Tipologia: CCNL
Data firma: 22 gennaio 2003
Validità: 01.11.2002 - 30.04.2006
Parti: Anef e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Savt
Settori: Trasporti, Impianti a fune
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Relazioni sindacali.
Art. 2 - Campo di applicazione del contratto.
Art. 3 - Assunzioni.
Art. 4 - Inquadramento.
Art. 5 - Disciplina dei Quadri.
Art. 6 - Periodo di prova.
Art. 7 - Mercato del lavoro.
Art. 8 - Disciplina del rapporto a tempo determinato.
Art. 9 - Apprendistato.
Art. 10 - Orario di lavoro.
Art. 11 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12 - Riposo settimanale.
Art. 13 - Sospensione dell'attività di trasporto.
Art. 14 - Retribuzione.
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Art. 17 - Quattordicesima mensilità o premio annuo.
Art. 18 - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 19 - Indennità maneggio denaro.
Art. 20 - Indennità domenicale.
Art. 21 - Ferie annuali.
Art. 22 - Ricorrenze festive.
Art. 23 - Congedo matrimoniale e permessi.
Art. 24 - Trasferte.
Art. 25 - Trasferimenti.
Art. 26 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 27 - Trattamento per malattia e infortunio.
Art. 28 - Disciplina aziendale.
Art. 29 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 31 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto.
Art. 32 - Indennità in caso di morte.
Art. 33 - Cessione e trasformazione dell'azienda.
Art. 34 - Istituti riservati all'area nazionale.
Art. 35 - Contrattazione di 2° livello.
Art. 36 - Diritti sindacali.
• Diritto di affissione.
• Contributi sindacali.
• Assemblea.
• Permessi sindacali.
Art. 37 - Pari opportunità
Art. 38 - Trattamento di maternità.
Art. 39 - Tossicodipendenza.
Art. 40 - AIDS, volontariato, handicap.
Art. 41 - Etilismo.
Art. 42 - Molestie sessuali.
Art. 43 - Attività usuranti.
Art. 44 - Disposizioni generali.
Art. 45 - Decorrenza e durata.
Tabella 1 - Allegato
Tabella 1 bis
Tabella 2
Appendice (A).
Appendice (B).
II. Intesa nazionale per l'adesione delle aziende esercenti impianti di trasporto a fune e dei lavoratori dalle stesse dipendenti al fondo di previdenza complementare Priamo
Allegato Protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare
III. Accordo nazionale per la costituzione delle RSU nelle aziende esercenti impianti di trasporto a fune
IV. Accordo nazionale per l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende esercenti impianti di trasporto a fune

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti agli impianti di trasporto a fune
(Testo coordinato)

L'anno 2003, il giorno 22 gennaio, a Torino tra Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (Anef) […]e le Organizzazioni sindacali nazionali e regionali di categoria: Filt/Cgil […], Fit/Cisl […], Uiltrasporti […],Savt [...] si è convenuto di sottoscrivere il testo del CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, coordinato con l'Accordo nazionale 24 ottobre 2002

Art. 1 - Relazioni sindacali.
Allo scopo di confermare e rafforzare il sistema di relazioni industriali in linea con quanto previsto nel patto Governo-Parti sociali 23.7.93 e con quanto indicato nel verbale di intesa 23.12.98, recante il patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'interpretazione europea del sistema dei trasporti, le parti stipulanti condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Le parti stipulanti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità del comparto, nell'intento di favorire il consolidamento delle relazioni industriali, convengono di incontrarsi, di norma una volta all'anno, a livello nazionale e territoriale, per scambiarsi informazioni globali e aggregate sulle linee generali di andamento del comparto stesso e le sue problematiche, sullo stato e le prospettive dell'attività produttiva e della occupazione, tenendo conto anche delle realtà locali, sulla situazione dei flussi di finanziamento e degli stanziamenti.
Nel ribadire tali intendimenti le parti stipulanti si danno concordemente atto dell'opportunità di:
- salvaguardare la competitività delle aziende funiviarie e i relativi livelli occupazionali, in relazione anche alla situazione di maggior concorrenza internazionale indotta dalla unificazione dei mercati europei e dall'introduzione dell'euro;
- aver riguardo alle peculiari caratteristiche dell'attività del trasporto a mezzo fune in riferimento alla sua dipendenza dalla variabilità dei fattori climatico-meteorologici.
Per quanto sopra, il sistema di relazioni sindacali vigente viene integrato nel modo seguente:
a) necessità di riproporre e ridare giusto risalto e dignità all'Osservatorio nazionale composto da 6 membri, di cui 3 designati da Anef e 3 da Filt- Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, definendone preventivamente apposito regolamento
Tale Osservatorio, onde esprimere valutazioni e orientamenti finalizzati all'individuazione di soluzioni ed iniziative atte a favorire lo sviluppo del settore funiviario, nonché il superamento dei suoi punti di fragilità nella consapevolezza della sua interdipendenza con l'intero sistema del turismo montano, valuterà la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.
In particolare costituiranno oggetto di esame le seguenti tematiche:
- prospettive e orientamenti del settore del trasporto a fune;
- andamento del mercato nazionale e internazionale con particolare riferimento ai riflessi derivanti dall'apertura del mercato unico europeo;
- promozione di ogni possibile iniziativa d'incontro tra mercato del lavoro ed esigenze produttive delle aziende interessate, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività lavorativa del settore;
- andamento del costo del lavoro e rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale;
- classificazione;
- stagionalità e orario di lavoro;
- contratti di lavoro atipico e flessibile;
- attività usuranti;
- sicurezza sul lavoro.
In considerazione, inoltre, di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e dell'importanza che una costante valorizzazione professionale delle risorse umane riveste, tale materia si pone come un'esigenza per fronteggiare efficacemente la sfida della concorrenza internazionale e costituisce un importante riferimento per le analisi e i lavori dell'Osservatorio. I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- porre i lavoratori in condizione di adeguare le loro conoscenze per meglio rispondere alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese;
- sviluppare professionalità più adeguate alle trasformazioni in atto;
- rispondere alle necessità di aggiornamento al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per vari motivi;
- migliorare la qualità dei servizi offerti, anche al fine di incrementare l'efficienza, l'efficacia e la produttività aziendale;
- valorizzare le potenzialità occupazionali favorendo l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e consentendo una maggiore flessibilità nell'impiego professionale dei lavoratori.
Alla luce di queste indicazioni, progetti ed esigenze si concorda altresì sulla utilità, con riguardo alle particolari situazioni locali, di attivare, tramite gli strumenti messi a disposizione anche dalla UE, appositi programmi di formazione presso le strutture pubbliche esistenti a livello territoriale.
In ordine all'attuazione dei programmi predetti potrà valutarsi l'opportunità di coinvolgere, al fine di realizzare ogni utile sinergia, gli enti locali e gli operatori, anche turistici, la cui attività e sviluppo siano collegati alla presenza nel territorio delle strutture funiviarie, attraverso la costituzione, là ove possibile, di enti bilaterali che comunque dovranno raccordarsi con quelli previsti dagli accordi interconfederali.
L'Osservatorio entrerà in funzione entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, formulerà le proprie valutazioni ed orientamenti con maggioranza qualificata e le comunicherà alle parti stipulanti che, se del caso, interesseranno le proprie istanze locali; in occasione della prima riunione, provvederà altresì alla regolamentazione e alla programmazione della propria attività.
I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti l'Osservatorio nazionale ovvero la Commissione per le pari opportunità, segnalati alle aziende per il tramite dell'ANEF in misura non superiore a 1 unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire di 8 ore di permesso retribuito rispettivamente ogni trimestre ovvero ogni semestre per partecipare alle riunioni dei predetti Organismi.
Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno 1 settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali ai sensi del terzultimo comma dell'art. 34;
b) opportunità di costituire Osservatori regionali di confronto tra le parti stipulanti, la cui funzione sarà attivata, anche su richiesta di una sola parte, ogni volta che si riterrà necessario procedere alla verifica della corretta applicazione del CCNL, con particolare riferimento alle piccole e medie realtà produttive locali, per procedere all'eventuale ripristino delle osservanze attuative del CCNL tramite l'intervento delle strutture territoriali competenti;
c) attivazione di una sede di confronto a livello territoriale con le competenti strutture sindacali, previo consenso delle proprietà, in caso di apertura al mercato, della composizione azionaria delle imprese, al fine della eventuale partecipazione dei lavoratori al capitale aziendale, anche sulla base di esperienze compiute in altri settori;
d) attivazione di una sede di conciliazione nazionale tra le parti stipulanti, con modalità e tempi che saranno definiti dalle parti stesse, per la soluzione di contenziosi e di controversie irrisolti a livello aziendale per l'applicazione del CCNL e per l'esame della coerenza tra contrattazione aziendale e nazionale, nonché per la verifica della possibilità della assunzione della tutela legale dei lavoratori per la responsabilità civile e penale direttamente derivante dalla prestazione di lavoro.

Art. 2 - Campo di applicazione del contratto.
Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti delle imprese o enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone e di cose ed altre attività agli stessi direttamente connesse.
Il contratto stesso non riguarda i lavoratori addetti a funivie portuali e funicolari terrestri od aeree, assimilate per atto di concessione alle ferrovie, cui si riferisce la legge 12.7.88 n. 270 e la contrattazione nazionale di categoria dalla stessa richiamata.
Il trattamento economico e normativo derivante dal presente contratto sostituisce e assorbe fino a concorrenza quelli precedentemente in vigore, per i singoli istituti in esso espressamente trattati.

Art. 3 - Assunzioni.
L'assunzione dei lavoratori avviene in conformità alle norme di legge. All'atto dell'assunzione, l'Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
[…]
(7) regolamento di esercizio e regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
(8) tutte le eventuali altre condizioni concordate, ivi comprese le visite attitudinali.
Prima dell'assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica di controllo per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
[…]

Art. 4 - Inquadramento.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che esigenze oggettive connesse all'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche e a conseguenti modifiche organizzative e produttive potranno indurre ad aggiornamenti delle declaratorie e dei profili professionali, previe intese tra le parti stesse nell'ambito degli accordi di rinnovo del CCNL.

Art. 7 - Mercato del lavoro.
In conformità con le possibilità previste dalla legge sul mercato del lavoro le aziende potranno ricorrere, ove ne ravvisino la necessità, all'utilizzo delle varie opportunità in materia di flessibilità del lavoro, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria territorialmente competenti.

Art. 8 - Disciplina del rapporto a tempo determinato.
L'assunzione può essere effettuata a termine nei casi previsti dal D.lgs 6.9.01 n. 368 e successive modificazioni e integrazioni.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Ai rapporti a tempo determinato si applicano le norme di legge vigenti, nonché quelle del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.
[…]
Il lavoratore assunto a tempo determinato, in possesso delle idonee abilitazioni, viene inquadrato con gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato.

Art. 10 - Orario di lavoro.
1) L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.
2) Considerate:
a) la peculiarità dello svolgimento del servizio durante i periodi, prevalentemente stagionali, di esercizio in cui si concentra l'utilizzazione piena degli impianti e l'attività complementare di preparazione della neve e delle piste;
b) la particolarità dell'utilizzo della forza lavoro caratterizzata dalla preponderanza dei dipendenti con contratto di lavoro a termine rispetto ai di pendenti con rapporto a tempo indeterminato, ai sensi del comma 2, art. 1, legge 25.11.98 n. 409, l'orario di lavoro è prolungato fino a 52 ore settimanali.
[…]
4) Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso in eccedenza alle 52 ore, oltre ai casi previsti dal comma 3, art 1, legge 25.11.98 n. 409, lett. a), b) e c), nei casi eccezionali e/o imprevedibili sia di natura tecnica che ambientale legati al funzionamento degli impianti e delle piste, con la procedura di cui al comma 3 bis, art. 1, legge 27.11.98 n. 409. In caso di eventi ripetitivi della medesima natura, la Direzione aziendale e le RSU o, in mancanza, le Organizzazioni sindacali locali di categoria territorialmente competenti si incontreranno per una verifica della situazione.
5) Le aziende che per esigenze produttive e organizzative devono rispondere alle variazioni d'intensità lavorativa durante l'anno, possono far ricorso al computo dell'orario normale settimanale di 40 ore come media tra un minimo di 28 ore e un massimo di 52 ore in un periodo, anche non consecutivo, non superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno, secondo i criteri previsti dalla legge 24.6.97 n. 196 e dal DM 3.8.99 n. 38. I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione, anche agli effetti di tutti gli istituti contrattuali. Per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale normale verrà corrisposta una maggiorazione di flessibilità pari al 25% della retribuzione oraria, da liquidarsi nei periodi di superamento medesimo.
6) Nel corso della giornata lavorativa al personale deve essere assicurata una pausa di lavoro, non computabile nell'orario, destinata al pasto, di norma di durata pari a 1 ora e da fruirsi, se necessario, a turno nel periodo tra le ore 11 e le 15.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti si danno atto che l'attuale regime dell'orario di lavoro, come regolato dal presente articolo, sarà oggetto di verifica tra le medesime parti a seguito del recepimento delle Direttive europee n. 93/104/CE e n. 2000/34/CE, convenendo che nelle disposizioni di recepimento vada espressamente individuata l'attività svolta dalle aziende di trasporto a fune, le cui peculiari esigenze produttive sono specificate nell'allegata appendice A che forma parte integrante del CCNL.

Art. 12 - Riposo settimanale.
I lavoratori hanno diritto a un giorno di riposo settimanale, che può cadere in giorno diverso dalla domenica secondo il turno predisposto.
Ricorrendo casi di particolare necessità, il giorno destinato al riposo settimanale può essere spostato dall'azienda di norma nell'ambito dei 6 giorni successivi, sentito il lavoratore interessato e corrispondendo, comunque, per il lavoro prestato nel giorno già destinato al riposo, la maggiorazione del 20% sulla retribuzione ordinaria.
Fermo restando l'obbligo della fruizione del riposo settimanale, se per ragioni assolutamente eccezionali se ne rendesse in qualche caso impossibile la concessione, in tutto o in parte, al lavoratore che non ne ha usufruito compete, oltre la ordinaria retribuzione, il pagamento delle ore prestate con la maggiorazione di lavoro festivo.

Art. 21 - Ferie annuali.
[…]
Le ferie devono essere godute entro l'anno di servizio cui si riferiscono e comunque non oltre il 1° mese dell'anno successivo; se per cause eccezionali si rendesse impossibile la concessione anche parziale delle ferie annuali, al lavoratore interessato deve essere corrisposto un indennizzo pari alla retribuzione ordinaria per i giorni di ferie non goduti.

Art. 27 - Trattamento per malattia e infortunio.
[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 28 - Disciplina aziendale.
I lavoratori, senza distinzione di sesso, di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei lavoratori).
I lavoratori sono tenuti a una scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2104 e 2105 CC.
In particolare devono:
- eseguire con cura le disposizioni regolamentari, nonché quelle impartite dall'Azienda, per mezzo dei suoi rappresentanti e collaboratori, anche lavoratori, loro preposti;
- tenere un contegno corretto verso i citati rappresentanti e collaboratori, verso tutti gli altri dipendenti dell'azienda e nei confronti dei viaggiatori e degli utenti e non fare abuso di bevande alcoliche durante il servizio;
- rispettare l'orario di lavoro, provvedendo alle operazioni necessarie per il controllo dettate dall'azienda: ove richiesto, i lavoratori devono timbrare i cartellini all'inizio e alla fine di ogni turno di lavoro e non allontanarsi dai posti di lavoro prima dell'ora indicata per la fine del turno o prima che siano stati sostituiti, se è prevista la continuazione del lavoro mediante turni successivi, a meno che non vengano all'uopo autorizzati;
- conservare in buono stato tutto quanto è loro affidato dall'azienda e consegnare alla fine del turno di lavoro alle persone all'uopo designate, qualsiasi oggetto rinvenuto nell'ambito aziendale;
[…]

Art. 34 - Istituti riservati all'area nazionale.
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
[…]
- orario di lavoro (durata)
[…]
- lavoro straordinario, festivo e notturno
- ferie
[…]
- diritti sindacali
[…]
- mercato del lavoro
- qualifiche e inquadramento
[…]
- trattamento in caso di malattia e infortunio
- Quadri
- Osservatorio nazionale
- pari opportunità
- molestie sessuali
- maternità
- tossicodipendenze
- AIDS
- volontariato
- handicap
- etilismo
[…]

Art. 35 - Contrattazione di 2° livello.
Al fine di adeguare gli assetti contrattuali al contenuto del Protocollo 23.7.93 tra Governo e Parti sociali, che s'intende integralmente richiamato, si conviene che gli assetti contrattuali prevedano:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un 2° livello di contrattazione aziendale o, alternativamente, territoriale.
[…]

Art. 36 - Diritti sindacali.
Ferme restando le disposizioni della legge 20.5.70 n. 300 in quanto applicabili, ai lavoratori che prestino servizio presso unità aziendali con meno di 16 dipendenti e queste non siano collegate con complessi produttivi, industriali o commerciali di più ampia dimensione, è riconosciuta la facoltà di nominare un delegato che li rappresenti nei confronti del datore di lavoro per questioni di specifica competenza aziendale.
Per l'esercizio del suo mandato spettano al delegato permessi retribuiti nel limite complessivo annuo di 1 ora per ciascun dipendente dell'unità considerata.

Diritto di affissione.
Presso i posti di lavoro l'azienda collocherà un unico albo per l'affissione di comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, provinciali o territoriali e/o dai rappresentanti sindacali aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L'impresa consentirà altresì l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Della comunicazione da affiggere verrà informata la Direzione aziendale mediante consegna di una copia della comunicazione stessa.

Assemblea.
Ferme restando le norme della legge n. 300/70 si conviene che nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente 8 ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell'orario di lavoro.

Art. 37 - Pari opportunità.
Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l'occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 10.4.91 n. 125, convengono sull'opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità.
Tali iniziative saranno svolte da una specifica Commissione per la pari opportunità, composta da 6 membri, di cui 3 designati dall'Anef e 3 dalla Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che, a motivo delle particolari caratteristiche occupazionali del settore del trasporto a fune, troverà la sua collocazione nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a), 8° e 9° capoverso.
In particolare alla CPO è demandato il compito di:
(1) promuovere indagini, ricerche e analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori;
(2) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l'introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi;
(3) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali e alla conseguente tutela delle donne;
(4) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all'aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all'orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute;
(5) avere funzioni di osservatorio permanente in merito al rapporto di cui all'art. 9, comma 1, legge n. 125/91, al fine di individuare eventuali discriminazioni e proporre azioni positive;
(6) promuovere incontri con le CPO nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari opportunità;
(7) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO;
(8) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo.
La CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti.
Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti.
La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali.
In mancanza di numero legale la riunione s'intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione della CPO ha comunque validità deliberativa.
La Presidente della CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti della Commissione nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione.
Tale elezione avverrà a scrutinio segreto.
La durata dell'incarico della Presidente è, di norma, di 1 anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza dalla CPO.
In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, la Commissione designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento della Commissione.
La Commissione è convocata dalla Presidente almeno trimestralmente o su richiesta di 1/3 delle componenti.
La convocazione - scritta - dovrà indicare l'ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione.
Almeno 2 giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta.
Delle riunioni si redigerà apposito verbale.

Art. 38 - Trattamento di maternità.
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, comma 1, legge 30.12.71 n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque per un periodo complessivo non superiore a 5 mesi ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.lgs 26.3.01 n. 181, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi da parte del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della quota giornaliera della retribuzione spettante.
[…]

Art. 40 - AIDS, volontariato, handicap.
Le imprese considereranno con attenzione, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, con le caratteristiche della propria attività produttiva e nel rispetto delle normative di sicurezza, la possibilità di facilitare le richieste avanzate:
- ai sensi della legge 5.6.90 n. 135, da lavoratori che risultino affetti da infezioni da HIV;
- ai sensi della legge 11.8.91 n. 266, da lavoratori che partecipano ad Organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri prefettizi;
- ai sensi della legge 5.2.92 n. 104, da lavoratori che assistono parenti portatori di handicap in situazione di gravità.

Art. 42 - Molestie sessuali.
Le aziende provvederanno nelle forme più adeguate possibili ad attuare le campagne di pubblicizzazione della Raccomandazione CE del 27.11.91 e della Risoluzione del Parlamento europeo dell'11.2.94 per la sensibilizzazione sul tema delle molestie sessuali.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le parti dovranno adottare il codice di comportamento contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro che sarà predisposto da una Commissione che sarà costituita, entro 30 giorni dalla firma del CCNL, con la partecipazione delle parti stipulanti e della CPO nazionale.

Art. 43 - Attività usuranti.
Con il DM 19.5.99 il Ministro del lavoro, di concerto con i Ministeri dell'economia e della sanità, indicano, agli artt. 1 e 2, in riferimento al Decreto n. 374/93, i criteri di individuazione e il concorso economico dello Stato a sostegno delle attività usuranti individuate dentro ogni azienda.
A tale scopo si demandano le problematiche conseguenti in termini di approfondimento all'Osservatorio nazionale.

Art. 44 - Disposizioni generali.
Le norme contenute nei precedenti articoli sono tra loro tutte correlate e inscindibili, sia nell'ambito dei singoli istituti che nel complesso di essi, e non possono essere modificate o integrate se non da disposizioni di legge o da successivi contratti di pari livello.
Per quanto non diversamente previsto nelle singole disposizioni, sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in essere a livello aziendale rispetto ai trattamenti economici e normativi del presente contratto.