Cassazione Penale, Sez. 4, 04 gennaio 2011, n. 99 - Coordinamento delle imprese e sicurezza sul lavoro


 

 

 

 

Responsabilità del socio accomandatario della "C. Antonio s.a.s. & C." e dell'amministratore unico della "E.D. Costruzioni s.r.l.", per il delitto di lesioni colpose gravi commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di M.S.M., titolare di omonima ditta individuale.


Nel ricostruire i rapporti tra le diverse ditte, il giudice del merito ha rilevato che la "C. Antonio s.a.s." aveva appaltato dalla "Immobiliare D.T." lavori edili subappaltati alla "E.D. Costruzioni s.r.l ." che aveva, a propria volta, subappaltato i lavori di carpenteria all'impresa edile di Ma.Sa. che li aveva ancora subappaltati a M.S.M. (figlio di Ma.Sa.).
 

Secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, i due imputati, nelle richiamate qualità, in cooperazione con Ma.Sa., separatamente giudicato, hanno cagionato a M.S.M., artigiano carpentiere, per colpa generica e specifica -consistita quest'ultima nella violazione dell'art. 7, comma 2, lett. A e B, e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2, il C., inoltre, dell'art. 7, comma 3 dello stesso D.Lgs. - una frattura esposta dell'epifisi distale dell'omero sinistro ed una frattura biossea della gamba sinistra.

In fatto, era accaduto che M.S.M., dopo avere agganciato una cesta di ferro in dotazione al cantiere ad una gru, azionata da un dipendente della "E.D. Costruzioni", utilizzando solo uno dei quattro punti di aggancio esistenti, si era posizionato sotto il punto di discesa finendo travolto dalla cesta che, a causa del forte vento - insistente fin dal mattino -, dopo alcune oscillazioni, si era sganciata dalla gru ed era precipitata da un'altezza di circa cinque metri.


In particolare, nei confronti degli imputati sono stati individuati specifici profili di colpa per avere essi omesso:

1) di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui erano esposti i lavoratori e di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 7, comma 2, lett. A e B);

2) di attuare misure organizzative e tecniche tali da ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo della gru (art. 35);
il C., inoltre, per non avere promosso la cooperazione ed il coordinamento tra le diverse imprese ed il lavoratore autonomo M. S.M., al fine di attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi connessi ai lavori affidati.

 

 

Condannati in primo e secondo grado, il solo C. ricorre in Cassazione - Rigetto.

 

Afferma la Corte che "del tutto legittimamente i giudici del merito hanno ritenuto, alla stregua delle pacifiche emergenze probatorie in atti, che al C. dovesse riconoscersi una precisa posizione di garanzia -mai formalmente delegata ad altri, e dunque allo stesso direttamente riconducibile - in quanto socio accomandatario della "C. & c.", ditta appaltatrice dei lavori in corso di esecuzione, nonchè subappaltante di parte degli stessi, e titolare del cantiere nel cui ambito egli ricopriva un ruolo direttivo.
 

Proprio in ragione di tale posizione, giustamente gli stessi giudici hanno sostenuto che all'odierno ricorrente incombeva l'obbligo di assicurare il preciso rispetto delle norme di prevenzione, generiche e specifiche per l'attività esercitata, e che a lui stesso spettava di curare il coordinamento degli interventi delle varie imprese che operavano in cantiere, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro e l'incolumità di tutti i lavoratori.

 

Coordinamento che non risulta esser stato curato dal C., donde la corretta individuazione, in capo allo stesso, da parte della corte territoriale, di uno specifico profilo di responsabilità. Profilo, peraltro, del tutto trascurato dal ricorrente, che sul punto non ha in alcun modo interloquito, e che da solo è sufficiente a giustificare l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

D'altra parte, secondo quanto hanno affermato - senza essere smentiti - i giudici del merito, è stato anche a causa della mancanza di norme di coordinamento che il capo cantiere, dipendente dell'imputato, T.F., ha ordinato a M.S. di provvedere alla pulitura della soletta già completata; cioè, come già rilevato, ad affidare alla persona offesa - indicata quale lavoratore autonomo che aveva subappaltato parte dei lavori di carpenteria - un incarico del tutto estraneo, non solo alle sue specifiche competenze, ma anche al rapporto di subappalto.
Estraneità ed incompetenza che, a tacer d'altro, avrebbero dovuto, quantomeno, indurre, da un lato, a fornire al lavoratore le necessarie informazioni circa il lavoro da espletare, gli strumenti da adoperare e le norme di sicurezza da rispettare , dall'altro, a vigilare affinchè l'incarico fosse eseguito nel rispetto delle norme di sicurezza."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

  

 

sul ricorso proposto da:
1) C.M. N. IL (O MISSIS);
avverso la sentenza n. 811/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2010 la relazione fatta, dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

 

 

FattoDiritto

 

 

1- Con sentenza del Tribunale di Como del 23 maggio 2006, C. M. e F.A., nella qualità, rispettivamente, di socio accomandatario dalla "C. Antonio s.a.s. & C." e di amministratore unico della "E.D. Costruzioni s.r.l.", sono stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni colpose gravi commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di M.S.M., titolare di omonima ditta individuale.


Nel ricostruire i rapporti tra le diverse ditte, il giudice del merito ha rilevato che la "C. Antonio s.a.s." aveva appaltato dalla "Immobiliare D.T." lavori edili subappaltati alla "E.D. Costruzioni s.r.l ." che aveva, a propria volta, subappaltato i lavori di carpenteria all'impresa edile di Ma.Sa. che li aveva ancora subappaltati a M.S.M. (figlio di Ma.Sa.).
 

Secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, i due imputati, nelle richiamate qualità, in cooperazione con Ma.Sa., separatamente giudicato, hanno cagionato a M.S. M., artigiano carpentiere, per colpa generica e specifica -consistita quest'ultima nella violazione dell'art. 7, comma 2, lett. A e B, e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2, il C., inoltre, dell'art. 7, comma 3 dello stesso D.Lgs. - una frattura esposta dell'epifisi distale dell'omero sinistro ed una frattura biossea della gamba sinistra, guaribili in un tempo superiore ai 40 giorni, da cui è derivato l'indebolimento permanente degli organi della prensione e della deambulazione.


In particolare, nei confronti degli imputati sono stati individuati specifici profili di colpa per avere essi omesso:

1) di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui erano esposti i lavoratori e di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 7, comma 2, lett. A e B);

2) di attuare misure organizzative e tecniche tali da ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo della gru (art. 35);
il C., inoltre, per non avere promosso la cooperazione ed il coordinamento tra le diverse imprese ed il lavoratore autonomo M. S.M., al fine di attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi connessi ai lavori affidati.
 

In fatto, era accaduto che M.S.M., dopo avere agganciato una cesta di ferro in dotazione al cantiere ad una gru, azionata da un dipendente della "E.D. Costruzioni", utilizzando solo uno dei quattro punti di aggancio esistenti, si era posizionato sotto il punto di discesa finendo travolto dalla cesta che, a causa del forte vento - insistente fin dal mattino -, dopo alcune oscillazioni, si era sganciata dalla gru ed era precipitata da un'altezza di circa cinque metri.


Il giudice ha accertato che il M. operava sotto la direzione ed il coordinamento del dipendente della "C.", T.F., responsabile del cantiere anche per le opere in subappalto. Ha accertato, altresì, che la mattina dell'incidente, a causa del forte vento, non era stato possibile attuare il programma prestabilito, che prevedeva la movimentazione con la gru di vario materiale, poichè era stato ritenuto che il trasporto dello stesso, in quelle condizioni climatiche, avrebbe potuto determinare, tra l'altro, situazioni di rischio.
Il T. aveva, quindi, dato disposizioni perchè si provvedesse a ripulire una soletta, già completata, per permettere successive lavorazioni.

Per espletare tale incarico, il M. aveva deciso di utilizzare, per l'asporto del materiale, la cesta sopra indicata che, male agganciata alla gru, era precipitata travolgendolo.

In cantiere, ha anche accertato il giudice del merito, esistevano altre ceste, simili a quella utilizzata nell'occasione, ma più sicure perchè dotate di ganci di sicurezza che si chiudevano attorno al punto di aggancio.


All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna dei due imputati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, alla pena di venti giorni di reclusione ciascuno, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, nonchè, in solido, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile costituita, cui ha assegnato anche una provvisionale di 15.000 Euro.
 

2- Su appello proposto dai due imputati, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 26 febbraio 2009, ha confermato la decisione impugnata.
Il giudice del gravame ha, quindi, ribadito la responsabilità dei due imputati ai quali spettava, in ragione delle rispettive qualità, di garantire la sicurezza dei lavoratori, impegnati a svolgere le mansioni affidategli attraverso il necessario coordinamento dei singoli interventi, nel rispetto degli obblighi imposti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994.
In tale contesto, particolare rilievo è stato attribuito al comportamento del capo cantiere geom. T., dipendente dell'impresa "C." - incaricato di coordinare i lavori, compresi quelli subappaltati - anche perchè era stato lui a modificare, quella mattina, il piano di lavoro a causa delle avverse condizioni del tempo e ad incaricare il M. di provvedere alla pulizia della soletta, affidandogli, peraltro, mansioni estranee sia alle sue specifiche competenze che al rapporto di subappalto.
 

3- Avverso tale sentenza propone ricorso, per il  tramite del difensore, il C. che, con unico motivo, deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della manifesta illogicità della stessa, in punto di affermazione della responsabilità.
In particolare, sostiene il ricorrente, anzitutto, che gli strumenti messi a disposizione dei lavoratori erano perfettamente regolari, e tale doveva ritenersi anche la cesta utilizzata dal M. certamente idonea, a giudizio dello stesso, all'uso cui era destinata, cioè al trasporto di materiale.

Erano peraltro presenti in cantiere , si aggiunge nel ricorso, ceste ancor più adatte a tali trasporti in quanto munite di ganci di sicurezza, per cui è da addebitarsi solo alla parte offesa, da un lato, la scelta non ottimale della cesta, dall'altro, la sua non corretta utilizzazione, avendo provveduto ad assicurarla utilizzando solo uno dei ganci, dei quattro di cui essa era dotata; alla stessa parte offesa doveva ancora addebitarsi il ricorso alla gru, che era stato vietato, e la rischiosa posizione, dalla stessa assunta, proprio sotto la cesta in movimento.

 


4- Il ricorso è infondato.
 

 

In realtà, del tutto legittimamente i giudici del merito hanno ritenuto, alla stregua delle pacifiche emergenze probatorie in atti, che al C. dovesse riconoscersi una precisa posizione di garanzia -mai formalmente delegata ad altri, e dunque allo stesso direttamente riconducibile - in quanto socio accomandatario della "C. & c.", ditta appaltatrice dei lavori in corso di esecuzione, nonchè subappaltante di parte degli stessi, e titolare del cantiere nel cui ambito egli ricopriva un ruolo direttivo.
 

Proprio in ragione di tale posizione, giustamente gli stessi giudici hanno sostenuto che all'odierno ricorrente incombeva l'obbligo di assicurare il preciso rispetto delle norme di prevenzione, generiche e specifiche per l'attività esercitata, e che a lui stesso spettava di curare il coordinamento degli interventi delle varie imprese che operavano in cantiere, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro e l'incolumità di tutti i lavoratori.

Coordinamento che non risulta esser stato curato dal C., donde la corretta individuazione, in capo allo stesso, da parte della corte territoriale, di uno specifico profilo di responsabilità. Profilo, peraltro, del tutto trascurato dal ricorrente, che sul punto non ha in alcun modo interloquito, e che da solo è sufficiente a giustificare l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

D'altra parte, secondo quanto hanno affermato - senza essere smentiti - i giudici del merito, è stato anche a causa della mancanza di norme di coordinamento che il capo cantiere, dipendente dell'imputato, T.F., ha ordinato a M.S. di provvedere alla pulitura della soletta già completata; cioè, come già rilevato, ad affidare alla persona offesa - indicata quale lavoratore autonomo che aveva subappaltato parte dei lavori di carpenteria - un incarico del tutto estraneo, non solo alle sue specifiche competenze, ma anche al rapporto di subappalto.
Estraneità ed incompetenza che, a tacer d'altro, avrebbero dovuto, quantomeno, indurre, da un lato, a fornire al lavoratore le necessarie informazioni circa il lavoro da espletare, gli strumenti da adoperare e le norme di sicurezza da rispettare , dall'altro, a vigilare affinchè l'incarico fosse eseguito nel rispetto delle norme di sicurezza.


Ed appare singolare che proprio il ricorrente, a fronte dell'anomalo intervento del suo capo cantiere e dell'assenza di precise regole di coordinamento, contesti alla parte offesa l'addebito di avere posto in essere interventi che esulavano dalle sue specifiche competenze.
Ed è ancora singolare che egli contesti alla stessa parte offesa di essersi servito della gru per il trasporto del materiale da rimuovere, di avere utilizzato una cesta priva del dispositivo di sicurezza, di avere mal agganciato la cesta utilizzata per il trasporto del materiale e di essersi imprudentemente posto sotto il carico; dimenticando, da un lato, che il ricorso alla gru presuppone la presenza del gruista, pur esso dipendente della "C.", lasciato al posto di manovra malgrado le avverse condizioni climatiche, dall'altro, che dell'errata scelta della cesta e di quel mal destro intervento non può farsi carico il lavoratore, incaricato di eseguire lavori per i quale non aveva, evidentemente, alcuna esperienza e competenza.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

 


P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.