Tipologia: CCNL
Data firma: 11 giugno 1976
Validità: 01.06.1976 - 3.05.1979
Parti: Intersind, Federazione italiana industriali minerari e Fulc e Federazione nazionale lavoratori industrie estrattive - Cisnal
Settori: Chimici, Miniere, Industria

Sommario:

Verbale di stipula
Campo di applicazione
Intese in materia di investimenti, ricerca ed appalti
• Investimenti

• Ricerca
• Appalti
• Utilizzazione delle risorse
Parte comune
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore
Art. 3 - Inquadramento del personale
Art. 4 - Parametri - Minimi di retribuzione - Indennità di contingenza - EDR
Art. 5 - Orario di lavoro
A) Personale turnista addetto ai lavori in sottosuolo
B) Personale turnista addetto alle lavorazioni a ciclo continuo
Art. 6 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 7 - Lavoro a turno
Art. 8 - Diritto allo studio
Art. 9 - Pause intermedie
Art. 10
Art. 11 - Assenze, permessi e brevi congedi
Art. 12 - Trasferimenti
Art. 13 - Visite di inventario e visite personali
Art. 14 - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio
Art. 15 - Mezzi protettivi
Art. 16 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 17 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 18 - Indennità di sottosuolo
Art. 19 - Premio di produzione
Art. 20 - Premio fedeli alla miniera
Art. 21 - Indennità in caso di morte
Art. 22 - Ambiente di lavoro
Art. 23 - Affissioni
Art. 24 - Assemblea
Art. 25 - Consiglio di fabbrica
Art. 26 - Patronati
Art. 27 - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 28 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 29 - Trapasso, cessazione, fallimento dell’azienda
Art. 30 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Art. 31 - Reclami e controversie
Art. 32 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 33 - Accordi integrativi provinciali
Art. 34 - Accordi interconfederali
Art. 35 - Estensione dei contratti stipulati con altre associazioni
Art. 36 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 37 - Decorrenza e durata
Operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Cumulo di mansioni
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Personale addetto ai lavori discontinui
Art. 5 - Sospensioni ed integrazioni del lavoro
Art. 6 - Riduzioni di lavoro
Art. 7 - Giorni festivi
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Aumenti periodici per anzianità
Art. 10 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione
Art. 12 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 13 - Gratifica natalizia
Art. 14 - Utensili
Art. 15 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Art. 17 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 18 - Provvidenze varie
a) Mense
b) Indumenti
c) Trasporti
Art. 19 - Istruzione professionale
Art. 20 - Trasferte
Art. 21 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 22 - Divieti
Art. 23 - Movimenti irregolari di schede o di medaglie
Art. 24 - Provvedimenti disciplinari
Art. 25 - Multe e sospensioni
Art. 26 - Licenziamento per mancanze
Art. 27 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 28 - Indennità di anzianità in caso di licenziamento o di dimissioni
Art. 29 - Calcolo delle indennità di preavviso e di anzianità
Intermedi

Art. 1 - Criteri di appartenenza
Art. 2 - Criteri per l’assegnazione del grado nella categoria
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Passaggio dalla qualifica operaia a quella degli intermedi
Art. 5 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 6 - Ferie
Art. 7
Art. 8 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 9 - Congedo matrimoniale
Art. 10 - Provvidenze varie
a) Mense
b) Indumenti
c) Trasporti
d) Combustibile
Art. 11 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 12 - Indennità di anzianità in caso di licenziamento o di dimissioni
Art. 13 - Rinvio ad altre regolamentazioni
Impiegati

Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Passaggio dalla qualifica operaia o intermedia a quella impiegatizia
Art. 3 - Cumulo di mansioni
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Giorni festivi
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Scatti biennali di anzianità
Art. 8 - Indennità di cassa
Art. 9 - Indennità di zona malarica
Art. 10 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 11 - Pagamento della retribuzione
Art. 12 - Tredicesima mensilità
Art. 13 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 14 - Congedo matrimoniale
Art. 15 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 16 - Provvidenze varie
• Alloggio
• Mense
• Trasporti
• Indumenti
• Istruzione ai figli
Art. 17 - Missioni temporanee e trasferte
Art. 18 - Aspettativa per motivi privati
Art. 19 - Doveri dell’impiegato
Art. 20 - Provvedimenti disciplinari
Art. 21 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 22 - Indennità di anzianità in caso di licenziamento o dimissioni
Art. 23 - Benemerenze nazionali
Art. 24 - Certificato di lavoro
Allegati
Allegato 1 - Minimi tabellari mensili in vigore
Allegato 2 - Testo unico dei contratti riguardanti il premio fedeli alla miniera (3-12-1946 e 29-9-1949 per la corresponsione di "Premio ai Fedeli alla Miniera" e delle modifiche ad essi apportate con il CCNL per gli operai 27-11-1959, con il verbale del 22-4-1960, con il CCNL 10-3-1963, con il CCNL 13-5-1967, con il CCNL 18-4-1970 e con il CCNL 26-7-1973, che conservano la loro efficacia contrattuale con le rispettive decorrenze)
Allegato 3 - Valori limite di soglia per sostanze chimiche nell’atmosfera di ambienti di lavoro adottati dalla American Conference of Governmental Industrial Hygienists per il 1975

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all’industria mineraria

Verbale di stipula
Addì 11-6-1976, tra l’Associazione sindacale Intersind; la Federazione italiana industriali minerari e la Federazione unitaria lavoratori chimici (Fulc); è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Addì 11-6-1976, tra l’Associazione sindacale Intesind; la Federazione sindacale italiana industriali minerari e la Federazione nazionale lavoratori industrie estrattive (Cisnal); con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal); è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro con l’esclusione dell’art. 25 parte comune relativo al Consiglio di fabbrica.
In tutti gli altri articoli del presente contratto nei quali si fa riferimento al Consiglio di fabbrica, questo si deve intendere sostituito dalla "Rappresentanza sindacale aziendale" prevista e regolamentata dalla legge 20-5-1970, n. 300.

Campo di applicazione
Il presente Contratto collettivo si applica ai lavoratori addetti alle miniere, cave e saline, agli stabilimenti di macinazione minerali ed agli stabilimenti annessi alle miniere per la produzione dei metalli e dei metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo ecc.) di tutto il territorio nazionale.
La presente regolamentazione non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere di metano e petrolio e alle cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).

Intese in materia di investimenti, ricerca ed appalti
Investimenti

Ferma restando l’autonomia dei rispettivi ruoli e prerogative delle imprese e delle OSL; tenuto conto inoltre delle peculiarità delle aziende minerarie caratterizzate in generale da una presenza diffusa di giacimenti di assaggi per ricerca, di pozzi ed impianti in vaste aree geografiche, le parti convengono quanto segue:
a) annualmente l’Intesind e la Federazione sindacale industriali minerari, l’Ente minerario sardo e siciliano esporranno alla Fulc in appositi incontri a livello nazionale le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate allo scopo di esperire un esame congiunto degli effetti degli investimenti stessi sull’occupazione, gli indirizzi produttivi, le aree d’insediamento e le condizioni ambientali (ecologiche).
Le parti procederanno ad incontri annuali per la successiva verifica delle realizzazioni nell’ambito nazionale.
b) Con gli stessi obiettivi, procedure e modalità le parti e/o le loro strutture locali si incontreranno annualmente a livello regionale e/o provinciale.
c) Ciascun gruppo minerario intendendosi come tale un complesso di rilevante importanza nel settore operante in diverse aree geografiche, articolato in più coltivazioni, zone di ricerca, impianti di flottazione e/o verticalizzazione delle produzioni, esporrà annualmente a livello sindacale nazionale, di norma nel primo quadrimestre, le previsioni di investimento che comportino nuovi insediamenti, l’ampliamento o consistenti modifiche di quelli esistenti, per i riflessi sull’occupazione, le localizzazioni e le condizioni micro e macro ambientali.
L’accertamento avverrà a livello sindacale territoriale con la partecipazione delle rispettive strutture aziendali.
d) Nel corso di appositi incontri le Associazioni imprenditoriali locali porteranno a conoscenza della Fulc le previsioni di investimenti delle miniere significative (e/o degli stabilimenti di rilevante importanza a struttura verticalizzata) - intendendosi come tali quelli che hanno una funzione traente nel settore merceologico di appartenenza - che comportino nuovi insediamenti, l’ampliamento o consistenti modifiche di quelli esistenti.
Le verifiche sulle realizzazioni avverranno nella stessa sede con le rispettive strutture aziendali.
e) A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti aree geografiche comprensoriali caratterizzate da concentrazioni minerarie significative, ciò allo scopo di fornire alle strutture locali della Fulc notizie sugli investimenti complessivi relativi a tali aree.

Ricerca
Le parti, nel convincimento che la ricerca mineraria costituisce la premessa imprescindibile per la razionalizzazione e l’armonico sviluppo del settore, convengono di incontrarsi annualmente o quando ciò sia obbiettivamente necessario, allo scopo di esaminare i relativi programmi e le loro realizzazioni, siano gli stessi affidati a Università, al CNR, Enti statali o regionali o imprese a partecipazioni statali o private.
Per quanto concerne le previsioni di investimento nella ricerca finalizzata a nuove coltivazioni, le parti si incontreranno annualmente con le procedure, le modalità e per il perseguimento degli obiettivi indicati nei punti a), b), c), d), e) della parte riguardante gli investimenti stessi.

Appalti
Ferme restando le disposizioni particolari in materia di sicurezza e di igiene previste dalle vigenti norme di polizia delle miniere e cave (DPR 9-4-1959, n. 128), le aziende informeranno periodicamente i Consigli di fabbrica sulla natura delle attività conferite in appalto, nonché su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull’occupazione complessiva, ciò allo scopo di consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
Per le attività manutentive degli impianti di produzione, le quali presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le aziende concorderanno con i Consigli di fabbrica le possibili soluzioni sostitutive degli appalti da realizzare gradualmente con l’impiego di personale dipendente dalle aziende stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all’efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza-lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all’appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
Sono fatti salvi comunque fino alla loro scadenza i contratti di appalto stipulati prima della firma del presente contratto. Dette scadenze saranno segnalate dalle Direzioni aziendali al CdF.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esso derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d’igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro.
Per l’assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20-5-1970, n. 300, le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la realizzazione delle condizioni di agibilità. Le norme di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle aziende che occupano non più di 60 lavoratori.

Utilizzazione delle risorse
Si riconosce che è comune interesse delle parti, per un armonico sviluppo del settore nel più ampio contesto dell’economia nazionale, valorizzare la prestazione lavorativa e le risorse tecnologiche ai fini della piena utilizzazione degli impianti e della efficienza produttiva.

Parte comune
Art. 2 Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore

[…]
L’azienda potrà far sottoporre il lavoratore che intende assumere a visita medica per accertarne la costituzione fisica e l’idoneità specifica per il lavoro al quale lo stesso verrà assegnato.
[…]

Art. 5 Orario di lavoro
La durata massima normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle norme medesime e dalle disposizioni che seguono.
Nelle miniere e cave la durata dell’orario di lavoro si computa dall’entrata all’uscita dal pozzo o discenderia.
L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali ripartito su cinque giorni.
Il giorno di riposo coinciderà, di norma, con il sabato. Qualora le aziende ritengano adottare per esigenze tecnico-produttive turni di riposo avvicendati, l’adozione di questo regime dovrà essere concordata tra l’azienda e il Consiglio di fabbrica.
Per i casi previsti dalla legge 22-2-1934, n. 370, potranno essere adottati turni di riposo avvicendati previo accordo a livello aziendale per quanto concerne la distribuzione dei turni medesimi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni concordate tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica, o tra le Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro il limite massimo di un’ora al giorno, da effettuarsi entro le due settimane successive all’avvenuta interruzione.
Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti nel corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell’orario di lavoro contrattuale, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidono con il giorno di riposo per riduzione di orario.
Le parti si danno atto che gli organici dovranno consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto dell’assenteismo medio per morbilità e altre assenze retribuite.
In particolare, per il personale turnista addetto ai lavori in sottosuolo e per il personale turnista addetto alle lavorazioni a ciclo continuo, fermo restando che la durata dell’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, si stabilisce il seguente trattamento:

A) Personale turnista addetto ai lavori in sottosuolo
Al personale turnista addetto al sottosuolo (due o più turni di lavoro) viene riconosciuta con decorrenza 1-1-1978 una giornata di riposo supplementare ogni 16 settimane di lavoro effettivo (640 ore).
In sede aziendale saranno esaminati i problemi connessi con l’effettuazione delle giornate di riposo sopra indicate, concordando le relative soluzioni, ivi compresi i tempi di godimento.
I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti eventualmente adottati in sede aziendale o mediante riposi retribuiti o mediante riduzioni di orario di lavoro a parità di retribuzione. In quest' ultimo caso, quindi, la riduzione dell’orario attuata in sede aziendale esclude la concessione dei riposi fino a compensazione delle misure sopra indicate.
Il trattamento di cui al primo comma non sarà cumulabile con altri eventuali trattamenti derivanti da future norme di legge o accordi di carattere generale.

B) Personale turnista addetto alle lavorazioni a ciclo continuo
A decorrere dal 1-1-1978 il lavoratore turnista addetto alle lavorazioni a cicli continui - intese come tali quelle che si svolgono su tre turni avvicendati sull’intero arco settimanale di sette giorni - ha diritto di godere nel corso dell’anno solare di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività lavorate, secondo modalità da concordare in sede aziendale.
Il godimento dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività la sola maggiorazione del 22 per cento di cui all’art. 6 del presente contratto.

Art. 6 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Il lavoratore, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento, è tenuto a compiere il lavoro straordinario - diurno, notturno e festivo - entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente contratto.
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive indifferibili ed occasionali e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Al di là dei limiti previsti nel precedente comma, l’eventuale ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica; in questo caso, le relative prestazioni, che verranno compensate con le percentuali di maggiorazioni previste contrattualmente per il lavoro supplementare e straordinario, potranno dar luogo a corrispondenti riposi non retribuiti.
La Direzione aziendale comunicherà mensilmente al Consiglio di fabbrica i dati a consuntivo sulle prestazioni supplementari e straordinarie effettuate.
[…]

Art. 7 Lavoro a turno
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni, secondo le consuetudini aziendali, ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.

Art. 9 Pause intermedie
Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 22 del DPR 9-4-1959, n. 128, per i lavoratori turnisti addetti al sottosuolo è prevista una pausa intermedia di mezz'ora (da considerare lavoro effettivo) a metà del turno di lavoro giornaliero continuativo (intendendosi esclusi i turni di lavoro spezzati), le cui modalità applicative saranno definite in sede aziendale.

Art. 10
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica.
Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 14 Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio
Nei casi di lavoro all’interno eseguiti in condizioni di particolare disagio, quali presenza di gas tossici o nocivi, forte calore, soggezione di acqua ecc., saranno corrisposte progressive percentuali di aumento sugli stipendi e sulla paga base o sulle tariffe di cottimo, da determinarsi negli accordi integrativi.
Saranno anche determinate speciali percentuali per lavori di coltivazione all’aperto richiesti in condizioni di particolare disagio: in presenza di pioggia, quando le prestazioni continuino oltre la prima ora; in presenza di polveri, quando comportino l’uso continuato della maschera; in presenza di fango al piede.
Tale speciale compenso - anch' esso da determinare negli accordi integrativi - sarà corrisposto altresì: agli addetti ai forni di fusione del minerale di mercurio, agli addetti ai lavori di scarico delle celle e calcheroni dell’industria zolfifera compiuti in condizioni di particolare disagio o nocività, agli addetti alle celle di elettrolisi dello zinco, agli addetti alle teleferiche quando il lavoro venga compiuto in sospensione nel vuoto all’altezza di almeno m. 10 da terra; quanto sopra salvo conguaglio con i trattamenti aziendali eventualmente in atto per i medesimi titoli.

Art. 15 Mezzi protettivi
Ai lavoratori, sia dell’interno che dell’esterno, adibiti a lavori con soggezione d’acqua o alla manipolazione di sostanze velenose o notoriamente corrosive, l’azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi.
Ai lavoratori che esplicano normalmente la loro attività nelle condizioni sopra indicate, i mezzi protettivi verranno assegnati personalmente; quando il lavoro ha durata limitata l’assegnazione avverrà per il periodo di uso; quando le suddette condizioni si verificano saltuariamente l’assegnazione verrà fatta con dotazione di reparto, osservate tutte le precauzioni igieniche.
In ogni caso il lavoratore dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 17 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà all’infermeria della miniera per stendere la denuncia a termine di legge.
Quando l’infortunio accada al lavoratore sul lavoro comandato fuori miniera, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Dovranno, naturalmente, essere osservate le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento.
[…]

Art. 18 Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori dell’interno è corrisposto un particolare compenso denominato "Indennità di sottosuolo". Dette indennità è ragguagliata a L/gg. 942 pari a L/mese 20.399 per tutti i lavoratori dell’interno.
[…]

Art. 22 Ambiente di lavoro
Ferme restando le disposizioni particolari in materia di sicurezza e di igiene previste dalle vigenti norme di polizia delle miniere e cave (DPR 9-4-1959, n. 128), l’azienda e i lavoratori cureranno l’osservanza di tali norme e delle altre previste dalla legge, nonché delle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di igiene, prevenzione degli infortuni e di malattie nel campo del lavoro.
Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive.
Non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell’American Conference Governmental Industrial Hygienists secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese).
Conformemente anche a quanto previsto dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, vengono attribuiti al Consiglio di fabbrica i seguenti compiti:
promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge n. 300 del 20-5-1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità del lavoratore;
partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività;
concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, la scelta di Istituti specializzati di diritto pubblico ai quali ricorrere per particolari indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro. Qualora tra l’azienda ed il CdF di cui sopra non venisse raggiunto un accordo sulla scelta dell’istituto specializzato di diritto pubblico, le parti potranno ricorrere ad istituti o a tecnici particolarmente qualificati sulla materia, iscritti agli albi professionali;
contribuire all’aggiornamento dei registri, dai dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
concordare di volta in volta con la Direzione aziendale l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuato, nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali - anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti - vengano individuate situazioni di particolare rischio.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
L’azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini ambientali concordate con il CdF secondo la procedura prevista dal contratto nazionale del lavoro.
Gli istituti specializzati e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenze nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Nello svolgimento dei suoi compiti il CdF individuerà i suoi membri incaricati di trattare con la Direzione aziendale, nel numero massimo di 6.
Agli incontri con l’azienda potranno partecipare, con i membri del CdF, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione.
Le aziende porteranno a conoscenza dei CdF i programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l’azienda provvederà a utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con il CdF soluzioni alternative.
In caso di innovazioni produttive che comportino l’esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l’azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti e ne darà preventiva informativa al CdF.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, a livello locale sarà esaminata la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
Saranno tenuti ed aggiornati:
a) il registro dei dati ambientali, a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni area significativa, i risultati delle rilevazioni periodiche concernenti i fattori ambientali fisici e chimici che possono determinare situazioni di nocività. Le aree di cui sopra saranno individuate tra il Consiglio di fabbrica e l’azienda;
b) il registro dei dati biostatistici a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati per ogni area di cui sopra, i risultati statistici delle visite mediche e degli esamini periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Il registro sarà tenuto dall’azienda a disposizione della commissione di cui sopra;
c) il libretto sanitario personale a cura dei servizi sanitari di fabbrica con vincolo del segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, del libretto stesso.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) il libretto personale di rischio a cura dei servizi sanitari di fabbrica, in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore che ne curerà la buona conservazione.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento all’istituendo servizio sanitario nazionale.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del costituendo servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
Nota a verbale - Con riferimento al terzo comma del presente articolo, nel caso in cui le competenti autorità italiane dovessero elaborare nuove specifiche tabelle, la situazione formerà oggetto di esame fra le parti firmatarie del contratto nazionale di lavoro.

Art. 23 Affissioni
Le direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto ed al Consiglio di fabbrica di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 24 Assemblea
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria della RSA di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva, o, in caso di impossibilità, con particolare riguardo alle unità produttive con meno di 100 dipendenti, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene altresì esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Art. 25 Consiglio di fabbrica
Le aziende prendono atto che le organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale:
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di tre per le unità produttive fino a 50 dipendenti; sei per quelle da 51 a 250 dipendenti; nove per quelle oltre 250 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie di discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300 e dell’art. 20 - parte comune - del CCNL 18-4-1970 nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dagli Organi competenti del Consiglio di fabbrica ed eventualmente dai Sindacati provinciali alla Direzione aziendale, indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.
Per stabilire il numero dei beneficiari della tutela ai sensi della legge 20-5-1970, n. 300 (artt. 18 e 22) valgono i criteri di cui agli artt. 23 e 29 della legge stessa. I nominativi verranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale a cura delle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Dichiarazione a verbale - Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 30 Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni aziendali sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile o dove si effettua la paga.

Art. 31 Reclami e controversie
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie collettive non risolte a livello aziendale verranno demandate alle competenti Organizzazioni territoriali.
Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 33 Accordi integrativi provinciali
Le competenti Organizzazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori si incontreranno per integrare il presente contratto nazionale con le disposizioni demandate alla loro competenza e precisamente quelle relative:
a) all’eventuale sostituzione di qualche giorno festivo;
b) alla determinazione del compenso per i lavori eseguiti in condizione di particolare disagio di cui all’art. 14 parte comune.

Art. 34 Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell’industria italiana e dall’Associazione sindacale Intersind con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle precedenti disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Operai
Art. 4 Personale addetto ai lavori discontinui

Per il trattamento degli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia - intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - si fa riferimento agli accordi interconfederali in materia.
[…]
L’orario massimo normale di lavoro previsto dagli accordi interconfederali sarà ridotto a 50 ore settimanali con decorrenza dal 1-5-1971.

Art. 8 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie. In caso di giustificato impedimento, il godimento delle ferie deve essere compensato con indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 10 Regolamentazione del lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, fermo rimanendo quanto stabilito all’art. 23 del DPR 9-4-1959, n. 128, in materia di polizia mineraria.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
5) L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
L’azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23) (v. chiarimento in calce all’articolo).
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, la comunicazione di cui al punto 5) sarà preceduta da un esame congiunto tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica in merito a tali nuovi sistemi ed alle relative tariffe.
Nel caso di modificazioni rilevanti di taluni dei criteri generali e dei sistemi di cottimo in vigore, la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica potranno riunirsi per l’esame congiunto di cui al primo comma al fine di accertare se si sia in presenza dell’introduzione di un nuovo sistema.
7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
8) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire o della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[…]
14) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro o si verifichino sostanziali variazioni della struttura del giacimento.
In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più od in meno che le modifiche stesse avranno determinato.
[…]
23) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati secondo la seguente procedura:
a) il lavoratore interessato si rivolge, tramite il suo capo squadra o sorvegliante, al suo capo servizio, il quale gli fornisce tutti i chiarimenti del caso, ricontrolla le tariffe, esegue ispezioni al cantiere o reparto, rettifica, se riconosce fondato il reclamo, la liquidazione di cottimo contestata.
b) qualora il lavoratore interessato non rimanga soddisfatto potrà inoltrare reclamo al Consiglio di fabbrica, il quale esaminerà la controversia con la Direzione aziendale, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione stessa avrà messo a disposizione dell’operaio o del Consiglio di fabbrica.
La procedura di cui sopra, valevole anche per i reclami collettivi, dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre quindici giorni dal reclamo.
In caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle competenti organizzazioni sindacali territoriali.
Protocollo di chiarimento dell’art. 10 punto 5) - Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistema di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
[…]

Art. 14 Utensili
Tutti gli utensili, compresa la lampada di sicurezza - esclusa la lampada comune, là dove esiste la consuetudine - nonché le relative manutenzioni e tutti i materiali e quant' altro occorre all’operaio nell’esecuzione delle proprie mansioni, saranno forniti dall’azienda a proprie spese.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però deve essere posto in grado di bene conservare quanto gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli utensili e del materiale, e risponderà dei danni da lui imputabili, ai sensi degli artt. 25 e 26.

Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela delle lavoratrici madri si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 18 Provvidenze varie
Le Associazioni stipulanti si sono trovate pienamente d’accordo sull’opportunità che le imprese minerarie curino in tutti i modi l’istituzione di provvidenze che valgono a rendere meno gravoso il lavoro in miniera.
Si raccomanda alle aziende che, per quanto possibile, svolgano opera per la prevenzione delle malattie professionali eventualmente adibendo il lavoratore che ne sia riconosciuto affetto a svolgere temporaneamente mansioni che non comportino l’aggravamento della malattia, già in atto, sempre nei limiti delle disponibilità.

b) Indumenti
Agli operai sia dell’interno che dell’esterno saranno annualmente somministrati gratuitamente un paio di scarpe e un paio di pantaloni da lavoro.
È data facoltà di sostituire la somministrazione degli indumenti di cui trattasi con un compenso equivalente.
Le imprese che già somministrano i suddetti indumenti o che già corrispondono un’indennità equivalente (seppure assommata ad altre indennità), s'intende, per quanto ovvio, che assolvono alle prescrizioni del presente articolo.
Il diritto alla somministrazione degli indumenti o al compenso equivalente si matura dopo sei mesi di servizio.
[…]

Art. 19 Istruzione professionale
Le Associazioni riconoscono le necessità di dare impulso all’istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche dei lavoratori e per migliorare ed aumentare la loro produttività. Iniziative interaziendali a istituire scuole professionali dovranno avere il massimo appoggio.

Art. 21 Permessi di entrata e di uscita
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, e non può lasciare la miniera se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in miniera.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio di entrare né di trattenersi in miniera in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 25 Multe e sospensioni
Nei casi sotto specificati la Direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non eseguisca il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) che anche per disattenzione rechi guasto al materiale e non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
d) che fumi o introduca cibi o bevande alcoliche senza il permesso della Direzione;
e) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
f) che sia trovato addormentato;
[…]
h) che ritardi nell’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
i) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo, o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza della miniera o dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 26 Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi inflazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni;
[…]
b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto;
c) inosservanza al divieto di fumare quando tale inflazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
d) insubordinazione ai superiori;
[…]
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
g) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto su luogo di lavoro;
h) recidiva nelle mancanze di cui al punto i) dell’art. 25;
i) esecuzione di lavoro per conto proprio o per conto di terzi nei locali dell’azienda con danno dell’azienda stessa;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[…]
n) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi.

Intermedi
Art. 1 Criteri di appartenenza
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non dando luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente quei lavoratori che:
a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano particolari mansioni di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico- pratica.
I capi-squadra ed i capi-sonda sono inquadrati nella categoria intermedia.

Art. 10 Provvidenze varie
Le Associazioni stipulanti si sono trovate pienamente d’accordo sull’opportunità che le imprese minerarie curino in tutti i modi l’istituzione di provvidenze che valgono a rendere meno gravoso il lavoro in miniera.

b) Indumenti
Ai lavoratori sia dell’interno che dell’esterno saranno annualmente somministrati gratuitamente un paio di scarpe e un paio di pantaloni da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti di calzature e di pantaloni da lavoro.
È data facoltà di sostituire la somministrazione degli indumenti di cui trattasi con un compenso equivalente.
Le imprese che già somministrano i suddetti indumenti o che già corrispondono un’indennità equivalente (seppure assommata ad altre indennità), s' intende, per quanto ovvio, che assolvono alle prescrizioni del presente articolo.
Il diritto alla somministrazione degli indumenti o al compenso equivalente si matura dopo sei mesi di servizio.
[…]
Ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, che si trovino nelle condizioni previste per aver titolo alle concessioni suddette, e che vengano a beneficiarne per la prima volta, la somministrazione e la corresponsione del compenso equivalente avranno luogo gradualmente entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 13 Rinvio ad altre regolamentazioni
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte impiegati:

Giorni festivi art. 5
Indennità di zona malarica art. 9
Retribuzione oraria e giornaliera art. 10
Pagamento della retribuzione art. 11
Tredicesima mensilità art. 12
Doveri del lavoratore art. 19
Provvedimenti disciplinari art. 20
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte operai:
Tutela delle lavoratrici madri art. 15
Chiamata e richiamo alle armi art. 17
Trasferte art. 20

Impiegati
Art. 9 Indennità di zona malarica

Potrà esser stabilita, in accordi integrativi da stipularsi provincialmente, un’indennità per gli impiegati che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuta la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia delle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.

Art. 13 Tutela delle lavoratrici madri
Il trattamento in caso di gravidanze e puerperio è quello previsto dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 16 Provvidenze varie
Indumenti

Agli impiegati tecnici sia dell’interno che dell’esterno saranno annualmente somministrati gratuitamente un paio di scarpe e un paio di pantaloni da lavoro.
Gli impiegati di cui sopra sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti di calzature e di pantaloni da lavoro.
È data facoltà di sostituire la somministrazione degli indumenti di cui trattasi con un compenso equivalente.
Le imprese che già somministrano i suddetti indumenti o che già corrispondono un’indennità equivalente (seppure assommata ad altre indennità) s' intende, per quanto ovvio, che assolvono alle prescrizioni del presente articolo.
Il diritto alla somministrazione degli indumenti o al compenso equivalente si matura dopo sei mesi di servizio.
[…]
Agli impiegati in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, che si trovino nelle condizioni previste per aver titolo alle concessioni suddette, e che vengano a beneficiarne per la prima volta, la somministrazione e la corresponsione del compenso equivalente avranno luogo gradualmente entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 19 Doveri dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 20 Provvedimenti disciplinari
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno disposti dalla direzione nel rispetto di quanto stabilito all’art. 30 della Parte comune.