Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 - Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993


 

 

Articolo 1
Natura e finalità.

1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanità.

2. L'Istituto è centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.

3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

4. L'Istituto svolge le seguenti attività:

a) consulenza nella elaborazione dei Piani sanitari nazionali e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonché consulenza tecnica, ai presidi multizonali di prevenzione e su richiesta, ad organismi pubblici e privati;

b) standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori;

c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

d) assistenza alle imprese;

e) certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali;

f) consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza;

g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini della unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario;

h) svolgimento di attività di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

i) certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza in materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici.


Articolo 2
Organizzazione.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il comitato amministrativo;

b) il comitato tecnico scientifico;

c) il direttore dell'Istituto.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, disciplinati:

a) il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, all'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con quelli di cui all'art. 1 del presente decreto;

b) le tariffe per le prestazioni a pagamento, con il criterio della copertura dei costi e della utilizzazione delle entrate a scopi di ricerca, documentazione e formazione;

c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;

d) le modalità di conferimento delle borse di studio;

e) le modalità di conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata;

f) le modalità di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428;

g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi dell'Istituto e il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato;

h) le attività formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale.

4. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative relative all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5.


Articolo 3
Personale.

1. Al personale dell'Istituto si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La relativa dotazione organica è definita ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 dello stesso decreto, entro un contingente che viene determinato d'intesa con il Ministro del tesoro.

2. La disciplina dei concorsi pubblici è adottata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


Articolo 4
Bilancio.

1. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. I fondi trasferiti dallo Stato sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. Tale fondo è ripartito in articoli su deliberazione adottata dal comitato amministrativo entro il 30 aprile di ciascun anno in relazione agli obiettivi da perseguire e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla adozione.


Articolo 5
Abrogazione.

1. Sono abrogate le seguenti norme: articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 comma 1, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; articolo 1, articolo 2, commi 3 e 5, articolo 3, commi 1 e 2, articolo 4, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, nonché tutte le altre incompatibili con il presente decreto.


2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994.