Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 28 luglio 2006
Validità: 28.07.2006 - 31.07.2009
Parti: Fise, Anav e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Autorimesse, autonoleggi ecc.
Fonte: FILT-CGIL

Sommario:

Premessa
Parte normativa
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Rapporti di lavoro flessibile
A) Contratti a termine
B) Lavoro a tempo parziale
C) Contratti di inserimento e/o reinserimento
D) Lavoro somministrato a tempo determinato
E) Apprendistato professionalizzante
F) Telelavoro
G) Lavoro ripartito
H) Stage
Art. 3 Orario di lavoro (per il settore del noleggio autobus con conducente)
Art. 4 Previdenza complementare
Art. 5 Classificazione (per il settore dell'autonoleggio)
Parte economica
Art. 6 Importo Una Tantum
Art. 7 Aumenti retributivi
Art. 8 Ticket restaurant (buono pasto) ( per il settore del noleggio autobus con conducente)
Allegato all'articolo 2, lettera E) relativo alla formazione dell'apprendistato professionalizzante
Tabella n. 1
Tabella n. 2

Ipotesi di accordo

Il giorno 28 luglio 2006, in Roma presso la sede dell'Anav, si sono incontrate: Fise […] presente la delegazione imprenditoriale Aniasa […], Anav […], Filt-Cgil nazionale […], Fit-Cisl nazionale […], Uiltrasporti nazionale […]
Sono presenti le OO.SS. regionali e le RSA.
Con la presente ipotesi di accordo le parti, come sopra rappresentate, hanno convenuto le seguenti soluzioni per il rinnovo del CCNL 17 aprile 2003, per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e/o custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, scaduto il 31 dicembre 2004.
La presente ipotesi di accordo, che sostituisce le parti espressamente richiamate e integra il CCNL vigente, decorre dalla data odierna e scade per la parte economica il 31 luglio 2007 e per la parte normativa il 31 luglio 2009.

Premessa
Le parti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'articolo 5 del CCNL 3 luglio 1996 allo scopo di:
- rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del trasporto di persone svolto mediante noleggio autobus con conducente, noleggio auto e locazione di automezzi;
- intervenire congiuntamente presso le regioni affinché sia data piena attuazione alla legge n. 218/03;
- salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle professionalità e dei livelli occupazionali;
- costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale;
- definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi;
- stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro;
- individuare parametri di massima su cui si può sviluppare la contrattazione di secondo livello sul premio di risultato.
Le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di cui al campo di applicazione, comprese quelle che ai sensi di legge sono classificate imprese artigiane.
In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle RSA o alle RSU ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 2,3, 4, 5 e 6 del CCNL 3 luglio 1996, nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali.
A tal fine le parti si impegnano ad attivare l'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 59 del CCNL 3 luglio 1996, con i compiti già ivi previsti come integrati dall'Accordo nazionale 18 giugno 2001 ed osservatori regionali composti dalle rispettive strutture operative a livello territoriale delle parti stipulanti.
Tra i compiti del suddetti Osservatori rientrano altresì: la verifica della regolarità delle relazioni sindacali; la verifica della corretta applicazione del CCNL; l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di agibilità; la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste nel CCNL 3 luglio 1996 (artt. 48, 53, 54, 55, 56, 57 e 58). L'Osservatorio Nazionale, che avrà sede presso la Fise, si riunirà almeno ogni 6 mesi. Esso è composto dai seguenti signori […] I suddetti componenti potranno di volta in volta essere sostituiti a mezzo delega o affiancati da esperti delle materie trattate.
Gli osservatori regionali si incontreranno con cadenza annuale ovvero su richiesta anche di una sola parte nelle sedi di volta in volta indicate congiuntamente dalle parti. Essi saranno composti da un rappresentante per ciascuna organizzazione, indicati dalle parti nazionali.

Parte normativa
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il campo di applicazione di cui all'articolo 1 del CCNL 3 luglio 1996 risulta così modificato: dopo la parola "autofficina' aggiungere la virgola e le parole "attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate'.

Art. 2 Rapporti di lavoro flessibile
1. Le parti confermano, quale prassi ordinaria per l'accesso al mercato, il sistema di assunzione con contratto a tempo indeterminato Allo stesso tempo ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni può contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio rispondere alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività imprenditoriali nei settori compresi nel campo di applicazione del CCNL.
2. Il presente articolo regolamenta i seguenti istituti:
- Contratti a termine
- Lavori a tempo parziale
- Contratti di inserimento e/o reinserimento
- Lavoro somministrato a tempo determinato
- Apprendistato professionalizzante
- Stage
- Telelavoro
- Job sharing
3. I rapporti di lavoro flessibile di cui agli articoli 8 e 9 del CCNL 3 luglio 1996 così come modificati ed integrati dalle lettere da A) ad H) del CCNL 18 gennaio 2001 sono abrogati.

A) Contratti a termine
Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e dal presente articolo.
[…]
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima, la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. […]
Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente CCNL, con cadenza semestrale.
[…]
Nelle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 mesi.
I contratti a termine potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche:
• sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento;
• esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato;
• maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'articolo 10, commi 7) e 8) dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 368/2001.
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'articolo 35 della legge n. 300/1970.

C) Contratti di inserimento e/o reinserimento
In conformità e fermi restando i criteri previsti dall'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, i contratti di inserimento e/o reinserimento disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed in base al presente articolo, sono attivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Nella predisposizione dei contratti di inserimento/reinserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
Il contratto di inserimento/reinserimento avrà una durata pari a:
• 12 mesi per il conseguimento delle professionalità relative al livello C4;
• 18 mesi per il conseguimento delle professionalità relative agli altri livelli.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, il contratto di inserimento/reinserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
I datori di lavoro informeranno annualmente, previa richiesta, le RSU/RSA o in mancanza i sindacati territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto sull'andamento dei contratti di inserimento e comunque sui motivi delle eventuali mancate trasformazioni di detti rapporti, alla scadenza dei termini degli stessi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[…]
Nel progetto di inserimento verranno indicati il profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto oggetto del contratto, la durata e la modalità della formazione.
Il progetto individuale è definito col consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Con accordo aziendale si può prevedere una formazione teorica superiore a 16 ore per contratti di 12 mesi, o 24 ore per contratti di 18 mesi e le relative modalità formative.
Al contratto di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.
[…]
I lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali dell'unità produttiva per l'esercizio dell'attività sindacale (Titolo III legge n. 300/1970).

D) Lavoro somministrato a tempo determinato
Le imprese possono ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche parziale, nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 276/03 e sue successive modificazioni; rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche:
a) esigenze o incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività non predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità e fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperti per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi.
[…]
Qualora i lavoratori con contratto di somministrazione siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati.
Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori con contratto di somministrazione tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, e all'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.
I casi concreti di ricorso al contratto di somministrazione saranno segnalati alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell'art.5 del vigente CCNL.
Analogamente l'azienda utilizzatrice comunica alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta all'anno, (se richiesto), l'azienda utilizzatrice fornisce alle RSA/RSU informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, alla durata ed alle caratteristiche degli stessi.
[…]
Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore a contratto di somministrazione dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (struttura dell'azienda, ecc.).
Il prestatore di lavoro con contratto di somministrazione, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima.
I lavoratori con contratto di lavoro somministrato, impiegati anche a tempo parziale, per le fattispecie contrattuali di cui al primo comma della presente lettera D) non potranno superare la media semestrale del 6% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 4, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 4 contratti.
Il contratto di lavoro somministrato è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, né può essere attivato dalle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche o salva diversa disposizione degli accordi sindacali […]

E) Apprendistato professionalizzante
In attuazione della legge 14 maggio 2005, n. 80, le parti concordano la seguente disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire, anche nelle more delle leggi regionali in materia di profili formativi, l'assunzione di lavoratori con tale tipo di contratto. Il contratto di apprendistato è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni).
Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle prestazioni lavorative ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (ovvero 29 anni e 364 giorni), ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il periodo di prova dell'apprendista non può essere superiore a quanto previsto per la figura professionale che tale lavoratore è destinato a svolgere, ed è computato a tutti gli effetti nella durata dell'apprendistato.
Il contratto di apprendistato è ammesso per tutti i livelli e relative mansioni, di seguito indicati. La durata massima dell'apprendistato è così fissata:
■ 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie del livello C3.
■ 36 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli C1; C2, B2, B3.
■ 48 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli B1, A1, A2. .
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato attinenti le attività da eseguire svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. […]
Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal vigente CCNL, in quanto applicabili […]
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
[…]
La formazione effettuata durante il periodo di apprendistato deve essere registrata nel libretto formativo. I profili formativi sono definiti nell'allegato 1) che forma parte integrante del presente articolo
I principi convenuti nel presente articolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Ai fini del conseguimento della qualificazione sono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
La quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti in forza a tempo indeterminato.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
L'apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione del tutor può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
[…]
I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali dell'unità produttiva per l'esercizio dell'attività sindacale (Titolo III legge n. 300/1970).

F) Telelavoro
Il telelavoro, nelle varie modalità in cui può articolarsi, è caratterizzato dallo svolgimento in via continuativa dell'attività in luoghi diversi dalle sedi aziendali mediante l'utilizzo di strumenti di lavoro telematici.
Il telelavoro, costituendo un procedimento di esecuzione della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può contraddistinguere sia il lavoro subordinato che il lavoro autonomo. Il telelavoro è riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., quando è svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le parti, con modalità che consentono al datore di lavoro l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo della prestazione.
In sede aziendale vengono definite le modalità di utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro […].
Le figure professionali utilizzabili attraverso il telelavoro sono le seguenti: Call center, Teleselling, Credit colection, Customer service, Operatore sistemi informatici, Sales, Analista programmatore. Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del 2% del personale assunto a tempo indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di due unità.

G) Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito (cd. "Job Sharing") è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con cui due lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
[…]
Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del 2% del personale assunto a tempo indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di due contratti.

H) Stage
Per quanto riguarda la disciplina relativa agli stages si fa rinvio alle normative di legge in materia (legge n. 196/97 e successive modifiche/integrazioni).
Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del 2% del personale assunto a tempo indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di due unità.

Art. 3 Orario di lavoro (per il settore del noleggio autobus con conducente)
1. Le Parti costituiscono una Commissione paritetica composta da non più di tre rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente contratto con il compito di adeguare la normativa contrattuale vigente in materia di orario di lavoro al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, adottato per l'attuazione della direttiva 93/104/CE in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, nonché alle normative comunitarie applicabili al settore del noleggio autobus con conducente comprese quelle relative all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
2. La Commissione avvierà i lavori entro il mese di settembre 2006 con l'impegno di terminarli entro e non oltre il mese di dicembre 2006, con un minimo di tre riunioni. Qualora entro tale termine non si raggiunga alcuna intesa le parti stipulanti la presente ipotesi di accordo dovranno concordare entro il "31 marzo 2007" le modifiche contrattuali in materia per una applicazione coerente alle disposizioni legislative nazionali e comunitarie.

Allegato all'articolo 2, lettera E) relativo alla formazione dell'apprendistato professionalizzante
I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti, riguardante le competenze tecnico professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico professionali specifiche.

Profili formativi
Competenze tecnico professionali generali - Parte comune a tutti i profili
• Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa
[…]
• Conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza

Competenze tecnico professionali specifiche dei profili formativi
1) addetti alle attività di amministrazione/segreteria [...]
2) Addetti alla contabilità [...]
3) Addetti all'amministrazione e finanza [...]
4) Addetti alle risorse umane
• Conoscenza normativa del lavoro e del CCNL
• Principi base di amministrazione e gestione del personale
[…]
• Sicurezza sul lavoro

5) Addetti alle vendite [...]
6) Addetti alle attività informatiche [...]
7) Addetti al magazzino
• Gestione spazi attrezzati di magazzini
• Movimentazione e lavorazione pezzi meccanici
[...]
• Tecniche/attrezzature di magazzinaggio
• Rapporti con il personale terzo
• Nozioni su merci pericolose

8) Conducenti di mezzi di trasporto
• Conoscenza di base della normativa relativa al trasporto di persone
[...]
• Conoscenza di nozioni sulla circolazione dei mezzi
• Conoscenza sulla sicurezza dei mezzi e sulla sicurezza stradale
• Conoscenza delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti di persone su strada
• Attività inerenti alla corretta gestione del veicolo
• Conoscenza delle tipologie/tecniche di trasporto
• Conoscenza delle norme di comportamento previste dal codice della strada

9) Addetti alla manutenzione dei veicoli
• Conoscenza tecnica dei veicoli
• Conoscenza principi base in tema di attrezzature d'officina/carrozzeria e loro manutenzione
• Primaria manutenzione e preparazione del veicolo
• Conoscenza principi base di meccanica/carrozzeria
• Interventi di riparazione

10)Addetti alle pratiche automobilistiche [...]
11) Addetto pianificazione e controllo [...]
12) Impiegato di banco [...]
13) Addetto car care
• Ordinaria manutenzione e preparazione dell'autoveicolo
• Sicurezza e prevenzione infortuni
• Guida autoveicoli

14) Addetto al check-in
• Customer contact
• Gestione e logistica degli autoveicoli
• Sicurezza e prevenzione infortuni
[...]

15)Addetto Acquisti e Logistica
[...]
• Movimentazione degli autoveicoli
[...]

16)Addetto alla Customer Care [...]
17)Addetto Car Sales [...]
18) Addetto Quality & Internal Audit [...]
19)Addetto Database & Pricing [...]
20)Addetto Insurance [...]