Tipologia: CCNL
Data firma: 8 novembre 2006
Validità: 08.11.2006 - 31.12.2009
Parti: Frt, Rna, Anica e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Imprese radiotelevisive private
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Capitolo I - Parte Generale
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Decorrenza e durata.
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali e di informazione
Art. 4 - Sistema di informazione.
a) Livello nazionale.
b) Livello regionale.
c) Livello aziendale o di Gruppo.
Art. 5 - Contrattazione aziendale.
Art. 6 - Osservatorio nazionale.
1) Sezione specialistica sulla formazione e riqualificazione professionale.
2) Sezione specialistica sulla sicurezza nei luoghi del lavoro.
3) Sezione specialistica sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.
4) Sezione specialistica sulle pari opportunità.
5) Sezione specialistica sulle nuove tecnologie.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 7 - Gli appalti.
Art. 8 - Applicazione del contratto.
Art. 9 - Controversie.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 10 - Diritti sindacali.
a) Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) .

b) Esercizio dei diritti sindacali.
Art. 11 - Assemblea.
Art. 12 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 13 - Affissioni.
Art. 14 - Contributi sindacali.
Capitolo IV - Costituzione e disciplina generale del rapporto di lavoro
Art. 15 - Natura dei contratti individuali.
Art. 16 - Assunzione.
Art. 17 - Documenti, residenza, domicilio.
Art. 18 - Periodo di prova.
Art. 19 - Diritto allo studio.
Art. 20 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Art. 21 - Portatori di handicap.
Art. 22 - Tutela tossicodipendenti.
Art. 23 - Permessi straordinari.
Capitolo V
Dichiarazione preliminare delle Parti.
Flessibilità e mercato del lavoro
Premessa.

Art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 25 - Somministrazione a tempo determinato.
• Nota a verbale.
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale (part-time) .
• Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 27 - Contratti di inserimento.
Art. 28 - Apprendistato professionalizzante.
Tabelle
Tabella A)
Tabella B)
Capitolo VI
Art. 29 - Classificazione del personale.
• Classificazione per il settore televisivo
• Classificazione per il settore radiofonico
Art. 30 - Quote di riserva.
• Televisioni
• Radio
Capitolo VII - Quadri
Norme per i quadri
Art. 31 - Declaratoria.
Art. 32 - Formazione.
Art. 33 - Svolgimento temporaneo delle mansioni.
Art. 34 - Responsabilità civile e penale.
Art. 35 - Indennità di funzione settore televisivo.
Art. 36 - Indennità di funzione settore radiofonico.
Capitolo VIII - Orario di lavoro, riposi e festività

Art. 37 - Orario di lavoro.
Art. 38 - Orario di lavoro e flessibilità.
Art. 39 - Gestione orario straordinario.
Art. 40 - Inizio e fine del lavoro.
Art. 41 - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 42 - Ferie.
Art. 43 - Festività.
Art. 44 - Lavoro straordinario, notturno e a turni.
Capitolo IX - Trattamento economico
Art. 45 - Elementi della retribuzione.
Art. 46 - Minimi tabellari e aumenti salariali.
• Settore televisivo.
• Settore radiofonico.
Art. 47 - Tredicesima mensilità.
Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità.
• Settore televisivo.
• Settore radiofonico.
• Norme comuni.
Art. 49 - Indennità per maneggio denaro.
Art. 50 - Consegna e conservazione di utensili e materiali.
Art. 51 - Trattamento per risarcimento danni.
Art. 52 - Visite di inventari e di controllo.
Art. 53 - Trattamento di malattia.
Art. 54 - Assenze.
Art. 55 - Aspettativa.
Art. 56 - Responsabilità per assenze non derivanti da attività lavorativa.
Art. 57 - Trasferimento.
Art. 58 - Trasferta.
Art. 59 - Tutela della maternità e della paternità.
Art. 60 - Servizio militare / Richiamo alle armi.
• Servizio militare.
• Richiamo alle armi.
Art. 61 - Congedo matrimoniale.
Capitolo X - Norme disciplinari
Art. 62 - Rapporti in azienda.
Art. 63 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 64 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Art. 65 - Licenziamenti.
Capitolo XI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 66 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 67 - Trattamento di fine rapporto (TFR) .
Art. 68 - Cessione e trasformazione di azienda.
Capitolo XII - Norme finali e transitorie
Dichiarazione a verbale.
Art. 69 - Condizioni di miglior favore.
Art. 70 - Una tantum.
• Settore televisivo.
• Settore radiofonico.
Art. 71 - Previdenza complementare.
Art. 72 - Norma di rinvio e coordinamento.
Art. 73 - Distribuzione del contratto.
Protocollo aggiuntivo - Contributo spese contrattuali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Allegati
Allegato A) Tabella sui valori di indennità di contingenza attualmente in vigore
• Settore televisivo
• Settore radiofonico
Allegato B) Accordo interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie 20 dicembre 1993
Allegato C) Verbale di accordo 25 ottobre 1995
Allegato D) Indennità quadri
Lettera delle parti datoriali alle OO.SS.LL.
Lettera delle OO.SS.LL. alle parti datoriali

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese radiotelevisive private 8 novembre 2006

Addì 8 novembre 2006, in Roma tra Federazione Radio Televisioni (Frt) e Radio Nazionali Associate (Rna) per le radio e televisione […] con una delegazione […] con Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive (Anica) per quanto di competenza […] e Sindacato Lavoratori della Comunicazione (Slc-Cgil) […], Federazione Informazioni Spettacolo e Telecomunicazioni (Fistel-Cisl) […], Uil Comunicazione (Uilcom-Uil) […] assistite dalle rispettive strutture territoriali e da delegazioni di lavoratori si è stipulato il presente CCNL, da valere su tutto il territorio nazionale, per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni dei programmi.

Premessa
Il presente CCNL, nel recepire integralmente come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93, riconfermato nei principi contenuti dal "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22.12.98 ne realizza, per quanto di competenza del CCNL di categoria, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva delle Parti una funzione primaria nella gestione delle relazioni di lavoro, mediante lo sviluppo di un sistema di rapporti finalizzato alla prevenzione dei conflitti;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in modo da consentire ai lavoratori di conseguire benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle aziende del settore radiotelevisivo privato una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di sviluppare e valorizzare al meglio le opportunità offerte dalle risorse umane;
- impegnandosi in nome proprio, per conto degli Organismi territoriali, nonché delle imprese aderenti e delle RSU costituite o da costituirsi ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti definito si svolga secondo i termini e le procedure specificatamente indicate.
Le Parti, inoltre, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività e di redditività delle imprese del settore, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati con il Protocollo 23.7.93.
In particolare:
- la contrattazione nazionale di categoria si svolgerà con cadenza quadriennale per la parte normativa e biennale per le materie retributive, da adeguare all'inflazione programmata secondo le procedure e le modalità fissate nel Protocollo medesimo, nonché al capitolo "Assetti contrattuali";
- la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli fissati nel CCNL, e si svolgerà secondo le modalità i tempi e le procedure indicate al capitolo apposito del presente contratto e alle clausole di rinvio nello stesso stabilite;
- il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale è stato stipulato sulla base di queste premesse che ne costituiscono parte integrante.

Capitolo I - Parte Generale
Art. 1 - Sfera di applicazione.

Il presente CCNL si applica a tutte le aziende private, ivi comprese le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore.
Le Parti convengono di non stipulare intese con condizioni diverse o di miglior favore.

Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali e di informazione
Art. 4 - Sistema di informazione.

Ferma restando l'autonomia delle Parti, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore sia sotto l'aspetto economico-produttivo sia con riferimento all'occupazione, si conviene di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori.
A tal fine si concorda il seguente sistema di informazioni:

a) Livello nazionale.
Annualmente, di norma entro il 1° semestre, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori informazioni globali sul quadro economico-produttivo dei settori radiofonico e televisivo, sulle relative prospettive di sviluppo eventualmente anche a livello internazionale, nonché su eventuali problematiche emergenti. Saranno fornite altresì informazioni su:
- i piani più significativi di investimenti per nuovi impianti e la relativa localizzazione;
- gli interventi più rilevanti per ampliamenti, ristrutturazioni e diversificazioni produttive. Quanto sopra anche per i riflessi sulla occupazione;
- la situazione del settore anche corredata di dati statistici circa gli interventi effettuati in tema di formazione professionale e di assunzioni con contratto di inserimento;
- le pari opportunità e le azioni positive anche esaminando i risultati dell'attività svolta in seno all'Osservatorio nazionale.

b) Livello regionale.
Annualmente, di norma entro il 1° semestre, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni degli imprenditori firmatarie del presente contratto forniranno al sindacato regionale di categoria le informazioni di cui al precedente punto a) attinenti l'ambito regionale.

c) Livello aziendale o di Gruppo.
Annualmente, di norma entro il 1° semestre, le imprese concessionarie di Reti Televisive Nazionali, le Imprese Televisive che abbiano ottenuto 3 concessioni regionali per bacini di utenza diversi, i Gruppi o le Aziende che occupano più di 60 dipendenti, assistite dalle Organizzazioni imprenditoriali, forniranno informazioni alle strutture sindacali interessate, assistite dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, sui seguenti temi:
- gli orientamenti economico-produttivi, commerciali ed editoriali;
- l'entità e il tipo di investimenti per nuove tecnologie, per nuovi insediamenti o significativi ampliamenti e/o trasformazioni di quelli esistenti, indicando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro, la mobilità, la qualificazione professionale dei lavoratori e le condizioni ambientali;
- la situazione degli appalti anche al fine di favorire la corretta applicazione della disciplina legislativa e contrattuale di riferimento;
- le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale relative ai Quadri, con particolare riferimento anche alle opportunità in sede UE, anche al fine di valutare suggerimenti o proposte in merito formulate dalle Organizzazioni sindacali e dalle RSU.
Le aziende, inoltre, sempre nell'ambito del diritto di informazione di cui al presente Titolo, forniranno con la necessaria tempestività, alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto informazioni su:
- rilevanti mutamenti di proprietà;
- interventi di decentramento dell'attività produttiva, compatibilmente con le peculiarità del settore dello spettacolo e la possibilità di effettuare le relative rilevazioni.
Le imprese televisive non ricomprese nel comma 1), lett. C) che occupino più di 35 dipendenti, forniranno annualmente alle strutture sindacali interessate informazioni che le stesse possiedano e che possono essere acquisite compatibilmente con il livello tecnico-organizzativo della azienda. In particolare le informazioni riguarderanno:
- gli orientamenti economico-produttivi, commerciali ed editoriali, di massima e per il rispettivo bacino di utenza;
- linee degli eventuali investimenti e le presumibili implicazioni sulla occupazione e l'organizzazione del lavoro;
- informazioni sui dati contabili ed extracontabili forniti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- informazioni sui piani elaborati in rispetto alle vigenti normative inviati al Ministero delle Comunicazioni;
- i dati di bilancio, una volta approvato, anche prima della loro pubblicazione.
Inoltre sulla base di esigenze oggettive la Frt si impegna a favorire la realizzazione di incontri presso la sua sede tra le Organizzazioni sindacali competenti e le Aziende interessate al fine di fornire idonee informazioni su questioni concernenti imprese televisive locali.

Art. 5 - Contrattazione aziendale.
In tema di contrattazione aziendale le Parti riconfermano e fanno propri i principi fissati al punto 3), capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23.7.93.
A tale riguardo si conferma che:
(1) la contrattazione aziendale è prevista nello spirito della previgente prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese;
(2) la contrattazione aziendale dovrà svolgersi su materie diverse e non ripetitive rispetto a quelle già trattate a livello di CCNL, dovrà avere durata quadriennale;
[…]
Fermo restando quanto sopra e in premessa al presente accordo le parti firmatarie convengono di istituire una Commissione paritetica, composta da 3 elementi per parte, che approfondirà e definirà compiutamente i temi del sistema contrattuale con particolare riferimento alla specificità delle piccole imprese oltre a modalità, ambito e condizioni di applicazione compresi i criteri di accesso, materia, voci e parametri tecnici di riferimento per il calcolo dell'eventuale "premio di risultato".
I lavori della suddetta Commissione dovranno terminare entro il 31.12.04 e le intese raggiunte faranno parte integrante del presente accordo.

Art. 6 - Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio nazionale, anche al fine di realizzare concretamente gli obiettivi fissati nel CCNL e/o principi di cui all'Accordo interconfederale 23.7.93 in tema di relazioni industriali costituisce lo strumento per lo studio e la valutazione degli andamenti economico-produttivi del settore anche in rapporto agli scenari macro-economici generali, fatte salve le materie per le quali sussistano esigenza di riservatezza.
Fornisce inoltre il supporto tecnico alle Parti per analizzare le varie opportunità in tema di occupazione, formazione e riqualificazione professionale, per interventi al fine di rendere concrete le azioni positive uomo-donna nel mondo del lavoro, nonché per formulare analisi e studi in materia di ambiente, igiene del lavoro e tutela della salute e sicurezza nei luoghi del lavoro.
L'Osservatorio è composto da 12 membri dei quali 6 designati dalle parti datoriali e 6 designati da Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, eventualmente coadiuvati da esperti esterni.
I risultati degli studi e analisi effettuate al fine di favorire l'attuazione dei principi in tema di diritto di informazione saranno forniti di norma ogni 6 mesi a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente.
Pertanto l'Osservatorio nazionale in particolare:
(a) programma e organizza relazioni sul quadro economico, produttivo e bilancistico del comparto e le relative prospettive di sviluppo, nonché sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni al fine di fornire alle Parti un eventuale supporto tecnico per la realizzazione degli incontri di cui all'art. 6 a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente;
(b) sulla base di un monitoraggio costante sugli andamenti economici generali e del settore in particolare, formula indicazioni utili alle Parti per la verifica biennale dei trattamenti salariali nazionali di cui all'Accordo interconfederale 23.7.93;
(c) elabora proposte e iniziative concrete su problemi e aspetti di particolare rilevanza e significato sulle quali attiva Sezioni specifiche per l'esame congiunto e la formulazione di studi e proposte operative. Le Sezioni, alle quali possono essere invitati esperti esterni saranno composte in modo paritetico da componenti dell'Osservatorio nominati di volta in volta dall'Osservatorio stesso che ne fisserà obiettivi e tempi di lavoro;
(d) effettua annualmente un monitoraggio, sull'applicazione e il rispetto delle norme suggerendo proposte e interventi atti a favorire nel concreto le azioni positive e le parità uomo- donna nel settore.
Al fine della concreta applicazione del precedente punto c) vengono istituite 5 Sezioni specialistiche sul tema della formazione e riqualificazione professionale, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità, sulle pari opportunità e sulle nuove tecnologie.

1) Sezione specialistica sulla formazione e riqualificazione professionale.
Tale Sezione dovrà:
- valutare in termini realistici i trend di modifica della struttura professionale del comparto anche in considerazione dell'impatto della innovazione tecnologica sull'organizzazione del lavoro e sui contenuti professionali delle diverse figure;
- elaborare piani di formazione e riqualificazione professionale, nonché definire percorsi formativi qualitativamente coerenti orientati anche a un'opera informativa rivolta ai lavoratori e ai giovani in attesa di occupazione;
- elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- avviare iniziative concrete di formazione e riqualificazione professionale anche attraverso l'istituzione di corsi specifici gestiti congiuntamente, per l'introduzione di nuove figure professionali derivanti dalla innovazione tecnologica o da particolari esigenze derivanti dal mercato del lavoro del settore radiotelevisivo.

2) Sezione specialistica sulla sicurezza nei luoghi del lavoro.
Tale Sezione dovrà:
- elaborare una ricerca a livello tecnico- giuridico sulle diverse disposizioni legislative esistenti in materia di prevenzione infortunistica e igiene nei luoghi del lavoro, nonché quelle inerenti alle condizioni ambientali e sulla sicurezza anche al fine di seguire costantemente l'evolversi della legislazione in materia, nonché per eventuali armonizzazioni delle norme approvate a livello comunitario;
- elaborare una indagine sui principali problemi derivanti dalla applicazione delle normative suddette sulla base della concreta esperienza maturata nelle aziende e tra i lavoratori anche al fine di redigere proposte innovative a livello attuativo e legislativo;
- avviare iniziative concrete per una diffusione periodica e incisiva dei risultati dei predetti studi al fine di favorire la progressiva affermazione della cultura della prevenzione, nelle aziende e tra i lavoratori;
- svolgere funzioni consultive in caso di controversie in materia.

3) Sezione specialistica sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.
Tale Sezione dovrà monitorare annualmente:
- la situazione delle aziende del settore sulle assunzioni con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, con contratto a tempo determinato, a part-time e sull'utilizzo della somministrazione a tempo determinato;
- la situazione relativa al ricorso all'utilizzo degli appalti da parte delle aziende del settore raccogliendo dati sulla quantità e le tipologie degli stessi ed elaborando una relazione annuale che verrà sottoposta all'esame delle parti stipulanti.
[…]

5) Sezione specialistica sulle nuove tecnologie.
Tale sezione sarà composta da 6 membri per ciascuna delle parti stipulanti e dovrà:
[…]
- valutare nel corso di validità del presente contratto eventuali nuove figure tecnico-professionali necessarie per l'adozione delle nuove tecnologie; a tal fine potranno essere effettuati progetti anche per la riqualificazione del personale attualmente in servizio o per la formazione mirata delle risorse umane che dovessero essere inserite nelle imprese per far fronte al nuovo sistema.
L'Osservatorio ogni semestre dovrà fare il punto dei risultati degli studi di monitoraggio, nonché delle proposte operative, suggerite dalle varie Sezioni.
Si concorda infine di istituire all'interno dell'Osservatorio anche una Sezione per i problemi specifici della radiofonia.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e gli strumenti di cui all'Accordo 28.6.90.

Dichiarazione a verbale.
Le Parti concordano sulla necessità di individuare e garantire, a fronte di specifici progetti dell'Osservatorio nazionale, congruenti mezzi di finanziamento.
Le Parti ritengono opportuno costituire nell'ambito dell'Osservatorio nazionale una Commissione bilaterale per promuovere progetti di formazione da sottoporre a Fondimpresa nell'ambito del ricorso alla formazione finanziata.
Resta inteso che le riunioni dell'Osservatorio nazionale si terranno con cadenza almeno semestrale.

Art. 7 - Gli appalti.
Le parti stipulanti il presente contratto confermano la necessità che le potenzialità produttive interne alle aziende vengano utilizzate in modo da ottenere la migliore razionalizzazione e ottimizzazione, e che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando, comunque, l'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle risorse interne.
Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le Aziende si impegnano ad attuare tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, e quelle relative alla tutela del lavoro, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge.
A tal fine le aziende che ricorrono agli appalti in sede di stipula dei contratti riporteranno clausole che prevedano il rispetto delle normative vigenti da parte delle imprese appaltatrici, comprese quelle in materia di sicurezza e salute, e dei contratti collettivi del settore di appartenenza (per le produzioni radiotelevisive il CCNL è quello siglato dalle parti firmatarie del presente contratto).
Le aziende prevederanno altresì clausole per una verifica in corso d'opera di dette condizioni e l'affermazione del principio per cui le imprese inadempienti saranno cancellate dall'elenco dei fornitori.
Le aziende si impegnano inoltre a fornire informazioni semestralmente nel quadro del sistema di informazione di cui all'art. 4 del presente contratto.

Art. 8 - Applicazione del contratto.
Le Parti, in coerenza con le previsioni e le finalità individuate con il sistema di relazioni sindacali di cui al presente Titolo, concordano sulla necessità di svolgere presso tutte le aziende associate attività di diffusione dello strumento contrattuale e di controllo sull'applicazione dello stesso.
A tal fine le parti datoriali si adopereranno concretamente per l'eliminazione di eventuali inadempienze.

Art. 9 - Controversie.
Le Organizzazioni sindacali confermano in materia di conflittualità gli orientamenti tenuti in questi anni, noti alle controparti e finalizzati ad evitare che le azioni di lotta possano essere strumentalmente utilizzate per scorrette operazioni di concorrenza o tanto meno per creare disagi all'utenza, al di fuori degli obiettivi che la lotta stessa si propone di ottenere.
Le Parti si impegnano ad operare per prevenire e risolvere momenti di conflittualità attraverso le procedure indicate di seguito.
Le controversie individuali e collettive non riguardanti il rinnovo del CCNL saranno affrontate e, di regola risolte attraverso incontri tra i rappresentanti delle aziende e le strutture sindacali aziendali ove esistenti o, in mancanza di queste, le OO.SS.LL. competenti.
In assenza di accordo la controversia sarà deferita alle rispettive Organizzazioni firmatarie competenti per un esame congiunto al fine di definire le possibili soluzioni nel termine di 30 giorni.
Le Organizzazioni sindacali nazionali possono convocare le Parti in controversia presso la Frt per acquisire, in ogni momento, ogni informazione e osservazione utile.
In considerazione della specificità del settore si riconferma che il coinvolgimento delle strutture sindacali associative rappresenta l'interpretazione più autentica della volontà delle Parti. Eventuali agitazioni saranno precedute da un preavviso di 12 ore.
Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano ad operare nei confronti degli Associati e delle Organizzazioni sindacali territoriali per la corretta applicazione delle procedure stabilite.

Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 10 - Diritti sindacali.
a) Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

Le Parti, nel riconfermare quanto definito in Premessa, nonché i principi concordati in materia con il Protocollo 23.7.93, convengono che per la costituzione e il funzionamento delle RSU delle aziende del settore radiotelevisivo privato si faccia riferimento alle norme concordate nell'Accordo interconfederale (Confindustria - Cgil - Cisl - Uil) del 20.12.93, che pertanto costituisce parte integrante del presente accordo (allegato B).

b) Esercizio dei diritti sindacali.
L'esercizio dei diritti sindacali all'interno delle aziende viene disciplinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, legge 20.5.70, n. 300 nonché dal Protocollo 23.7.93 e dell'Accordo interconfederale 20.12.93 sulla costituzione e il funzionamento delle RSU.

Art. 11 - Assemblea.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione dei problemi sindacali fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Nelle aziende che occupano da 10 a 15 dipendenti i lavoratori potranno indire assemblee retribuite per complessive 2 ore annue.
Tali riunioni dovranno essere comunicate alla Direzione aziendale con un congruo preavviso, con l'indicazione dell'ordine del giorno e avere luogo fuori dall'orario di lavoro oppure alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro, assicurando comunque la continuità della produzione e in particolare garantendo la normalità delle attività di emissione.

Art. 13 - Affissioni.
Le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV - Costituzione e disciplina generale del rapporto di lavoro
Art. 15 - Natura dei contratti individuali.

I contratti individuali di lavoro subordinato possono essere, nei limiti consentiti dalla legge:
(a) a tempo indeterminato
(b) a tempo determinato

Art. 16 - Assunzione.
[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 20 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Le Parti convengono che la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori deve costituire obiettivo primario e costante da parte delle aziende.
In tale contesto le Parti riconfermano la validità dell'Accordo 25.10.95 in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in tema di formazione e informazione e in tema di operatività dell'Organismo Paritetico Nazionale, in attuazione delle norme di cui al D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Il suddetto Accordo, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (allegato C).

Art. 21 - Portatori di handicap.
Le Parti convengono sull'obiettivo di ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento dei lavoratori portatori di handicap riconosciuti tali e operanti nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico- organizzative, anche mediante la partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione professionale per agevolarne la migliore integrazione.
Riconfermare le peculiarità dell'attività svolta nel settore che pone particolari condizioni all'accesso dei portatori di handicap, le aziende si attiveranno nel ricercare soluzioni idonee a facilitare l'inserimento degli interessati nelle strutture operative degli ambienti di lavoro.
[…]

Capitolo V
Dichiarazione preliminare delle Parti.

Le Parti nel ribadire che i contratti a tempo determinato, di somministrazione a tempo determinato, di inserimento e di apprendistato rispondono sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori, riconoscono che i contratti a tempo indeterminato, così come indicato nell'Accordo Ces-Unice-Ceep del 18.3.99, sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro.

Flessibilità e mercato del lavoro
Premessa.

Le Parti concordano sulla necessità di interventi congiunti pur nelle rispettive aree di competenza, finalizzati ad introdurre nel nostro ordinamento nuovi e ulteriori strumenti legislativi in tema di flessibilità in entrata e nel corso del rapporto di lavoro, per venire incontro alle particolari esigenze del settore radiotelevisivo e per far fronte a variazioni non sempre programmabili delle relative produzioni e attività, compresa quella dell'informazione.
Alla luce di quanto sopra e per dare concreta attuazione agli obiettivi di flessibilità le Parti con il presente accordo intendono definire congiuntamente, negli articoli che seguono, le modalità e i criteri per il miglior utilizzo dei nuovi istituti e di quelli fino ad oggi normati.

Art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo determinato.
1) L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita, nelle seguenti ipotesi:
(a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (ad esempio malattia, aspettativa, ferie, etc.);
(b) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento e addestramento;
(c) per l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti e attività per un periodo non superiore a 12 mesi elevabile a 24 mesi previo accordo in sede aziendale con le RSU o, in mancanza di queste ultime, con le Organizzazioni sindacali territoriali;
(d) per la sostituzione di personale temporaneamente adibito ad altre mansioni, per un periodo non superiore a 6 mesi;
(e) per l'assunzione di personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi, con possibilità di impiego, in caso di eventuale fermo produttivo, su altre produzioni in corso;
(f) per incremento e intensificazione temporanea dell'attività lavorativa, cui non è possibile far fronte con il personale a tempo indeterminato in organico;
(g) per la copertura di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione, comunque non superiore a 6 mesi;
(h) per l'esecuzione di opere e servizi straordinari relativi alla introduzione di nuove tecnologie;
(i) per la copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione dell'impresa;
(l) per l'aumento temporaneo dell'attività indotto da particolari esigenze del mercato.
2) Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
[…]
4) L'azienda, una volta all'anno, fornirà alle Organizzazioni sindacali e alle RSU, ove presenti, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, informazioni circa il numero e le causali riferite ai contratti conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 25 - Somministrazione a tempo determinato.
1) È consentito il ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato, nelle seguenti ipotesi:
- per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (ad esempio malattia, aspettativa, ferie. etc.);
- per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento e addestramento;
- per l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti e attività per un periodo non superiore a 12 mesi elevabile a 24 mesi previo accordo in sede aziendale con le RSU o, in mancanza di queste ultime, con le Organizzazioni sindacali territoriali;
- per la sostituzione di personale temporaneamente adibito ad altre mansioni, per un periodo non superiore a 6 mesi;
- per l'assunzione di personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi, con possibilità di impiego, in caso di eventuale fermo produttivo, su altre produzioni in corso;
- per incremento e intensificazione temporanea dell'attività lavorativa, cui non è possibile far fronte con il personale a tempo indeterminato in organico;
- per la copertura di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione, comunque non superiore a 6 mesi;
- per l'esecuzione di opere e servizi straordinari relativi alla introduzione di nuove tecnologie;
- per la copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione dell'impresa;
- per l'aumento temporaneo dell'attività indotto da particolari esigenze del mercato.
2) Nell'ipotesi di ricorso al contratto di somministrazione per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
3) In sede aziendale, tra Direzione e RSU verranno individuati modalità e criteri per l'attribuzione ai lavoratori dipendenti dal somministratore di eventuali trattamenti economici collettivi, quali i premi di risultato, riconosciuti dall'utilizzatore al proprio personale.
L'azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente alla RSU o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero e i motivi che giustificano l'utilizzo dei contratti di somministrazione.
Inoltre, una volta all'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornirà alle Organizzazioni sindacali informazioni circa il numero e le causali riferite ai contratti conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

Nota a verbale.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e i lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non potranno contemporaneamente superare il 30% dei lavoratori in organico con contratto a tempo indeterminato in forza nell'impresa, fermo restando che per ciascuna delle due tipologie di contratto non si potrà superare il 20% dei lavoratori in organico.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti stipulati a tempo determinato di cui alle lett. a) , b) e c) , art. ___- Rapporto di lavoro a tempo determinato del CCNL.
Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5, è consentito il ricorso sino a 5 assunzioni a tempo determinato e/o l'utilizzo di 5 contratti di somministrazione a tempo determinato, fino al massimo di 3 per ogni singola tipologia.

Art. 27 - Contratti di inserimento.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In tale ambito il contratto di inserimento può essere funzionale all'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all'art. 54, comma 1), D.lgs. n. 276/03.
Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL può essere applicato, alle seguenti condizioni:
- forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato;
- durata non inferiore a 9 mesi e non superiore ai 18 mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge;
[…]
- per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi;
[…]
- definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione;
- il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di 'e-learning' in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
- la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo.
[…]
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato al titolo VI, capo II, D.lgs. n. 276/03 e all'Accordo interconfederale 11.2.04.

Art. 28 - Apprendistato professionalizzante.
L'apprendistato professionalizzante, di cui agli artt. 49 e ss., D.lgs. n. 276/03, ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio e conseguire una qualificazione professionale.
Le Parti inoltre chiariscono che, in attesa della piena operatività delle norme delle leggi regionali, le vigenti norme contrattuali in materia di informazione nell'apprendistato assumono valore di norma transitoria.
È consentita l'assunzione fino a 3 apprendisti con apprendistato professionalizzante anche nelle aziende che abbiano fino a 4 lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto dall'imprenditore e dai suoi familiari senza l'ausilio di personale subordinato.
Ai sensi delle normativa vigente possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni per le seguenti qualifiche, ad esclusione delle mansioni con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore:
- le qualifiche professionali con profilo al livello 3, CCNL TV; corrispondente al livello 2 per il settore radiofonico;
- le qualifiche professionali con profilo al livello 4, CCNL TV; corrispondente al livello 3 radiofonico;
- le qualifiche professionali con profilo al livello 5, CCNL TV; corrispondente al livello 4 per il settore radiofonico;
- le qualifiche professionali con profilo al livello 6, CCNL TV; corrispondente al livello 5 per il settore radiofonico.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
La durata dell'apprendistato è legata al livello finale di professionalità da conseguire:
- 24 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al livello 3, CCNL TV (o 24 mesi); corrispondente al livello 2 radiofonico;
- 48 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al livello 4, CCNL TV (o 36 mesi); corrispondente al livello 3 radiofonico;
- 60 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato ai livelli 5 e 6, CCNL TV (o 36 mesi); corrispondenti, rispettivamente, al livello 4 e 5 radiofonico.
La durata dell'apprendistato dovrà essere ridotta al numero di mesi sopra indicati tra parentesi in presenza di apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire.
I periodi di servizio prestati presso aziende diverse possono essere cumulati ai fini del calcolo della durata massima dell'apprendistato, a condizione che non risultino interruzioni superiori a 1 anno e che si riferiscano alle stesse attività e qualifiche professionali.
I periodi prestati dovranno essere documentati all'atto dell'assunzione.
[…]
Fermo restando la competenza regionale, le Parti firmatarie del presente CCNL convengono di disciplinare la definizione dei profili formativi, ai sensi dell'art. 49, comma 5) bis, D.lgs. n. 276/03, individuando, per le figure professionali da formare tramite l'apprendistato, le seguenti aggregazioni professionali articolate su più livelli: settore, area di attività e profilo tipo.
Nell'ambito dell'aggregazione in famiglie omogenee dei destinatari dell'apprendistato professionalizzante di cui al presente CCNL, le Parti hanno convenuto, stante le caratteristiche strutturali dei settori radiotelevisivi e radiofonici e l'elevato numero di qualifiche con cui attivare contratti di apprendistato, di declinare le competenze relative alle aree e ai profili tipo secondo uno schema omogeneo e in particolare:

Competenze generali del settore radiotelevisivo
- conoscere le caratteristiche del settore radiotelevisivo;
- conoscere la struttura dell'impresa nei suoi aspetti generali di organizzazione e di gestione;
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
[…]
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere le misure di prevenzione e protezione.

Competenze di area
- conoscere il ruolo della propria area attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio;
- conoscere e sapere utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività;
[...]

Competenze profilo tipo
- riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di organizzazione proprio del reparto;
- saper utilizzare in sicurezza gli strumenti tecnici e le attrezzature riferite al proprio profilo;
- conoscere le figure professionali, i ruoli e le attività del contesto lavorativo nel quale si opera;
[…]
- conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Per i contenuti a carattere professionalizzante una parte del percorso formativo sarà riferita ai settori, una parte sarà riferita alle specifiche aree di attività; una parte agli specifici profili tipo.
I percorsi formativi relativi ai settori, alle aree di attività e ai profili tipo saranno definiti da una apposita Commissione composta da 3 rappresentanti della parte datoriale e 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali che dovrà concludere i lavori entro il 15.12.06.
Per le competenze specifiche richieste da ogni qualifica il percorso formativo sarà formalizzato all'atto dell'assunzione nel progetto formativo individuale.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 120 ore annue retribuite, effettuate presso strutture esterne autorizzate o in azienda anche attraverso lo strumento della formazione a distanza e strumenti 'e-learning', secondo percorsi di formazione strutturati 'on the job' e in affiancamento, certificabili negli esiti secondo modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto, ovvero dalla futura normativa regionale e nazionale.
Tali ore devono essere destinate alla formazione teorico- pratica con prevalenza di apprendimento teorico.
Le ore vengono computate nel normale orario di lavoro.
La formazione teorica sarà articolata in formazione base, trasversale e tecnico-professionale.
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali.
Tale formazione sarà pari ad almeno 1/3 del monte ore annue previsto.
La parte della formazione concernente le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro sarà collocata all'immediato inizio del rapporto di lavoro.
La formazione dovrà risultare da libretto formativo approvato dal DM 10.10.05 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione dell'apprendistato.
Il datore di lavoro deve nominare un tutor all'apprendista affinché venga seguito nella formazione.
Il tutor dovrà avere le necessarie competenze, così come definito dalle leggi regionali.
Il tutor deve appartenere di norma a un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del contratto.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
[…]
L'orario di lavoro è fissato secondo le norme del presente CCNL, comprensivo delle ore destinate alla formazione teorico-pratica.
Anche agli apprendisti verranno riconosciute le ore di lavoro ridotte in ragione di anno per gli altri lavoratori di cui all'art. 38 del precedente CCNL.
[…]
L'istituto delle ferie è parificato all'art. 42 del precedente CCNL.
[…]

Capitolo VI
Art. 29 - Classificazione del personale.

[…]
In considerazione delle peculiari esigenze del settore e particolarmente nelle strutture regionali e locali, per favorire uno sviluppo professionale dei lavoratori, viene chiarito che l'organizzazione del lavoro presuppone il ricorso alla interscambiabilità delle mansioni in aree professionali compatibili.
Le aziende confermano l'orientamento a valorizzare, in relazione a necessità od opportunità organizzative e in presenza dei requisiti necessari, le risorse umane disponibili favorendo lo sviluppo professionale dalle mansioni d'ordine alle mansioni di concetto, anche attraverso corsi di aggiornamento.
Alla luce della particolare evoluzione tecnologica e dell'emergere di nuove figure professionali, sulla base di quanto scaturito dalle verifiche della sezione formazione e qualificazione dell'Osservatorio, le Parti convengono di incontrarsi per valutare eventuali integrazioni all'inquadramento professionale relativo alle nuove figure emerse. A tal fine le Parti costituiranno entro 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto una Commissione paritetica 'ad hoc'.
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente, in apposito incontro, le RSU o i Sindacati territoriali di categoria sui lavoratori interessati a una diversa programmazione dell'organizzazione del lavoro relativa alla interscambiabilità delle mansioni anche al fine di una possibile crescita professionale degli stessi.

Capitolo VIII - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 37 - Orario di lavoro.

Fermo restando che la durata massima dell'orario di lavoro è determinata dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni, si conviene che l'orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali effettive e di 8 ore giornaliere, per una distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, o di ore 6,40 giornaliere per una distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni lavorativi.
Ferma restando la normale durata della prestazione giornaliera, il turno notturno limitatamente alle emittenti TV, ha una durata di 39 ore settimanali a decorrere dall'1.1.85.
Fermo restando quanto precede, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa e custodia (di cui alla tabella approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e successive modifiche e integrazioni - in allegato) , l'orario normale contrattuale è fissato in 45 ore settimanali.
Le Parti riconfermano che a decorrere dall'1.1.85, sia in applicazione del Protocollo di intesa 22.1.83, sia per le successive intese, l'orario di lavoro è stato ridotto, per tutti i lavoratori compresi i turnisti di cui al comma 2) del presente articolo, delle seguenti ore in ragione di anno:
- 40 ore in ragione di anno dal 1° gennaio 1985
- 6 ore in ragione di anno dal 1° giugno 1988
- 6 ore in ragione di anno dal 1° giugno 1989
- 6 ore in ragione di anno dal 1° dicembre 1989
- 2 ore in ragione di anno dal 1° settembre 1990
- 8 ore in ragione di anno dal 1° gennaio 1992
Pertanto, a decorrere dall'1.1.92 il totale delle ore di lavoro ridotte in ragione di anno per tutti i lavoratori è pari a 68.
Le modalità di attuazione della riduzione di orario, di cui al comma precedente, unitamente a quella di cui al Protocollo di intesa 22.1.83, saranno precisate a livello aziendale.
[…]
Al lavoratore possono essere richieste, per esigenze tecnico-produttive eccezionali e non prevedibili per l'azienda, prestazioni individuali che eccedono l'orario di lavoro giornaliero e settimanale.
[…]

Art. 38 - Orario di lavoro e flessibilità.
Le Parti, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica del settore e dei riflessi conseguenti le norme sull'emittenza radiotelevisiva, convengono che l'impiego dei lavoratori, pur nel rispetto delle vigenti norme di legge e della contrattazione collettiva, debba rispondere a criteri di flessibilità tali da permettere di far fronte alle variazioni programmabili e non della produzione.
Questi obiettivi comportano l'opportunità del ricorso al massimo utilizzo degli impianti (attività a ciclo continuo, turni differenziati, turni avvicendati etc.) che, unitamente ai criteri di flessibilità di cui al punto precedente, rappresentano lo strumento più idoneo per il conseguimento dell'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali e della efficienza organizzativa e produttiva.
Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e fino alle 48 ore a settimana con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo.
Al fine di attuazione del regime di flessibilità che potrà anche articolarsi per singoli reparti, le aziende daranno di norma trimestralmente informazioni previsionali alle RSU dei periodi previsti di superamento o di riduzione dell'orario normale contrattuale.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento e di godimento dei relativi recuperi saranno esaminate tenendo conto delle necessità tecnico- produttive e organizzativo aziendali con le RSU e comunicate in tempo utile ai lavoratori.
I lavoratori non possono esimersi dall'effettuare turni giornalieri e/o avvicendati che dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nei turni avvicendati dove è indispensabile la presenza continua dei lavoratori l'orario di ciascun turno dovrà sovrapporsi di almeno 5 minuti all'inizio o alla fine.
Il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
Le aziende si impegnano a trovare idonee soluzioni per ovviare al determinarsi di situazioni anomale.
Le Parti convengono che, considerata la particolarità delle modalità con cui viene resa la prestazione giornaliera dal personale tecnico-produttivo, la durata minima di intervallo - ai fini del riposo giornaliero - potrà essere inferiore a 11 ore, ma comunque non minore di 9 ore.
Dichiarazione a verbale all'art. 38.
Le aziende si impegnano a che la flessibilità non sia uno strumento utilizzato per determinare strutturalmente lavoro eccedente l'orario medio settimanale, attuando giorni di riposo compensativo. Le Parti a livello aziendale favoriranno le possibili iniziative perché gradualmente l'orario medio settimanale effettivo su base annua sia tendenzialmente ricondotto a 39 ore, computando a tale scopo anche i permessi conseguenti alle riduzioni di orario già previste.
[…]

Art. 39 - Gestione orario straordinario.
A livello aziendale potranno essere definite intese, relativamente alle attività programmabili, per la possibile utilizzazione di quote di supero orario da destinarsi, in periodi predeterminati dell'anno, alla fruizione di riposi aggiuntivi.
In particolare nel caso in cui a livello di programmazione dell'attività si riscontri in sede preventiva l'esigenza di disporre di un numero di ore di attività superiore a quello sviluppabile con le risorse disponibili, tra azienda e rappresentanze dei lavoratori potranno essere definiti periodi dell'anno nell'ambito dei quali i singoli lavoratori potranno chiedere di fruire di riposi sostitutivi delle ore effettuate in supero orario in alternativa al pagamento delle stesse secondo la normale prassi.
[…]
Le quote orario accantonate a livello individuale saranno utilizzate nella finestra temporale predeterminata e, in mancanza, saranno liquidate al termine della stessa conteggiando i valori maturati al momento della effettuazione del supero orario.
I singoli lavoratori potranno chiedere di effettuare riposi sostitutivi delle ore di supero orario, nella misura del 30% di queste ultime.
Le quote orarie accantonate con le modalità sopra descritte potranno essere fruite a blocchi non inferiori alle 4 ore. La fruizione dei riposi, nell'ambito della finestra temporale predeterminata, verrà di volta in volta concordata con l'Azienda, secondo la normale prassi.
Nel caso in cui, durante il periodo della cosiddetta finestra temporale di fruizione dei permessi individuali, si verifichino esigenze di attività aggiuntive rispetto alla disponibilità di fatto, le Aziende potranno decidere di assumere personale con contratto di lavoro temporaneo e/o a tempo determinato.
Le modalità di cui sopra saranno sperimentate nelle diverse imprese a partire dalle aree dell'intrattenimento e amministrative con eventuali possibilità di estensione ad altre aree da individuarsi a livello aziendale, per il periodo intercorrente tra l'1.1.00 e il 31.12.00. In caso di risultato insoddisfacente le parti stipulanti si incontreranno per definire correttivi o la definitiva conclusione della sperimentazione.

Art. 40 - Inizio e fine del lavoro.
L'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda e verrà affisso a norma di legge.

Art. 41 - Sospensione e interruzione del lavoro.
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione o la sospensione.

Capitolo IX - Trattamento economico
Art. 50 - Consegna e conservazione di utensili e materiali.

Il lavoratore dovrà custodire con diligenza gli utensili e i materiali che gli vengono consegnati per l'espletamento della sua attività.

Art. 59 - Tutela della maternità e della paternità.
Le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. 26.3.01 n. 151. Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità le aziende corrisponderanno alle lavoratrici una integrazione al trattamento di legge in misura tale da far loro raggiungere la normale retribuzione netta mensile.
L'azienda applicherà inoltre la legge 9.12.77 n. 903 (Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro) .

Capitolo X - Norme disciplinari
Art. 62 - Rapporti in azienda.

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsti dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di azienda, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone delle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
(2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 64 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Il lavoratore incorre nei provvedimenti disciplinari di ammonizione scritta, multa o sospensione, a titolo indicativo nei seguenti casi:
(a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
(b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
(d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
(e) per disattenzione o per negligenza guasti il materiale dell'azienda;
(f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[…]
(i) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista o sia indicato con apposito cartello;
[…]
(m) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Capitolo XII - Norme finali e transitorie
Dichiarazione a verbale.

Le Parti convengono che in presenza di problemi di interpretazione o di applicazione del presente contratto si ricorrerà ai rispettivi livelli sindacali competenti.