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Decreto ministeriale 13 maggio 1978 - Sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori dell'industria estrattiva contro le radiazioni ionizzanti


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 318 del 14 novembre 1978


 

Preambolo

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità:
 

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, relativa all'impiego pacifico della energia nucleare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;
Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 30 agosto 1968, concernente la determinazione delle dosi e delle concentrazioni massime ammissibili ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, n. 1303, concernente la determinazione delle quantità di radioattività, delle attività specifiche o concentrazioni e delle intensità di dose di esposizione soggette alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;
Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione delle modalità per la valutazione delle dosi di contaminazione ambientale, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;
Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;
Udito il consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione;
 

Decreta:
 

Articolo 1

Nelle lavorazioni volte alla ricerca ed alla coltivazione di minerali radioattivi e negli impianti connessi, nonchè nelle altre lavorazioni minerarie in cui, per la natura del minerale o per le caratteristiche genetiche, stratigrafiche e tettoniche del giacimento o per variazioni delle stesse intervenute nel procedere delle coltivazioni sussista il rischio che si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, n. 1303, saranno eseguite, a spese degli imprenditori, una o più tra le seguenti determinazioni:

a ) tasso di uranio e/o di torio del minerale grezzo coltivato nella sua composizione media;

b ) concentrazione media di sostanze radioattive nell'aria inalata dai lavoratori durante un trimestre;

c ) intensità media di dose di esposizione esterna nell'ambiente di lavoro a distanza non inferiore a m 0,1 dal minerale in posto o abbattuto.

L'ingegnere capo del distretto minerario, sentito il direttore della miniera e con l'assistenza tecnica del C.N.E.N., giudica dell'esistenza potenziale del rischio di cui al comma precedente e stabilisce quali delle suddette determinazioni devono essere effettuate, le modalità di esecuzione, il termine per l'effettuazione delle determinazioni e la loro periodicità, nonchè le ulteriori determinazioni, diverse da quelle sopra elencate, che lo stato delle conoscenze scientifiche in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti faccia ritenere opportune.

Le determinazioni debbono essere riferite ai singoli luoghi di normale dislocazione del personale ed in condizioni normali di lavoro, tenendo conto del fattore di occupazione.


Articolo 2

La determinazione di cui al punto a ) dell'art. 1 è effettuata mediante opportuna analisi di un campione rappresentativo dell'area in esame.


Articolo 3

La determinazioni di cui al punto b ) dell'art. 1 sono effettuate in situ, oppure in laboratorio, su campioni prelevati con frequenza, modalità ed in luoghi tali da consentire la stima delle concentrazioni medie trimestrali delle sostanze radioattive nell'aria inalata dai lavoratori negli ambienti di lavoro, tenuto conto del reale rischio di inalazione.


Articolo 4

Le determinazioni di cui al punto c ) dell'art. 1 si effettuano con apparecchi di misura della dose di esposizione, in modo tale da ottenere un valore rappresentativo della media trimestrale delle dosi assorbite dai lavoratori.


Articolo 5

Le determinazioni di cui ai punti b ) e c ) dell'art. 1 sono effettuate da esperti qualificati abilitati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

(Vedi D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230)


Articolo 6

L'ingegnere capo del distretto minerario può disporre che le determinazioni di cui ai punti a ), b ) e c ) dell'art. 1 siano effettuate in presenza di funzionari del Corpo delle miniere. Del programma di misure sarà data comunicazione al C.N.E.N.

Le valutazioni dei risultati delle determinazioni devono essere completate entro il termine massimo di sessanta giorni dal termine stabilito per l'effettuazione delle determinazioni stesse ed immediatamente comunicate all'ingegnere capo del distretto minerario ed al C.N.E.N.

Il relativo documento verrà conservato negli archivi dell'imprenditore.

Nel caso la lavorazione estrattiva venga classificata, in base ai risultati delle determinazioni, soggetta alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'archiviazione di cui sopra avverrà secondo le modalità previste dall'art. 19, punto a ), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

(Vedi D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230)


Articolo 7

Qualora le determinazioni dimostrassero il superamento di almeno una delle condizioni limite stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, n. 1303, le lavorazioni minerarie e/o gli impianti connessi sono dichiarati soggetti alle prescrizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 195, con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, e il direttore dei lavori deve porre in atto le prescrizioni ivi previste.

(Vedi D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230)


Articolo 8

In ogni caso, nelle lavorazioni estrattive, il direttore dei lavori è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente le "acque di miniera".

Per la determinazione della concentrazione di sostanze radioattive nelle acque di miniera e di cava si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 5 e 6.

(Vedi D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230)


Articolo 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed andrà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.