Tipologia: CCNL
Data firma: 9 gennaio 1989
Validità: 01.10.1987 - 31.12.1990
Parti: Unat, Eti e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri stabili
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Lavoro dei minori
Art. 5 - Classificazione del personale
• Informazione
• Formazione
• Responsabilità civile e/o penale
• Brevetti
• Indennità di funzione
Art. 6 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 7 - Contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale
Art. 9 - Percentuale di maggiorazione
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 12 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art. 13 - Premio annuale
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Trasferta
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Tutela della maternità
Art. 18 - Congedo matrimoniale
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Assenze
Art. 21 - Permessi
Art. 22 - Aspettativa
Art. 23 - Divisa
Art. 24 - Uso della vettura
Art. 25 - Doveri del lavoratore
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
Art. 27 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 28 - Diritto allo studio
Art. 29 - Facilitazioni per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 30 - Diritti sindacali
• Contributi sindacali
• Permessi sindacali
• Assemblee
Art. 31 - Organismo rappresentativo aziendale
Art. 32 - Sistema di informazioni
A) Livello nazionale
B) Livello territoriale
C) Livello aziendale
Art. 33 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali
a) procedura di conciliazione
b) controversie individuali e plurime
Art. 34 - Preavviso

Art. 35 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Art. 36 - Indennità in caso di morte
Art. 37 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 38 - Commissione paritetica
Art. 39 - Norme speciali
Art. 40 - Decorrenza e durata
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 41 - Orario di lavoro
Art. 42 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 43 - Festività
Art. 44 - Indennità maneggio denaro
Art. 45 - Passaggio di livello
Art. 46 - Trasferimenti
Art. 47 - Trattamento di malattia ed infortunio
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 48 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Art. 49 - Personale addetto ai turni
Art. 50 - Orario di lavoro
Art. 51 - Lavoro straordinario notturno e festivo
• Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne
Art. 52 - Prestazioni per lo spettacolo
Art. 53 - Giorni festivi
Art. 54 - Riprese televisive
Art. 55 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 56 - Indennità speciale per i contratti a termine, a ciclo di rappresentazioni, a giornata e a spettacolo
Art. 57 - Servizio antincendio
Parte IV - Minimi tabellari
Minimi tabellari mensili
Stralcio degli accordi 17 dicembre 1973, 2 aprile 1976 e 22 marzo 1979
Stralcio dell'accordo 12 ottobre 1988
Parte V - Disciplina normativa ed economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala (ex personale serale)
A) Varie forme del contratto di lavoro individuale
B) Classificazione del personale e minimi tabellari orari
C) Orario di lavoro
C1) Disposizioni particolari per il personale assunto a termine per l'intera durata della stagione
D) Corresponsione della retribuzione
D1) Disposizioni particolari per il personale assunto a termine per l'intera durata della stagione
E) Indennità speciale
F) Percentuale di maggiorazione
G) Riposo settimanale
H) Giorni festivi
I) Servizio antincendio
L) Norma transitoria
Appendice
Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta


L'anno 1989 il giorno 9 del mese di gennaio in Roma, presso la sede dell'Agis, in via di Villa Patrizi n.10 tra l'Unat - Sezione teatro a gestione pubblica […], l'Eti […] con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) […] e la Filis-Cgil […] con il coordinamento nazionale del settore dei rappresentanti dei teatri di Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Trieste, la Fis-Cisl […] [con] la Delegazione dei lavoratori […], la Filsic-Uil […] con l'intervento del Comitato nazionale di settore e dei rappresentanti di Milano, Roma e Torino è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri stabili e dai Teatri gestiti dall'Eti.

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 2 - Visita medica

Il teatro prima dell'assunzione potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia del teatro stesso.

Art. 4 - Lavoro dei minori
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 10 - Riposo settimanale
Al lavoratore spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica, in base a turni di servizio, stabiliti dalla Direzione aziendale possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana, previa comunicazione ai lavoratori entro le 48 ore precedenti, per speciali esigenze connesse all'attività delle compagnie e previamente accertate dalle Direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiuntivo è dovuto al lavoratore.
Nel caso in cui il giorno di riposo settimanale coincida con una festività nazionale od infrasettimanale spetterà al lavoratore l'importo di una quota giornaliera di retribuzione.

Art. 17 - Tutela della maternità
Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 25 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. È tenuto inoltre ad osservare il presente contratto ed i regolamenti aziendali, ove esistenti, che non siano in contrasto con esso.
[…]
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
5) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.
La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al lavoratore:
a) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che sia trovato addormentato;
d) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:
a) che introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della direzione aziendale;
b) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;
c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla direzione aziendale.
La punizione di cui al punto 5) potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale o nei confronti di chi funi sul palcoscenico e annessi.
[…]

Art. 30 - Diritti sindacali
Assemblee

Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 15 ore all'anno, compensate con la retribuzione ordinaria.

Art. 31 - Organismo rappresentativo aziendale
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento dell'organismo rappresentativo aziendale nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, si fa rinvio alle norme di legge ed agli accordi interconfederali vigenti in materia.
L'organismo rappresentativo aziendale esercita i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall'accordo interconfederale 18 aprile 1966 nonché quelli previsti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.
Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta, tra l'altro, all'organismo rappresentativo aziendale:
a) di intervenire presso la Direzione per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
b) intervenire presso la Direzione per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e per la composizione delle controversie collettive ed individuali relative;
c) esaminare con la Direzione, preventivamente alla loro attuazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi generali di regolamenti da questa predisposti relativamente all'organizzazione del lavoro, l'epoca delle ferie, la determinazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana, anche in caso di turni, sia che si tratti di variazioni di tale distribuzione restando immutato l'orario di lavoro in atto, sia in relazione a modifiche di orario predisposte dalla Direzione.
La Direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale si incontreranno periodicamente in tempo utile per informazioni e consultazioni, nell'ambito e nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, sulle assunzioni di personale, sui criteri e modalità delle selezioni che il teatro ritenga di indire per le assunzioni e sull'utilizzazione del personale stagionale e serale.

Art. 32 - Sistema di informazioni
Ferma restando l'autonomia operativa e le prerogative istituzionali degli Enti e degli organismi teatrali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:

A) Livello nazionale
Annualmente, entro il terzo quadrimestre, l'Unat - Sezione teatro a gestione pubblica - fornirà alla Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil nel corso di uno specifico incontro, informazioni globali riferite alla stagione teatrale in corso sulle linee dei programmi di attività dei teatri associati e sulle prospettive finanziarie ed occupazionali generali del settore.
Nel corso dello stesso incontro, e, comunque, entro il terzo quadrimestre, l'Unat-Sezione teatro a gestione pubblica - fornirà alla Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil informazioni globali riferite alla stagione teatrale precedente sulle attività realizzate dai teatri associati e sulle risultanze finanziarie ed occupazionali generali.
Analoghe informazioni saranno fornite alla Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil dall'Eti relativamente ai teatri gestiti.

B) Livello territoriale
Annualmente, entro il terzo quadrimestre, la Direzione aziendale, nel corso di uno specifico incontro, fornirà alle Organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni sulle linee dei programmi di attività con particolare riferimento a quelli socialmente finalizzati al mondo del lavoro e della scuola, sulle prospettive finanziarie generali nonché sugli eventuali progetti di formazione professionale.

C) Livello aziendale
Annualmente, entro il secondo quadrimestre, la Direzione aziendale fornirà all'Organismo rappresentativo aziendale ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni riferite alla stagione teatrale in corso sull'attività programmata, sulla situazione finanziaria e sulle prospettive occupazionali del teatro.
Nel corso dello stesso incontro e, comunque, entro il secondo quadrimestre, la Direzione aziendale fornirà all'Organismo rappresentativo aziendale ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni riferite alla stagione teatrale precedente sulle attività realizzate dal teatro e sulle risultanze finanziarie ed occupazionali.
La Direzione aziendale informerà le Organizzazioni sindacali di categoria e l'Organismo rappresentativo aziendale delle proposte di eventuali modifiche della pianta organica del personale nonché dei criteri e modalità delle assunzioni.

Art. 33 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali
Nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere in sede aziendale nonché allo scopo di salvaguardare l'interesse dell'utenza, le parti concordano di adottare le procedure di seguito indicate:

a) procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione al teatro, con un preavviso comunque non inferiore ad 1 giorno.

b) controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale ed all'Autorità giudiziaria.
[…]
Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra il teatro e gli organismi rappresentativi aziendali.
La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione aziendale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi aziendali.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra il teatro e i predetti organismi rappresentativi aziendali, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti unitamente al teatro dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro lo giorni dalla richiesta di cui sopra.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Art. 37 - Contrattazione integrativa aziendale
Le parti si danno atto che, in sede aziendale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e di bilancio e tenuto conto delle particolari esigenze organizzative dei teatri, potranno essere concordate tra direzioni aziendali, organismi rappresentativi aziendali ed organizzazioni sindacali territoriali nuove o peculiari forme di organizzazione del lavoro tese ad assicurare il miglioramento della efficienza e della produttività dei servizi, in questo contesto valutando anche la valorizzazione della professionalità. Oggetto di trattativa aziendale potrà altresì costituire quanto altro espressamente previsto nel presente contratto.
Resta inteso che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie diverse rispetto a quelle sopra indicate e che i contenuti della contrattazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati ed a quelli del contratto nazionale di lavoro.

Art. 38 - Commissione paritetica
Le parti, ferme restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali dei teatri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano di istituire una Commissione paritetica, formata da 6 componenti, dei quali 3 designati dai Teatri stabili e dall'Eti e 3 designati dalla Filis-Cgil, Fis-Cisl e Filsic-Uil con il compito di:
a) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche e realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1985 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;
b) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale;
c) studiare normative preordinate ad assicurare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali in cui sono chiamati a prestare la loro opera;
d) studiare tutte le opportunità per attivi inserimenti dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative.

Art. 39 - Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione aziendale, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura del teatro stesso a ciascun lavoratore.

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 41 - Orario di lavoro

Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali effettive.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentito l'organismo rappresentativo aziendale.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]
Qualora l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]
L'impiegato in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro, purché nell'arco della settimana non abbia superato le 40 ore di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1990 a titolo di riposi individuali.
La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno.

Art. 42 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
Trimestralmente la direzione, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera C1 della Parte V del presente contratto, comunicherà all'organismo rappresentativo aziendale le ore straordinarie effettuate nel trimestre precedente nell'azienda suddivise per reparti ed uffici.

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 48 - Varie forme del contratto di lavoro individuale

Il rapporto di lavoro con il personale operaio può essere costituito:
- a tempo indeterminato
- a tempo determinato per la durata della stagione teatrale
- per ciclo di rappresentazioni relative ad uno o più spettacoli
- per una sola giornata.
[…]

Art. 50 - Orario di lavoro
L'orario normale del lavoro è fissato in 40 ore settimanali effettive.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]
Qualora l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]
L'operaio in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro, purché nell'arco della settimana non abbia superato le 40 ore di lavoro.
Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. […]
Per i portieri e custodi con alloggio l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell'alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla custodia dell'edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentito l'organismo rappresentativo aziendale.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1990 a titolo di riposi individuali.
La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno.

Art. 51 - Lavoro straordinario notturno e festivo
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
Trimestralmente la direzione, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera C1) della Parte V del presente contratto, comunicherà all'organismo rappresentativo aziendale le ore straordinarie effettuate nel trimestre precedente nell'azienda suddivise per reparti e uffici.

Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne
L'operaio chiamato a fornire in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero prestazioni particolari notturne connesse con lo smontaggio delle scene al termine dello spettacolo serale avrà diritto a percepire il seguente trattamento economico:
[…]
Qualora l'operaio usufruisca tra la fine della prestazione particolare notturna e l'inizio della successiva giornata lavorativa di un intervallo di dodici ore e la prestazione notturna non ecceda complessivamente la durata di tre ore, avrà diritto a percepire, in sostituzione del trattamento di cui sopra, e per ogni ora di prestazione effettivamente svolta, l'importo corrispondente ad una quota oraria di retribuzione maggiorata della percentuale del 100%.
Al di fuori dell'ipotesi contemplata nel 1° comma delle presenti disposizioni specifiche, troveranno applicazione le norme contrattuali concernenti il lavoro ordinario notturno ed il lavoro straordinario, diurno e notturno.

Art. 57 - Servizio antincendio
Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni in cui, in aggiunta alla normale mansione, è chiamato a prestare il servizio stesso, sarà corrisposta una indennità giornaliera non computabile ad alcun effetto nella retribuzione nella misura di lire 4.500, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e di lire 5.000, con decorrenza dal 1° gennaio 1990.

Parte V - Disciplina normativa ed economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala (ex personale serale)
A) Varie forme del contratto di lavoro individuale

Il rapporto di lavoro con il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala può essere costituito:
- a tempo determinato
- a ciclo di rappresentazioni relative ad uno o più spettacoli
- a giornata.
[…]

C) Orario di lavoro
L'orario di lavoro individuale del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala è fissato in 3 ore e 30 minuti giornalieri.
L'orario di lavoro, stante la discontinuità della prestazione lavorativa resa dal personale, potrà essere prolungato, in relazione alle esigenze di servizio e senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, di mezz'ora fino al 30 agosto 1989. A decorrere dal 1° settembre 1989 viene meno la prolungabilità dell'orario di lavoro giornaliero senza diritto a compenso aggiuntivo.
L'orario di inizio individuale delle prestazioni è stabilito discrezionalmente dal teatro in relazione alle esigenze di servizio.

C1) Disposizioni particolari per il personale assunto a termine per l'intera durata della stagione
Fermo restando il suindicato orario di lavoro per le prestazioni inerenti lo spettacolo, limitatamente al personale addetto alle rappresentazioni in sala ed al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico che il teatro è obbligato, a proprio carico, a mettere a disposizione delle compagnie ai sensi del regolamento Anet-Unat che sia assunto a tempo determinato per l'intera durata della stagione da teatri che svolgano di norma attività recitativa pubblica continuativa nell'arco della settimana per almeno 6 mesi l'orario minimo di lavoro è mediamente di 70 ore mensili con un massimo, in regime ordinario di lavoro, di 8 ore giornaliere. Ai fini della determinazione di tale media mensile si fa riferimento all'intera durata del contratto, sicché l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi. Nel corso del periodo di impegno contrattuale il teatro potrà valutare, in relazione alle proprie esigenze e necessità, la possibilità di utilizzare tale personale per prestazioni diverse da quelle inerenti lo spettacolo.

G) Riposo settimanale
Per ogni 6 giorni di attività continuativa spetta al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala un giorno di riposo non retribuito.
In caso di prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale è dovuta la retribuzione per la prestazione lavorativa inerente ad uno spettacolo e, in caso di doppio spettacolo, la retribuzione per ciascuno dei due spettacoli, maggiorata del 70%.

I) Servizio antincendio
Al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala che venga utilizzato anche per il servizio antincendi e che abbia frequentato il regolare corso di addestramento è dovuta una indennità giornaliera, non computabile ad alcun effetto nella retribuzione […]