LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:
NUOVA S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCCHINI BRUNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO V. EMANUELE  II 229, presso lo studio dell'avvocato BONFIGLIO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORAZIO CORTO', giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 107/04 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 20/04/04 - R.G.N. 2018/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/07 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato RAFFAELE BONFIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

Fatto

 

 

Con ricorso al Tribunale di Bergamo la Nuova S. Sri proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Bergamo con la quale era stata condannata al pagamento in favore di C.G. della somma di L. 346.375.000 a titolo di danno biologico e morale conseguenti alla malattia professionale contratta (asbestosi), già accertata e riconosciuta dall'INAIL con una rendita nella misura del 66%.


L'appellato contrastava il gravame e la Corte d'Appello lo rigettava sulla base delle seguenti considerazioni: infondata era l'eccezione di prescrizione del diritto (che maturava nel termine ordinario decennale trattandosi di azione per danni ex art. 2087 c.c.), in quanto il termine iniziava a decorrere dal momento in cui poteva essere fatto valere e quindi da quando l'interessato aveva la consapevolezza della patologia e della sua eziologia professionale (Cass. n. 4774/97).

Nella specie, il lavoratore si era sottoposto a vari accertamenti che inizialmente non avevano portato a tale consapevolezza: il primo certificato del 16/2/85 attestava la presenza di "fibrosi interstiziale" e di "probabili calcificazioni" in soggetto con "pregressa esposizione prolungata a rischio inalatorio di polveri diverse, asbesto"; non c'era quindi una diagnosi di asbestosi, ma un semplice sospetto per il quale l'INAIL aprì la pratica per l'accertamento della malattia professionale, con nuovi accertamenti, che portarono alla formulazione della diagnosi di asbestosi nel 1987.

 

Solo da questa data il lavoratore aveva la piena consapevolezza della malattia e della sua natura professionale e quindi iniziava il decorso del termine decennale di prescrizione.

 

Tale decorrenza era confermata dalla puntuale relazione peritale, secondo cui negli accertamenti del 1986 la clinica del lavoro di (OMISSIS) aveva escluso la diagnosi di asbestosi, pur rilevando una situazione clinica caratterizzata da elementi suggestivi di asbestosi, non suffragati però dal dato radiologico; soltanto in data 3/12/87 era stata diagnosticata con certezza l'asbestosi e sulla base di tale accertamento l'INAIL aveva poi costituito la rendita nel 1989.

 

La notifica del ricorso introduttivo in data 7/6/1995 era avvenuta entro il termine di prescrizione decennale; il diritto non era estinto e la relativa eccezione doveva essere rigettata.

Analoga era la situazione per il danno morale, in quanto trattandosi di responsabilità contrattuale la prescrizione era decennale.

Le violazioni commesse dall'azienda avevano comportato la lesione della integrità psicofisica e quindi del "valore uomo" per le attività non lucrative: il danno biologico colpiva la persona in quanto tale e non il suo patrimonio e quindi la relativa liquidazione doveva essere equitativa.

Sempre nell'ambito della lesione alla salute si collocava il danno morale soggettivo, la sofferenza cioè patita per le lesioni subite, risarcibile solo nei casi previsti dalla Legge ai sensi dell'art. 2059 c.c..

Il danno morale costituiva un aspetto della lesione psicofisica, per cui il termine di prescrizione accedeva alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità. Nella specie si trattava di responsabilità contrattuale per la quale esisteva un solo termine di prescrizione decennale per il diritto fatto valere, la lesione del bene salute comprendente anche il danno morale; nessun rilievo poteva avere il riferimento all'art. 2947 c.c. concernente la responsabilità aquilina.

Il diritto quindi non era prescritto.

 

Quanto alla sussistenza del rischio amianto, la sentenza veniva impugnata solo per avere ritenuto "massiccia" l'esposizione del lavoratore. La censura era infondata perchè i testi R. e R. avevano descritto con precisione le condizioni di lavoro dei lavoratori addetti alla manutenzione: questi dovevano intervenire almeno due volte a settimana sull'impianto di miscelatone perchè le coclee si otturavano: "si aprivano i tubi (dove passava l'amianto) e con le mani si spostava il più grosso e poi si utilizzava l'aria";
le eliche venivano pulite scoperchiandole, mentre per la sostituzione delle pale si procedeva al taglio delle stesse "con la fiamma ossidrica, in tal caso si formava molto pulviscolo di amianto".

Il R. poi parlando di altri interventi aveva specificato che "si formava una vera e propria nuvola di amianto e noi in sostanza aspettavano che la nuvola si posasse un po´ per intervenire ...
Addirittura a volte ... eravamo talmente coperti di polvere d'amianto che per pulirci utilizzavamo l'aria compressa".

I testi quindi avevano descritto una situazione ambientale di forte polverosità per interventi effettuati sull'impianto di miscelazione, per cui era irrilevante il fatto che l'amianto fosse trasparente, in quanto la sua polvere veniva mescolata col cemento ed i lavoratori entravano in contratto con vere e proprie nubi di polveri fra cui c'era anche l'amianto.

Non poteva quindi negarsi che si fosse trattato di una esposizione importante se gli operai erano costretti a fare uso dell'aria compressa per pulire i loro indumenti, non essendo provvisti di tute protettive.

Anche questa censura doveva quindi essere disattesa.

Terzo e quarto motivo riguardavano la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza, che, secondo l'assunto, erano state invece sempre adottate, in relazione alle conoscenze scientifiche del periodo in questione (c'era infatti una sola pubblicazione tra il 1937 ed il 1986) ed al problema della concentrazione delle fibre nell'ambiente di lavoro.

Anche queste censure erano infondate: il rapporto di lavoro del C. aveva avuto inizio nel 1962, mentre gli interventi descritti dalla società erano state eseguiti a partire dal 1974; nel 1977, però, l'Istituto di medicina del lavoro di Pavia aveva accertato la presenza di fibre di amianto, spesso in misura superiore al valore dell'epoca, pari a 2 ff/cc. Inoltre era pacifico che il ricorrente avesse contratto l'asbestosi e che all'epoca dei fatti fosse noto che tale affezione poteva derivare dall'inalazione di amianto: la pericolosità dell'amianto risultava infatti dal R.D. 14 giugno 1909, n. 442 e l'asbestosi era stata inserita fra le malattie professionali dalla L. n. 455 del 1943; ciò nonostante la società aveva omesso di adottare le cautele necessaria imposte dalla legge e comunque necessarie per l'esperienza, la tecnica e la particolarità del lavoro, atte ad eliminare o ridurre in maniera significativa il rischio (mascherine filtranti, areazione adeguata dei locali, ecc.).

La società era a conoscenza del rischio, come dimostravano gli interventi effettuati nel corso degli anni, ma non aveva provveduto all'adozione di adeguate misura protettive ed in particolare a quelle previste dal D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 20 e 21, e D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 378: il teste P. aveva precisato che negli anni 80 venne eliminata l'apertura manuale dei sacchi contenenti amianto, sostituita con una procedura meccanizzata; qualche anno prima erano state eliminate le operazioni manuali di preparazione delle miscele e poi fu aggiornato rimpianto di captazione delle polveri.


A fronte dell'accertata pericolosità non erano stati adottati strumenti di protezione individuale: le mascherine infatti venivano utilizzate solo nel reparto amianto, mentre in quello delle lastre o dei tubi erano state adottate solo dalla metà degli anni 80, anche per chi come il ricorrente girava nei vari reparti; in precedenza questi operai non avevano tute protettive, scarpe e maschere da usare durante il lavoro, neanche quando giravano nel reparto amianto.

Sul punto erano concordanti le deposizioni esaminate in dettaglio.

 

La società, in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, non imponeva l'uso delle mascherine, tanto che lo stesso direttore dello stabilimento talvolta non ne faceva uso.

A prescindere dalle considerazioni relative alla adeguatezza degli impianti, rimaneva il fatto a fronte di operazioni che comportavano contatto diretto degli operai con l'amianto, la società non aveva adottato misure di protezione individuali, che avrebbero impedito o ridotto l'inalazione delle polveri d'amianto e ridotto il rischio di contrarre l'asbestosi, almeno fino alla metà degli anni 80.

Da ciò derivava la responsabilità colposa della società per il danno cagionato al ricorrente.

L'unico motivo dell'appello incidentale riguardava la riduzione di un terzo sia del "danno biologico, che quello morale calcolati secondo i parametri elaborati dal Tribunale di Milano". 

Il motivo era parzialmente fondato: la determinazione del danno biologico ben poteva essere fatta utilizzandosi i criteri adottati dal Tribunale di Milano, trattandosi di liquidazione equitativa; non era però corretta la riduzione di un terzo, avendo il lavoratore diritto all'integrale risarcimento del danno biologico e non sussistendo alcun "danno biologico previdenziale patrimoniale" che secondo il primo giudice sarebbe stato indennizzato dall'INAIL: l'Istituto infatti erogava una prestazione correlata alla riduzione della capacità lavorativa specifica, ovvero alla attitudine al lavoro dell'assicurato, cui conseguiva una perdita per mancato guadagno; la lesione della capacità lavorativa generica era invece ontologicamente diversa in quanta attinente alla sfera inviolabile della persona la cui perdita rientrava nella lesione della salute (Cass. n. 11428/00).

Aveva quindi errato il Pretore e ridurre di un terzo il danno biologico, perchè la lesione della salute sarebbe stata parzialmente indennizzata dall'INAIL.

Doveva quindi essere riconosciuta la somma indicata dal primo giudice senza la riduzione di un terzo, oltre gli interessi come quantificati.

Corretta invece era la quantificazione del danno morale: trattandosi di liquidazione equitativa ben potevano essere adottati criteri diversi per la determinazione di questo danno, ivi compreso quello di commisurarlo ad una quota del danno biologico.

Si trattava di un sistema adottato dal Tribunale di Milano che aveva individuato come parametro di questo danno una quota (da 1/2 ad 1/4) del danno biologico.

Considerata la percentuale dell'invalidità la riduzione di un terzo appariva condivisibile.

 

Diritto

 

 

E' domandata la cassazione di detta pronuncia con tre motivi: col primo si lamenta violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. e vizio di motivazione per avere il giudice disatteso l'eccezione di prescrizione decennale del diritto azionato; in appello la società aveva rilevato che la diagnosi della malattia risaliva al 17/2/1985 quando era stata accertata la "fibrosi interstiziale" dovuta a "frequente esposizione professionale prolungata a rischio malatorio di polveri minerali diverse, asbesto compreso".

Il Tribunale, valorizzando incongruamente le conclusioni, a scapito del percorso argomentativo del perito, è incorso nel vizio di motivazione avendo trascurato che lo stesso consulente ha affermato che la "fibrosi interstiziale più marcata a livello dei territori polmonari inferiori in soggetto esposto ... ad amianto orienta decisamente verso asbestosi, pur senza nominarla in maniera precisa".

Sussistono quindi gli elementi per affermare che già al momento del rilascio di quel certificato il lavoratore aveva gli elementi sufficienti per conoscere la natura della malattia e la sua derivazione professionale; da quel momento inizia il decorso del termine di prescrizione, anche perchè costituisce fatto ostativo alla decorrenza della prescrizione l'impossibilità legale di esercizio del diritto e non la mera difficoltà, o impossibilità di fatto ad esercitarlo. Alla data del 16/2/85 il quadro clinico orientava decisamente verso la asbestosi e quindi il lavoratore poteva proporre la sua domanda.

 

Il diritto era perciò estinto per intervenuta prescrizione al momento della notificazione alla società del ricorso introduttivo, in data 7/6/1995.


Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 2935 e 29477 anche in relazione all'art. 112 c.p.c., e degli artt. 2043 e 2059 c.c. e vizio di motivazione, per avere il giudice inquadrato l'eccezione di prescrizione del danno morale nell'ambito del danno contrattuale ai sensi dell'art. 2059 c.c. escludendo invece l'applicabilità della prescrizione breve ex art. 2947 c.c. prevista per l'illecito aquiliano.


Innanzi tutto è errata l'affermazione che il danno morale soggettivo deve essere collocato nell'ambito della lesione del diritto alla salute, tanto da costituire un aspetto della lesione dell'integrità psico - fisica: secondo il diritto vivente il danno morale soggettivo va inteso come "transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima, mentre quello biologico si configura come "lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona" (Cass. n. 8827/03; 8828/03); si tratta di due concetti distinti anche se entrambi riconducibili alla previsione di cui all'art. 2059 c.c. secondo una interpretazione orientata in senso conforme ai principi costituzionali.
Il giudice d'appello però ha erroneamente applicato tale prospettazione al caso di specie, in cui la risarcibilità del danno morale è stata chiesta sul presupposto che sussista la responsabilità penale della società, accertata incidenter tantum anche dal giudice civile, che può liquidare "il risarcimento del danno non patrimoniale, ogni qual volta ritenga sussistere gli elementi costitutivi del reato", come espressamente detto negli atti difensivi del C..

La parte quindi ha impostato la sua domanda invocando la responsabilità extracontrattuale del datore ed il giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione sulla premessa di un titolo di responsabilità, contrattuale, diverso da quello dedotto dall'attore, incorrendo così nel vizio di ultrapetizione.

La prospettazione in primo grado della responsabilità extracontrattuale imponeva l'applicazione del diverso termine di prescrizione, quinquennale, previsto dall'art 2947 .c.c., come rilevato in appello dalla società.

In relazione a tale specifica contestazione il Tribunale ha pronunciato solo su un profilo dell'eccezione di prescrizione del diritto al danno morale agganciato alla prescrizione del fatto reato e non anche sull'altro relativo all'applicabilità del termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 c.c. per il risarcimento del danno extracontrattuale.


Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 1218, 1223, 2087 e 2697 c.p.c., ex e 115 c.p.c., anche in relazione agli artt. 40 e 41 c.p., e D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 20 e 21, ed D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 378 nonchè vizio di motivazione, per avere il giudice fondato la decisione su una serie di accertamenti e fatti insufficienti per fondare una pronuncia di condanna o non adeguatamente dimostrati.

In particolare: per quanto concerne la polverosità ambientale il giudice d'appello ha ritenuto che la circostanza del formarsi di una nuvola di polvere nel luogo in cui operavano i manutentori sia sufficiente a dimostrare che gli stessi inalavano polveri fra le quali "evidentemente vi era anche l'amianto"; il giudice sicuramente può scegliere i fatti che costituiscono la base del suo convincimento, ma nel caso di specie è incorso in evidente contraddizione, perchè una volta ammesso che le particelle di amianto sono invisibili ad occhio nudo, non basta la mera polverosità ambientale e dei vestiti per giungere all'accertamento del fatto ignoto che sono state inalate particelle di amianto, non essendo peraltro sufficiente una qualunque esposizione, ma è necessario che sia massiccia.
Quanto alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è necessaria la prova che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche (Cass. n. 6018/00).
Il Tribunale ha finito per costruire la responsabilità del datore di lavoro in termini di responsabilità oggettiva: muovendo dalla premessa che la pericolosità dell'amianto era nota fin dal R.D. n. 442 del 1909 e che l'asbestosi era stata inserita fra le malattie professionale dalla L. n. 445 del 1943 ha ritenuto che la società abbia omesso quelle misure di protezione atte ad eliminare o ridurre la fonte di rischio, l'inalazione cioè dell'amianto, sulla base di deposizioni acquisite in primo grado, senza tenere conto delle risultanze ben più attendibili delle relazioni tecnico-scientifiche prodotte dalla società.

Da tali relazioni emerge che nel corso degli anni sono stati eseguiti specifici interventi dettagliamene specificati, riguardanti i seguenti settori aziendali: reparto preparazione miscele nel 1974, reparto preparazione impasti negli anni 1974-75, reparto produzione lastre fra il 1962 ed il 1964, reparto produzione tubi standard e canne fumarie, reparto recupero prodotti finiti, reparto pezzi speciali.

In generale la situazione impiantistica della S. è sempre stata coerente con le migliori tecnologie disponibili per quanto concerne gli interventi rivolti alla limitazione della emissione e dispersione nell'atmosfera delle fibre di amianto.

Peraltro nel periodo fra il 1937 ed il 1986 c'era una sola pubblicazione scientifica del 1983 avente ad oggetto problematiche impiantistiche concernenti la diffusione di polveri di amianto nell'ambiente di lavoro; tutte le indicazioni contenute in detta pubblicazione sono state puntualmente seguite dalla società, come risulta dalle relazioni in atti.

Anche le 7 indagini ambientali eseguite fra il 1974 ed il 1989, danno atto che le concentrazioni di fibre d'amianto disperse nell'aria sono inferiori a quelle previste, con la sola eccezione della relazione della scuola di medicina del lavoro dell'Università di (OMISSIS) del 31/3/97, presa in esame dal giudice d'appello; si tratta però di una relazione di sole 4 tabelle che non contiene alcuna indicazione sulle metodologie e sulla durata dei campionamenti, nè sui metodi di conteggio delle fibre.

Tutte le altre che invece sono state trascurate dal giudice danno atto del costante aggiornamento tecnologico attuato dalla società nel corso degli anni.

Tali relazioni sono state trascurate del giudice che sulla base della sola valutazione delle prove orali è giunto alla conclusione che non siano state adottate adeguate misure protettive previste dal D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 20 e 21, ed D.P.R. n. 547 del 1955,artt. 377 e 378; si tratta di norme che non hanno alcun rilievo sul piano dell'accertamento della soglia oltre la quale l'amianto diventa fonte di concreto pericolo per la salute del lavoratore e possa essere considerato tossico; peraltro sia il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 20 circoscrive il contenuto della condotta datoriale entro i limiti della possibilità e quindi il giudice avrebbe dovuto accertare se accorgimenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzati dalla società potevano essere adottati in relazione alle regole tecniche e di esperienza all'epoca vigenti, mentre il successivo art. 21, recando disposizioni generali ed astratte, nulla dice sul limite della concreta pericolosità dell'esposizione alle polveri di amianto; gli D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 378, per la loro natura di disposizioni generali ed astratte, nulla dicono in tema di specifiche condotte doverose di fronte alla diffusione di polveri di cui all'epoca non si conosceva la soglia - tasso di pericolosità.

Il giudice in maniera incongrua ha ritenuto di fondare l'accertamento della responsabilità sul fatto che in presenza di "operazioni compiuta manualmente e quindi tali da comportare un contatto diretto con l'amianto, gli operai ... non erano dotati di alcuno strumento di protezione individuale" mascherine, tute e scarpe protettive.
A prescindere dalla incertezza istruttoria sull'effettivo livello di protezione individuale, la carenza delle misure di protezione poteva avere rilevanza solo se risulti accertato il livello "critico" di esposizione all'amianto subito dal lavoratore nel corso del rapporto, cosa che invece non è stata accertata.

La responsabilità della società presuppone la possibilità di addebitare alla stessa di non avere posto in essere una condotta ragionevolmente esigibile per evitare il prodursi del fatto dannoso e quindi di individuare il comportamento idoneo ad evitarlo.

La sentenza su questo punto è carente: in mancanza di un accertamento scientifico della soglia di esposizione all'amianto tale da cagionare rischi per la salute non può considerarsi esigibile un comportamento tale da eliminare tali rischi, considerata l'epoca in cui si è svolto il rapporto di lavoro.


Il giudice di merito può scegliere, selezionare e ricostruire il materiale probatorio su cui fonda la sua decisione, ma anche quando presta adesione alle risultanze di una consulenza tecnica deve motivare adeguatamente in relazione alle contrarie deduzioni difensive della parte, se adeguatamente documentate, come nella specie.

Il Tribunale invece ha trascurato tutte le difese tecniche poste in evidenza dalla società, in relazione alla relazione dell'Istituto di medicina del lavoro di (OMISSIS) del 1977, smentita da tutte le altre eseguite fra il 1974 al 1989 che erano giunte a conclusioni contrastanti.

Sussiste quindi il vizio di motivazione per omessa valutazione di fatti specificatamente dedotti dalla parte, come nella specie, anche per avere il giudice trascurato le deposizioni dei testi Co., P. e F., secondo cui le mascherine oltre ad essere fomite ai lavoratori addetti ai reparti fin dagli anni 60 erano state messe a disposizione dei lavoratori che dovessero recarsi occasionalmente in quei reparti e poi sostituite con altre più moderne; i testi inoltre avevano precisato che l'uso di tali mascherine era obbligatorio ed il mancato uso sanzionato disciplinarmente; infine dagli anni 70 erano state fornite le tute. I motivi sono illustrati con memoria.

Il lavoratore resiste con controricorso.

 

Il ricorso è infondato.

 

In ordine al primo motivo si osserva che lo stesso ricorrente ammette che il certificato del febbraio 1985 attesta la presenza di "fibrosi interstiziale più marcata a livello dei territori polmonari inferiori in soggetto esposto ad amianto orienta decisamente verso asbestosi, pur senza nominarla in maniera precisa"; quel certificato quindi lascia intravedere il rischio grave di contrarre la malattia professionale ed ha portato all'apertura di una pratica da parte dell'INAIL e quindi agli ulteriori accertamenti che si sono conclusi due anni dopo con il riconoscimento della malattia professionale, ma non è una diagnosi di asbestosi.


Questa Corte ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire ... la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile (Cass. n. 16178/04).

Il medesimo criterio va adottato anche ai fini della decorrenza del termine ordinario di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2059 c.c., trattandosi di situazione perfettamente analoga e addirittura sovrapponibile. Peraltro il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che ancora nel 1986 veniva esclusa la diagnosi di asbestosi per mancanza del riscontro radiologico, anche se erano presenti elementi suggestivi di asbestosi e che soltanto in data 3/12/1987 è stata diagnosticata con certezza la malattia professionale.

Solo da questo momento si ha la certezza della malattia e della sua origine professionale e quindi inizia a decorrere il termine di prescrizione.

Il primo motivo va quindi rigettato.


In ordine al secondo si osserva che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di "neminem laedere" espresso dall'art. 2043 cod. civ. (la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale), sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 cod .civ. ad integrazione "ex lege" delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro (la cui violazione determina l'insorgenza di una responsabilità contrattuale).

 

Conseguentemente, il danno biologico - inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in se considerata, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione - può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità.
Qualora la responsabilità fatta valere sia quella contrattuale, dalla natura dell'illecito (consistente nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore) non deriva affatto che si versi in fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma occorre pur sempre  l'elemento della colpa ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza.

La necessità della colpa - che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana - va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 cod. civ. (diverso da quello di cui all'art. 2043 cod. civ.), cosicchè grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa.


Sulla base di queste considerazioni la Corte ha già precisato che in presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell'ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro (ai sensi dell'art 2087 cod. civ.), non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, siccome la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 cod. civ. (Cass. n. 4184/06; conf. n. 238/07).

 

La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e, pertanto, applicandosi l'art. 1218 cod. civ., una volta provato l'inadempimento consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza (dovuta alla mancata predisposizione di misure di protezione individuali e nell'attenta sorveglianza perchè le stesse venissero in concreto attuate, imponendo a tutti l'uso di tali misure) nonchè la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato predisposto per il rispetto del precetto del suddetto art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro.
Quanto all'eccezione di ultrapetizione per avere la parte fatto riferimento alla responsabilità extracontrattuale ed avere invece il giudice riconosciuto invece quella contrattuale si osserva innanzi tutto che spetta al giudicante sia la interpretazione della domanda, che la qualificazione giuridica del fatto.

In ogni caso, il giudice deve sempre liquidare l'intero danno che il soggetto abbia subito, compreso quello morale, in conseguenza del fatto illecito altrui, a prescindere alla specificazione delle singole voci da parte dell'attore: non incorre infatti nel vizio di ultrapetizione il giudice che, anche senza una specifica domanda della parte, le attribuisca il risarcimento dei danni non patrimoniali di cui essa risulti aver sofferto in conseguenza del fatto illecito costituente reato posto a fondamento della sua domanda di risarcimento di danni, la quale - salva espressa specificazione - deve ritenersi comprensiva di tutti i danni e, quindi, anche di quelli morali.

Il giudice ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito del danno contrattuale, avendo la parte dedotto in giudizio la violazione delle misure di sicurezza pur in presenza di una notevole polverosità ambientale, fra cui c'era l'amianto.

Non è quindi esatta la censura che il giudice abbia errato ad inquadrare l'eccezione di prescrizione del danno morale nell'ambito del danno contrattuale ai sensi dell'ari 2059 c.c. escludendo invece l'applicabilità della prescrizione breve ex art. 2947 c.c. prevista per l'illecito aquiliano.

Anche la seconda censura è infondata.

In ordine al terzo motivo si osserva che la sentenza è adeguatamente motivata; il giudice infatti ha accertato in concreto: le modalità con cui gli operai venivano in contatto con l'amianto spostando a mani nude il grosso delle polveri e pulendo il resto con l'aria compressa; l'estrema polverosità dell'ambiente di lavoro; le misure di sicurezza in concreto adottate dall'azienda e la inadeguatezza delle stesse; il superamento della soglia riscontrato nel 1977, malgrado "gli interventi descritti dalla società" a partire dal 1974; la contrazione effettiva della malattia professionale da parte del ricorrente; la circostanza che la pericolosità era ben nota da tempo a partire dal R.D. n. 442 del 1909 e dall'inserimento della stessa fra le malattie professionali con la L. n. 455 del 1943; l'omissione delle misure di prevenzione individuali, specificatamente indicate con il richiamo delle norme generali per l'igiene nel lavoro di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 20 e 21, e delle misure di protezione individuali di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 378 che l'azienda avrebbe dovuto tempestivamente adottare e che invece ha adottato con colpevole ritardo negli anni successivi.

Ritorna poi il Tribunale sulle modifiche apportate dall'azienda e sulla loro insufficienza per mancanza di misure di prevenzione individuali e conclude con l'affermazione della "responsabilità colposa della Nuova S. Spa per il danno in tal modo cagionato al C.".

Questa complessa motivazione non viene validamente contrastata nella pur ampia difesa della società ricorrente e quindi il terzo motivo va disatteso e il ricorso rigettato.

Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 25,00 oltre ad Euro 3.000,00 per onorario, nonchè alle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007