Tipologia: CCNL
Data firma: 10 gennaio 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1998
Parti: Snai e Filis-Cgil, Uilsic-Uil, Fisascat-Cisl
Settori: Poligrafici e spettacolo, Agenzie ippiche
Fonte: CNEL

Sommario:

Titolo I - Assunzione
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Documenti di lavoro
Art. 3 - Donne e minori
Art. 4 - Periodo di prova
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 5 - Classificazione del personale
• Declaratorie e profili esemplificativi
Art. 6 - Mansioni del lavoratore
Art. 7 - Cumulo di mansioni e mansioni promiscue
Titolo III - Forme di contratti di lavoro
Art. 8 - Contratti di formazione lavoro
Art. 9 - Salario di ingresso
Art. 10 - Contratti di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 11 - Contratti a termine
Titolo IV - Rapporto di lavoro
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Riposo settimanale
Art. 14 - Flessibilità dell'orario
Art. 15 - Festività
Art. 16 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 17 - Riposi aggiuntivi e riduzione di orario
Art. 18 - Ferie
Titolo V - Trattamento economico
Art. 19 - Minimi tabellari
Art. 20 - Indennità di contingenza
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 22 - Normale retribuzione
Art. 23 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Art. 25 - Quattordicesima mensilità
Art. 26 - Indennità di cassa o di maneggio denaro
Art. 27 - Ammanchi di cassa e diritto di rivalsa
Titolo VI - Sospensione del rapporto e conservazione del posto
Art. 28 - Trattamento di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 29 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 30 - Congedo matrimoniale
Art. 31 - Gravidanza e puerperio
Art. 32 - Servizio militare
• Richiamo alle armi
• Obiezione di coscienza
Art. 33 - Permessi
Art. 34 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Titolo VI - Norme generali

Art. 35 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto trattamento di miglior favore
Art. 36 - Computo anzianità- Frazione annua
Art. 37 - Cessione, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda
Art. 38 - Igiene e sicurezza del lavoro
Titolo VIII - Doveri e norme disciplinari
Art. 39 - Doveri del personale e norme disciplinari
• Obblighi

• Divieti
• Giustificazione delle assenze
• Rispetto dell'orario di lavoro
• Comunicazione del mutamento di domicilio
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
Titolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 41 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 42 - Preavviso
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto
Art. 44 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 45 - Decesso del dipendente
Titolo X - Relazioni sindacali
Art. 46 - Diritti sindacali
Art. 47 - Ente Bilaterale
• Osservatorio Nazionale
• Commissione Nazionale
• Contributi di assistenza contrattuale
Art. 48 - Contributo sindacale
Art. 49 - Composizione delle controversie
Art. 50 - Tentativo di composizione dei licenziamenti individuali
Art. 51 - Pari opportunità
Art. 52 - Tutela delle lavoratrici
Titolo XI - Decorrenza e durata
Art. 53 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1 - Progetto standard di formazione e lavoro
Allegato n. 2 - Ipotesi di accordo 10 gennaio 1996
Allegato n. 3 - Protocollo 23 luglio 1993
Legge 1990/108
Legge 1962/230
Legge 1984/863.

Contratto Nazionale Collettivo del Lavoro per i dipendenti delle Agenzie Ippiche

Il giorno 10 gennaio 1996 in Roma tra il Sindacato Nazionale delle Agenzie Ippiche (Snai) [...], la Filis-Cgil […] con l'intervento del coordinamento nazionale e dei rappresentanti di Roma, Pisa e Firenze, la Uilsic-Uil […] e una delegazione di lavoratori di Roma, Bologna, Trieste e Napoli, la Fisascat-Cisl […] e una delegazione dei lavoratori del settore è stato stipulato il seguente CCNL che disciplina in misura unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e - per quanto compatibile con le disposizioni di legge - i rapporti di lavoro a tempo determinato fra le Agenzie Ippiche e il relativo personale dipendente, composto da n. 53 articoli e n. 7 allegati.

Titolo I - Assunzione
Art. 1 - Assunzioni

[…]
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica preventiva.
[…]

Art. 3 - Donne e minori
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei minori sono regolati dalle disposizioni di Legge.

Titolo III - Forme di contratti di lavoro
Art. 8 - Contratti di formazione lavoro

Le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione e lavoro in quanto mezzo idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni dell'art. 31 legge n. 863/1984 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, l'eventuale inquadramento intermedio e quello finale e la durata del contratto di formazione lavoro.
L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione sarà al massimo inferiore di due livelli a quello previsto al termine del contratto di formazione lavoro.
Fatti salvi specifici accordi in deroga, ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva ed integrativa, laddove esistente.
L'assunzione dovrà risultare all'atto scritto, che conterrà quanto previsto all'art. 1 nonché il periodo di prova.
Il contratto di formazione e lavoro avrà una durata non superiore a 24 mesi.
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato 1.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione agli uffici circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti, secondo le norme vigenti.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l'azienda è tenuta ad attestare agli uffici territorialmente competenti l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro per il rilascio immediato del nulla osta alle assunzioni da parte degli uffici circoscrizionali territorialmente competenti.

Art. 11 - Contratti a termine
Ferma restando la possibilità di ricorso a contratti a tempo determinato in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, ai sensi del 1° comma dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, è consentita l'apposizione di un termine alla durata dei contratti di lavoro anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) intensificazioni temporanee dell'attività derivanti dai programmi estivi di svolgimento delle corse, ovvero da situazioni straordinarie;
b) sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse da quelle già previste dall'arto della Legge n. 230/1962;
c) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico.
La durata dei contratti di cui alle lett. a) e c) non potrà essere superiore a sei mesi consecutivi.
Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi delle precedenti lett. a) e c) non potrà superare, in ciascuna impresa, i seguenti limiti:

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato lavoratori dipendenti a tempo determinato
da 1 a 3 2 unità
da 4 a 9 4 unità
da 10 a 50 6 unità

La base di computo per il calcolo della percentuale di cui al comma precedente è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato all'atto dell'assunzione dei lavoratori a tempo determinato.
Le frazioni di unità si computano per intero.
Le aziende a conduzione familiare che non abbiano altri dipendenti a tempo indeterminato oltre i familiari stessi possono comunque assumere sino a tre dipendenti a tempo determinato.

Titolo IV - Rapporto di lavoro
Art. 12 - Orario di lavoro

La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore normalmente distribuite su sei giorni. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono peraltro quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi dell'art. 12 R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, l'articolazione dell'orario deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato. Essa dovrà indicare l'ora di inizio e di termine del lavoro, nonché la durata delle eventuali pause.

Art. 13 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
In considerazione delle caratteristiche del settore ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge 22/2/1934 n. 370, il riposo settimanale cadrà nella giornata di lunedì anziché di domenica la quale quindi viene considerata feriale ad ogni effetto.
[…]

Art. 14 - Flessibilità dell'orario
In relazione alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 12, ma comunque non oltre le 48 ore, e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 12 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 12 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 12 non potrà superare le sei nel corso dell'anno ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di Legge.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso permessi di conguaglio il cui godimento avverrà, previo accordo fra le parti, nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro quindici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.

Art. 16 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Ai soli fini retributivi si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali e lavoro supplementare quello effettuato dai lavoratori a tempo parziale oltre l'orario convenuto e fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di Legge.
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla Legge, potrà esimersi dall'effettuare lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 18 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia né tacita né esplicita al godimento annuale delle ferie. Qualora per cause dovute ad imprescindibili esigenze aziendali, il lavoratore non possa fruire dell'intero periodo di ferie entro il 30 giugno dell'anno successivo, l'Agenzia dovrà corrispondergli in luogo delle ferie non godute una corrispondente indennità, determinata secondo i criteri di cui all'art. 22, e da intendersi a titolo risarcitorio.

Titolo VI - Sospensione del rapporto e conservazione del posto
Art. 28 - Trattamento di infortunio sul lavoro o malattia professionale

Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché siano espletate tutte le formalità previste dalla legge.
[…]

Art. 31 - Gravidanza e puerperio
1. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
o) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
4. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Titolo VI - Norme generali
Art. 38 - Igiene e sicurezza del lavoro

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 300/70, i lavoratori, mediante i loro rappresentanti, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

Titolo VIII - Doveri e norme disciplinari
Art. 39 - Doveri del personale e norme disciplinari
Obblighi

[…]
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature.

Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali dell'Agenzia e trattenersi oltre l'orario prescritto se non per ragioni di servizio e dietro autorizzazione. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e dietro autorizzazione.
A sua volta il datore di lavoro non potrà trattenere il personale oltre l'orario normale, salvo il caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio, in tal caso è facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro, nella misura massima di una al giorno, senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dei lavoratori comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
a) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
b) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto a);
c) multa in misura non eccedente l'importo di tre ore della normale retribuzione di cui all'art. 22;
d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 5;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
A titolo semplificativo, il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
• esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
• per disattenzione e senza diretta responsabilità arrechi danni non gravi al materiale e alle attrezzature aziendali;
• non avverta sollecitamente il diretto superiore delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
Sempre a titolo esemplificativo il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti dei lavoratori che:
• arrechi danno alle cose ricevute e in uso, con dimostrata responsabilità;
• si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
• commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto e) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
• grave violazione degli obblighi di cui all'art. 39;
• rissa all'interno dei locali aziendali;
[…]
• la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione;
[…]
L'adozione del provvedimento disciplinare non esime il lavoratore dal risarcimento dei danni.
[…]

Titolo X - Relazioni sindacali
Art. 46 - Diritti sindacali

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla legge 20/5/1970 n. 300, le OO.SS. stipulanti potranno nominare rappresentanti sindacali in ragione di 1 ogni 15 aziende o frazione superiore a 10 nell'ambito di ciascuna regione con un minimo di un rappresentante per regione.
[…]
Le parti concordano di individuare nel livello territoriale regionale il secondo livello di contrattazione previsto nel capitolo degli assetti contrattuali del protocollo 23 luglio 1993 al quale è demandata la trattazione, in via esclusiva, delle sole seguenti materie:
• individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile, oltre ai casi previsti dall'art. 11, il ricorso ai contratti a termine;
• articolazione e distribuzione dell'orario di lavoro;
• determinazione delle eventuali quote di incremento salariale collegate alla produttività ed alla redditività.
Concordano altresì di definire mediante successivi atti che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente contratto, i seguenti punti:
• riconoscimento delle RSU;
• delegato alla sicurezza ex legge [d.lgs.] 626;
• previdenza integrativa.

Art. 47 - Ente Bilaterale
È costituito fra il Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche e la Filis/Cgil - Fisasca/Cisl e Uilsic/Uil, un Ente Bilaterale con le seguenti funzioni:
1 istituire l'osservatorio Nazionale;
2 promuovere e gestire iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli Enti competenti.

Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate e da adottare in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine:
• programma ed organizza rilevazioni e studi sul quadro economico e normativo del settore, con specifico riguardo allo stato ed alle previsioni occupazionali;
• elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale;
• predispone i progetti formativi per le singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione, di inserimento e di apprendistato;
• riceve gli accordi realizzati a livello territoriale e ne cura l'analisi e la registrazione.

Commissione Nazionale
La Commissione Nazionale ha il compito di garantire il rispetto degli accordi e di proporre alle Organizzazioni stipulanti le eventuali modifiche.
A tal fine:
• esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, con particolare riguardo alle norme poste a tutela dei diritti acquisiti;
• interviene nel caso di mancato accordo fra le parti in sede di contrattazione territoriale o di secondo livello;
• esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 49 da valere agli effetti della Legge 11/8/1973 n. 533, di tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all'applicazione del contratto, nonché di tutte quelle relative ai licenziamenti individuali non derivanti da provvedimenti disciplinari.

Art. 49 - Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto, cosa come di ogni altro contratto e/o accordo comunque riguardante i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi a cura della Commissione Nazionale di cui all'art. 47.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite una delle Organizzazione Sindacali di cui sopra, alla quale è iscritta o conferisce mandato.
L'Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promossa da un datore di lavoro, la Commissione Nazionale di cui all'art. 47, ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro 8 giorni l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la segnalazione, la Commissione provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalla Commissione all'Ufficio del Lavoro competente per territorio, per gli effetti di cui all'art. 411 3° comma e 412 c.p.c. e 2113 c.c., come modificati dalla Legge 11 agosto 1973 n. 533 e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

Art. 52 - Tutela delle lavoratrici
Le parti premesso di considerare prioritaria la necessità di adottare misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro, provvederanno ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva appropriata sulla materia.
Sulla base di tale codice provvederanno a individuare misure atte a garantire un clima di rispetto reciproco della integrità umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.