Tipologia: CCNL
Data firma: 1 febbraio 1977
Validità: 01.01. 1977 - 31.08.1979
Parti: Associazione artigiani del legno - Cgia, Associazione nazionale tappezzieri arredatori italiani - Cgia, Federazione nazionale artigiani del legno e arredamento - Cna, Federazione artigiana legno ed arredamento - Casa, Federazione italiana artigiani legno - Claai e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Settori: Edilizia, Legno, Artigianato

Sommario:

Sfera di applicazione
Parte I - Comune
Sviluppo economico produttivo - Investimenti - Decentramento
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Certificato di lavoro
Art. 3 - Donne e minori
Art. 4 - Visita medica
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro - Lavoro supplementare
Art. 8 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 9 - Festività nazionali e giorni festivi
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 12 - Lavoro a turni
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Struttura della paga tabellare
Art. 15 - Indennità di contingenza
Art. 16 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla retribuzione
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 19 - Gratifica natalizia
Art. 20 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
Art. 21 - Assenze
Art. 22 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 23 - Delegato d'impresa
Art. 24 - Assemblea
Art. 25 - Permessi retribuiti
Art. 26 - Delega sindacale
Art. 27 - Lavoratori studenti
Art. 28 - Diritto allo studio
Art. 29 - Ambiente di lavoro
Art. 30 - Trasferte
Art. 31 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoro a domicilio

2) Libretto personale di controllo
3) Responsabilità del lavorante a domicilio
4) Retribuzioni
5) Maggiorazione della retribuzione
6) Lavoro notturno e festivo
7) Pagamento della retribuzione
8) Fornitura materiali
9) (Rinvio)
Art. 32 - Servizio militare
Art. 33 - Cessione, trasformazione, trapasso di azienda
Art. 34 - Indennità di preavviso e di anzianità in caso di morte
Art. 35 - Reclami e controversie
Art. 36 - Condizioni di miglior favore
Art. 37 - Decorrenza e durata
Parte II - Ex operai

Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 3 - Lavoro a cottimo
Art. 4 - Lavori nocivi e pericolosi
Art. 5 - Trattamento di malattia e infortunio
A - Conservazione del posto
B - Trattamento economico
Art. 6 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 7 - Provvedimenti disciplinari
Art. 8 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 9 - Licenziamento per mancanze
Art. 10 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 11 - Indennità di anzianità
Regolamento - Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle imprese artigiane del legno e dell'arredamento
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 - Durata del tirocinio
Tabelle percentuali dei minimi tabellari
Art. 5 - Trattamento malattia ed infortunio
Conservazione del posto
Trattamento economico Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Gratifica natalizia
Art. 8 - Insegnamento complementare
Art. 9 - Attribuzione della qualifica
Art. 10 - Decorrenza e durata
Parte III - Ex impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
A) Conservazione del posto
B) Trattamento economico
Art. 3 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 4 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 5 - Doveri dell'impiegato
Art. 6 - Provvedimenti disciplinari
Art. 7 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 8 - Indennità di anzianità
Art. 9 - Passaggio di qualifica
Allegati
Allegato 1 - Artigiani - CCNL Settore legno - Tabelle salariali
Allegato 2 - Artigiani - CCNL Settore legno - Tabelle salariali
Allegato 3 - Totale complessivo dell’indennità di contingenza maturata dal 1/5/1975 al 31/1/1977 punti 28
Allegato 4 - Retribuzioni in vigore dal 1/1/1977
Allegato 5 - Accordo salariale 28-7-1976
Scambio di lettere

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno e dell’arredamento

Addì 1-2-1977 tra l’Associazione artigiani del legno e l’Associazione nazionale tappezzieri arredatori italiani, aderenti alla Confederazione generale italiana dell’artigianato (Cgia), la Federazione nazionale artigiani del legno e arredamento aderente alla Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna), la Federazione artigiana legno ed arredamento aderente alla Confederazione artigiana sindacati autonomi (Casa), la Federazione italiana artigiani legno arredamento aderente alla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (Claai) e la Federazione dei lavoratori delle costruzioni (Flc) costituita dalla: Federazione nazionale lavoratori edili affini e legno (Feneal) aderente alla Uil, Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca) aderente alla Cisl, Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (Fillea) aderente alla Cgil si è convenuto il presente contratto.

Sfera di applicazione
Il presente contratto vale per tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane del legno e dell’arredamento considerate tali dalla legge n. 860 del 25-7-1956 e relativo regolamento, nonché dal DPR 8-6-1964, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai mestieri artistici e tradizionali del settore.
Esso si applica nei sottoindicati mestieri: bigonciai, bottai, mastellai e tinai; carpentieri; carradori; cassai e cassettai; cestai; cestinai e stuolai, corniciai; costruttori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali; doratori di oggetti in legno; ebanisti, fabbricanti di carrozzerie; di forme per scarpe e zoccolai, di giocattoli di legno, di manichini di legno, di oggetti di rafia, di oggetti di sughero; di scope; falegnami, mobilieri e stipettai; frustai; intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno; laccatori; laboratori oggetti di paglia; impagliatori di sedie e fiaschi, trecciaioli e treggiai; laboratori di pipe, di racchette, slitte, sci, stecche da biliardi e riparatori di biliardi; lucidatori in legno; modellisti in legno; scultori e fabbricanti utensili in legno; sediai; taglialegna; tornitori in legno; addobbatori ed apparatori; arredatori; decoratori con fiori; fabbricanti di fiori artificali in legno, carta, cartapesta etc.; materassai, coltronieri e trapuntai; pittori letteristi; piumai e pennai; restauratori del mobile; scenografi; tappezzieri in stoffa; fabbricanti di strumenti musicali in legno. Nonché nella produzione di: agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine etc.) per uso edilizio od altro - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici - articoli igienico sanitari - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - cambrioni - carri e carrozze - case prefabbricate di legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - ghiacciaie - imballaggi e cesti di legno - infissi ed avvolgibili - manici da frusta - manufatti di legno in genere - manufatti - granulati ed agglomerati di sughero - mobili ed arredamenti vari (compresi i mobili in poliuretano, tappezzati, imbottiti e materassi a molle, reti ecc.) - mobili ed articoli vari di arredamento in giunco e in vimini - nobilitazione pannelli truciolari, compensati ed affini - pallets e contenitori - paniforti - pannelli di fibra - pannelli di lana di legno - pannelli truciolari - pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - pianoforti - sughero in plance - sugheraccio, sugherone - tacchi - tranciati - trattamento e conservazione del legno - turaccioli comuni e da spumante.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese boschive escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.

Parte I - Comune
Sviluppo economico produttivo - Investimenti - Decentramento
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana dei settori del legno e arredamento con le sue tradizionali caratteristiche produttive ed aziendali ha assunto nell’economia generale del settore e del Paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
A) - Impegno delle parti all’esame congiunto per settore su scala nazionale, regionale, provinciale - in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane, alla salvaguardia ed allo sviluppo della occupazione.
Le informative sui temi ed ai livelli sopraindicati permetteranno inoltre alle parti di valutare la possibilità di iniziative congiunte che favoriscano prospettive di sviluppo alle imprese artigiane.
Di norma l’incontro avverrà una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.
B) - Impegno delle parti all’esame congiunto a livello regionale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della Regione sui problemi dell’artigianato, ad investimenti agevolati del credito agevolato per settori e principalmente indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell’autonomia produttiva delle imprese artigiane - alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e la eventuale ristrutturazione e riconversione della produzione.
L’esame dei temi ed ai livelli sopraindicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali, alle condizioni economiche e normative dei lavoratori.
L’incontro avverrà di norma una volta all’anno nel primo quadrimestre su richiesta scritta di una delle parti.
C) - Impegno delle parti per una indagine conoscitiva a livello regionale e provinciale per un confronto in ordine agli orientamenti dell’organizzazione e strutturazione produttiva artigiana nell’ambito dei settori omogenei ed in ordine a particolari fasi del ciclo produttivo al fine di valutare il fenomeno nei suoi vari aspetti di decentramento.
Nota a verbale
1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti A, B, C i livelli d’intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta l’esclusione dell’applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intendono necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermi restando i livelli d’incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall’istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.
Le richieste d’incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle Organizzazioni nazionali contraenti.

Art. 3 Donne e minori
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 4 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda prima dell’assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 7 Orario di lavoro - Lavoro supplementare
La durata massima dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all’orario di lavoro, la durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su 6 giorni il suddetto orario contrattuale, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto.
[…]

Art. 8 Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
[…]

Art. 10 Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
I lavoratori che nei casi consentiti dalla legge prestino la loro opera la domenica godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana che deve essere prefissato.

Art. 11 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, nel qual caso nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]

Art. 12 Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l’orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz' ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio, egualmente retribuito, è di mezz' ora ai sensi dell’art. 18 della legge 26-4-1934, n. 653.

Art. 13 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
[…]

Art. 18 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 23 Delegato d'impresa
Fermi restando il valore e la portata della legge 20-5-1970, n. 300 ed escludendo qualsiasi riferimento alla legge medesima, nelle aziende da 8 dipendenti ed oltre potrà essere nominato un Delegato d’impresa.

Art. 24 Assemblea
Ai lavoratori dipendenti delle aziende artigiane verranno concessi permessi retribuiti nella misura di 10 ore annue per la partecipazione alle assemblee nei luoghi indicati dai Sindacati, eccezione fatta per la sede dell’impresa; tale misura sarà godibile dai lavoratori anche in una unica soluzione.

Art. 29 Ambiente di lavoro
Le parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge in materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali, nelle quali si svolge l’attività produttiva e concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro.
Convengono pertanto di dare una regolamentazione completa alla normativa stabilita dall’art. 9 della legge n. 300 del 20-5-1970.
In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo la Rappresentanza sindacale aziendale svolge in particolare i seguenti compiti:
A) 1 - controlla l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
2 - propone la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori;
3 - partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o nocività;
4 - individua con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, l’intervento di un Ente pubblico specializzato in medicina del lavoro per particolari indagini ed accertamenti in ordine ai predetti fattori di rischio e/o nocività.
B) A tal fine le Associazioni territoriali degli artigiani e della FLC concorderanno un elenco di Enti pubblici specializzati in medicina del lavoro fra i quali le RSA sceglieranno quello cui affidare il compito di procedere alle indagini ed agli accertamenti.
I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Le modalità di attuazione degli interventi di cui al punto B) sopra indicati formeranno oggetto di accordo fra la Direzione aziendale e la Rappresentanza aziendale.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra la Direzione aziendale e la RSA sono a carico dell’azienda e le loro risultanze saranno poste a disposizione delle due parti interessate che le esamineranno al fine di concordare la adozione delle eventuali misure correttive, avuto riguardo anche ai tempi tecnici occorrenti.
È prevista l’istituzione di:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura degli enti di cui sopra ed a disposizione della RSA nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti stessi;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura degli enti ed a disposizione della RSA, nel quale saranno annotati i dati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio e malattie professionali;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, depositato presso l’azienda ed aggiornato dagli enti che eseguono le visite mediche con vincolo di segreto, in duplice copia di cui una consegnata al lavoratore, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti:
- visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate per obbligo di legge;
- visite di idoneità effettuate da enti pubblici ai sensi dell’art. 5 comma terzo della legge 20-5-1970, n. 300;
- gli infortuni e le malattie professionali;
- visite mediche ed esami clinici eventualmente effettuati in relazione alle rilevazioni di cui al punto a).
In considerazione delle caratteristiche delle aziende ed allo scopo di garantire l’attuazione completa ed uniforme della normativa prevista dal presente articolo, il registro dei dati ambientali biostatistici, il libretto sanitario di rischio, possono anche essere elaborati di comune accordo tra le parti a livello territoriale, preferibilmente se regionale.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle RSA l’elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni, quando queste siano relative a malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e/o periodiche.
L’elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto e verrà aggiornato con i criteri indicati nel precedente capoverso in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l’impiego di nuove sostanze.
Su richiesta della RSA finalizzata alla tutela della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nella lavorazione.
Le disposizioni di cui al presente articolo saranno coordinate oltre che con quelle di eventuali accordi aziendali in materia, con le norme di legge o di altra natura e comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all’istituendo Servizio sanitario nazionale.
Nelle imprese di cui, date le dimensioni, non è prevista la RSA, il Delegato d’impresa, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 300, si rende parte interessata all’attuazione delle norme di cui ai nn. 1, 2, 3 del punto A) ed in questo caso le rimanenti norme del presente articolo sono demandate alle Organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori.
Nelle aziende in cui, date le dimensioni (fino a 7 dipendenti), non è previsto il Delegato di impresa, gli interventi di cui al presente articolo saranno svolti dalle OOSS dei lavoratori tramite le Associazioni territoriali imprenditoriali.

Art. 31 Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoro a domicilio

Per la definizione di lavoro a domicilio si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla legge 18-12-1973, n. 877.

2) Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di cui alla legge 10-1-1935, n. 112, deve essere munito a cura dell’imprenditore di uno speciale libretto di controllo conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.

4) Retribuzioni
[…]
La compilazione e l’approvazione delle tariffe e del loro aggiornamento, in esecuzione agli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazione provinciali artigiane e dei lavoratori: queste ultime potranno avvalersi della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente le caratteristiche delle varie produzioni ed il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno della azienda o delle aziende interessate.
A tale fine nelle province ove è presente il lavoro a domicilio una delle parti potrà richiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento, ed in questa sede si procederà anche ad un esame generale del fenomeno.
Le Associazioni firmatarie al loro livello territoriale determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali commissioni.
Le richieste di incontro e la loro effettuazione dovranno essere portate a conoscenza delle Organizzazioni nazionali contraenti.

9)
Per tutto quanto non è espressamente disposto dalla presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applichino le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla legge 18-12-1973, n. 877.
[…]

Art. 35 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Parte II - Ex operai
Art. 3 Lavoro a cottimo

Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 4 Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un’altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi verrà corrisposta una indennità speciale del 10 per cento sulla retribuzione base con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi sarà corrisposta l’indennità speciale di cui al comma precedente.

Art. 6 Consegna e conservazione degli utensili personali
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. […]
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l’autorizzazione dell’azienda.
[…]

Art. 7 Provvedimenti disciplinari
Ferma rimanendo l’applicabilità della procedura di cui all’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione del lavoratore alle norme del presente contratto potrà essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con la multa fino all’importo di tre quote orarie della retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento.

Art. 8 Ammonizioni, multe e sospensioni
L’azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell’articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all’osservanza delle norme del presente contratto o dell’eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 9 Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che provochi gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l’impiego di materiale dell’azienda;
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 8 (multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 8;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dell’impresa o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell’ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

Regolamento - Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle imprese artigiane del legno e dell'arredamento
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato del legno e dell’arredamento è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.

Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza ai corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[…]

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella seguente tabella.
Per aver diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo di tirocinio), dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
La durata normale del periodo di apprendistato è la seguente.
La presente elencazione è a titolo esemplificativo:

1° Gruppo

Lavorazione manuale, artistica, tradizionale.
Doratori, laccatori
Mobilieri in stile e su disegno
Ebanisti, tappezzieri in stoffa
Intagliatori a mano, intarsiatori, scultori
Restauratori del dipinto, del mobile, del mosaico in legno
Modellisti
Liutai
Produzione a mano e riparazione di articoli sportivi
Costruttori e riparatori natanti
Scuola d’obbligo                                           anni 4 e mezzo
Scuola d’obbligo e scuola professionale         anni 4

2° Gruppo
Lucidatori di mobili
Traforisti, stipettai
Lavorazioni a mano del mobile in giunco
Addobbatori, apparatori, decoratori in fiori
Lavorazione tradizionale del mobile
Serramenti ed infissi
Tornitori
Materassai
Scuola d’obbligo                                           anni 3
Scuola d’obbligo e scuola professionale         anni 2 e mezzo

3° Gruppo

Fabbricanti di: imballaggi, contenitori, pallets, manici scope (escluse quelle in plastica)
Segherie
Sughero
Canestrai
Infissi comuni
Mobili prodotti con lavorazioni semplici a carattere ripetitivo, meccanizzate ed in serie
Assunti fino a 18 anni                                    anni 1 e mezzo
Assunti oltre i 18 anni                                    anni 1
Nota a verbale
Per le attività relative a parti di mobili di cui ai punti 1 e 2 realizzate con lavorazioni meccanizzate ed esclusivamente in serie, si applicano le durate previste per il 3° Gruppo.

Art. 8 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore fanno parte dell’orario di cui all’art. 7 - parte comune fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Parte III - Ex impiegati
Art. 5 Doveri dell'impiegato

L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.