Con ordinanza del 2009 il Tribunale di Sorveglianza di Trento rigettava la richiesta di riabilitazione proposta da T. T., imprenditore edile, con riferimento alla condanna per due violazioni al D.P.R. n. 164 del 1956.
 

Rilevava invero detto Tribunale come ostasse alla chiesta riabilitazione altra infrazione alla normativa antinfortunistica per la quale il T. era stato denunciato nel 2008, il che incideva negativamente sulla valutazione di buona condotta successiva, trattandosi di violazione specifica, a nulla valendo che si trattasse di illecito estinto perchè definito in via amministrativa.
 

 

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

 

"Nel merito delle questioni proposte con il ricorso, va ancora ricordato come la riabilitazione possa essere concessa, decorso il termine di legge, sul presupposto sostanziale - richiesto dall'art. 179 c.p., comma 1 - che "il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta". Orbene, nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha ritenuto, dopo adeguata valutazione, che la sopravvenienza di una denuncia a carico del T. per fatti sostanzialmente analoghi a quelli della condanna impedisse la positiva verifica dell'anzidetto presupposto di legge.


La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, assume che - ove chi richiede la riabilitazione sia incorso in denunce successive alla condanna oggetto della richiesta - il giudice debba procedere ad un esame concreto dei fatti di cui a detta sopravvenienza, al fine di valutare se, appunto, essi precludano la valutazione di effettiva e costante buona condotta (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 46270 in data 24.10.2007, Rv. 238486, P.M./Siddi; Cass. Pen. Sez. 1, n. 43435 in data 08.11.2005, Rv. 233271, Menini; ecc).


Nel concreto, risulta dunque corretta, ed incensurabile in questa sede di legittimità, la valutazione del giudice del merito secondo cui la denuncia del 2008, siccome dimostrativa di una perdurante attitudine del T. a gestire i cantieri a lui affidati senza adeguata attenzione alla disciplina antinfortunistica, e comunque risultando sostanzialmente ribadita la condotta di cui alla prima condanna, impedisse l'affermazione di effettiva e costante buona condotta ai sensi di legge."


 

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE PRIMA PENALE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente -
 Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere -
 Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -
 Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere -
 Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -
 ha pronunciato la seguente:
 sentenza 

 

 

 

 sul ricorso proposto da:
 1) T.T., N. IL (OMISSIS);
 avverso l'ordinanza n. 413/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO, del 14/12/2009;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
 lette le conclusioni del PG Dott. Baglione Tindari, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

 

 


 

FattoDiritto

 

 

 

1. Con ordinanza in data 14.12.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Trento rigettava la richiesta di riabilitazione proposta da T. T. con riferimento alla condanna di cui al decreto penale 13.07.2000 per due violazioni al D.P.R. n. 164 del 1956 commesse nel (OMISSIS).
 

Rilevava invero detto Tribunale come ostasse alla chiesta riabilitazione altra infrazione alla normativa antinfortunistica per la quale il T. era stato denunciato nel 2008, il che incideva negativamente sulla valutazione di buona condotta successiva, trattandosi di violazione specifica, a nulla valendo che si trattasse di illecito estinto perchè definito in via amministrativa.
 

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto condonato che motivava il gravame deducendo:

a) quanto alla denuncia subita nell'Ottobre del 2008 (e non nel gennaio di quell'anno) egli aveva definito l'addebito con pagamento di sanzione amministrativa;

b) erano comunque trascorsi più di otto anni dalla precedente violazione;

c) carenza di motivazione in ordine alla reale mancanza di costante buona condotta.
 

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. In data 08.06.2010 la difesa depositava memoria di replica.
 

5. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
 

Va dapprima ricordato come i termini di cui all'art. 179 c.p., siano posti quale condizione per l'eventuale concessione del beneficio, così imponendosi un tempo minimo di valutazione della condotta, ma non certo - come configura il ricorrente - per delimitare il periodo di valutazione stessa. In definitiva sono senz'altro valutabili tutte le condotte del richiedente, fino alla decisione, anche successive ai termini suddetti (che - vale ripetere - rappresentano solo la condizione minima).
 

Nel merito delle questioni proposte con il ricorso, va ancora ricordato come la riabilitazione possa essere concessa, decorso il termine di legge, sul presupposto sostanziale - richiesto dall'art. 179 c.p., comma 1 - che "il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta". Orbene, nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha ritenuto, dopo adeguata valutazione, che la sopravvenienza di una denuncia a carico del T. per fatti sostanzialmente analoghi a quelli della condanna impedisse la positiva verifica dell'anzidetto presupposto di legge.
 

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, assume che - ove chi richiede la riabilitazione sia incorso in denunce successive alla condanna oggetto della richiesta - il giudice debba procedere ad un esame concreto dei fatti di cui a detta sopravvenienza, al fine di valutare se, appunto, essi precludano la valutazione di effettiva e costante buona condotta (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 46270 in data 24.10.2007, Rv. 238486, P.M./Siddi; Cass. Pen. Sez. 1, n. 43435 in data 08.11.2005, Rv. 233271, Menini; ecc).
 

Nel concreto, risulta dunque corretta, ed incensurabile in questa sede di legittimità, la valutazione del giudice del merito secondo cui la denuncia del 2008, siccome dimostrativa di una perdurante attitudine del T. a gestire i cantieri a lui affidati senza adeguata attenzione alla disciplina antinfortunistica, e comunque risultando sostanzialmente ribadita la condotta di cui alla prima condanna, impedisse l'affermazione di effettiva e costante buona condotta ai sensi di legge.

E' poi del tutto pacifico che, essenziale essendo la condotta in senso ampio, con riferimento a parametri sociali e non meramente penalistici (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 196 in data 03.12.2002, Rv. 223027, Rega; ecc), a nulla rilevi trattarsi di illecito amministrativo, anche se estinto per definizione in quella sede.

Infine, sul tema, deve essere ricordato ancora come la giurisprudenza di questa Corte abbia ritenuto la necessità di concreti elementi positivi (prove di.... buona condotta) pur largamente intesi, di tal che "qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore" (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 39809 in data 02.10.2008, Rv. 241652, Lombardo, in un caso di denuncia per abusi edilizi).

E poichè l'omissione delle doverose cautele antinfortunistiche, da parte di chi ha per legge posizione di garanzia sull'incolumità dei lavoratori, è sicuramente nota negativa, sia nel comune sentire che giuridicamente, deve essere convalidata la corretta valutazione dei giudici del merito.
 

Il ricorso, infondato, va dunque rigettato.
 

 

Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

 

P.Q.M.
 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente T.T. al pagamento delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
 Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010