Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 28 maggio 1996
Validità: 01.04.1995 - 31.03.1999
Parti: Anet e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Esercizi teatrali personale non artistico
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte Normativa
1) Relazioni sindacali.
• Livello nazionale.

• Livello territoriale.
• Livello aziendale.
o Informazione.

o Informazione e confronto.
2) Osservatorio.
3) Rappresentanze Sindacali Aziendali.
A) Costituzione della RSU.

B) Composizione della RSU.
C) Permessi per i componenti la RSU.
• Delegato d'azienda.
4) Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza.
5) Assemblee.
• Norma aggiuntiva.
6) Orario di lavoro.
• Flessibilità dell'orario di lavoro.
7) Ferie.
8) Trasferte.
9) Esclusione dalla quota di riserva.
B) Parte Economica
B1) Lavoratori dipendenti dagli esercizi teatrali siti nelle città capoluogo di regione o di provincia.
B2) Lavoratori dipendenti dagli esercizi teatrali siti nelle città non capoluogo di regione o di provincia.
B3) (indennità di contingenza)
C) Decorrenza e durata

L'anno 1996 il giorno 28 del mese di maggio presso la sede dell'Agis in Roma tra l'Anet - Associazione Nazionale Esercizi Teatrali e la Filis-Cgil, la Fis-Cisl, la Uilsic-Uil si è convenuto di rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23 novembre 1992 per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Parte Normativa
1) Relazioni sindacali.
Livello nazionale.

Annualmente, entro il 3° quadrimestre, l'Anet fornirà alla Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil nel corso di uno specifico incontro, informazioni globali riferite alla stagione teatrale in corso sulle linee dei programmi di attività dei teatri associati, sulle prospettive finanziarie e occupazionali generali del settore e sugli eventuali progetti di formazione professionale.
Nel corso dello stesso incontro e, comunque, entro il 3° quadrimestre, l'Anet fornirà alla Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil informazioni globali riferite alla stagione teatrale precedente sulle attività realizzate dai teatri associati e sulle risultanze finanziarie e occupazionali generali.

Livello territoriale.
Annualmente, entro il 3° quadrimestre, le strutture territoriali dell'Anet, nel corso di uno specifico incontro, forniranno alle Organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale e alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni sulle linee dei programmi di attività degli esercizi teatrali siti nelle aree territoriali di competenza, con particolare riferimento a quelli socialmente finalizzati al mondo del lavoro e della scuola, sulle prospettive occupazionali generali nonché sugli eventuali progetti di formazione professionale.

Livello aziendale.
Informazione.

- Annualmente, nel corso del 2° quadrimestre, la Direzione aziendale fornirà all'organismo rappresentativo aziendale e alle OO.SS. territoriali di categoria informazioni riferite alla stagione teatrale successiva sulle linee e proposte di programmazione, sulla situazione finanziaria e sulle prospettive occupazionali.
- Annualmente, entro il 30 novembre, la Direzione aziendale fornirà all'organismo rappresentativo aziendale e alle OO.SS. territoriali di categoria informazioni riferite alla stagione teatrale in corso sulle linee dei programmi di attività e sulla conseguente organizzazione del lavoro.

Informazione e confronto.
La Direzione aziendale informerà preventivamente l'organismo rappresentativo aziendale e le OO.SS. territoriali di categoria in ordine a:
- nuove forme di organizzazione del lavoro, anche eventualmente conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie, e relativi riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
- nuove professionalità derivanti da nuove configurazioni organizzative;
- progetti di formazione professionale;
- misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- affidamento di servizi all'esterno.
Ricevuta l'informazione, l'organismo rappresentativo aziendale e le OO.SS. possono chiedere in forma scritta un incontro per l'esame dei contenuti dell'informazione. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della Direzione aziendale, dell'organismo rappresentativo aziendale e delle OO.SS. sulle materie oggetto di esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva della Direzione aziendale.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame il teatro non adotta provvedimenti sulle materie oggetto di esame e l'organismo rappresentativo aziendale non assume sulle stesse iniziative conflittuali.

2) Osservatorio.
Le parti, ferma restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali dei teatri e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano di istituire un Osservatorio nazionale formato da 6 componenti, dei quali 3 designati dall'Anet e 3 designati dalla Filis-Cgil, Fis-Cisl e Uilsic-Uil, con il compito di:
A) seguire l'andamento produttivo del settore nonché lo stato, le tendenze e le prospettive occupazionali;
B) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale;
C) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche e realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.85 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna - tra cui la legge 10.4.91 n. 125 - attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;
D) analizzare le eventuali discriminazioni esistenti nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera;
E) proporre azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
F) studiare normative preordinate ad assicurare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali in cui sono chiamati a prestare la loro opera.

3) Rappresentanze Sindacali Aziendali.
A) Costituzione della RSU.

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, nei teatri che abbiano più di 15 dipendenti viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, RSU, di cui all'Accordo Interconfederale 20.12.93 - che si intende, con il presente accordo, recepito nel settore - secondo la disciplina della elezione ivi prevista.
Le Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19, legge 20.5.70 n. 300.

B) Composizione della RSU.
[…]
I componenti della RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori.
[…]

C) Permessi per i componenti la RSU.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo complessivo di 180 ore.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
Note a verbale.
[…]
3) Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20.12.93.

Delegato d'azienda.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20.5.70, n. 300, nei teatri che abbiano meno di 16 dipendenti e per i quali quindi non si applichi la disciplina sulle RSU potrà essere designato un delegato di azienda al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata alla direzione aziendale dalle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL.

4) Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza.
È recepito l'accordo interconfederale 22.6.95 sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

5) Assemblee.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20.5.70 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1. la convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 24 ore e con l'indicazione specifica dell'ora di inizio e termine dell'assemblea nonché dell'ordine del giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale i nominativi dei dirigenti esterni delle OO.SS. che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea;
2. le OO.SS. e/o l'organismo rappresentativo aziendale convocheranno l'assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio delle prestazioni lavorative;
3. le OO.SS. e/o l'organismo rappresentativo aziendale nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro, terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;
4. lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;
5. i teatri metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.

Norma aggiuntiva.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge 20.5.70 n. 300, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore teatrale e delle difficoltà obiettive per l'esercizio da parte del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala del diritto di assemblea durante l'orario di lavoro, le parti concordano che le assemblee di tale personale saranno effettuate fuori del relativo orario di lavoro.
A tale personale, che dimostri l'effettiva partecipazione all'assemblea, sarà corrisposto il trattamento economico per la durata dell'assemblea stessa.

6) Orario di lavoro.
- Le dichiarazioni a verbale annesse agli artt. 42 e 52 sono così sostituite: "Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.89, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.90, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.93, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.94, di ulteriori 4 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.97 e di ulteriori 4 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.98 a titolo di riposi individuali.
La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno".

Flessibilità dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni dell'attività, nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere realizzati diversi regimi di orario di lavoro, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 8 ore giornaliere e 46 ore settimanali per un periodo di norma non superiore a 18 settimane nell'anno solare.
L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra direzioni aziendali e organismo rappresentativo aziendale. In assenza di quest'ultimo, le predette intese saranno definite tra le direzioni aziendali e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista:
- una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale;
- oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario giornaliero e settimanale concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.