Tipologia: CCNL
Data firma: 5 aprile 1977
Validità: 01.03.1977 - 31.10.1979
Parti: Associazione italiana lavanderie puliture a secco tintorie - Cgia, Satla-Fnaa-Cna, Fantel, Claai e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Pulitintolavanderie, Artigianato

Sommario:

Parte Generale
Art. 1 - Categorie soggette ad efficacia del contrato
Art. 2 - Condizioni di miglior favore
Art. 3 - Reclami e controversie
Art. 4 - Decorrenza e durata
Art. 5 - Sviluppo economico-produttivo, investimenti, occupazione decentramento
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Corresponsione della retribuzione
Art. 9 - Pluralità e mutamento di mansioni
Art. 10 - Orario di lavoro
Art. 11 - Percentuali di maggiorazione per lavoro eccedente l'orario normale contrattuale, lavoro domenicale, festivo, notturno
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Trattamento minori
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Maternità
Art. 17 - Servizio militare
Art. 18 - Trasferte
Art. 19 - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 20 - Cessione, trasformazione o trapasso di impresa
Art. 21 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 22 - Indennità in caso di morte
Art. 23 - Permessi
Art. 24 - Disciplina del lavoro
Art. 25 - Trattenute per il risarcimento danni
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
• Rimprovero, multa, sospensione
• Prescrizione delle sanzioni
• Licenziamento
Art. 27 - Ambiente di lavoro
Art. 28 - Lavoratori studenti
Art. 29 - Diritto allo studio
Diritti sindacali
Art. 30 - Delegato d' impresa
Art. 31 - Assemblee
Art. 32 - Permessi retribuiti
Parte Operai
Art. 33 - Sospensione del lavoro
Art. 34 - Determinazione della paga oraria
Art. 35 - Gratifica natalizia
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 37 - Indennità di anzianità
Art. 38 - Apprendistato
• Percentuali paga e misure dell’apprendistato
• Insegnamento complementare
Art. 39 - Malattia ed infortunio
Art. 40 - Trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale
Art. 41 - Festività
Art. 42 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoro a domicilio

2) Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3) Libretto personale di controllo
4) Responsabilità del lavoratore a domicilio
5) Retribuzioni
6) Maggiorazione della retribuzione
Parte intermedi ed impiegati

Art. 43 - Sospensione e riduzione del lavoro
Art. 44 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
Art. 45 - Determinazione paga oraria
Art. 46 - Festività
Art. 47 - Tredicesima mensilità
Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 49 - Indennità di anzianità
Art. 50 - Malattia ed infortunio
Art. 51 - Trattamento economico per malattia ed infortunio
Parte IV
Art. 52 - Aumento salariale
Art. 53 - Abolizione delle differenze zonali di paga
Art. 54 - Conglobamento ed indennità di contingenza
Scambio di note
Allegati
Quote di servizio contrattuale
Classificazione dei lavoratori e declaratorie valide fino al 31-1-1978
Mansionari operai fino al 31-1-1978
Tabella paghe in vigore dall' 1-6-1977 al 30-9-1977
Tabella paghe in vigore dal 1-10-1977 al 31-1-1978
Tabella paghe in vigore dall' 1-6-1977 al 30-9-1977 - Apprendisti
Tabella paghe in vigore dall' 1-10-1977 al 31-1-1978
Classificazione dei lavoratori e declaratorie in vigore dal 1-2-1978
Mansionario operai dal 1-2-1978
Tabella paghe in vigore dall' 1-2-1978
Tabella paghe in vigore dall' 1-2-1978 - Apprendisti

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del settore lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere

Addì 5-4-1977, in Milano tra l’Associazione italiana lavanderie puliture a secco tintorie, aderente alla Confederazione generale italiana dell’artigianato (Cgia), il Sindacato artigiani tintorie lavanderie ed affini (Satla) organizzazione di mestiere della Federazione nazionale artigiani dell’abbigliamento (Fnaa) istanza verticale settoriale della Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna), la Federazione artigiana nazionale tintorie e lavanderie (Fantel), la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (Claai) e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta), con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea), l’Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta) si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende ed i lavoratori da esse dipendenti nell’artigianato della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere.

Parte Generale
Art. 1 - Categorie soggette ad efficacia del contrato

Per imprese artigiane del settore si intendono le aziende aventi i requisiti previsti dalla legge 25-7-1956, n. 860, e relativo regolamento nonché del DPR 8-6-1964, n. 537, punti I e II e successive modifiche, relativo ai mestieri artistici e tradizionali, appartenente al settore lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere.
Il presente contratto si applica agli operai, apprendisti, intermedi, impiegati, dipendenti dalle imprese artigiane del settore.
Il presente contratto si compone di quattro parti:
- parte generale;
- parte operai;
- parte impiegati ed intermedi;
- parte retributiva ed incasellamento mansioni.

Art. 3 - Reclami e controversie
In caso di insorgenza di controversie, ferma restando la possibilità di accordo diretto delle parti interessate, ed ove lo stesso non dovesse risolversi positivamente, la controversia verrà sottoposta alle Organizzazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
In caso di controversia sulla interpretazione del contratto, la vertenza sarà demandata all’esame delle Associazioni nazionali.

Art. 5 - Sviluppo economico-produttivo, investimenti, occupazione decentramento
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana del settore lavanderie puliture a secco tintorie ha assunto nell’economia generale del settore e del Paese, avuto riguardo altresì all’attuale situazione del comparto, anche sotto il profilo del servizio sociale che offre, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentono una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, ed in particolare il settore delle lavanderie, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture settoriali e della loro autonomia.
a) Impegno delle parti ad un incontro con cadenza massima annuale su richiesta di una delle parti stesse, per un esame congiunto a livello nazionale, regionale, provinciale o comprensoriale, in ordine alle prospettive di fornitura di servizi della globalità delle imprese artigiane, ai piani di qualificazione, nonché dei processi di riqualificazione professionale che investiranno i lavoratori ed in riferimento ai nuovi insediamenti produttivi.
L’incontro può avvenire anche con l’eventuale partecipazione dei rappresentanti degli enti locali interessati.
Le informative ed il confronto sui temi ed ai livelli sopraindicati permetteranno inoltre alle parti di valutare le iniziative che favoriscano prospettive di salvaguardia e di sviluppo per le imprese artigiane e per i livelli occupazionali.
b) Impegno delle parti all’esame congiunto a livello regionale e provinciale o comprensoriale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane del settore presenti nel territorio anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della Regione e degli Enti locali sui problemi dell’artigianato, ad investimenti agevolati del credito selezionato per settori e principalmente indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell’autonomia dell’impresa artigiana, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e l’eventuale ristrutturazione, diversificazione e riconversione.
L’esame ed il confronto sui temi ed ai livelli sopra indicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali ed alle condizioni economiche e normative dei lavoratori ed avverrà una volta all’anno nel 1o quadrimestre su richiesta scritta di una delle parti.
c) Impegno delle parti sindacali al confronto o all’esame congiunto a livello regionale, provinciale e comprensoriale per definire iniziative coordinate atte a favorire il normale svolgimento di lavoro nelle aziende artigiane del ramo anche in riferimento alle aziende terziste.
d) Le parti, nel prendere atto delle possibilità di ricorso nell’ambito del settore a lavorazioni presso terzi, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine l’azienda autonoma delle organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano all’impresa la possibilità di coprire i costi aziendali in connessione con il rispetto dei contratti e delle leggi.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di legge:
1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) le Associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali territorialmente competenti costituiranno, entro tre mesi dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da tre membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi conoscitivi in materia attraverso il confronto degli elementi in possesso di ognuna delle parti;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto per valutare congiuntamente l’entità del fenomeno, anche in riferimento alle aziende interessate alla committenza, od operare per rimuovere eventuali ostacoli alla corretta applicazione dei contratti e delle leggi.
Gli incontri di cui ai punti c) e d) avverranno almeno una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.
Nota a verbale
1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti a), b), c), d) i livelli di intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta l’esclusione dell’applicazione di tale procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermi restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall’istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.
Le richieste d’incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle organizzazioni contraenti.
3) Per "comprensorio" le parti hanno inteso indicare un possibile livello alternativo e non una ulteriore suddivisione di quello provinciale, essendo quest' ultimo a volte non rispondente alle reali strutture economico-produttive e sociali configurate nel territorio.

Art. 6 - Assunzione
[…]
Il datore di lavoro potrà far sottoporre a visita medica il personale da assumere.

Art. 10 - Orario di lavoro
Fermo restando che nulla viene rinnovato alle norme di legge in materia di orario di lavoro, la durata dell’orario normale contrattuale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
La riduzione di orario, rispetto a quello di legge, sarà fatta coincidere, possibilmente, con il sabato.
Altre distribuzioni di orario nell’ambito di una settimana saranno concordate tra la direzione ed il lavoratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, con i dipendenti.
[…]

Art. 11 - Percentuali di maggiorazione per lavoro eccedente l’orario normale contrattuale, lavoro domenicale, festivo, notturno
[…]
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato nei casi e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative.
La prestazione di lavoro straordinario potrà essere richiesta tenendo conto delle esigenze del lavoratore con un limite massimo individuale di 400 ore annue di cui 50 recuperabili tramite permessi giornalieri non retribuiti da fruire d’accordo tra le parti.
Il lavoratore dovrà essere preavvisato, tranne casi urgenti, il giorno precedente.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell’orario di lavoro contrattuale.
[…]

Art. 12 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale che coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
Il lavoratore che, nei casi consentiti dalla legge, lavori la domenica, godrà il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana che deve essere precisato.

Art. 16 - Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 24 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda e della produzione: deve osservare le disposizioni nella esecuzione per la disciplina del lavoro stesso.
L’introduzione e la consumazione di cibi e bevande nei locali dell’azienda deve essere disciplinata dal datore di lavoro.

Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 3 giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con la sola indennità di anzianità.
[…]

Rimprovero, multa, sospensione
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l’autorizzazione prescritta;
- che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti un macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l’applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.

Licenziamento
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, ma con l’indennità di anzianità può essere comminato:
- per il litigio con vie di fatto in azienda;
[…]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[…]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro; trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all’azienda;
[…]

Art. 27 - Ambiente di lavoro
Si richiamano le norme di legge in quanto applicabili alle imprese artigiane.

Diritti sindacali
Art. 30 - Delegato d’impresa

Nelle imprese con un numero di dipendenti superiore a otto, come organo di collegamento tra datore di lavoro e lavoratori, i lavoratori eleggono un delegato d’impresa.
Le modalità ed il risultato dell’elezione dovranno essere portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Art. 31 - Assemblee
Per la partecipazione dei lavoratori alle assemblee, da tenersi fuori dei locali dell’impresa, durante l’orario normale contrattuale (all’inizio ed alla fine dell’orario stesso) sarà riconosciuto ad ogni lavoratore il pagamento di 8 ore di retribuzione ogni anno solare.

Parte Operai
Art. 38 - Apprendistato

È considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi delle leggi dell’apprendistato che venga assunto dall’impresa per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente alle mansioni operaie di 4a categoria.
[…]
Il periodo di addestramento iniziato presso altre ditte deve essere computato per intero nella nuova impresa ai fini del compimento del periodo prescritto sempreché riguardi la stessa attività di produzione e non sia intercorsa, fra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore a 18 mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato ed il trattamento economico da corrispondere agli apprendisti sono quelli che risultano dalle seguenti tabelle:

Percentuali paga e misure dell’apprendistato
assunti in età fino a 16 anni: 3 anni e mezzo
assunti in età superiore a 16 anni: 3 anni

[…]
Norma transitoria 2)
[…]
La durata del periodo di apprendistato sarà ridotta ad un anno per i licenziati da scuole tecniche professionali di Stato ad indirizzo didattico specifico rispetto all’attività che l’apprendista è chiamato a svolgere.
Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire al lavoro straordinario gli apprendisti valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali applicabili agli operai.

Insegnamento complementare
La frequenza ai corsi d’istruzione e insegnamento teorico e complementare per gli apprendisti è stabilita in 4 ore settimanali retribuite.
Dichiarazione a verbale
Con riferimento all’istituto dell’apprendistato, viene riconosciuta la possibilità di fissare in sede provinciale, ove tramite la stipula di accordi sindacali la durata dell’apprendistato stesso è superiore ai periodi indicati nel presente CCNL, una diversa gradualità di applicazione, nell’ambito della durata del contratto.

Art. 42 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoro a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi ed a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retributivo per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, ed il suo lavoro consista nell’esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2) Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3) Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1-1-1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.