Tipologia: CCNL
Data firma: 15 luglio 1977
Validità: 01.07.1977 - 30.06.1979
Parti: Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta, Associazione nazionale italiana industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici, Intersind e Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai, Federazione italiana lavoratori del libro, Federazione italiana lavoratori arte grafica e cartaria e Fiap-Confail
Settori: Poligrafici e spettacolo, Carta, Industria

Sommario:

Sfera di applicabilità del contratto
Parte I - Norme generali
Sezione I - Sistema d'informazione

Art. 1 - Commissioni interne
Art. 2 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Art. 3 - Assemblea
Art. 4 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 5 - Permessi ed aspettative per cariche sindacali
Art. 6 - Controversie
Sezione II - Disciplina comune agli operai ed impiegati
Art. 1 - Documenti
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Consultori
Art. 4 - Assenze
Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 6 - Contratto a tempo determinato
Art. 7 - Classificazione unica
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Indennità di zona malarica
Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 12 - Regolamento interno d'azienda
Art. 13 - Innovazioni tecnologiche
Art. 14 - Appalti e lavori esterni
Art. 15 - Diritto allo studio
Art. 16 - Lavoratori studenti
Art. 17 - Diffusione di libri e riviste
Art. 18 - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato
Art. 19 - Nomenclatura
Art. 20 - Conteggi perequativi
Art. 21 - Indennità in caso di morte
Art. 22 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 23 - Disposizioni generali
Art. 24 - Istruzione professionale
Art. 25 - Decorrenza e durata
Parte II - Norme operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Allievi tecnici delle aziende cartarie
Art. 4 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 5 - Operai turnisti
Art. 6 - Cambio delle squadre per lavoro a turni
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 9 - Recuperi
Art. 10 - Giorni festivi
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Permessi
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Art. 14 - Gratifica natalizia
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trasferimenti
Art. 18 - Malattia e infortunio
A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 21 - Mutamento di mansioni
Art. 22 - Corresponsione della retribuzione
Art. 23 - Indumenti di lavoro
Art. 24 - Lavoro a domicilio
Art. 25 - Lavoro a cottimo
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 27 - Indennità di anzianità
Art. 28 - Cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda
Art. 29 - Disciplina del lavoro
Art. 30 - Apprendistato
• Durata dell’apprendistato
• Trattamento economico
• Ferie
• Malattia
• Infortunio sul lavoro o malattia professionale
• Cumulabilità
• Insegnamento complementare
• Rinvio alle disposizioni della regolamentazione degli operai
Art. 31 - Tirocinio
Art. 32 - Operai addetti alle lavorazioni grafiche
Parte III - Norme impiegati
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni
Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 6 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Permessi
Art. 9 - Congedo matrimoniale
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione
Art. 11 - Provvigioni o interessenze
Art. 12 - Indennità di cassa
Art. 13 - Indennità di contingenza
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Tredicesima mensilità
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trasferimenti
Art. 18 - Alloggio
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Malattia
Art. 21 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 22 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Indennità di anzianità
Art. 25 - Previdenza
Art. 26 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 27 - Certificato di lavoro
Art. 28 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Art. 29 - Norme speciali
Art. 30 - Sostituzione degli usi per il settore della carta
Parte IV - Salari e stipendi
Art. 1 - Piccole cartiere
Art. 2 - Indennità di contingenza
Art. 3 - Indennità per lavori disagiati
Art. 4 - Corresponsione della retribuzione - Quota oraria
Art. 5 - Conglobamento 103 punti di indennità di contingenza per gli addetti alle lavorazioni grafiche
Protocollo aggiuntivo - Distribuzione del contratto
Allegati
Allegato n. 1 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario (escluse le lavorazioni grafiche)
Allegato n. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario per gli addetti alle lavorazioni grafiche
Allegato n. 3 - Tabella dei minimi salariali degli apprendisti
Allegato n. 4 - Verbale di accordo
Allegato n. 5 - Valori limite di soglia degli inquinanti atmosferici adottati dalla American conference of governmental industrial hygienist per il 1971
Allegato n. 6 - Legge 15-7-1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Allegato n. 7 - Legge 20-5-1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pastalegno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone

Addì, 15-7-1977 tra l’Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta; l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, con la partecipazione dell’Istituto poligrafico dello Stato; l’Associazione sindacale Intersind, e la Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai, la Federazione italiana lavoratori del libro, la Federazione italiana lavoratori arte grafica e cartaria, assistiti dalle delegazioni unitarie delle province di Milano, Frosinone, Varese, Torino, Cuneo, Roma, Udine, Bergamo, Vicenza, Lucca, Novara, Vercelli, Foggia, Como, Verona, Brescia, Treviso, Genova, Nuoro, Pistoia, Bologna, Ancona, Chieti, Mantova, Macerata, Trento, Gorizia, L’Aquila, Padova, Modena, Salerno, Bolzano, Pavia, Ferrara, Cosenza, Belluno, Viterbo, Perugia, Parma, Piacenza, Catania, Arezzo, Napoli, Caserta, Ravenna, Savona, Forlì, Cagliari, Siena, Sassari, Massa Carrara, Reggio Calabria, Terni, Pisa, Siracusa, Alessandria, Firenze, Cremona, Reggio Emilia, Venezia, Padova, Grosseto, Palermo, Latina, Ragusa, Agrigento, Livorno, Rovigo, Trieste, Messina, La Spezia, Rieti, Asti e delle città di Biella e Lecco, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende esercenti l’industria della carta, cartoni e paste per carta, per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone e per i lavoratori da esse dipendenti, in sostituzione del CCNL 27-7-1975.

Addì, 15-7-1977 tra l’Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta; l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, con la partecipazione dell’Istituto poligrafico dello Stato, l’Associazione sindacale Intersind, e la Federazione nazionale lavoratori carta e stampa,
con l’intervento di una Delegazione composta dai rappresentanti delle province di Ancona, Asti, Bergamo, Catania, Chieti, Como, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Latina, Lucca, Macerata, Milano, Padova, Palermo, Pistoia, Pordenone, Potenza, Rieti, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo; con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori, e la Federazione italiana autonoma poligrafici Fiap - Confail, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende esercenti l’industria della carta, cartoni e paste per carta, per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone e per i lavoratori da esse dipendenti in sostituzione del CCNL 27-7-1975.

Sfera di applicabilità del contratto
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le aziende esercenti l’industria della carta e cartone, e delle paste per carta e a tutti i lavoratori da esse dipendenti nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, e si intende stipulato con l’impegno da parte delle Associazioni dei lavoratori contraenti a non concordare con altre Associazioni di datori di lavoro dei due settori condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto.
L’inosservanza dell’impegno di cui sopra è giusta causa di decadenza del presente contratto.
Si intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori, raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di cartone, tovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, e lavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande contenuto, delle scatole, delle cartine, e tubetti per sigarette, delle veline per l’imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di carta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, ecc. limitatamente, per queste ultime, a quelle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l’apporto delle lavorazioni grafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc.
Il presente contratto ha valore anche per i lavoratori dipendenti dalle aziende che, per la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta e del cartone lavorano e trasformano, per effetto di accoppiamento o di estrusioni, anche altre materie quali il politene, il cellophane, ecc. quando queste ultime non sono prodotte dalle stesse aziende.

Parte I - Norme generali
Sezione I - Sistema d'informazione

Le parti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, effettueranno, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, e comunque su richiesta di una delle parti, un esame congiunto per discutere le implicazioni di cui ai commi seguenti, esprimendo le loro autonome valutazioni:
a) Livello nazionale - Ciascuna Associazione imprenditoriale firmataria fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni globali riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l’armonico sviluppo del settore medesimo, nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all’occupazione.
Nel corso di tale incontro le Associazioni imprenditoriali informeranno i sindacati nazionali di categoria sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
b) Livello di Gruppo - In occasione di uno specifico incontro, promosso dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, i Gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza delle Organizzazioni sindacali stipulanti le stesse informazioni di cui al punto a) nonché i programmi produttivi.
c) Livello territoriale - Le informazioni di cui al punto a), globalmente riferite all’ambito di competenza dell’Associazione territoriale imprenditoriale verranno fornite dalla stessa al Sindacato provinciale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di Aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
d) Livello di unità produttiva - Le informazioni di cui al punto a) verranno fornite specificamente dalle unità produttive con più di 300 dipendenti, su richiesta delle RSA avanzata per il tramite del competente sindacato di categoria nel corso di appositi incontri convocati dalla Associazione locale imprenditoriale.
Nel corso degli incontri di cui sopra le parti esamineranno i problemi relativi al personale femminile dipendente anche a tutela dei livelli occupazionali, nonché al personale giovanile assunto ai sensi della legge 1-6-1977, n. 285.
Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 300 potranno essere effettuati, su richiesta di una delle parti aziendali, rappresentate ed assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali, incontri per l’esame di eventuali problemi e situazioni di natura strutturale e produttiva che richiedessero un approfondimento di tale sede anche ai fini di tutelare l’occupazione e favorire lo sviluppo.

Art. 1 Commissioni interne
I compiti delle Commissioni Interne sono e saranno quelli derivanti dagli accordi interconfederali vigenti per l’industria.

Art. 2 Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall’art. 25 della legge 20-5-1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nella azienda fuori dell’orario di lavoro con l’invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell’azienda.

Art. 3 Assemblea
Le assemblee di cui alla legge 20-5-1970, n. 300, potranno essere indette anche dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori hanno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.
[…]

Art. 6 Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite la Commissione interna o le RSA, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L’iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni territoriali industriali e, nel caso di mancato accordo, comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell’Associazione nazionale di categoria.

Sezione II - Disciplina comune agli operai ed impiegati
Art. 2 Visita medica

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell’azienda per l’accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui è destinato.
Il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 3 Consultori
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile, consentiranno, a richiesta delle RSA, che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all’interno dell’azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l’attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L’accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell’orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.

Art. 5 Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 6 Contratto a tempo determinato
Per quanto concerne il contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni della legge n. 230 del 18-4-1962.

Art. 8 Orario di lavoro
La durata dell’orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell’azienda lo consentano, la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Al fine dell’attuazione generale dell’orario di lavoro contrattuale si conviene che presso le aziende dove tale obiettivo non è ancora stato raggiunto le Direzioni esamineranno con le Rappresentanze sindacali i problemi di organico e gli altri problemi collegati con la realizzazione dell’obiettivo medesimo concordando le relative soluzioni.
Nelle aziende per le quali il lavoro è, o sarà organizzato, a ciclo continuo di sette giorni su sette con riposo compensativo, sarà istituita una quarta squadra per consentire ai lavoratori la rotazione dei riposi.
A tutti i lavoratori delle cartiere che lavorino a ciclo continuo di sette giorni su sette sarà corrisposta una maggiorazione del 6 per cento sul minimo tabellare e sull’indennità di contingenza al 30-6-1977. Tale maggiorazione fa parte della retribuzione a tutti gli effetti ed assorbe eventuali trattamenti aziendali aventi la stessa caratteristica.
Ai lavoratori turnisti sarà inoltre corrisposta la maggiorazione prevista dall’art. 7 - parte operai - per la prestazione domenicale con riposo compensativo.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
I lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiranno di riposi, retribuiti, da distribuire sui tre turni, nella misura di:
- 9 giorni di riposo, nel corso dell’anno, per i turnisti che lavorano a ciclo continuo (7 giorni su 7);
- 6 giorni di riposo, nel corso dell’anno, per i turnisti che non lavorano a ciclo continuo; per detti lavoratori i suddetti 6 giorni di riposo saranno elevati a 9 con le seguenti gradualità:
- 7 gg. a partire dal 1-1-1978
- 8 gg. a partire dal 1-1-1979
- 9 gg. a partire dal 1-1-1980.
Questi riposi maturano in rapporto ai turni effettivamente lavorati.
In sede aziendale saranno esaminati i problemi, anche di organico, connessi con l’effettuazione delle suddette giornate di riposo, concordando le relative soluzioni, ivi compresi i tempi di godimento, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti (non monetizzati).
I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti adottati in sede aziendale o mediante concessione di riposi retribuiti o mediante riduzione di orario di lavoro a parità di retribuzione. In questo ultimo caso, quindi, la riduzione dell’orario attuata in sede aziendale esclude la concessione dei riposi fino a compensazione delle sopraindicate misure.
La disciplina di cui ai precedenti commi ottavo, nono, decimo e undicesimo entra in vigore dal 1-1-1977 e successive date ed il trattamento relativo non è cumulabile con altri eventuali analoghi trattamenti derivanti da future eventuali norme di legge o accordi di carattere generale.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del RDL 15-3-1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.

Art. 9 Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo eccezioni o deroghe consentite dalla legge.
Per i lavoratori adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all’art. 7, parte operai e IV parte impiegati per il lavoro eseguito di domenica.
Chiarimento a verbale
Si chiarisce che per "normalmente" si è voluto riferirsi ad una predisposizione normale di lavoro domenicale, e tale deve intendersi anche se intervengono interruzioni dovute ad esigenze stagionali, mancanza di materie prime, diminuzioni di lavoro e cause di forza maggiore in genere.

Art. 10 Indennità di zona malarica
Le Associazioni territoriali locali potranno stabilire un’indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità sarà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un’altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 11 Igiene e sicurezza del lavoro
1) Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità o l’igiene dell’ambiente di lavoro curandone l’areazione, la pulizia, l’illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi ed adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall’azienda, in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Dette prescrizioni saranno portate tempestivamente a conoscenza delle RSA.
2) Non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, o sostanze tossiche o nocive superi i limiti massimi (Mac) stabiliti dalle tabelle dell’American conference of governmental industrial hygienists indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese) allegate al presente contratto.
In attuazione del disposto dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, i lavoratori, mediante i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, partecipano alla ricerca delle cause e contrattano con la Direzione l’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza intese ad eliminare eventuali motivi che determinino condizioni di pericolo, di nocività o di particolare insalubrità ambientale.
Rappresentanti dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione potranno, in numero non superiore a 3, partecipare alla discussione in uno con le RSA, con il riconoscimento della normale retribuzione, quando la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
I dirigenti delle RSA partecipano al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici di cui al successivo punto 3).
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive viene effettuata da personale professionalmente qualificato appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico - quale Enpi, Inail, Istituto superiore di sanità, CNR, servizio igienico sanitario di Enti locali, Istituto universitario - scelto di comune accordo tra la Direzione aziendale e le RSA.
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui viene a conoscenza.
Gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dagli Enti concordemente designati di cui al quinto comma del presente punto, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra formeranno oggetto di valutazione tra Direzione aziendale e RSA.
3) Vengono istituiti, tenuti ed aggiornati a cura dell’azienda:
a) il registro dei dati ambientali: in esso saranno annotati, per ogni stabilimento o reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare insalubrità ambientale; il registro sarà tenuto a disposizione delle RSA;
b) il registro dei dati biostatistici, nel quale saranno annotati, per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione delle RSA.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento all’istituendo servizio sanitario nazionale.
Norma transitoria per il settore della carta
Le disposizioni di cui all’art. 3 parte IV del Contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante le lavorazioni disagiate, resteranno in vigore finché saranno definite ed attuate le intese aziendali per la realizzazione dell’articolo di cui sopra.
Con l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’importo in cifra delle indennità previste dall’art. 3 parte IV del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro sarà conservato "ad personam" a ciascun lavoratore interessato nella misura media effettivamente percepita nell’arco delle ore retribuite dell’ultimo anno. Tale importo sarà conguagliabile con eventuali emolumenti comunque denominati - non generalizzati all’intera categoria contrattuale cui appartiene la mansione svolta - che gli interessati vengano a percepire nei posti di lavoro che ricoprano o vadano a ricoprire.

Art. 12 Regolamento interno d'azienda
Il regolamento interno d’azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 13 Innovazioni tecnologiche
Allo scopo di ricercare e di attuare in tempo utile, rispetto alla programmazione aziendale, la migliore soluzione dei problemi sindacali riguardanti l’attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di sistemi di produzione o di organizzazione del lavoro, che facciano sorgere nell’ambito aziendale questioni relative a nuove qualifiche, determinazione di nuovi organici, riconversioni professionali e modifiche ai livelli di occupazione, le aziende, ove l’esame esperito con le RSA non abbia portato alla soluzione dei relativi problemi, ne daranno notizia, tramite le Organizzazioni territoriali competenti, alle Organizzazioni territoriali di categoria dei lavoratori, al fine di disciplinare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando la procedura di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell’orario di lavoro delle maestranze con l’introduzione della 4a squadra, al fine di realizzare l’orario di lavoro contrattuale.
Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell’orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

Art. 14 Appalti e lavori esterni
Nelle aziende con più di 50 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione, a meno che non riguardi attività così specialistica da potersi ritenere completamente al di fuori dal campo di attività dell’azienda.
I lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere impiegati, all’interno dell’azienda appaltante, in lavori direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell’azienda stessa.
Le lavorazioni previste dalla norma relativa alla "sfera di applicabilità del contratto" limitatamente alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e cartone potranno essere affidate dalle aziende solo a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. Inoltre tali aziende comunicheranno periodicamente alle RSA i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori stessi.

Art. 23 Disposizioni generali
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 24 Istruzione professionale
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Parte II - Norme operai
Art. 4 Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia

Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia l’orario medio settimanale di lavoro è di 40 ore.
[…]
Le disposizioni che precedono non modificano le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.

Art. 5 Operai turnisti
[…]
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz’ora di riposo, questa, anche per le donne, potrà essere applicata a turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista (vedi dichiarazione a verbale).
[…]
Dichiarazione a verbale per il settore cartotecnico
Ove a livello aziendale venga ritenuta preferibile potrà essere applicata, mediante accordo a livello aziendale, la normativa prevista dal CCNL 1973 per il settore cartotecnico secondo cui la mezz’ora non sarà né retribuita né considerata come effettivo orario di lavoro, mentre permane il diritto alle maggiorazioni.

Art. 6 Cambio delle squadre per lavoro a turni
Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con l’attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall’operaio che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
In tale caso all’operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 30 per cento per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 55 per cento per il prolungamento del secondo turno da computare sulla normale retribuzione.

Art. 7 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
In conformità a quanto stabilito dai commi primo e terzo dell’art. 8 (orario di lavoro) - parte prima, norme generali, sez. 2a - il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Tuttavia, nei casi di urgenza o di particolare necessità, le aziende potranno fare ricorso al lavoro straordinario, dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Nei casi, invece, di effettuazione di prestazione straordinaria non rientrante nel comma precedente, ferma restando l’attuazione generale dell’orario contrattuale di lavoro tenendo sempre conto della non obbligatorietà, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA.
[…]

Art. 9 Recuperi
È in facoltà dell’azienda far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore e le soste di lavoro concordate, corrispondendo all’operaio la sola normale retribuzione. Per i turnisti il recupero potrà avvenire anche nei giorni festivi con il riconoscimento della relativa maggiorazione.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dal precedente art. 8.
I recuperi avverranno entro 30 giorni per gli operai giornalieri e per non più di 1 ora al giorno e per gli operai turnisti entro 45 giorni.

Art. 18 Malattia e infortunio
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, e tale da consentire la continuazione della attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denunzia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accada all’operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denunzia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a mansione inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale mansione inferiore.
In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata con diritto però alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a mansione inferiore.

Art. 19 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’Inam una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
[…]

Art. 23 Indumenti di lavoro
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, ad usura particolare di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.

Art. 24 Lavoro a domicilio
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla tutela del lavoro a domicilio (legge 18-12-1973, n. 877) le parti concordano quanto segue:
a) le aziende committenti di lavoro a domicilio sono tenute a comunicare alle RSA i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) l’azienda committente dovrà garantire che il lavoro a domicilio sia eseguito con l’osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]
f) è fatto divieto alle aziende committenti di lavoro a domicilio di avvalersi dell’opera di mediatori od intermediari comunque denominati nonché di affidare lavoro a domicilio, di cui alla legge 18-12-1973, n. 877, ai propri dipendenti. Inoltre le aziende si asterranno dall’affidare lavori a domicilio a terze persone che risultino avere una occupazione stabile.

Art. 25 Lavoro a cottimo
L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema di cottimo, quando in conseguenza dell’organizzazione del lavoro è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.
[…]
L’azienda, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà a scopo informativo ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri del sistema di cottimo.

Art. 29 Disciplina del lavoro
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
L’importo delle multe sarà devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d’accordo fra la Direzione, la Commissione interna o le RSA.
Per le sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora l’operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidente irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza ed in tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualche modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l’operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo però il diritto dell’azienda di operare sulla indennità di risoluzione del rapporto e fino alla concorrenza della indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
5) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
7) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
8) risse nello stabilimento;
[…]

Art. 30 Apprendistato
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla legge 19-1-1955, n. 25 e dal relativo regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668 e dalle disposizioni seguenti.

Durata dell’apprendistato
Salvo quanto disposto dall’apposita norma per gli apprendisti addetti alle lavorazioni grafiche, il periodo di apprendistato ha la durata di 2 anni ed è riferito alle categorie di mestiere (vedi chiarimento a verbale) per le aziende esercenti l’industria della carta e cartone e delle paste per carta, mentre è riferito ai vari rami delle lavorazioni per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
Chiarimento a verbale per il settore della carta
Le categorie di mestiere sono corrispondenti agli inquadramenti nel gruppo categoriale C/4 e nel gruppo categoriale D/1.

Cumulabilità
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché si riferiscano alla stessa attività e sempreché l’apprendista documenti, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza di corsi di insegnamento complementari che siano obbligatori per legge (ove esistano).

Insegnamento complementare
Le ore destinate all’insegnamento complementare ai sensi della legge 19-1-1955, n. 25, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

Rinvio alle disposizioni della regolamentazione degli operai
Per tutto quanto non è previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa disposta per gli operai.

Art. 31 Tirocinio
La durata del tirocinio è fissata in anni 1.
[…]

Parte III - Norme impiegati
Art. 4 Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni

[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Tuttavia, nei casi di urgenza, o di particolare necessità, le aziende potranno fare ricorso al lavoro straordinario, dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Nei casi, invece, di effettuazione di prestazione straordinaria non rientrante nel comma precedente, ferma restando l’attuazione generale dell’orario contrattuale di lavoro, tenendo sempre conto della non obbligatorietà, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA.
[…]

Art. 5 Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[…]

Art. 19 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante i tre mesi dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente, le impiegate hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto percepiscono allo stesso titolo da parte dell’Inam.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’Inam una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
[…]

Art. 21 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Agli impiegati, per i quali sussiste l’obbligo di legge di assicurazione all’Inail, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la continuità dell’attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall’impiegato al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accada all’impiegato in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l’impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
[…]

Art. 28 Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e la diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
6) avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di normale retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con trattenuta sulla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 29 Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Parte IV - Salari e stipendi
Art. 3 Indennità per lavori disagiati

Verrà corrisposta una speciale indennità agli operai che:
a) siano addetti alla produzione e manipolazione di sostanze chimiche con esalazioni nocive (cloro, acido cloridrico, soda caustica, cloruro di calce, formaldeide, vernici alla nitrocellulosa, alla formalina e all’acetone, piombo, ecc.), laddove non esistano apparecchiature efficienti di captazione o eliminazione delle esalazioni;
b) siano addetti alla impregnazione in bagni di resina e paraffina a 200 gradi di prodotti presfibra ove non esistano efficienti impianti di captazione delle esalazioni;
c) siano addetti a reparti o lavorazioni in cui si verifichi produzione di polvere (spolveratura della paglia e dello straccio, cernita dello straccio e della cartaccia, soffiatura in caldaie, costruzione di mole, cilindri e platine con agglomerati di pietrisco e polvere di quarzo, ecc.), laddove non esistano apparecchiature efficienti per la captazione delle polveri;
d) siano addetti a lavori di facchinaggio pesante cioè richiedenti al lavoratore una prestazione fisica superiore al normale;
e) siano addetti a reparti in cui il lavoro si svolga in condizioni particolarmente disagiate: tali sono, per ora, considerati i reparti di preparazione legno per la sfibratura e la sminuzzatura nella fabbricazione di cellulosa e pasta meccanica, le varie operazioni alle pile lavastracci e la preparazione delle colle e gelatine animali;
f) siano addetti alle satine ove il lavoro sia svolto nel modo adottato dalla cartiera Miliani di Fabriano.
Tale speciale indennità (stabilita nella misura di lire dodici orarie) viene corrisposta limitatamente alle prestazioni effettive nelle lavorazioni indicate ed è naturalmente estesa anche ai lavoratori che dovessero sostituire o integrare l’opera degli addetti stabili a tali lavori.
Per gli addetti non occasionali l’indennità rientra tra gli elementi della retribuzione globale.
L’indennità assorbe fino a concorrenza del suo ammontare le eventuali già in atto allo stesso titolo.