenuta nel presente contratto.
Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente CCNL riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente contratto, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano di esaminare nel corso di un apposito incontro la possibilità di individuare le risorse per il funzionamento dello strumento previsto nel presente articolo.

Art. 5 - Commissione paritetica nazionale - Procedure.
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 4 si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della CPN ha sede presso la Fipe e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La CPN si riunisce su istanza presentata, a mezzo raccomandata r/r, dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla CPN tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della CPN avranno luogo di norma presso la sede della Fipe.
La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della CPN sono trasmesse in copia alle parti interessate. In pendenza di procedura presso la CPN, le OOSS e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di OS al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso stilla base della deliberazione della CPN, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste a riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della CPN, potrà provvedere la Commissione stessa, con propria deliberazione.

Art. 6 - Conciliazione delle vertenze individuali.
Ai sensi degli artt. 409 e ss. CPC, le vertenze individuali relative all'applicazione del presente CCNL saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria all'esame di una Commissione sindacale territoriale composta da un rappresentante dell'Associazione della Fipe e da un rappresentante della OS dei lavoratori alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.
La Commissione ha sede presso l'Associazione locale della Fipe cui compete l'istituzione di un'apposita segreteria.
La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo equipollente.
La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro 8 giorni le Organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 6 copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.
I verbali di mancato accordo devono contenere le ragioni del mancato accordo.
La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita 1 copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli artt. 411 e 412 CPC. Una copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni.
Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto che resta demandata alla CPN, alla quale la Commissione di conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne li pronunciamento.
Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL. I relativi accordi dovranno essere sottoposti all'approvazione della CPN.

Art. 7 - Collegio arbitrale.
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 CPC o all'art. 6 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di aderire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11.8.73 n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia a un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al comma 1. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte.
L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata a/r o raccomandata a mano, entro i 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla 1a udienza uno scritto difensivo.
Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla 1a udienza.
Il Collegio è composto da 3 membri, uno dei quali designati dalla Associazione locale della Fipe, un altro designato dalla OS territoriale (Slc-Cgil o Fistel-Cisl, o Uilsic-Uil) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
I 2 membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio, quest'ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica 1 anno e il suo mandato è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere a una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
(a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
(b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
(c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della 1a riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all'art. 6.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11.8.73 n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater CPC.

Art. 9 - Molestie sessuali.
Le parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestie sessuali s'intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi, o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.

Art. 11 - Lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n. 196/97, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
(a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
(b) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b), legge n. 230/62;
(c) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
(d) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro, in relazione ai nuovi assetti organizzativi/tecnologici;
Il numero dei lavoratori impiegati con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo non potrà essere superiore, in ciascuna impresa, ai seguenti limiti:

base di computo lavoratori assumibili
da 0 a 4 4 unità
da 5 a 9 5 unità
da 10 a 25 6 unità
da 26 a 35 7 unità
da 36 a 50 10 unità

Nelle imprese con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, non potrà superare il 22%.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi del presente articolo è costituita dal numero dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.
Per quanto non previsto nel presente testo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
La durata dei contratti di cui al presente articolo stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.
Nelle imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base di computo è, in via convenzionale, costituita dal numero dei lavoratori occupati all'atto della attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo.

Informazione
L'impresa utilizzatrice comunicherà preventivamente alle OOSS territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto il numero, le qualifiche, dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi.
Inoltre, 1 volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornirà all'Osservatorio nazionale il numero dei contratti di lavoro temporaneo, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminare gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Art. 12 - Lavoro ripartito.
[…]
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Osservatorio nazionale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ente stesso.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Dichiarazione congiunta sulla prestazione professionale.
Fermo restando che il presente contratto prevede attualmente esclusivamente forme di rapporto di lavoro di tipo subordinato, le Parti, riconosciuta la specificità dell'attività lavorativa nel contesto della profonda evoluzione che il settore dell'intrattenimento ha avuto, concordano sulla necessità di procedere a una ricerca di forme diverse della regolamentazione dei rapporti di lavoro tra prestatori e committenti.
In questo senso le Parti s'impegnano, entro febbraio 2001, a costituire una Commissione tecnica con l'obiettivo di esaminare l'introduzione di rapporti di lavoro a prestazione professionale di tipo autonomo, avendo, al riguardo, particolare attenzione alla normale contribuzione Enpals, nonché alla eventuale evoluzione legislativa in materia di protezione sociale.

Art. 13 - Scrittura individuale.
Per la scrittura e l'avviamento al lavoro valgono le disposizioni legislative in materia di collocamento, nonché quelle previste dal presente contratto.
[…]

Art. 15 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene così stabilito.
Prestazioni di Tipo A:
- 7 ore giornaliere con un massimo di 40 ore settimanali.
L'orario giornaliero sarà ripartito in 2 turni. La durata di uno dei 2 turni non potrà superare le 4 ore.
In caso di turno unico l'orario viene ridotto a 6 ore.
Prestazioni di Tipo B:
- 4 ore giornaliere con un massimo di 24 ore settimanali da effettuarsi in un solo turno.
Per il solo settore dei night-club sono previste inoltre:
Prestazioni di Tipo C:
- 5 ore giornaliere con un massimo di 30 ore settimanali da effettuarsi in un solo turno.

Art. 16 - Lavoro straordinario.
È ammesso il lavoro straordinario nel limite di 1 ora al giorno.
[…]

Art. 18 - Riposo settimanale.
Il personale scritturato ha diritto, in conformità delle vigenti norme di legge, ad un riposo di 24 ore non retribuite ogni 6 giornate consecutive di lavoro.
Il godimento del riposo settimanale avverrà nel corso della settimana mediante turni stabiliti di comune accordo secondo le esigenze aziendali.

Art. 28 - Norme disciplinari.
Il personale scritturato deve essere scrupoloso nell'adempimento dei suoi doveri e deve tenere una condotta corretta nelle reciproche relazioni.
[…]
Il personale scritturato inoltre è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'azienda per regolare il servizio interno, purché non contrastino con le norme del presente contratto e con le leggi in vigore e che rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Allegati
Allegato H Osservatorio nazionale - Statuto per la costituzione dell'osservatorio nazionale
Statuto
Art. 1 - Costituzione.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo 18.12.00 è costituito ad iniziativa Fipe e della Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilsic-Uil l'Osservatorio nazionale.

Art. 2 - Natura.
L'Osservatorio nazionale ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Art. 3 - Durata.
La durata dell'Osservatorio nazionale è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Sede.
L'Osservatorio nazionale ha sede in piazza G.G. Belli 2 presso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe).

Art. 5 - Scopi.
L' Osservatorio nazionale, programma e organizza:
(a) relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1 (Diritti di informazione);
(b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
(c) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione, formulando osservazione e proposte alle Organizzazioni stipulanti;
(d) esamina e approfondisce le problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli aspetti contributivi-previdenziali, alla SIAE, ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, e all'evoluzione legislativa sull'intrattenimento, anche al fine di fornire alle parti utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti.

Art. 6 - Soci.
Sono Soci dell'Osservatorio nazionale le OOSS nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto.
In nessun caso è consentito trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'associazione, né durante la vita dell'associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

Art. 7 - Finanziamento.
L'Osservatorio nazionale è finanziato da quote versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dal vigente CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione giornaliera e versata all'Osservatorio nazionale, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 8 - Organi dell'Osservatorio nazionale.
Sono Organi dell'Osservatorio nazionale
- Assemblea
- Presidente
- Comitato direttivo
- Collegio dei Sindaci

Art. 9 - Assemblea.
L'Assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle OOSS dei lavoratori e delle OOSS dei datori di lavoro da 30 membri, nominati:
- 15 dalla Fipe;
- 15 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui 5 nominati dalla Slc-Cgil, 5 nominati dalla Fistel-Cisl e 5 nominati dalla Uilsic-Uil.
I membri dell'Assemblea durano in carica 4 anni e si intendono riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno 1 mese prima della scadenza. È però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Art. 10 - Poteri dell'Assemblea.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
Spetta all'Assemblea di:
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- approvare i regolamenti interni dell' Osservatorio nazionale;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'Osservatorio nazionale;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'Osservatorio nazionale;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori e i Sindaci;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno 1 volta all'anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 10 membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Osservatorio nazionale.
Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più 1 dei suoi componenti.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più 1 dei componenti. Ciascun membro ha un voto.

Art. 12 - Il Presidente.
Il Presidente dell'Osservatorio nazionale viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio. Spetta al Presidente dell'Osservatorio nazionale di:
- rappresentare l'Osservatorio nazionale di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato direttivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato direttivo;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato direttivo.
Il Presidente ha la firma sociale.

Art. 13 - Il Vice Presidente.
Il Vice Presidente dell'Osservatorio nazionale viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l'Associazione dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e viceversa. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Art. 14 - Il Comitato direttivo.
Il Comitato direttivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:
(a) Presidente dell'Assemblea
(b) Vicepresidente dell'Assemblea
(c) 2 membri nominati dalla Fipe
(d) 2 membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori

Art. 15 - Poteri del Comitato direttivo.
Spetta al Comitato direttivo di:
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'Osservatorio nazionale;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'Osservatorio nazionale;
- assumere e licenziare il personale dell'Osservatorio nazionale e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell'Osservatorio nazionale e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Art. 16 - Riunioni del Comitato direttivo.
Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni 2 mesi, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 2 membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d'urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Osservatorio nazionale.
Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più 1 dei suoi componenti, e cioè di almeno 4 membri.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno 4 membri.
Ciascun membro ha un voto.
Ogni componente il Comitato direttivo, ad eccezione del Presidente e del vice Presidente, può delegare altro componente dell'Assemblea secondo i criteri di cui all'art. 14, lett. c) e d), a sostituirlo per una specifica riunione. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.

Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci.
Il Collegio dei Sindaci è composto di 3 membri effettivi così designati: 1 dalle Associazioni dei datori di lavoro, 1 dai Sindacati dei Lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei Conti, che ne è il Presidente.
Le predette Organizzazioni designano inoltre 2 Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 CC in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'Osservatorio nazionale per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente 1 volta a trimestre e ogniqualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio senza alcuna formalità procedurale.
I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

Art. 18 - Il Patrimonio dell'Osservatorio nazionale.
Le disponibilità dell'Osservatorio nazionale sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Osservatorio nazionale le somme e i beni mobili e immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'Osservatorio nazionale ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
In adesione allo spirito e alle finalità del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo, il patrimonio dell'Osservatorio nazionale è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Osservatorio nazionale, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Osservatorio nazionale sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Art. 19 - Gestione dell'Osservatorio nazionale.
Per le spese di impianto e di gestione, l'Osservatorio nazionale potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 20 - Bilancio dell'Osservatorio nazionale.
Gli esercizi finanziari dell'Osservatorio nazionale hanno inizio il 1° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'Osservatorio nazionale e del bilancio preventivo.
Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato direttivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro 10 giorni dall'approvazione alle OOSS di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Art. 21 - Liquidazione dell'Osservatorio nazionale.
La messa in liquidazione dell'Osservatorio nazionale è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 nei seguenti casi:
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di 6 liquidatori, di cui 3 nominati dall'Associazione dei datori di lavoro e 3 nominati dai Sindacati dei lavoratori; trascorso 1 mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.
Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'Osservatorio nazionale i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.
In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi

Art. 22 - Foro competente.
Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Statuto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 23 - Modifiche statutarie.
Qualunque modifica al presente statuto, deve essere proposta dalle OOSS di cui all'art. 1, e deliberata dall'Assemblea dell'Osservatorio nazionale, con votazione a maggioranza di 2/3 dei componenti l'Assemblea stessa.

Art. 24 - Disposizioni finali.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento e, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Regolamento
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Osservatorio nazionale costituito ai sensi dell'art. 3 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
La misura della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a £ 100.000 per le imprese fino a 10 dipendenti e pari a £ 200.000 per le imprese con oltre 10 dipendenti e dovrà essere versata, 1 sola volta, all'atto del 1° versamento delle quote mensili, (avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato a livello nazionale nel protocollo allegato).
La misura delle quote mensili di finanziamento dell'Osservatorio nazionale è stabilita nello 0,40% della retribuzione giornaliera, di cui lo 0,20% a carico del lavoratore e lo 0,20% a carico del datore di lavoro. La misura delle quote potrà essere variata solo ad opera delle OOSS nazionali stipulanti il CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.
Le quote a carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono essere versate all'Osservatorio nazionale (avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato a livello nazionale nel protocollo allegato).
Gli importi delle quote di cui all'articolo precedente devono essere versati dalle aziende entro il mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di ritardato versamento sono dovuti all'Osservatorio nazionale gli interessi di mora fissati nella misura del 10% in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell'Osservatorio nazionale medesimo ad adire le vie legali.
Il versamento di contributi di importo complessivamente inferiore a £ 100.000 potrà essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di 12 mesi.
I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga.
Entro il 1° luglio e il 1° febbraio di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'Osservatorio nazionale il riepilogo distinto per mese delle quote versate nel semestre precedente utilizzando a tal fine esclusivamente i moduli che saranno messi gratuitamente a disposizione dall'Osservatorio nazionale e che dovranno essere compilati in ogni parte.
Il riepilogo dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo.

Protocollo d'intesa tra le parti stipulanti il CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo riguardante la procedura per la costituzione dell'Osservatorio nazionale e per la riscossione delle relative quote di finanziamento.
Il giorno 18.2.02, in Roma, le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo:
- visto quanto stabilito dall'Accordo di rinnovo 18.12.00 in materia di finanziamento dell'Osservatorio nazionale;
- constatata l'esigenza di dare piena e concreta attuazione al disposto contrattuale convengono di costituire entro il 30.3.02 l'Osservatorio nazionale, secondo le modalità previste dal CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
Successivamente alla sua costituzione, l'Osservatorio nazionale provvederà alla immediata apertura di un conto corrente postale intestato a "Osservatorio nazionale CNL personale artistico pubblici esercizi".