Categoria: 2010
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Tipologia: Accordo
Data firma: 23 novembre 2010
Parti: Confindustria e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte
Settori: Industria, Piemonte
Fonte: CGIL


Accordo tra Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl e Uil del Piemonte

Premesso che
▪ a norma dell'art. 37, commi 10, 11 e 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i.):
- l'RLS "ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza";
- le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione dell'RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi specificamente individuati dal legislatore e ferma restando la durata minima di 32 ore della formazione iniziale;
- la contrattazione collettiva nazionale disciplina anche le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori ed a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori;
- la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire "in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro";

▪ fin dal 1995, il sistema delle Associazioni datoriali piemontesi aderenti a Confindustria e Cgil, Cisl e Uil del Piemonte hanno fattivamente collaborato, in sede bilaterale, nella formazione di base degli RLS e nella predisposizione di appositi supporti didattici (Manuale e CD-Rom "Forminforma");

▪ la formazione di aggiornamento prevista, in via innovativa, dal Decreto Legislativo n. 81/2008 rappresenta uno strumento essenziale per mantenere nel tempo adeguati livelli di conoscenza e competenza in capo agli RLS, consentendo loro di svolgere al meglio il proprio ruolo di "soggetto attivo" della prevenzione in azienda;

▪ le Parti firmatarie ravvisano la conseguente opportunità di una collaborazione reciproca anche sul versante della formazione di aggiornamento degli RLS, attraverso l'elaborazione di indicazioni operative che consentano alle imprese del sistema associativo - nei settori in cui la contrattazione collettiva nazionale non abbia ancora disciplinato tale materia ai sensi del richiamato art. 37, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 - di assolvere comunque al relativo obbligo su basi omogenee e condivise a livello territoriale,

si conviene quanto segue:

1. ferme restando le eventuali, diverse modalità e durate stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e/o da intese a livello interconfederale, si indicano negli Allegati 1 e 2 (elaborati in sede tecnica dalle Parti firmatarie), rispettivamente per le aziende da 1 a 50 lavoratori e per quelle con più di 50 lavoratori, i parametri minimi di riferimento (argomenti e durate) da utilizzare ai fini della formazione periodica di aggiornamento degli RLS delle aziende aderenti al sistema associativo piemontese di Confindustria. Resta inteso che, una volta emanate le discipline contrattuali di settore, ove ancora mancanti, le ore di aggiornamento formativo già svolte in conformità al presente Accordo concorreranno ad integrare lo specifico monte-ore previsto dal CCNL di riferimento.

2. Circa le modalità di erogazione e le caratteristiche dei soggetti formatori, nel fare rinvio alle eventuali determinazioni della contrattazione collettiva, si concorda che la formazione di aggiornamento degli RLS sia svolta da soggetti in grado di assicurarne la qualità e l'adeguatezza. A tale proposito si ricordano, in via indicativa, i parametri di riferimento individuati dalla Regione Piemonte nel paragrafo 1 della Determina Dirigenziale n. 117 del 9 agosto 2006, in tema di formazione per RSPP/ASPP.

3. Si conviene, inoltre, che la formazione di aggiornamento degli RLS sia promossa a livello territoriale dagli Organismi Paritetici Provinciali di riferimento, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 51, comma 3-bis, primo periodo, del Decreto Legislativo n. 81/2008 nonché della "collaborazione" con gli organismi paritetici di cui al citato art. 37, comma 12, dello stesso provvedimento. Al riguardo, le Parti firmatarie si impegnano a far sì che su tutto il territorio regionale sia ripristinata l'operatività degli Organismi Paritetici Provinciali istituiti ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, con le attribuzioni previste dalla normativa vigente ed in coerenza con i contenuti dello stesso Accordo o con eventuali future intese a modifica/integrazione di quest'ultimo.

4. Per dare attuazione omogenea a quanto previsto dal precedente punto 3, si conviene sulla necessità dì organizzare uno specifico seminario di informazione ed aggiornamento per i componenti degli Organismi Paritetici Provinciali.

5. Le Parti firmatarie si impegnano:
▪ ad incontrarsi periodicamente anche per individuare le modalità per una promozione omogenea ed efficace sul territorio della formazione di aggiornamento degli RLS nonché per monitorarne gli esiti;
▪ all'attualizzazione del Manuale per RLS e/o del CD-Rom "Forminforma", nell'ottica di fornire agli RLS un utile supporto didattico-operativo, demandando ad un'apposita sede tecnica l'elaborazione di un'ipotesi redazionale e di uno studio di fattibilità.

6. Le Parti firmatarie si riservano, infine, di valutare ulteriori ambiti di concertazione sui temi degli RLS e della bilateralità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ferma restandone la necessaria coerenza con gli attuali contenuti della normativa vigente e dell'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 (o suoi successivi aggiornamenti).

7. Ai fini della loro migliore diffusione all'interno del sistema associativo, i contenuti del presente Accordo saranno adeguatamente pubblicizzati attraverso i canali informativi istituzionali delle Parti firmatarie.


Torino, 23 novembre 2010

Confindustria Piemonte*
Cgil Piemonte
Cisl Piemonte
Uil Piemonte

* In nome e per conto di:
Unione Industriale Torino, Confindustria Alessandria, Unione Industriale della Provincia di Asti, Unione Industriale Biellese, Confindustria Canavese, Confindustria Cuneo, Associazione Industriali dì Novara, Unione Industriali del Verbano, Cusio, Ossola, Confindustria Vercelli Valsesia.

Allegato 1 - Formazioni di aggiornamento periodico per RLS
Programma per aziende da 1 a 50 lavoratori

Argomento

Durata (indicativa)

Quadro d'insieme della legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dopo l'entrata in vigore del D.lgs n. 81/2008 (e s.m.i.), con particolare riferimento agli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori

Le principali innovazioni in tema di:

  • soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità

  • ruolo dell' RLS

1h

Le principali innovazioni in tema di:

  • valutazione dei rischi (contenuti e come si consulta)

  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

1h

Le principali innovazioni in tema di rischi per la sicurezza:

  • ambienti di lavoro

  • rischio meccanico

  • cantieri temporanei e mobili

  • atmosfere potenzialmente esplosive

1h

Le principali innovazioni in tema di rischi per la salute:

  • agenti fisici, chimici e cancerogeni

  • amianto

  • ergonomia

  • stress lavoro correlato

1h

Totale ore

4

N.B. - Per quanto concerne la parte di aggiornamento sui fattori di rischio, resta ferma la possibilità di una diversa distribuzione delle ore in funzione di classi omogenee per settore di appartenenza e/o per tipologia di rischi.

Allegato 2 - Formazioni di aggiornamento periodico per RLS
Programma per aziende con più di 50 lavoratori

Argomento

Durata (indicativa)

Quadro d'insieme della legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dopo l'entrata in vigore del D.lgs n. 81/2008 (e s.m.i.), con particolare riferimento agli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori

Le principali innovazioni in tema di:

  • soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità

  • ruolo dell' RLS (con particolare riferimento alle sue peculiarità e criticità, alla luce dell'esperienza pregressa

3h

Le principali innovazioni in tema di:

  • valutazione dei rischi (contenuti e come si consulta)

1h

Le principali innovazioni in tema di:

  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

1h

Le principali innovazioni in tema di rischi per la sicurezza:

  • ambienti di lavoro

  • rischio meccanico

  • cantieri temporanei e mobili

  • atmosfere potenzialmente esplosive

1h 30

Le principali innovazioni in tema di rischi per la salute:

  • agenti fisici, chimici e cancerogeni

  • amianto

  • ergonomia

  • stress lavoro correlato

1h 30

Totale ore

8

N.B. - Per quanto concerne la parte di aggiornamento sui fattori di rischio, resta ferma la possibilità di una diversa distribuzione delle ore in funzione di classi omogenee per settore di appartenenza e/o per tipologia di rischi.