Tipologia: Accordo
Data firma: 15 febbraio 1996
Validità: 30.09.1999
Parti: Intersind - RAI Radiotelevisione Italiana, Fnsi - Usigrai
Settori: Poligrafici e spettacolo, Giornalisti RAI
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
• Comunicati sindacali.
• Tutela e permessi sindacali.
Art. 19.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico.
• Nomina dei Direttori.
• Caporedattori regionali.
• Poteri dei Direttori.
• Informativa su appalti e collaborazioni.
• Assunzioni.
• Aggiornamento professionale.
• Motivi di contrasto.
• Modifiche e riutilizzazione dei servizi.
• Titolarità dell'informazione.
• Incompatibilità.
• Informazione e pubblicità.
• Regali e donazioni.
• Tutela dei soggetti deboli.
• Rettifica.
• Pari opportunità.
• Organo di garanzia.
Allegati alla estensione in RAI del CNLG

Accordo del 15.2.1996.
Allegato 2 - Forfait lavoro domenicale e festivo
Allegato 3 - Compensi aggiuntivi
Allegato 4 - Incompatibilità e pubblicità
Allegato 5 - Carta dei diritti e dei doveri
Allegato 6 - Assunzioni
Allegato 7 - Telecineoperatori
Allegato 8 - Protocollo di intenti
Allegato 9 - Lettera congiunta
Allegato 10 - Protocollo di intenti

Convenzione Intersind - RAI Radiotelevisione Italiana, Fnsi - Usigrai per l'estensione del contratto nazionale di lavoro giornalistico (15 febbraio 1996)

Testo del contratto RAI 1991 integrato con le modificazioni derivate dalla estensione del CNLG del 15.2.96.

Verbale di accordo


Addì, 15 febbraio 1996 tra l'Associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione della RAI- Radiotelevisione Italiana e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e Unione Sindacale Giornalisti RAI è stato stipulato il seguente accordo, da valere per i giornalisti dipendenti dalla RAI - Radiotelevisione Italiana, avente ad oggetto l'applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) 16 novembre 1995, recepito dalla Convenzione stipulata in pari data tra l'Associazione Sindacale Intersind e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Le parti convengono di realizzare programmi aventi come obiettivo un miglioramento di efficienza produttiva e di qualità del servizio pubblico, un incremento di redditività e lo sviluppo delle professionalità, in coerenza con le previsioni del CNLG e del Protocollo 23 luglio 1993 e nel rispetto della autonomia dei cicli negoziali.
[…]
Il presente accordo sarà considerato elemento base utile per i programmi, di cui al punto i) del CNLG 16 novembre 1995, che saranno concordati tra le parti nel corso del 1997.
Le parti avendo assunto quale norma di comportamento la coerenza con gli obiettivi di competitività della RAI e di valorizzazione della professione e del lavoro giornalistico, realizzano con le presenti intese le previsioni e gli assetti contrattuali indicati dal Contratto di lavoro giornalistico 16 novembre 1995.

Art. 1.
In applicazione della Convenzione stipulata tra l'Associazione Sindacale Intersind, da una parte, e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della Rai-Radiotelevisione Italiana, il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) si applica nel rispetto delle leggi n. 103/1975, n. 10/1985, n. 223/1990 e n. 69/1963 che disciplinano la RAI, della legge sulla stampa e, in relazione alle particolari caratteristiche tecniche del mezzo radiotelevisivo, unitamente alle disposizioni di cui agli articoli seguenti che sono nel loro complesso correlative e inscindibili.
Sono nulli gli eventuali accordi che menomano i diritti riconosciuti dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro come recepito dalla convenzione stipulata il 15.2.96 e dal presente accordo integrativo.
Del presente accordo è parte integrante la Carta dei Diritti e dei Doveri.

Art. 2.
La RAI prende atto che l'Usigrai (Unione Sindacale Giornalisti Rai), statutariamente inquadrata nella Fnsi, rappresenta i giornalisti dipendenti dalla RAI ferme restando le attribuzioni proprie dei Comitati e dei Fiduciari di redazione come sancito dal CNLG e determinato dall'art. 18 del presente accordo.

Art. 3.
In conformità dell'art. 7 del CNLG la settimana corta dei giornalisti si attua ripartendo l'orario di lavoro settimanale (36 ore di massima) in cinque giorni.
La Direzione competente curerà che l'arco di impegno di lavoro non superi, se non in casi eccezionali, le 9 ore quotidiane.
Ferme le disposizioni sul lavoro settimanale, il giornalista non può essere chiamato al lavoro nel giorno in cui per effetto della settimana Corta non deve effettuare prestazioni.
Tale giornata, nonché il giorno di riposo settimanale (che l'Azienda, quando possibile, farà in modo siano consecutivi) potranno coincidere con qualsiasi giorno della settimana. Le giornate di cui sopra, quando fissate, potranno essere spostate nei casi, con le modalità e con i limiti di recupero convenuti in sede aziendale tra la RAI e l'Usigrai.
[…]

Art. 12.
Agli effetti dell'applicazione dell'art. 23 del CNLG le parti convengono che l'Azienda deve fare in modo che il giornalista fruisca del periodo feriale entro il 30 aprile dell'anno di calendario successivo alla maturazione del diritto.
Le parti, considerata la irrinunciabilità del diritto alle ferie, convengono e dichiarano che comunque il periodo di ferie deve essere fruito e non può essere sostituito dal relativo trattamento economico.
Viene recepito, a tutti gli effetti, l'accordo (allegato al presente atto) sullo smaltimento delle ferie, dei riposi e dei "mancati non lavorativi" ("MNL") arretrati del 18/7/1995.

Art. 13.
[…]
Subito dopo l'assunzione, il giornalista deve essere messo in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la frequenza di appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da raggiungere e comunque di almeno tre mesi.
[…]
In sede di Commissione paritetica, verranno definite le esigenze formative stabili dei giornalisti, in relazione alle tipologie di attività lavorativa, e individuati i relativi percorsi e le eventuali temporalizzazioni.
[…]

Art. 18.
Tutti i giornalisti della RAI hanno diritto alla rappresentanza sindacale.
[…]
Ai comitati o fiduciari di redazione della RAI sono attribuiti i compiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 34 del CNLG in rapporto diretto con i direttori di testata con i capi redattori regionali responsabili delle redazioni nelle sedi e delle strutture unitarie. Agli stessi effetti i giornalisti operanti in settori diversi dal complesso dei servizi giornalistici saranno rappresentanti da organismi sindacali, in diretto rapporto con rappresentanti designati dalla Direzione aziendale. Le informative di cui al punto 9 della Carta dei Diritti e dei Doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico verranno fornite ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle Reti in sede di Commissione Paritetica dalla Direzione del Personale e dai Direttori delle Reti o loro delegati. Le eventuali questioni non risolte saranno demandate all'Esecutivo dell'Usigrai e alla Commissione Paritetica di cui al comma seguente.
L'esame delle questioni direttamente connesse all'applicazione del CNLG, dell'accordo integrativo e degli altri accordi aziendali è demandato a una Commissione Paritetica formata da una rappresentanza dei giornalisti RAI e da rappresentanti dei competenti organi della Direzione aziendale; per l'accertamento dei fatti oggetto delle vertenze la Commissione si potrà avvalere dei settori aziendali istituzionalmente delegati a tali compiti.
La delegazione dei giornalisti sarà costituita dall'Esecutivo dell'Usigrai che potrà essere integrata di volta in volta da componenti dei Comitati di Redazione o fiduciari, da componenti della Commissione Sindacale e da esperti consulenti.
La Commissione Paritetica si riunirà ogni mese.
La discussione delle vertenze individuali (presentate dai rappresentanti sindacali, sia in sede di commissione che direttamente presso gli Affari Sindacali) si esaurirà con verbale in sede di commissione paritetica entro il termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione; tali termini verranno prorogati al massimo di un mese su richiesta di una delle parti nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.
Qualora entro i termini previsti, e comunque non oltre la prima riunione di commissione paritetica utile, l'Azienda non fornisca alcuna risposta, la vertenza si intende risolta positivamente.
Le vertenze già discusse e definite non verranno riproposte dal Sindacato prima che siano trascorsi due anni dalla loro conclusione a meno che non siano intervenuti mutamenti nella situazione o nuovi elementi che possano incidere nella valutazione della vertenza stessa.
[…]
La Direzione aziendale consulterà preventivamente l'Esecutivo dell'Usigrai sui problemi più importanti delle politiche generali della RAI e in particolare sulla determinazione dei palinsesti, sui piani editoriali e sull'organizzazione del lavoro.
Per quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 34 del CNLG e per l'esame di tutto quanto altro attiene l'organizzazione e il ruolo del lavoro giornalistico si svolgeranno incontri trimestrali tra la Direzione aziendale, i Direttori di testata e l'Esecutivo dell'Usigrai che potrà convocare rappresentanti dei Comitati di redazione e fiduciari.
Ferme restando le competenze dei Comitati di Redazione, le questioni che riguardano più di una redazione saranno discusse in incontri tra la Direzione aziendale, i direttori di testata e l'Esecutivo dell'Usigrai.

Art. 19.
In relazione all'art. 42 del CNLG relativo a investimenti e innovazioni tecnologiche - e fatte salve le attribuzioni delle parti stipulanti il contratto stesso - la Direzione Aziendale e l'Esecutivo dell'Usigrai si incontreranno almeno ogni 6 mesi, o tutte le volte che le esigenze lo richiedano, per esaminare i piani aziendali riguardanti investimenti, rinnovamento tecnologico, ristrutturazione dei mezzi e degli impianti per le redazioni centrali e regionali che producono riflessi sull'occupazione, la mobilità e la qualificazione professionale dei giornalisti.
Interventi di modifica dei sistemi produttivi che comportino mutamenti nell'organizzazione del lavoro saranno preceduti da una consultazione della rappresentanza sindacale.

Dichiarazione a verbale.
In applicazione del disposto "Ambiente di lavoro e tutela della salute" di cui all'art. 42 del CNLG, è istituito in Azienda un osservatorio permanente per la salute di cui fanno parte, su base paritetica, Azienda e Casagit.
L'Osservatorio è incaricato in particolare di elaborare studi di fattibilità atti ad assicurare tutte le garanzie previste dall'art. 42 del CNLG in materia di investimenti e innovazioni tecnologiche. Tali studi saranno quindi sottoposti al confronto tra Azienda e sindacato.
Contestualmente a tali studi verrà elaborato un piano per l'estensione qualitativa e quantitativa dei sistemi elettronici editoriali nel rispetto della normativa dell'art. 42 del CNLG e verranno altresì avviati con la necessaria gradualità e tempestività corsi di formazione e aggiornamento per l'uso delle nuove tecnologie da tenersi in orario di lavoro.
Le parti si incontreranno in sede di Commissione paritetica al fine di aggiornare la normativa sulla sicurezza sul lavoro alla luce delle disposizioni introdotte in materia dalla Legge [D.Lgs.] n. 626/1994.