Categoria: Cassazione penale
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 Cassazione Penale, Sez. 4, 04 gennaio 2011, n. 116 - Inidoneità di un preposto e mancanza di delega di funzione


 

 

Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio ad un lavoratore che,  nel corso di lavori di escavazione, veniva colpito alle mani dall'escavatore mentre stava tentando di rimuovere una grossa radice che ostacolava il lavoro.

 

L'imputato veniva ritenuto responsabile dell'infortunio perchè, nella sua qualità di datore di lavoro, aveva consentito che il dipendente lavorasse all'interno del raggio di azione dell'escavatore o comunque non aveva delegato a persona idonea i compiti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

 

"Gli elementi di fatto accertati e riferiti in precedenza valgono da soli ad escludere la fondatezza dei motivi proposti con il ricorso.
In particolare l'inidoneità del preposto - e comunque il mancato accertamento del valido conferimento di una delega sulla sicurezza a persona idonea - consente di escludere che possa farsi riferimento al principio di affidamento e impone dunque di ritenere che gli obblighi di garanzia incombenti sul datore di lavoro fossero rimasti immutati e che la loro violazione vada a lui addebitata.


Quanto alla possibilità di configurare la condotta del lavoratore infortunato, certamente imprudente, come abnorme e dunque idonea a far ritenere interrotto il rapporto di causalità (art. 41 c.p., comma 2) basta rilevare che l'iniziativa, pur se autonomamente decisa, rientrava nelle mansioni svolte ed era finalizzata a rendere più agevole l'opera dell'escavatore per cui non è possibile affermarne l'imprevedibilità."


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


sentenza


sul ricorso proposto da: 1) C.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 666/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 03/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Sandro Anna Maria
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per l'imputato, l'avv. Vallefuoco Angelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

La Corte:

 

FattoDiritto

 

 

1) C.C. ha proposto ricorso avverso la sentenza 3 dicembre 2009 della Corte d'Appello di Cagliari che ha confermato la sentenza 22 settembre 2008 del Tribunale di Oristano che l'aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione per il delitto di lesioni colpose in danno di P.R. a seguito
di un infortunio sul lavoro verificatosi in (OMISSIS).

I giudici di merito hanno accertato che il lavoratore, dipendente della società di cui l'imputato era legale rappresentante, subiva lesioni gravi mentre stava prestando la sua attività lavorativa; in particolare, nel corso di lavori di escavazione con l'utilizzo di un escavatore, P. veniva colpito alle mani dall'escavatore mentre stava tentando di rimuovere con le mani una grossa radice che ostacolava il lavoro di escavazione.

C. è stato ritenuto responsabile dell'infortunio perchè, nella sua qualità di datore di lavoro, aveva consentito che il dipendente lavorasse all'interno del raggio di azione dell'escavatore o comunque non aveva delegato a persona idonea i compiti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

2) Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato il quale ha dedotto, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in
quanto nel cantiere svolgeva le sue funzioni un preposto, tale P.G., cui era attribuito il compito di far osservare le misure di prevenzione antinfortunistica.

 

Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulle censure formulate con i motivi di appello mentre, con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione sempre con riferimento alla presenza di un preposto in cantiere con la conseguente applicazione del principio di affidamento per cui le condotte sia della persona offesa che del preposto possono configurarsi come idonee ad interrompere il rapporto di causalità.

Inoltre i giudici di merito non avrebbero tenuto alcun conto delle dichiarazioni dei testimoni i quali hanno riferito che P. aveva, imprevedibilmente e di sua iniziativa, cercato di estrarre la radice ponendosi nel raggio d'azione dell'escavatore. Le prove assunte dimostrerebbero inoltre come il lavoratore infortunato era stato adeguatamente informato e formato sui rischi dell'attività lavorativa.

 

Con il quarto motivo si deduce invece la mancanza di motivazione, o comunque la sua manifesta illogicità, sul diniego opposto alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mentre, con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con il quale si chiedeva di "mutare" la pena della reclusione in quella della multa.

 

3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

 

Va premesso che non è in discussione che l'incidente si sia verificato in conseguenza di una vistosa violazione di una regola cautelare che impone di evitare che, nei lavori di sbancamento, i lavoratori operino o comunque si trovino nel raggio di azione delle macchine (v. in particolare l'oggi abrogato art. 12, comma 3 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164).
Il problema posto con i motivi di ricorso, che sotto questo profilo possono essere congiuntamente esaminati, riguarda invece l'ambito della posizione di garanzia dell'imputato sostenendo egli che, essendo titolare di diversi cantieri, non aveva la materiale possibilità di seguirli tutti personalmente e di avere pertanto delegato un preposto perchè controllasse l'osservanza delle misure di prevenzione nel cantiere dove l'incidente si è verificato, sul cui corretto adempimento dell'obbligo egli aveva incolpevolmente fatto affidamento.

Ma gli elementi di fatto accertati dai giudici di merito non confermano questa ricostruzione contenuta nel ricorso.

La sentenza impugnata riferisce infatti:
- che i testimoni hanno riferito che alcuna disposizione era stata impartita "ma era stato demandato agli stessi lavoratori impiegati l'onere di adottare le precauzioni del caso";
- che non era stato predisposto alcun piano di sicurezza;
- che P., il cui compito si esauriva nell'impartire direttive generiche, neppure era inquadrato nell'organico dell'impresa (addirittura aveva dichiarato in dibattimento che si recava in cantiere "a titolo di cortesia": v. sentenza di primo grado a p. 3);
- che non esisteva la prova che fosse stata conferita una valida delega sulla sicurezza a persona idonea ed in particolare a P..

 

4) Gli elementi di fatto accertati e riferiti in precedenza valgono da soli ad escludere la fondatezza dei motivi proposti con il ricorso.


In particolare l'inidoneità del preposto - e comunque il mancato accertamento del valido conferimento di una delega sulla sicurezza a persona idonea - consente di escludere che possa farsi riferimento al principio di affidamento e impone dunque di ritenere che gli obblighi di garanzia incombenti sul datore di lavoro fossero rimasti immutati e che la loro violazione vada a lui addebitata.
Quanto alla possibilità di configurare la condotta del lavoratore infortunato, certamente imprudente, come abnorme e dunque idonea a far ritenere interrotto il rapporto di causalità (art. 41 c.p., comma 2) basta rilevare che l'iniziativa, pur se autonomamente decisa, rientrava nelle mansioni svolte ed era finalizzata a rendere più agevole l'opera dell'escavatore per cui non è possibile affermarne l'imprevedibilità.

 

5) Infondate sono anche le censure che si riferiscono ad aspetti di natura processuale.
Quanto al mancato esame delle censure proposte con l'appello (che peraltro neppure vengono nel ricorso specificamente indicate) l'esame della sentenza impugnata smentisce il fondamento della censura perchè i temi proposti con l'appello risultano esaminati e confutati nel merito.

Incensurabile nel giudizio di legittimità è invece la valutazione del giudice di merito laddove ha escluso che esistessero i presupposti per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Va premesso in generale, sulla disciplina della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello di cui all'art. 603 c.p.p., che, se le nuove prove sono sopravvenute o sono state scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice provvede secondo le regole ordinarie (comma 2); nel caso di prove nuove o di richiesta di riassunzione di prove già acquisite dispone la rinnovazione solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (comma 1).

Al di fuori di questi due casi il giudice può disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - anche nel caso in cui le parti siano rimaste inerti o siano decadute -solo se la ritiene assolutamente necessaria (comma 3: norma corrispondente a quella contenuta nell'art. 507 c.p.p., comma 1 per il giudizio di primo grado).

La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che questa iniziativa diretta al completamento del quadro probatorio -in particolare per quanto attiene all'assoluta necessità (da ritenere evenienza eccezionale: v. Cass., sez. 2, 1 dicembre 2005 n. 3458, Di Gloria, rv. 233391) - sia fondata su una valutazione attribuita in via esclusiva al giudice di merito e da ritenere insindacabile nel giudizio di legittimità ove sia logicamente e adeguatamente motivata la valutazione sulla possibilità di decidere allo stato degli atti (in questo senso v. Cass., sez. 4, 19 febbraio 2004 n. 18660, Montanari, rv. 228353; sez. 2, 4 novembre 2003 n. 45739, Marzullo, rv. 226977; sez. 6, 2 dicembre 2002 n. 68, Raviolo, rv. 222977).

E' anche orientamento uniforme di legittimità che, solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, la mancata assunzione possa costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d mentre, negli altri casi previsti dall'art. 603, il vizio deducibile è quello attinente alla motivazione previsto dalla lett. e del medesimo articolo (v. Cass., sez. 2, 11 novembre 2005 n. 44313, Picone, rv. 232772; sez. 5, 21 dicembre 2000 n. 6924, Delfino, rv. 218279).

Nel caso in esame, anche se con motivazione non particolarmente approfondita, la Corte di merito ha giustificato la sua valutazione sulla completezza della svolta istruzione dibattimentale per cui la decisione sul punto si sottrae al vaglio di legittimità. Così come le argomentazioni sul motivo di appello con cui si chiedeva una modifica in senso favorevole del trattamento sanzionatorio (negata per la gravità del fatto) possono ritenersi implicitamente riferite anche alla richiesta non accolta di sostituzione della pena peraltro coperta da indulto come precisa la sentenza impugnata.

 

6) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

P.Q.M.

 

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.