Tipologia: CCNL
Data firma: 18 marzo 1977
Validità: 01.09.1976 - 30.09.1979
Parti: Associazione nazionale artigiani della ceramica, vetro e affini - Cgia, Fnae-Cna, Federazione italiana nazionale artigiani della ceramica e del vetro - Casa, Claai e Fulc (Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil)
Settori: Chimici, Ceramica, Artigianato

Sommario:

Sfera di applicazione
Struttura e normative generali del contratto
Art. 1 - Intese sulle informazioni in materia di investimenti, sviluppo economico produttivo, decentramento
Art. 2 - Lavoro conto terzi
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Documenti e visita medica
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 8 - Recuperi
Art. 9 - Assenze
Art. 10 - Delegato di impresa
Art. 11 - Diritto di assemblea
Art. 12 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 13 - Permessi per cariche sindacali
Art. 14 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 15 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla paga
Art. 16 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 18 - Reclami e controversie
Art. 19 - Ambiente di lavoro e tutela della salute
Art. 20 - Diritto allo studio
Art. 21 - Apprendistato
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Festività
Art. 24 - Affissioni
Art. 25 - Trattamenti in caso di malattie ed infortuni
Art. 26 - Congedo matrimoniale
Art. 27 - Trattamento in caso di maternità
Art. 28 - Chiamata o richiamo alle armi
Art. 29 - Trasferte
Art. 30 - Gratifica feriale
Art. 31 - Tredicesima mensilità
Art. 32 - Aumenti periodici
Art. 33 - Rapporti in azienda
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Art. 35 - Licenziamento senza preavviso
Art. 36 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 37 - Indennità in caso di morte
Art. 38 - Cessione, trasformazione e trapasso di impresa
Art. 39 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 40 - Condizioni di miglior favore
Art. 41 - Contributi sindacali
Art. 42 - Decorrenza e durata
Normativa operai

Art. 43 - Riposo settimanale
Art. 44 - Abiti da lavoro
Art. 45 - Calcolo dell’indennità
Art. 46 - Indennità di anzianità per cessazione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 48 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 49 - Lavoro a cottimo
Art. 50 - Utensili e materiali e loro conservazione
Art. 51 - Prevenzione delle malattie professionali
Art. 52 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Normativa impiegati
Art. 53 - Riposo settimanale
Art. 54 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 55 - Indennità di trasporto
Art. 56 - Indennità di anzianità
Art. 57 - Classificazione dei lavoratori
Allegati
Allegato 1
Allegato 2 - Regolamentazione dell’apprendistato
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3
Art. 4 - Durata del tirocinio
Art. 5 - Minimi di paga base
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Insegnamento complementare
Art. 8 - Attribuzione della qualifica
Allegato 3 - Regolamentazione del lavoro a domicilio
Art. 1 - Definizione del lavoro a domicilio
Art. 2 - Libretto personale di controllo
Art. 3 - Responsabilità del lavorante a domicilio
Art. 4 - Retribuzioni
Art. 5 - Maggiorazione della retribuzione
Art. 6 - Lavoro notturno e festivo
Art. 7 - Pagamento delle retribuzioni
Art. 8 - Fornitura materiali
Art. 9
Allegato 4 - Accordo interconfederale 24-4-1975 per l’adozione del meccanismo della scala mobile e la regolamentazione dell’indennità di contingenza nel settore dell’artigianato

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della ceramica, terracotta e gres

Addì 18-3-1977 tra l’Associazione nazionale artigiani della ceramica, vetro e affini, aderente alla Confederazione generale italiana dell’artigianato (Cgia), con l’assistenza della Confederazione generale italiana dell’artigianato, la Federazione nazionale artigiani dell’edilizia (Fnae) aderente alla Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna), la Federazione italiana nazionale artigiani della ceramica e del vetro aderente alla Confederazione artigiana sindacati autonomi (Casa), la Confederazione libere associazioni artigiane italiane (Claai) e la Federazione unitaria lavoratori chimici (Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil) viene stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sfera di applicazione
Il presente contratto è valido per gli operai, apprendisti, impiegati dipendenti dalle imprese artigiane della ceramica, porcellana, gres, terracotta, ecc., che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25-7-1956, n. 860 e relativo regolamento, nonché dal DPR 8-6-1964, n. 537 concernente i mestieri artistici e tradizionali appartenenti al settore ceramica.

Struttura e normative generali del contratto
Art. 1 - Intese sulle informazioni in materia di investimenti, sviluppo economico produttivo, decentramento
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana dei settori della ceramica ha assunto nell’economia generale del settore e del Paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato finalizzate al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive della loro autonomia.
A) Impegno delle parti all’esame congiunto su scala nazionale, regionale per settore, in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane; alla salvaguardia ed allo sviluppo dell’occupazione.
Le informative sui temi ed ai livelli sopra indicati permetteranno inoltre alle parti di valutare la possibilità di iniziative congiunte che favoriscano prospettive di sviluppo alle imprese artigiane.
Di norma l’incontro avverrà una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.
B) Impegno delle parti all’esame congiunto a livello regionale per la verifica dei piani d’investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della Regione sui problemi dell’artigianato, ed investimenti agevolati del credito selezionato per settori e principalmente indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell’autonomia produttiva delle imprese artigiane - alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e l’eventuale riconversione della produzione.
L’esame dei temi ed ai livelli sopraindicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali, alle condizioni economiche e normative dei lavoratori e si svolgerà di norma una volta all’anno su richiesta di una delle parti.
C) Impegno delle parti per un’indagine conoscitiva, a livello regionale, per un confronto in ordine agli orientamenti dell’organizzazione e strutturazione produttiva artigiana nell’ambito dei settori omogenei ed a particolari fasi del ciclo produttivo al fine di valutare il fenomeno nei suoi vari aspetti.
C1) Nell’ambito degli incontri regionali di cui ai punti A), B), C) le parti potranno consensualmente individuare aree interprovinciali significative per il settore (comprensori interprovinciali).
Nell’ambito suddetto le parti potranno consensualmente individuare province che presentino significative concentrazioni di aziende con produzioni omogenee di settore (comprensori provinciali).
Nota a verbale
1) Le parti concordano che tutto quanto sopra previsto comporta l’esclusione dell’applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermi restando i livelli d’incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dalla istanza superiore in mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.
Le richieste d’incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle Organizzazioni nazionali contraenti.

Art. 2 - Lavoro conto terzi
Le aziende committenti lavorazioni a terzi, richiederanno alle imprese esecutrici l’impegno all’applicazione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 3 - Assunzione
[…]
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
[…]
Chiarimento a verbale
Le parti concordano che non intendono mutare l’attuale stato di fatto nel senso che un lavoratore con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.

Art. 4 - Documenti e visita medica
[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell’assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’impresa.

Art. 6 - Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, a decorrere dal 1-9-1976 l’orario di lavoro contrattuale è fissato in 40 ore distribuite di norma su 5 giorni dal lunedì al venerdì.
[…]
È ammesso il lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) in casi imprescindibili e che comunque deve avere carattere occasionale e temporaneo.
[…]

Art. 8 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 30 (trenta) giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 10 - Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura di alcune imprese artigiane del settore, ferma restando la situazione di fatto esistente, come organi di collegamento tra datore di lavoro e lavoratori, potrà essere scelto tra questi ultimi un delegato d’impresa.
Si conviene che le imprese possono avere un delegato di impresa qualora abbiano almeno otto dipendenti.

Art. 11 - Diritto di assemblea
Potranno essere effettuate un massimo di otto ore di assemblea all’anno nelle imprese con almeno 15 dipendenti, fuori dagli stabilimenti mantenendo le condizioni di miglior favore.
Per le aziende oltre i 15 dipendenti le assemblee sono di un massimo di 10 ore annue e possono essere utilizzate sia fuori che dentro l’azienda.
[…]

Art. 17 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica salvo eccezioni previste dalla legge.
Per il personale a cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni avvicendati, il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo".
In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l’impresa dovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.
In mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore, il lavoratore che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.

Art. 18 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all’autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Fermo restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del presente contratto, prima di adire l’autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Art. 19 - Ambiente di lavoro e tutela della salute
1) Le parti si impegnano ad operare per l’eliminazione delle condizioni ambientali nocive.
2) La struttura sindacale aziendale partecipa alla ricerca delle cause che hanno determinato le situazioni ambientali nocive, e delle misure per la loro eliminazione; tale ricerca, d’intesa con le parti, potrà essere affidata ad organismi ed istituti di diritto pubblico qualificati. La RSA o il delegato d’impresa ricercherà con l’impresa le misure da adottare per migliorare le condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose.
3) Le parti si danno atto che quanto previsto dalla presente regolamentazione attua il disposto dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300 e che la complessità del programma di eliminazione e riduzione dei fattori ambientali nocivi e particolarmente gravosi, richiede che la sua attuazione avvenga osservando le opportune priorità e tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la realizzazione.
4) Le parti concordano infine sulla piena applicazione dell’art. 12 della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 21 - Apprendistato
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato valgono le norme di cui all’allegato regolamento.

Art. 24 - Affissioni
L’impresa consentirà ai sindacati territoriali di categoria di far affiggere, possibilmente in spazi appositi, comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili dei Sindacati attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate al titolare dell’impresa.

Art. 27 - Trattamento in caso di maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge del 30-12-1971, n. 1204.

Art. 33 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati e non può apportare ad essi modifiche. I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l’azienda ne sia venuta a conoscenza.

Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati, solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
[…]
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell’impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Art. 35 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all’azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati nella negligenza al materiale dell’azienda o di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 34 (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell’arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l’autorizzazione della direzione:
- di oggetti ed opere per uso proprio di terzi all’interno dell’azienda;
- di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta per conto di terzi fuori dell’azienda;
g) introduzione di persone estranee nell’azienda senza regolare permesso;
[…]
l) insubordinazione verso i superiori;
m) rissa nell’interno dell’azienda.

Normativa operai
Art. 43 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica salvo eccezioni previste dalla legge.
Per i lavoratori cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni avvicendati, il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo". In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l’impresa preavviserà il lavoratore possibilmente 48 ore prima. In mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore, il lavoratore che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo, avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.

Art. 44 - Abiti da lavoro
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l’impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli operai interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli) concorrendo nella spesa in ragione del 60 per cento.
In via di principio l’assegnazione dell’indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all’anno dietro presentazione dell’indumento deteriorato.
[…]
Nell’eventualità che, fuori dei casi previsti dai precedenti commi, il lavoratore faccia richiesta di un indumento da adoperare durante il lavoro, l’impresa in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore ne favorirà l’acquisto con facilitazione di pagamento.

Art. 47 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L’orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al RD 6-12-1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi ed i portieri aventi alloggio nei locali dell’impresa o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge.
L’orario contrattuale di lavoro per il singolo operaio viene ridotto a 50 ore settimanali.
[…]

Art. 48 - Turnisti a ciclo continuo
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto i turnisti a ciclo continuo in servizio continuativo nelle 24 ore su sette giorni alla settimana godranno nel corso dell’anno solare secondo intese aziendali di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanali lavorate. […]

Art. 49 - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 50 - Utensili e materiali e loro conservazione
Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi.
[…]
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. […]
Il lavoratore non potrà portare modifiche agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per i danni al materiale.

Art. 51 - Prevenzione delle malattie professionali
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Normativa impiegati
Art. 53 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Allegati
Allegato 2 - Regolamentazione dell’apprendistato
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato della ceramica, è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente accordo e, per quanto applicabili, dalle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Art. 3
I periodi di tirocinio prestato in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini del computo della durata massima dei periodi di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre imprese, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che sono obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto dell’apprendista sarà rilasciato dall’impresa in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[…]

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate, sono stabilite nelle tabelle sottoelencate.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nelle tabelle l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo di tirocinio) dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
La durata normale del periodo di apprendistato per i tornitori, forgiatori e pittori è la seguente:

Titolo di studio 15 anni 16 anni 17 anni 18 anni 19-20 anni
Gruppo 1)
Non in possesso di licenza di scuola d'obbligo
4 3,5 3 2,5 2
Gruppo 2)
Con diploma di scuola d'obbligo (scuola elementare + scuola media unica o ex scuola media unica o ex scuola d'avviamento professionale)
3,5 3 2,5 2 1,5
Gruppo 3)
Con ammissione al II corso di scuola tecnica industriale od istituto professionale di attività corrispondente a quella oggetto dell'apprendista
3 2,5 2 1,5 1
Gruppo 4)
Per coloro che presentino il diploma di istituto professionale inferiore la durata dell'apprendistato è di un anno in base alla legge 31 marzo 1966, n. 205.
Per coloro che dimostrino di essere in possesso all'atto dell'assunzione dell'attestato di qualifica di cui all'art. 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, la durata suddetta è ridotta a 6 mesi.

Per i mestieri non indicati la durata normale del periodo di apprendistato è la seguente:

Titolo di studio 15 anni 16 anni 17 anni 18 anni 19-20 anni
Gruppo 1)
Non in possesso di licenza di scuola d'obbligo
3,5 3 2,5 2 1,5
Gruppo 2)
Con diploma di scuola d'obbligo (scuola elementare + scuola media unica o ex scuola media unica o ex scuola d'avviamento professionale)
3 2,5 2 1,5 1
Gruppo 3)
Con ammissione al II corso di scuola tecnica industriale od istituto professionale di attività corrispondente a quella oggetto dell'apprendista
2,5 2 1,5 1 1,5
Gruppo 4)
Per coloro che presentino il diploma di istituto professionale inferiore la durata dell'apprendistato è di un anno in base alla legge 31 marzo 1966, n. 205.
Per coloro che dimostrino di essere in possesso all'atto dell'assunzione dell'attestato di qualifica di cui all'art. 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, la durata suddetta è ridotta a 6 mesi.

Art. 7 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, verranno concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.

Allegato 3 - Regolamentazione del lavoro a domicilio
Art. 1 Definizione del lavoro a domicilio

Per la definizione di lavoro a domicilio si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla legge 18-12-1973, n. 877.

Art. 2 Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio oltre il libretto di cui alla legge 10-1-1935, n. 112, deve essere munito a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.

Art. 4 Retribuzioni
[…]
La compilazione e l’approvazione delle tariffe e del loro aggiornamento, in esecuzione agli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni provinciali artigiane e dei lavoratori; questi ultimi potranno avvalersi della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente le caratteristiche delle varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti lavoratori cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda e delle aziende interessate.
A tal fine nelle aree provinciali e interprovinciali omogenee di cui al punto C1 dell’art. 1 ove è presente il lavoro a domicilio una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali commissioni.

Art. 9
Per tutto quanto non è espressamente disposto dalla presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applichino le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla legge 18-12-1973, n. 877.
Dichiarazione a verbale
È di competenza delle parti stipulanti il presente contratto l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio e le norme disciplinanti del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove è possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Resta convenuto tra le parti stipulanti il presente contratto che per quanto concerne le eventuali innovazioni dell’ipotesi d’accordo siglata il 28-7-1976, queste avranno decorrenza 1-3-1977.
Dichiarazione a verbale
La delegazione della Casa dichiara, che, al momento della firma del presente contratto, non ha ancora ottenuto la delega per la firma da parte della propria Associazione di Perugia.