Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 14 ottobre 1997
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1997
Parti: Siae e Fistel-Cisl, Mondo-Siae, Sad-Siae, Sadfa-Siae, Sid-Siae,Sindacato Periferia Siae, Slc-Cgil, Snad-Siae, Ugl-Suae, Uildep-Siae
Settori: Poligrafici e spettacolo, SIAE
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Relazioni sindacali
A) Assistenza sanitaria integrativa
B) Previdenza complementare
C) Premio di risultato e secondo livello di contrattazione
D) Transazioni
E) Componente integrativa della retribuzione dei dirigenti
F) Disciplina del trattamento di fine rapporto
G) Orario di lavoro - Part time - Lavoro straordinario
Allegato
Orario di lavoro
• Permessi senza recupero
• Lavoro straordinario
• Part time
o Principi generali
o Tipologia
o Disciplina organizzativa
• Nota a verbale n. 1
• Nota a verbale n. 2
• Nota a verbale n. 3
• Nota a verbale n. 4

Verbale

Il giorno 14 ottobre 1997 presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae), in Roma, Viale della Letteratura n. 30, EUR tra la Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae), […] e le Organizzazioni Sindacali Fistel-Cisl […], Mondo-Siae, Movimento Nazionale Dipendenti Organizzati Siae […], Sad-Siae, Sindacato Nazionale Autonomo Dipendenti Siae […], Sadfa-Siae, Sindacato Autonomo Dipendenti Filiali e Agenzie Siae […], Sid-Siae, Sindacato Direttivi Siae […], Sindacato Periferia Siae, Sindacato dei dipendenti della Periferia Siae […], Slc-Cgil […], Snad-Siae, Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Siae […], Ugl-Siae, Unione Generale del Lavoro […], Uildep-Siae, nessuno è presente (si veda comunicazione allegata di data 13/10/1997) si conviene:

Relazioni sindacali
4) In attuazione di quanto previsto dal punto 14 dell'accordo del 26/6/1991 ed in vista del rinnovo del contratto normativo ed economico decorrente dall'1/1/1998, al fine di permettere alle OO.SS. di conoscere taluni aspetti fondamentali relativi all'organizzazione Siae e di consentire alle parti di scambiarsi una prima serie di valutazioni, si terranno - con la periodicità necessaria ai fini della trattativa - riunioni con le OO.SS., a livello nazionale, sulle seguenti materie:
- modifiche degli organici del personale, articolati per livelli, aree professionali e ruoli, ovvero innovazioni tecnologiche o organizzative aventi particolare rilievo in tema di organizzazione del lavoro e della qualità dei servizi svolti;
- prospettive di sviluppo dei servizi aziendali, avuto riguardo alle evoluzioni del sistema organizzativo, nonché agli eventuali fenomeni di mobilità collettiva;
- formazione ed addestramento del personale;
- igiene e sicurezza del lavoro - attuazione del D.Lgs. 626/94.
Sarà cura dell'Amministrazione fornire preventivamente l'eventuale documentazione utile in relazione alle materie oggetto degli incontri.
Le parti si impegnano a definire - nel contesto del contratto normativo ed economico decorrente dall'1.1.1998 - una più completa disciplina in materia di relazioni sindacali, che preveda il livello dell'informazione preventiva e della consultazione.

G) Orario di lavoro - Part time - Lavoro straordinario
Visto l'accordo sindacale di data 7/3/1980 e visto l'art. 37 del Regolamento del Personale le parti convengono che a far tempo dalla data dell'1/1/1998 l'orario di ufficio per il personale nonché le prestazioni di lavoro straordinario e a tempo parziale saranno disciplinati secondo quanto previsto dall'allegato A al presente accordo.
Pertanto è conseguentemente modificato l'art. 37, 5° comma e seguenti del Regolamento del Personale.
Le parti convengono sulla opportunità di procedere a verifica dei risultati dell'applicazione del nuovo orario di lavoro entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo orario, anche in relazione all'introduzione delle opportune innovazioni in materia di orario di sportello, nonché alla valutazione di altre forme di orario di lavoro parziale in relazione alle esigenze organizzative anche prima del decorso del suddetto anno.
[…]

Allegato
Si conviene:

Orario di lavoro
1) L'orario di lavoro per tutti i dipendenti della Siae è stabilito in 36 ore settimanali ripartite in cinque giornate lavorative, dal lunedì al venerdì, articolate in una fascia mattutina, con inizio alle ore 7.45 e termine alle ore 13.45 ed in prestazioni pomeridiane, come specificato al n. 6) e successivi;
2) presso gli Uffici periferici l'ora iniziale della fascia mattutina può essere fissata - sentite le locali Rappresentanze Sindacali - fra le ore 7.30 e le ore 8.00 e correlativamente l'ora di uscita sarà fissata fra le ore 13.30 e le ore 14.00. La relativa determinazione è adottata dal Direttore della Sede competente e comunicata alla Direzione Generale;
3) è prevista una fascia di flessibilità per l'ingresso mattutino della durata di un'ora, dalle ore 7.45 alle ore 8.45. Presso gli Uffici periferici detta fascia flessibile di ingresso termina alle ore 8.30 o alle ore 9 rispettivamente in caso di fissazione dell'orario iniziale del lavoro alle ore 7.30 o alle ore 8.00;
4) è prevista una fascia di flessibilità per l'uscita dal lavoro mattutino, della durata di:
A) di 60 minuti, dalle ore 13.45 alle ore 14.45, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì;
B) di 30 minuti dalle ore 13.45 alle ore 14.15, nelle giornate di martedì e giovedì
Presso gli Uffici periferici dette fasce flessibili di uscita terminano:
A) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 14.30 o alle ore 15.00 rispettivamente in caso di determinazione dell'orario iniziale di lavoro alle ore 7.30 o alle ore 8.00;
B) nelle giornate di martedì e giovedì alle ore 14.00 o alle ore 14.30 rispettivamente in caso di determinazione dell'orario iniziale di lavoro alle ore 7.30 o alle ore 8.00
5) Soppresso.
6) Salvo quanto previsto dal successivo punto 7 per il completamento dell'orario settimanale di 36 ore, ivi compreso il recupero di orario in caso di utilizzo della suddetta fascia di flessibilità in ingresso, il personale utilizza - oltre alla fascia di flessibilità in uscita di cui al punto 4) - le ore pomeridiane delle giornate dal lunedì al venerdì, con inizio non prima di 30 minuti dal termine del lavoro antimeridiano. Il rientro pomeridiano avviene non oltre 90 minuti dall'ora di uscita della fascia mattutina, stabilita dai punti nn. 1) e 2).
La durata della pausa tra il termine della prestazione antimeridiana e il rientro pomeridiano non può avere durata inferiore a 30 minuti né superiore a 90.
7) Tutti i dipendenti sono comunque tenuti a prestare lavoro pomeridiano nelle giornate di martedì e giovedì per una durata giornaliera non inferiore a 2 ore.
Per le prestazioni lavorative pomeridiane nelle eventuali ulteriori giornate di rientro, non è prevista una permanenza minima.
L'accumulo delle prestazioni lavorative di cui ai punti precedenti non potrà eccedere le 31 ore di lavoro al termine del giovedì.
8) la durata complessiva del lavoro giornaliero non può comunque eccedere le 10 ore;
9) le prestazioni lavorative pomeridiane - presso gli Uffici periferici - cessano - salvo particolari esigenze di ufficio - tra le ore 18.30 e le ore 19.00 in relazione all'orarlo di ingresso mattutino di cui al punti 1) e 2);
10) nei settori di lavoro per i quali è prevista la presenza per turni la durata di ciascun turno è pari a 7 ore e 12 minuti.
L'articolazione dei turni è ordinariamente effettuata per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì.
Nei settori di lavoro per i quali è prevista la presenza per turni, l'articolazione degli stessi può essere disposta per esigenze di servizio su sei giornate dal lunedì al sabato, ferma restando la presenza di ciascun dipendente per cinque giorni.
Resta fermo quanto altro previsto dal punto 12 dell'accordo sindacale del 29/11/1988 pubblicato con ordine di servizio n. 1751.
11) l'orario di lavoro settimanale è ridotto:
a) di 7 ore e 12 minuti per ciascun giorno festivo infrasettimanale nonché per ciascun giorno di assenza per congedo (ordinario o straordinario), malattia, aspettativa, missione, riposo compensativo;
b) di 2 ore nelle giornate per le quali è prevista l'uscita anticipata; in tali giornate eventuali carenze di orario potranno essere recuperate fino alle ore 14.15;
c) di 10 ore per il personale femminile che usufruisce dell'orario ridotto per allattamento;
d) nei casi in cui per legge sia prevista una riduzione di orario, nella misura rispettivamente stabilita (v. ad es. L. n. 104/1992);
e) delle ore corrispondenti ad assenze dall'ufficio autorizzate per esigenze di servizio o in dipendenza di partenze o rientri per ispezioni o missioni;
f) del numero di ore di permesso senza recupero di cui al successivo punto 13), autorizzate per esigenze personali nel corso della settimana nonché del numero di ore di riposi compensativi di cui al punto G1), fruiti in modo frazionato;
12)
a) tutti i dipendenti pur potendo avvalersi dei margini di flessibilità previsti, sono tenuti a totalizzare settimanalmente l'orario di lavoro di 36 ore, senza dar luogo a scostamenti per eccesso o per difetto rispetto ad esso;
b) qualora per comprovati motivi eccezionali l'orario settimanale di 36 ore non fosse completato, la carenza oraria registrata dovrà essere recuperata entro la settimana lavorativa successiva. Ove anche la settimana lavorativa successiva a quella in cui si è verificata la carenza di orario dovesse chiudersi in difetto di orario, la circostanza sarà valutata come inosservanza dell'orario di lavoro. Analogamente dovranno essere recuperati, di regola nella stessa settimana o al massimo in quella successiva, gli eventuali permessi giornalieri che potranno essere concessi dalle Direzioni nell'ambito dell'orario d'obbligo per comprovate necessità di carattere privato, una volta che fosse esaurita la disponibilità dei permessi non soggetti a recupero;
c) qualora invece per fatti sopravvenuti, indipendenti dalla volontà dell'interessato, si verifichi una eccedenza del numero delle ore di lavoro effettuate nella settimana, tale eccedenza sarà computata nella settimana immediatamente successiva, ovvero, nei casi di malattia prolungata, in quella in cui si verifica la ripresa del servizio;
d) al personale che effettua attività di missione nella giornata di domenica e/o negli altri giorni festivi riconosciuti, spetta una giornata di riposo compensativo da usufruire entro la settimana lavorativa successiva. La giornata di riposo compensativo spetta sempreché la prestazione abbia durata non inferiore a 5 ore. Al personale che - eccezionalmente - effettui attività lavorativa nella giornata di domenica per una durata non inferiore a 5 ore spetta - oltre allo specifico compenso maggiorato - una giornata di riposo compensativo da usufruire entro la settimana lavorativa successiva.
12bis) Per i dipendenti che abbiano titolo a fruire dell'orario ridotto a norma delle leggi n. 1204/71 (lavoratrici madri) e n. 104/92 (assistenza handicappati) nella misura di 2 ore giornaliere l'orario di lavoro è stabilito in cinque ore e dodici minuti giornalieri per un totale di 26 ore settimanali e senza obbligo di rientro pomeridiano; per detti dipendenti la fascia di presenza obbligatoria mattutina è limitata a quattro ore.
12ter) In considerazione del contenuto innovativo della disciplina dell'orario di lavoro di cui al presente accordo, alle dipendenti già in servizio alla data di sottoscrizione dello stesso è data facoltà, a far tempo dalla data di cessazione dell'astensione obbligatoria per parto e fino alla fine del mese in cui i figli compiono l'ottavo anno di età, di optare per l'articolazione delle 36 ore settimanali in cinque giornate lavorative della durata di 7 ore e 12 minuti ciascuna - dal lunedì al venerdì, senza obbligo di pausa.
Anche tali dipendenti, qualora ai fini del completamento dell'orario di lavoro la prestazione debba eccedere le 7 ore e 12 minuti, saranno tenute ad effettuare la pausa intermedia con la medesima durata prevista per il restante personale.
Le dipendenti che si trovino nelle suddette condizioni - e optino per tale orario - non possono effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
La stessa facoltà di opzione per tale articolazione dell'orario è riconosciuta al dipendente padre che si trovi nelle medesime condizioni, in alternativa alla madre lavoratrice, ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
L'esercizio di tale facoltà è subordinato alla presentazione di idonea attestazione da parte del dipendente padre della impossibilità per l'altro genitore di provvedere alle esigenze di cura della prole.
[…]

Lavoro straordinario
16) Le prestazioni di lavoro straordinario sono effettuate su disposizione della direzione di appartenenza e non possono eccedere la durata settimanale di 9 ore.
17) Per l'effettuazione dello straordinario nelle ore pomeridiane si applicano: l'intervallo minimo di 30 minuti rispetto al termine del lavoro mattutino; la durata massima di 10 ore della prestazione giornaliera.
18) Il lavoro straordinario non può essere effettuato di sabato e di domenica e nei giorni festivi, salve particolari ed eccezionali esigenze.
[…]
20) Qualora, per motivi eccezionali, sia effettuato lavoro straordinario, di domenica, ovvero in giornate festive o in ore notturne, intendendosi per tali quelle comprese tra le ore 22.00 e le ore 6.00, si applicano le seguenti maggiorazioni del compenso orario base:
- diurno festivo 30%
- notturno 50%.
[…]