Tipologia: CCNL
Data firma: 3 luglio 1996
Validità: 01.03.1996 - 28.02.2000
Parti: Fiis-Ausitra, Enat e ilt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Autorimesse, autonoleggi ecc.
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali.
• Il Contratto collettivo nazionale del lavoro.
• La contrattazione aziendale.
• Informazione ed esame congiunto.
• Procedura di conciliazione.
Art. 3 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Art. 4 - Contrattazione di 2° livello.
Art. 5 - Sistema di informazioni.
• Livello nazionale

• Livello regionale.
• Livello aziendale.
Art. 6 - Procedure e Sedi di composizione delle controversie.
• Livello territoriale.
• Livello nazionale.
Art. 7 - Assunzione.
Art. 8 - Contratto a termine.
Art. 9 - Contratti di formazione e lavoro.
Art. 10 - Classificazione.
• Inquadramento lavoratori addetti autosilos, garages, aree di parcheggio all'aperto
• Quadri
o Informazione.
o Formazione.
o Passaggio temporaneo di mansioni.
o Responsabilità civile e/o penale.
o Brevetti.
o Indennità di funzione.
Art. 11 - Periodo di prova.
Art. 12 - Passaggio di mansioni e di livello.
• Copertura posti vacanti e nuove assunzioni.
Art. 13 - Apprendistato.
Art. 14 - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 15 - Orario di lavoro.
• Personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa
• Orario contrattuale di lavoro per i conducenti di autobus e il personale viaggiante.
• Orario di lavoro normale in regime di flessibilità - Settore noleggio auto senza autista.
• Riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 16 - Mobilità aziendale - Settore noleggio auto senza autista.
Art. 17 - Part-time - Settore noleggio auto senza autista.
Art. 18 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 19 - Indennità di trasferta.
Art. 20 - Riposo settimanale.
Art. 21 - Festività.
Art. 22 - Ferie.
Art. 23 - Permessi.
Art. 24 - Aspettativa.
Art. 25 - Lavoratori studenti.
Art. 26 - Assenze.
Art. 27 - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 28 - Servizio militare.
Art. 29 - Congedo matrimoniale.
Art. 30 - Trattamento di malattia e infortunio.
• Operai.
• Trattamento economico di malattia:
Art. 31 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32 - Detrazione del trattamento mensile della retribuzione giornaliera per assenza non retribuita.
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto - Legge n. 297/82.
Art. 34 - Indennità in caso di morte.
Art. 35 - Cessione, trasformazione, fallimento o cessazione dell'azienda.
Art. 36 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 37 - Retribuzione.
Art. 38 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 39 - Tredicesima mensilità.
Art. 40 - Quattordicesima mensilità.
Art. 41 - Indennità varie.
• Indennità di uso mezzo di locomozione proprio.
• Indennità di maneggio denaro.
• Indennità di lingue estere.
• Indennità impiegati di banco per le imprese esercenti locazione automezzi.
• Indennità lavori in turni avvicendanti per il settore delle imprese esercenti autorimesse.
• Indennità sostitutiva di mensa.
• Indennità per il settore autonoleggio senza autista.
• Indennità lavoro domenicale.
Art. 42 - Alloggio del personale.
Art. 43 - Indumenti di lavoro.
Art. 44 - Rimborso spese.
Art. 45 - Trasferimento.
Art. 46 - Risarcimento dei danni.
Art. 47 - Ritiro patente.
Art. 48 - Tutela della maternità.
Art. 49 - Norme disciplinari.
Art. 50 - Rapporti sindacali.
• Permessi sindacali.
• Assemblee.
Le assemblee di cui all'art. 20 della legge
• Affissioni, comunicati.
•Contributi sindacali.
Art. 51 - Trattamenti di miglior favore.
Art. 52 - Disposizioni generali. Restituzione documenti di lavoro.
Art. 53 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Art. 54 - Tutela della salute.
Art. 55 - Salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 56 - Volontariato.
Art. 57 - Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti.
Art. 58 - Tutela delle persone handicappate.
Art. 59 - Osservatorio Nazionale.
Art. 60 - Fondo nazionale di previdenza complementare.
Art. 61 - Albo nazionale delle imprese.
Art. 62 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto.
Art. 63 - Decorrenza e durata.
Aumenti salariali
Nuove retribuzioni tabellari
Retribuzioni minime apprendisti officine riparazioni autorimesse.
Allegato al CCNL 19 dicembre 1991 - Adempimenti in caso di sciopero e codice di comportamento delle aziende
Accordo nazionale sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del noleggio autobus con conducente 22 marzo 1994
Facsimile di lettera di autorizzazione alla trattenuta del contributo sindacale
Dichiarazione delle parti stipulanti all'atto della stesura dell'accordo nazionale 3 luglio 1996

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese esercenti/autorimesse - noleggio autobus - noleggio auto con autista - locazione automezzi - noleggio motoscafi - posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato - lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi

Addì 3 luglio 1996 tra la Federazione Italiana Imprese di Servizi (Fiis - Ausitra), […], l'Associazione Nazionale Esercenti Noleggio Autobus e Trasporti Turistici (Enat) […] con l'assistenza di Confindustria […] assistiti dalla delegazione costituita da […] Avis Autonoleggio spa […], Hertz spa […], Europcar spa […], Autoservizi Maggiore spa […], Italy by car […], Axus Italiana srl […], Eurodollar […] e la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil) […], Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl) […], Uiltrasporti […] è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 dicembre 1991 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse - noleggio autobus - noleggio auto con autista - locazione automezzi - noleggio motoscafi - posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato - lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi.

Premessa
Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenute nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93.
Per la realizzazione degli obiettivi del Protocollo non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali di tipo partecipativo concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti si impegnano a rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti nonché a evitare azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali.
Le parti ritengono altresì opportuna un'approfondita riflessione sull'adeguatezza dell'attuale modello contrattuale e sulla necessità di una sua rivisitazione al fine di verificare un'ipotesi di trasformazione dell'attuale sistema verticale di rappresentanza delle attività a uno orizzontale di comparto, articolato in sottosistemi di aree aggregate, alla luce di quanto già realizzato nell'ambito di altri rinnovi contrattuali riferiti alle associazioni firmatarie il presente CCNL.
Nella convinzione che questo obiettivo non sia raggiungibile in un'unica fase contrattuale, dovendo coinvolgere vari soggetti e interessi consolidati, le parti convengono di istituire una commissione tecnica paritetica cui è affidato il compito di verificare, durante la vigenza del presente CCNL, le forme di armonizzazione contrattuale idonee a realizzare le ipotesi necessarie all'ampliamento del campo di applicazione.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

Art. 1 - Campo di applicazione.
Fermo restando quanto precisato nella premessa del presente CCNL circa la possibilità e opportunità di estendere il CCNL a nuove attività, il presente Contratto si applica alle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina.

Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola:
sul CCNL;
sulla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL;
su una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, regionale e aziendale aventi finalità di informazione e di esame congiunto secondo quanto stabilito dall'art. 5.

La contrattazione aziendale.
Sono titolari della contrattazione aziendale le RSU, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente le RSU, le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le relative strutture territoriali.
La contrattazione aziendale può riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL.
Modalità, contenuti e ambiti della contrattazione aziendale sono disciplinati dall'art. 4.

Procedura di conciliazione.
Qualora, in sede di contrattazione aziendale, insorga una controversia in materia di interpretazione e applicazione delle norme del CCNL, e la stessa non venga risolta neanche a livello territoriale, in applicazione della procedura regolamentata dall'art. 6, le parti nazionali interessate, su richiesta scritta di una o entrambe le parti territoriali corredata dalle necessarie informazioni, si impegnano a fornire la propria interpretazione e valutazione, possibilmente concordata, entro 7 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo.
Il parere delle parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per le parti aziendali.
Nel periodo occorrente alle parti nazionali per pronunciarsi, le parti aziendali non assumono iniziative unilaterali.

Art. 3 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Le RSU di cui all'Accordo interconfederale 20.12.93 subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge e di CCNL.
Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente CCNL.
In sede aziendale, le RSU sono altresì le destinatarie della informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
[…]
A norma dell'Accordo interconfederale 22.6.95, all'atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio all'Accordo interconfederale 20.12.93. Relativamente al numero dei componenti le RSU, le parti convengono di reincontrarsi entro il 1° biennio di vigenza contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà aziendali con particolare complessità organizzative.

Art. 4 - Contrattazione di 2° livello.
Sono titolari della contrattazione aziendale, le RSU e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le relative strutture territoriali.
[…]

Art. 5 - Sistema di informazioni.
Livello nazionale

A livello nazionale le parti Ausitra, Enat e Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL di settore analizzano con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore.
Le parti si pongono come obiettivo l'esame dell'andamento del settore, analizzano nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili nell'esecuzione dei servizi anche nell'ambito di una diversa e più funzionale organizzazione del lavoro, tenute presenti le esigenze di una maggiore durata dei contratti di appalto, nell'interesse comune dei committenti, delle imprese e dei lavoratori.
Le parti valutano le prospettive produttive conseguenti e programmi di investimento, i piani di ammodernamento con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie, le linee dell'azione dirette a garantire la sicurezza sul lavoro ed esaminano le problematiche occupazionali che dovessero porsi in relazione all'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche ovvero da nuove iniziative produttive.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dal Regolamento [Raccomandazione del Consiglio] CEE del 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative in vigore in materia di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel settore.
Le parti analizzano l'andamento dell'occupazione al fine di individuare possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione delle professionalità di tutto il personale occupato.
In presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, le parti li esamineranno per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.

Livello regionale.
Ogni 6 mesi, dietro richiesta di una delle parti, si terrà un incontro fra i rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti per l'esame delle materie o delle problematiche di seguito specificate:
- igiene e sicurezza del lavoro, alla luce delle norme legislative e contrattuali vigenti;
- iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale;
- attività finalizzate alla formazione, specializzazione, riqualificazione professionale, in relazione alle esigenze della organizzazione del lavoro;
- interventi di ammodernamento e migliore qualificazione dei servizi per accrescere l'efficienza e la produttività dei diversi settori.
Nei termini di cui al comma 1, i rappresentanti delle aziende forniranno una preventiva informazione su eventuali processi di trasformazione dei settori, sulle innovazioni di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali che possano avere riflessi sull'occupazione.
Le parti acquisiranno dati statistici disaggregati relativi all'occupazione, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro, a tempo determinato nonché a tempo parziale.

Livello aziendale.
Le aziende, annualmente, forniranno alle RSA su richiesta delle stesse, informazioni circa:
- la consistenza numerica del personale e andamento delle assunzioni;
- lo straordinario programmato fuori della norma contrattuale;
- le attività di formazione e aggiornamento professionale aziende a struttura nazionale;
- le innovazioni tecnologiche e organizzative;
Le aziende, semestralmente, informeranno le RSA:
- sugli investimenti che comportino innovazioni tecnologiche nelle lavorazioni;
- su eventuali diverse articolazioni e distribuzioni dell'orario di lavoro dettate da specifiche esigenze tecnico-produttive e organizzative aziendali;
- sull'eventuale necessità di determinare la priorità nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio in base alle vigenti disposizioni di legge.
Tra Azienda e RSA costituiscono oggetto di esame congiunto:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute anche in riferimento all'art. 55;
- la distribuzione delle ferie;
- la dotazione del vestiario.

Art. 6 - Procedure e Sedi di composizione delle controversie.
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino e antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezion fatta per quelle di cui agli artt. 47 e 49 del presente Contratto - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente direzione e la RSA interessata.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSA.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e/o da leggi e riguardanti una pluralità di dipendenti.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo e i motivi del reclamo stesso.
La competente direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA interessate per l'esame della controversia.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.

Livello territoriale.
In caso di controversia plurima insorta a livello di unità produttiva le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del Contratto.
Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.

Livello nazionale.
Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia plurima, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

Art. 8 - Contratto a termine.
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alle leggi vigenti.
Fermo restando il ricorso alla legge 18.4.62 n. 230, e all'art. 8/bis della legge 25.5.83 n. 79, la percentuale massima dei contratti a termine attuati con la legge n. 56/87 non potrà superare il 25% della forza lavorativa complessiva di ciascuna azienda.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, contratti a termine potranno essere attivati per:
1) lavoratori assenti per ferie o per aspettativa;
2) esecuzioni di ordini di carattere temporaneo, al di fuori del capitolato d'appalto;
3) esecuzioni di lavori predeterminati nel tempo anche se rientranti nel normale ciclo produttivo;
4) assenze facoltative dal lavoro previste per le lavoratrici madri;
5) per imprevista intensificazione di attività derivanti da maggiori, indifferibili richieste di mercato.
Nei casi di cui ai precedenti punti il contratto a termine non potrà avere durata inferiore a 30 giorni.
[…]
Le assunzioni a termine dovranno essere contestualmente segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 9 - Contratti di formazione e lavoro.
Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di contratti di formazione e lavoro e in attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 31.1.95, si precisa che:
- le professionalità inquadrate nei livelli dal l0° al 5° nonché la qualifica di conducente di autobus di 4° livello sono considerate "elevate";
- le professionalità inquadrate nelle rimanenti qualifiche di 4° livello e nei livelli 3° o 2° sono considerate "intermedie";
- le professionalità inquadrate nel 1° livello sono considerate "elementari";
- ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro limitatamente alla durata del contratto, non sarà loro riconosciuto il trattamento discendente dall'art. 4 intitolato "Contrattazione di 2° livello".

Art. 13 - Apprendistato.
L'apprendistato è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 16 della legge 24.6.97 n. 196.
La durata dell'apprendistato è fissata in 4 anni, durante i quali agli apprendisti dovrà essere assicurato il trattamento minimo retributivo di cui all'apposita norma che precede la tabella allegata.

Art. 15 - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata contrattuale dell'orario settimanale di lavoro è la seguente:

Personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa:
a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di uomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali;
b) 42 ore per conducenti auto;
c) 40 ore per i conducenti di autobus e personale viaggiante nonché autisti di auto-furgoni e autotreni;
d) 40 ore per il rimanente personale.
[…]
L'orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito, nell'ambito dell'organico preesistente, in 6 giornate ovvero in 5 qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano.
L'articolazione dell'orario di lavoro e le sue implicazioni saranno oggetto di confronto tra direzione e strutture sindacali aziendali e territoriali delle rispettive parti stipulanti il presente Contratto.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale in 5 giornate, al lavoratore potrà essere richiesta la prestazione nel 6° giorno con conseguente attribuzione di una giornata di riposo da assegnarsi nei periodi di minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di retribuzione base.
Nel caso di mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto 16%.

Orario contrattuale di lavoro per i conducenti di autobus e il personale viaggiante.
1) L'impegno giornaliero è di norma di 12 ore, dal computo del quale è escluso il tempo per la consumazione del pasto.
2) Nell'ambito dell'impegno giornaliero:
a) si computano come orario di lavoro effettivo i tempi di guida, i tempi per le operazioni di piccola manutenzione e pulizia di cui all'art. 46 e gli altri tempi in cui è richiesta la prestazione lavorativa;
b) si considerano come periodi non retribuiti i tempi per la consumazione del pasto nella misura di un'ora;
c) esclusi i periodi di tempo non retribuiti di cui alla lett. b) e i periodi di lavoro effettivo di cui alla lett. a), tutti i rimanenti periodi di tempo si considerano come orario di lavoro in ragione del 15% qualora trascorsi nella provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio ovvero in ragione del 40% qualora trascorsi fuori dalla provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio.
[…]
5) L'azienda, nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
6) L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
7) Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo nei limiti di 2 ore.
8) Eventuali limitazioni delle prestazioni straordinarie, salvo quelle imposte da obiettive esigenze di servizio, saranno esaminate a livello aziendale.

Orario di lavoro normale in regime di flessibilità - Settore noleggio auto senza autista.
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio.
Con riferimento a quanto sopra, le aziende realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al massimo di 72 ore per anno solare e sino al limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei quali non è consentito il ricorso al lavoro straordinario.
[…]
L'azienda comunicherà preventivamente alle RSA e/o alle strutture sindacali aziendali, in apposito incontro, i periodi previsti di maggiore e di minore intensità del servizio e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 4 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore prestate in flessibilità.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto dei riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie, o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, gli stessi saranno goduti con riposi differiti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di turni continuativi.

Riduzione dell'orario di lavoro.
Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui all'art. 15, a decorrere dall'1.6.86 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore.
[…]
A far data dall'1.6.89 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa.
Con l'1.6.90 l'orario di lavoro sarà ridotto di un'ulteriore giornata lavorativa.
Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.
L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal comma 1 e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e produttivi aziendali.
[…]

Art. 18 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di 10 ore giornaliere di guida effettiva, senza altra intermittenza che quella per consumazione del pasto. Se si deve superare il limite della 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media di un periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
Le prestazioni eccedenti l'orario contrattuale di lavoro di cui al comma 2 dell'art. 15 non potranno superare le 200 ore annue per ciascun dipendente.
Tale limite, per il settore locazione automezzi, è stabilito in 180 ore annue pro capite.
Detti limiti non sono applicabili al personale addetto ai lavori discontinui e al personale viaggiante.
[…]
Il ricorso a prestazioni straordinarie superiori ai limiti fissati nel Contratto per esigenze eccezionali e imprevedibili dovrà essere preventivamente esaminato tra azienda e strutture sindacali aziendali.

Art. 20 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo, salvo quanto previsto al comma 5 del successivo art. 21.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto a un'indennità pari al 50% della retribuzione base.
Nel caso invece di spostamento per esigenze di servizio del riposo compensativo in altro giorno che coincida con una delle festività infrasettimanali come innanzi, il lavoratore avrà diritto, in aggiunta al normale trattamento mensile, a una quota giornaliera di retribuzione globale.
Fermo restando il trattamento di cui al comma 3 è ammesso il cumulo dei riposi di viaggi extraurbani di durata superiore ai 6 giorni. Il lavoratore dovrà usufruire delle giornate di riposo maturate durante il viaggio al rientro in sede.
Nel caso di settimana corta è considerato giorno di riposo settimanale il 2° giorno di riposo.

Art. 22 - Ferie.
[…]
Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno.
Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente Contratto dovranno essere godute nel corso dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

Art. 43 - Indumenti di lavoro.
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno 4 tute o indumenti equivalenti al personale di officina, all'uomo di garage e al personale di custodia e posteggio.
L'azienda fornirà gratuitamente impermeabili con relativo copricapo a quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.
Le aziende forniranno gratuitamente ogni 2 anni 2 tenute estive e 2 tenute invernali agli autisti addetti ai servizi di noleggio e questi hanno l'obbligo di indossarle durante il servizio.
[…]

Art. 46 - Risarcimento dei danni.
[…]
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario e in caso contrario immediatamente deve darne avviso all'azienda.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia, nonché lo stivaggio dei bagagli dei passeggeri, con esclusione delle operazioni di facchinaggio.
Dette prestazioni rientrano nell'orario normale di lavoro; se effettuate oltre l'orario normale di lavoro saranno considerate prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Precisazione a verbale
La particolare disciplina prevista dal presente articolo trova applicazione nei soli confronti dei lavoratori professionalmente inquadrati.

Art. 48 - Tutela della maternità.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
[…]

Art. 49 - Norme disciplinari.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente Contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità con:
a) rimprovero;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di paga base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
Il licenziamento di cui alla lett. e) si può tra l'altro applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno 3 volte nel corso di 2 anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui al comma precedente.
[…]

Art. 50 - Rapporti sindacali.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente Contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali di rappresentanza o in mancanza, fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95, rappresentanze sindacali aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all'azienda interessata dell'avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
Per le aziende che occupino da 5 a 15 dipendenti può essere eletto un delegato d'impresa a norma dell'art. 2 dell'Accordo interconfederale 18.4.66 per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne.

Assemblee.
Le assemblee di cui all'art. 20 della legge n. 300/70 possono essere convocate anche dalle Organizzazioni sindacali esterne.

Affissioni, comunicati.
Le Federazioni Nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti all'interno dell'azienda e in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 53 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13.12.84 n. 635, dalla legge 9.12.77 n. 903 e dalla legge 10.4.91 n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In questo contesto, viene costituita una commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per la metà designati dalle associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle organizzazioni sindacali stipulanti.
La commissione avrà i seguenti compiti:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;
b) elaborare con riferimento alla legge n. 125/91, schemi di progetti di azioni positive;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali e alle eventuali discriminazioni sul lavoro;
d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno;
e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità individuando le attività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.
La commissione si riunisce almeno 2 volte all'anno e a richiesta di una delle parti nei 15 giorni successivi alla richiesta medesima.
La commissione avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria.
Le parti si impegnano a:
- dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni;
- facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro femminile;
- segnalare alla CPO i casi riguardanti il lavoro femminile che possono assumere caratteristiche discriminatorie o di contrarietà rispetto alle pari opportunità;
- consentire e favorire la partecipazione dei componenti la CPO a riunioni o trattative anche di carattere generale assumendo eventuali indicazioni tese ad armonizzare soluzioni e accordi con le azioni positive per le pari opportunità;
- diffondere le deliberazioni del CPO tramite i normali canali informativi aziendali;
- promuovere iniziative tese a far nascere o a crescere le azioni positive per le pari opportunità nelle aziende.

Art. 54 - Tutela della salute.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori;
- controllare l'applicazione concreta delle misure che l'azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi, laddove esistenti;
- presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e comunque legate all'ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei a una politica di controllo della condizione ambientale:
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate;
2) il registro dei dati biostatistici che deve contenere l'indicazione delle malattie e degli infortuni.
Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale.
Detto libretto deve contenere:
a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
b) i dati relativi agli infortuni e alle malattie.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.

Art. 55 - Salute e sicurezza sul lavoro.
Le parti stipulanti convengono il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.lgs n. 626/94 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale 22.6.95 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ivi compresa la disciplina del rappresentante dei lavoratori della sicurezza e le relative prerogative ad esso assegnate.

Art. 57 - Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti.
[…]
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal DPR 9.10.90 n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Per i lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.

Art. 58 - Tutela delle persone handicappate.
[…]
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5.2.92 n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

Art. 59 - Osservatorio Nazionale.
Le Parti nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione dei settori, dei suoi punti forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle sue esigenze, convengono di costituire un Osservatorio Nazionale.
L'Osservatorio avrà sede presso l'Ausitra, che fornirà i servizi di segreteria, e si riunirà almeno 2 volte all'anno e ogni qualvolta una delle parti dovesse richiederlo. La data delle riunioni è fissata d'accordo fra rappresentanti delle parti e comunque non oltre 15 giorni dalla data dell'eventuale richiesta.
L'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti, per la metà designati dalle associazioni imprenditoriali e per l'altra dalle organizzazioni sindacali stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali di lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
- Andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei più rilevanti comparti.
- Andamento e prospettive degli investimenti.
- Evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione e delle professionalità.
- Andamento e prospettive dell'occupazione.
- Le problematiche della sicurezza e dell'ecologia anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni e a eventuali lavori usuranti per le indicazioni previste dalla legge.
- Formazione del personale.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni, sia sulla base delle ricerche effettuate dall'Osservatorio per la realizzazione delle sue finalità istituzionali, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.