Tipologia: Protocollo
Data firma: 11 aprile 2008
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil di Trieste
Settori: Edilizia, Trieste
Fonte: ediliziaentionline.it

Sommario:

1. Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza in edilizia di Trieste
2. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
3. Informazione dei lavoratori (art. 21 Decreto Legislativo 626/94)
Nota a verbale

L'Ance Trieste, […] e il Sindacato provinciale Feneal Uil di Trieste […], il Sindacato provinciale Filca Cisl di Trieste […], il Sindacato provinciale Fillea Cgil di Trieste [...] convengono quanto segue

Protocollo in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

La presente Intesa si propone di definire un quadro organico degli strumenti che le parti si sono date, per intervenire sulle tematiche della sicurezza nei posti di lavoro dell'edilizia.

Premesso che il CCNL 20 maggio 2004 interviene sulla materia agli articoli 85, 86, 87, 109 nonché agli Allegati Q, R, S che si intendono integralmente richiamati

si conviene sui seguenti punti:

1. Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza in edilizia di Trieste
In attesa della ridefinizione statutaria, così come previsto nel Protocollo sugli Enti Bilaterali di Trieste, si riconferma la necessità di una piena operatività dell'organismo attraverso:
■ la certezza di un congruo finanziamento con contribuzione a carico delle Imprese - pari allo 0,30% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 24 CCNL - che entrerà a regime a decorrere dal 01/01/09;
■ la certezza di una struttura operativa dedicata e la definizione di un Albo di Tecnici abilitati ai sopralluoghi tecnici nei cantieri e convenzionati con il CPT;
■ l'adozione di un Piano operativo annuale e poliennale da parte dell'organo gestore che contenga strumenti reali di intervento entro 2 mesi dalla presente Intesa.
Il CPT è autorizzato a stipulare accordi con Enti pubblici e soggetti associativi, concernenti i suoi compiti statutari al fine di aumentare le conoscenze e i dati sul tema della sicurezza e gli infortuni, nonché sviluppare le attività di collaborazione con gli Organi Ispettivi.
Il CPT è inoltre autorizzato a stipulare accordi con l’Inail al fine di acquisire finanziamenti da utilizzare per la formazione e l'informazione nel campo della sicurezza.
Il CPT è infine delegato a stipulare con la Cassa Edile un Protocollo di intervento sui temi del controllo di regolarità.

2. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
■ Nelle Imprese o Unità produttiva con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto secondo le modalità previste dall'art.. 133 del CCNL e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 tra i componenti delle RSU. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori delle Imprese al loro interno secondo il regolamento operativo definito dalle OO.SS.
■ Per tutte le Imprese o Unità produttive operanti nella Provincia di Trieste che occupino sino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduta alla data della sottoscrizione del presente Protocollo alla designazione dei RLS le parti convengono che gli stessi siano individuati in ambito territoriale.
■ Gli RLST per la Provincia di Trieste sono massimo 3.
■ Gli RLST verranno formalmente designati dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta dalle Segreterie Provinciali indirizzata alle Organizzazioni datoriali stipulanti nonché al CPT.
■ Gli RLST opereranno secondo il regolamento operativo definito dalle Parti.
■ Ai RLS e RLST, come sopra designati, all'inizio del mandato è impartita mediante apposito corso predisposto dalle organizzazioni sindacali unitamente al CPT, una specifica formazione; ulteriori corsi di aggiornamento e di perfezionamento potranno essere eventualmente disposti successivamente a cura del CPT.
■ Gli RLST restano in carica per un triennio, salvo risoluzione del rapporto di lavoro con uscita dal settore o revoca della designazione da parte delle organizzazioni sindacali designanti.
■ Le Imprese che occupano sino a 15 dipendenti e che non hanno al loro interno il RLS, sono tenute al versamento alla Cassa Edile di un contributo finalizzato a finanziare un Fondo industriale sicurezza destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle attività degli RLST e degli RLS.
■ Le Imprese sono chiamate a comunicare al CPT i nominativi e i dati della eventuale RLS eletto.
■ Il CPT avvia immediata rilevazione della presenza o meno dei RLS e/o adesione all'ambito RLST, sulla base dei dati delle Imprese che vengono fornite dalla Cassa Edile.
■ Gli oneri alle imprese derivati dalle attività degli RLS e RLST, se dipendenti, saranno mutualizzate attingendo dall'apposito Fondo, secondo modalità previste in successivo Accordo sindacale.

3. Informazione dei lavoratori (art. 21 Decreto Legislativo 626/94)
Le parti concordano sulla opportunità di uno straordinario sforzo di informazione dei lavoratori sul rischio in edilizia e sulle misure di protezione.
Il CPT è impegnato a programmare una straordinaria campagna anche attraverso la produzione di materiale plurilingue e la sua distribuzione attraverso tutti i mezzi ritenuti utili.
Si considera peraltro necessario che la consegna dei materiale venga accompagnata da appropriata illustrazione a cura della struttura del CPT dei RLS, delle Associazioni firmatarie, delle Imprese e dei loro RSPP e/o coordinatori sicurezza.
Il CPT impegna ogni anno apposita posta di Bilancio per le iniziative suddette.
Il CPT anche utilizzando la Banca dati presso la Scuola Edile coordina e verifica l'esecuzione della formazione della sicurezza, prevista dalla Legge e dal CCNL.
Il CPT opera una ricognizione della formazione alla sicurezza svolta nelle Imprese in termini documentati e in caso di assenza predispone e offre conseguenti proposte formative.
a) di primo ingresso
b) di cambio mansioni
La formazione alla sicurezza verso la generalità dei lavoratori potrà essere:
c) di introduzione di varie attrezzature, nuove tecnologie, nuovi materiali, nuove tecniche lavorative.
L'attività formativa viene svolta dalla Scuola Edile anche nel rispetto delle indicazioni del CPT.
L'attività formativa di primo ingresso verrà svolta, sotto la verifica tecnica del CPT, secondo le indicazioni didattiche esistenti (ad esempio quelle fornite da Formedil), con la suddivisione, per la generalità dei lavoratori, in due moduli anche indipendenti tra di loro di 4 ore ciascuno, in modo da consentire ai lavoratori di poter accedere agli incontri in qualsiasi momento del processo formativo. Tale attività potrà essere prevista anche in lingue straniere, individuate dal CPT tra quelle più diffuse tra i lavoratori del settore edile della Provincia di Trieste.
La formazione dei RLS si esplicherà attraverso un corso della durata di 32 ore, articolato su più moduli indipendenti fra di loro, con i contenuti didattici esistenti a livello nazionale (ad esempio quelli indicati dal Formedil).
La programmazione delle azioni formative per i lavoratori al primo ingresso nel settore avverrà con cadenze periodiche possibilmente non superiore ad un bimestre ed il relativo calendario verrà trasmesso alle Imprese alla fine di consentire alle stesse di comunicare per iscritto al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la prima data utile per l'assolvimento dell'obbligo tramite la partecipazione al corso.
Al fine della migliore programmazione, che potrà comunque tener conto del numero dei lavoratori interessati, le Imprese saranno tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori al primo ingresso nel settore e la loro destinazione lavorativa, entro e non oltre dieci giorni dall'assunzione e la Cassa Edile ne darà comunicazione al CPT.
Analogo termine viene previsto per la comunicazione da parte dell'Impresa di qualsiasi esigenza formativa potesse necessitare, cambio mansioni e/o di tecnologia, elezione di nuovo RLS aziendale, ecc..
Fermo restando che i contenuti delle azioni formative potranno essere modificati ed articolati in relazione alle diverse professionalità dei lavoratori ed alle tipologie di lavorazioni delle Imprese, queste ultime potranno concordare con gli Enti paritetici al programmazione di attività formative specifiche.
Al termine di ogni corso, gli Enti rilasceranno agli interessati, intendendo sia i lavoratori che le rispettive Imprese, una certificazione attestante la frequenza alla singola attività formativa, tale certificazione verrà segnalata anche sul libretto formativo del lavoratore.
Le parti si riservano di effettuare verifiche periodiche sul conseguimento degli obiettivi oggetto della presente Intesa.

Nota a verbale
Al fine dell'attuazione della regolamentazione definita nel presente protocollo le Parti - a fronte della legge 3 agosto 2007 n.123 e dell'imminente entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza - si riservano di incontrarsi per aggiornare ed integrare il testo, in particolare, in merito alla figura dell'RLS ed RLST ed alle relative modalità di finanziamento.

Ance Trieste
Feneal-Uil di Trieste
Filca-Cisl di Trieste
Fillea-Cgil di Trieste

Trieste, 11 aprile 2008