Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare.

(Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106 - S.O. n. 84)


 

 

Giurisprudenza Collegata: Tribunale di Genova, Sez. Lav., 1883/2011; T.A.R. Lombardia, 478/2013CdS 4440/2013Corte di Giustizia CE, C-595/2014T.A.R. Lazio 7777/2014;  T.A.R. Liguria 247/2016;  Cass. Civ. 14018/2020; Cass. Civ. 8004/2021; Cds 1339/2023; T.A.R. FVG n. 3/2024; Corte Cost. 13/2024;



 


(Stralcio)



Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, con la denominazione di «codice dell'ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per «codice» si intende il codice di cui al presente comma.
2. Nulla è innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato «regolamento» emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento è modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice.
4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio.
6. Se non è diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 134
Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera:
a) esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso;
b) svolge, in regime di avvalimento, le attività a esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche:
a) svolge la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;
b) ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, è competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:
a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
b) polizia nei porti e in corso di navigazione;
c) sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale;
d) polizia marittima;
e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa;
f) personale marittimo;
g) regime amministrativo della nave;
h) diporto nautico;
i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;
l) autorità portuale nei porti in cui non è istituita un’Autorità portuale;
m) servizi tecnico - nautici;
n) sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
o) attività ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche;
p) indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
q) responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi;
r) altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.

Art. 184
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate

1. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
2. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall'art. 3, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 185
Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa

1. Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa è contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti sigillate ad alta attività detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa.

Art. 186
Altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori

1. Le disposizioni sancite dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, si applicano alle Forze armate, nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.
2. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare di cui al comma 1, sono valutati dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.

Art. 209
Ufficiali medici

1. Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le più spiccate virtù militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale.
2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente codice, si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d'avanzamento presso la scuola di sanità militare o presso ospedali militari.
3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, la Direzione generale della sanità militare indica, con propria direttiva, le modalità e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle più attuali tematiche del movimento scientifico sanitario.
4. È vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualità di medici militari, quando le visite:
a) non sono previste da disposizioni di legge;
b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 200;
c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti.
5. Gli ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono l’attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa, mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro.

Art. 366
Inquinamento elettromagnetico

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate le norme di detta legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.
2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 36 del 2001, le attività di competenza delle Regioni, elencate nell'articolo 8, comma 1, di detta legge, riguardanti aree interessate da installazioni militari sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322.
4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 36 del 2001, i controlli di competenza dei comuni all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate dei dagli articoli 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 1496
Diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro

1. La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è garantita in base alle norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice e del regolamento.
2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento può contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché' le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati.

Art. 1907
Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico

1. La speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è corrisposta ai seguenti soggetti, che hanno contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, riportando un'invalidità permanente:
a) personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'Autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) personale militare italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) personale militare italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b).
2. In caso di decesso a seguito delle patologie di cui al comma 1, la speciale elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e 5, comma 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è corrisposta, nell'ordine di priorità, a:
a) coniuge;
b) convivente;
c) figli superstiti;
d) genitori;
e) fratelli conviventi e a carico, se unici superstiti.
3. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 2185
Personale civile e cittadini italiani esposti all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico

1. La speciale elargizione di cui all'articolo 1907, è corrisposta, con le stesse modalità, alle seguenti categorie di personale e loro superstiti:
a) al personale civile italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'Autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) al personale civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) al personale civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d) ai cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) ai cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b).
2. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.


D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66