• Appalto e Contratto d'opera
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  • Informazione, Formazione, Addestramento
  • Lavoratore

 

Responsabilità del legale rappresentante di una ditta per infortunio mortale occorso ad una lavoratrice assunta lo stesso giorno dell'infortunio da una cooperativa: con imprudenza e negligenza l'imputato affidò alla cooperativa lavori di pulizia di un locale aziendale ove vi era una botola delimitata solo da tre lati, e con un lato completamente privo di stabile protezione o parapetto che evitasse la caduta nella botola medesima, in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 10 e 11; inoltre non informò la cooperativa I. dei rischi esistenti nell'ambiente ove avrebbe operato, in violazione del D.P.R. (ndr D.Lgs.) n. 626 del 1994, art. 7; ne derivava che, mentre la A. puliva i muri con un attrezzo normalmente denominato "deragnatore", non avvedendosi della botola, vi precipitava dentro e cadeva al piano sottostante, ove batteva la testa sul pavimento riportando trauma cranico commotivo, e decedeva durante il successivo ricovero ospedaliero.

 

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

 

La Corte afferma che "la sentenza impugnata ha posto in evidenza in modo chiaro, logico e completo, come l'incidente che ha causato la morte della giovane vittima è stato determinato dalla violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 10 che impone la copertura delle botole o delle aperture presenti sui luoghi di lavoro.
E' evidentemente vana la disquisizione sulla solidità della copertura allorchè comunque tale copertura era assente come rilevato dalla Corte territoriale, e tale violazione della norma antinfortunistica citata si è posta in diretto rapporto causale con la caduta della lavoratrice come logicamente affermato dalla sentenza impugnata."

 

Per quanto concerne in particolare il terzo motivo di ricorso, nel quale si lamenta che erroneamente la Corte d'Appello avrebbe ritenuto l'irrilevanza del segnale di pericolo regolarmente apposto e nel quale soprattutto si assume che destinatario delle informazioni di cui all'art. 7* citato sarebbe solo l'appaltatore e non i singoli dipendenti del medesimo,  afferma la Corte, che "l'obbligo di informativa previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7* si riferisce a qualsiasi lavoratore che operi all'interno di un posto di lavoro, essendo evidentemente irrilevante la durata della sua presenza e, a maggior ragione, la diretta partecipazione al ciclo produttivo dell'impresa appaltante, essendo evidentemente la norma dettata a preservare qualunque lavoratore operi all'interno di un posto di lavoro a qualsiasi titolo e qualunque sia la sua funzione."

 

 

* Vd. D.Lgs. 81/08, art. 26.


 

 

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

 sul ricorso proposto da:
1) B.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2537/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 26/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'avv. Garatti Luciano del Foro di Brescia difensore delle parti civili Ab.Pi., S.
E., Ab.Cl. e Ab.An., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Villa Paola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.

 

 


Fatto

 

 

Con sentenza del 26 maggio 2009 la Corte d'Appello di Brescia ha, fra l'altro e per quanto rileva in questa sede, confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 5 luglio 2002 che ha dichiarato B.A. colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p. perchè, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta S.D.M. cagionava la morte di A.M. assunta lo stesso giorno dell'infortunio dalla cooperativa I., con imprudenza e negligenza consistita nell'affidare alla I. lavori di pulizia di un locale aziendale ove vi era una botola delimitata solo da tre lati, e con un lato completamente privo di stabile protezione o parapetto che evitasse la caduta nella botola medesima, in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 10 e 11 nonchè nel non aver informato la cooperativa I. dei rischi esistenti nell'ambiente ove avrebbe operato, in violazione del D.P.R. (ndr D.Lgs.) n. 626 del 1994, art. 7; ne derivava che, mentre la A. puliva i muri con un attrezzo normalmente denominato "deragnatore", non avvedendosi della botola, vi precipitava dentro e cadeva al piano sottostante, ove batteva la testa sul pavimento riportando trauma cranico commotivo, e decedeva durante il successivo ricovero ospedaliero, in (OMISSIS), decesso avvenuto presso l'Ospedale di (OMISSIS); con la stessa sentenza il B. è stato conseguentemente condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili.


La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 10 impone che le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi di lavoro siano provviste di solide coperture, mentre evidentemente le coperture poste in essere dalla ditta dell'imputato non erano solide tanto da essere rimosse, mentre per solide si intende che possono essere spostate solo con un'azione volontaria atta allo scopo, quando, nel caso specifico, le coperture sono state rinvenute spostate in un canto lontane dalla botola ove è precipitata la parte offesa.
Inoltre la stessa Corte d'Appello ha considerato che l'imputato ha violato anche il disposto del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 non essendo condivisibile l'assunto della difesa secondo cui tale norma sarebbe applicabile solo agli appalti interni, e non si estenderebbe ai rischi specifici di ogni singola lavorazione, dovendosi viceversa ritenere che la norma è posta a garanzia di qualsiasi lavoro venga svolto all'interno di un'impresa; d'altra parte le botole presenti nel posto di lavoro appartengono pur sempre all'impresa appaltante; inoltre la mancata informazione del pericolo all'impresa appaltatrice è confermata dalla deposizione testimoniale di una teste di cui non vi è ragione di dubitarne l'attendibilità.

La Corte d'Appello territoriale ha poi ritenuto adeguata la misura della pena e corretto il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto e delle sue drammatiche conseguenze.

 

Il B. propone ricorso avverso tale sentenza lamentando, con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà e comunque manifesta illogicità della motivazione, e violazione di legge con riferimento al combinato disposto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 10 e art. 589 c.p..

In particolare si deduce che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le coperture delle botole devono essere solide nel senso che possono essere rimosse solo con un'azione volontaria e diretta specificamente allo scopo, contraddice con l'affermazione di responsabilità allorchè si afferma che tali coperture erano state rimosse, quindi con un'azione volontaria, che presuppone la solidità delle coperture nel senso suddetto.

Con secondo motivo si assume, mancanza, contraddittorietà e comunque manifesta illogicità della motivazione, e violazione di legge con riferimento al combinato disposto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 10 e art. 589 c.p..
In particolare si assume che detto art. 10 prevede che le aperture devono essere munite di segnalazione di pericolo quando le solide coperture non sono attuabili, mentre, nel caso in questione, non si trattava di una botola, ma di un'apertura finalizzata all'appoggio di una scala che necessariamente doveva avere un lato aperto per consentire l'appoggio della scala stessa, per cui non era possibile la copertura solida e, in conseguenza, era stato apposto il segnale di pericolo giallo così come previsto dalla norma.

Con il terzo motivo si assume, mancanza, contraddittorietà e comunque manifesta illogicità della motivazione, e violazione di legge con riferimento al combinato disposto del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e art. 589 c.p..
In particolare si lamenta che erroneamente la Corte d'Appello avrebbe ritenuto l'irrilevanza del segnale di pericolo regolarmente apposto; inoltre si assume che destinatario delle informazioni di cui all'art. 7 citato sarebbe solo l'appaltatore e non i singoli dipendenti del medesimo; comunque la norma sarebbe inapplicabile alla fattispecie in esame in quanto l'appalto consisteva nell'attività di pulizia che doveva svolgersi per un tempo assai limitato, e senza alcuna ingerenza nell'attività produttiva dell'impresa appaltante.

Con il quarto motivo si assume, mancanza, contraddittorietà e comunque manifesta illogicità della motivazione, e violazione di legge con riferimento all'art. 133 c.p. riguardo alla misura della pena ed al giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche, motivati senza considerare il grado di colpa che, per quanto sopra detto, dovrebbe considerarsi assai lieve, e quindi in violazione di tale art. 133.

 

Diritto

 

 

Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.


I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente riguardando entrambi circostanze di fatto da cui la Corte territoriale ha tratto elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.
In particolare tali circostanze sono costituite dall'omessa copertura della botola con mezzi solidi, e dall'omessa segnalazione dell'apertura necessaria per l'appoggio di una scala.

La sentenza impugnata ha posto in evidenza in modo chiaro, logico e completo, come l'incidente che ha causato la morte della giovane vittima è stato determinato dalla violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 10 che impone la copertura delle botole o delle aperture presenti sui luoghi di lavoro.
E' evidentemente vana la disquisizione sulla solidità della copertura allorchè comunque tale copertura era assente come rilevato dalla Corte territoriale, e tale violazione della norma antinfortunistica citata si è posta in diretto rapporto causale con la caduta della lavoratrice come logicamente affermato dalla sentenza impugnata.


Con riferimento al terzo motivo di ricorso, la Corte d'Appello ha esattamente rigettato l'analogo motivo di appello affermando esattamente che l'obbligo di informativa previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 si riferisce a qualsiasi lavoratore che operi all'interno di un posto di lavoro, essendo evidentemente irrilevante la durata della sua presenza e, a maggior ragione, la diretta partecipazione al ciclo produttivo dell'impresa appaltante, essendo evidentemente la norma dettata a preservare qualunque lavoratore operi all'interno di un posto di lavoro a qualsiasi titolo e qualunque sia la sua funzione.


Il quarto motivo di ricorso riguardante la misura della pena è inammissibile.

Il giudice di merito ha considerato la gravità del fatto ed il grado della colpa; tale apprezzamento con tutta evidenza si sottrae alle dedotte censure, non potendosi dubitare che il giudice abbia facoltà di giustificare la valutazione discrezionale in ordine all'entità della pena ed alle attenuanti generiche specificando solo gli elementi di giudizio che ritiene prevalenti e decisivi.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e delle spese di giudizio in favore della parte civile liquidate in dispositivo.

 

 

P.Q.M.

 

 La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita e liquida le stesse in Euro 2.362,50 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2010.

 


Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010