Tipologia: CCNL
Data firma: 15 marzo 1977
Validità: 01.11.1976 - 31.07.1979
Parti: Federazione nazionale artigiani metalmeccanici aderente - Cna, Associazione italiana artigiani orafi, argentieri, orologiai ed affini - Cgia, Federazione artigiana nazionale italiana degli orafi argentieri e bigiottieri - Casa, Claai e Flm (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil)
Settori: Metalmeccanici, Orafi ecc, Artigianato

Sommario:

Sfera di applicazione
Parte I - Comune
Art. 1 - Rapporti sindacali
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Documenti
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 6 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 7 - Servizio militare
Art. 8 - Reclami e controversie
Art. 9 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 10 - Lavoratori studenti
Art. 11 - Diritto allo studio
Art. 12 - Permessi retribuiti
Art. 13 - Diritto di assemblea
Art. 14 - Delegati d’impresa
Art. 15 - Delega sindacale
Art. 16 - Quota di servizio contrattuale
Art. 17 - Classificazione dei lavoratori
Art. 18 - Indennità di contingenza
Art. 19 - Struttura della paga tabellare
Art. 20 - Definizione delle voci retributive
Art. 21 - Reclami sulla retribuzione
Art. 22 - Tabelle dei livelli retributivi
Art. 23 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 24 - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Art. 25 - Decorrenza e durata
Parte II - Ex Operai
Art. 26 - Periodo di prova
Art. 27 - Sospensione del lavoro
Art. 28 - Riposo settimanale
Art. 29 - Festività
Art. 30 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 31 - Lavoro a cottimo
Art. 32 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 33 - Ferie
Art. 34 - Gratifica natalizia
Art. 35 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 36 - Indumenti di lavoro
Art. 37 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Divieti
Art. 40 - Assenze
Art. 41 - Permessi
Art. 42 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
Art. 44 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 45 - Licenziamento per mancanze
Art. 46 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 47 - Indennità di anzianità
Art. 48 - Cessione, trasformazione o trapasso di azienda
Art. 49 - Indennità in caso di morte
Parte III - Ex impiegati
Art. 50 - Periodo di prova
Art. 51 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata del lavoro
Art. 52 - Riposo settimanale
Art. 53 - Festività
Art. 54 - Cumulo di mansioni
Art. 55 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 56 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 57 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 58 - Corresponsione della retribuzione
Art. 59 - Ferie
Art. 60 - Tredicesima mensilità
Art. 61 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 62 - Congedo matrimoniale
Art. 63 - Doveri dell’impiegato
Art. 64 - Assenze e permessi
Art. 65 - Provvedimenti disciplinari
Art. 66 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 67 - Indennità di anzianità
Art. 68 - Indennità in caso di morte
Art. 69 - Trasformazione, trapasso, cessione, cessazione e fallimento dell’impresa
Art. 70 - Certificato di lavoro
Apprendisti - Regolamento nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle imprese artigiane orafe, argentiere ed attività affini
Allegato - Nuove percentuali dei minimi tabellari semestrali dell’apprendistato

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane orafe, argentiere ed affini

Addì, 15-3-1977, tra la Federazione nazionale artigiani metalmeccanici aderente alla Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna), l’Associazione italiana artigiani orafi, argentieri, orologiai ed affini, con l’assistenza della Cgia, la Federazione artigiana nazionale italiana degli orafi argentieri e bigiottieri, con l’intervento della Confederazione artigiana sindacati autonomi (Casa), la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane e la Federazione lavoratori metalmeccanici che riunisce le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil (in seguito per brevità denominata Flm) è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane orafi, argentieri, bigiottieri ed affini.

Sfera di applicazione
Per impresa artigiana orafa, argentiera, bigiotteria ed affini si intende quella avente i requisiti previsti dalla legge 25-7-1956, n. 860 e relativo regolamento, nonché dal DPR 8-6-1964, n. 537 punto IV e successive modificazioni, relativo ai mestieri artistici e tradizionali, appartenenti al settore orafi, argentieri e affini.
Il presente contratto si applica:
1) ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero ed affine, destinati alla lavorazione dei metalli preziosi nonché alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
2) alle lavorazioni artistiche eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le imprese artigiane orafe, argentiere ed affini, regolate dal presente contratto i seguenti laboratori:
- Orafi;
- Argentieri;
- Cassai;
- Incisori;
- Incastonatori;
- Cesellatori;
- Bigiottieri;
- Smaltatori e miniaturisti;
- Gioiellieri;
- Lavorazione pietre preziose.

Parte I - Comune
Art. 1 - Rapporti sindacali
Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti valutata l’importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana orafa argentiera ed affini ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio nell’economia generale del settore e del Paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigiano, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
a) Impegno delle parti al confronto e all’esame congiunto su scala nazionale, regionale, provinciale o comprensoriale per settore in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane, alla salvaguardia e allo sviluppo dell’occupazione per settore e per territorio, il confronto sui temi ed ai livelli sopraindicati permetterà inoltre alle parti di valutare la possibilità di iniziative congiunte che favoriscono prospettive di sviluppo alle imprese artigiane.
Di norma l’incontro avverrà una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.
b) Impegno delle parti al confronto ed all’esame congiunto a livello regionale o comprensoriale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della Regione e degli Enti locali sui problemi dell’artigiano, ad investimenti agevolati del credito selezionato per settori e principalmente indirizzato al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia produttiva delle imprese artigiane alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e la eventuale riconversione della produzione.
Il confronto sui temi ed ai livelli sopraindicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali, alle condizioni economiche e normative dei lavoratori e si svolgerà di norma una volta all’anno entro il primo quadrimestre, su richiesta scritta di una delle parti.
c) Nell’ambito della realizzazione dei piani di qualificazione e di riconversione produttiva, nonché dei processi di riqualificazione professionale che investiranno i lavoratori, gli eventuali movimenti di manodopera a livello di territorio saranno oggetto di confronto su richiesta di una delle parti, a livelli di OOSS in relazione alle motivazioni e all’entità del fenomeno, ai criteri ed ai limiti territoriali.
d) Impegno delle parti per una indagine conoscitiva, al livello regionale, provinciale o comprensoriale, per un confronto in ordine alle tendenze della organizzazione o strutturazione produttiva artigiana riferita alle articolazioni produttive nell’ambito dei settori omogenei e a particolari fasi del ciclo produttivo al fine di valutare il fenomeno nei suoi vari aspetti di decentramento.
e) Impegno delle parti sindacali al confronto e all’esame congiunto a livello regionale, provinciale o comprensoriale per definire iniziative coordinate atte a garantire la continuità di flusso delle commesse, per le imprese di lavorazione in conto terzi.
Gli incontri di cui ai punti d) ed e) su richiesta scritta di una delle parti si svolgeranno almeno una volta all’anno.
f) Impegno delle parti all’esame congiunto a livello provinciale e regionale e nazionale in ordine alla verifica sull’effettiva applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio, ed all’esame delle relative condizioni economiche e normative dei lavoratori interessati.
Tale verifica si avvarrà oltre che delle informazioni che le parti possono attingere dalle commissioni provinciali previste dalla legge del 18-12-1973, n. 877 dei dati forniti alle Organizzazioni artigiane stipulanti sulle imprese che utilizzano lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale, sull’andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull’occupazione. Tale verifica avrà luogo di norma una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.
Note a verbale
1) Le parti concordano che quanto previsto ai punti a), b), c), d), e) comporta l’esclusione dell’applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale.
Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermi restando i livelli d’incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dalla istanza superiore in mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.
Le richieste di incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle Organizzazioni nazionali contraenti.
3) Per comprensorio le parti hanno inteso indicare un possibile livello alternativo e non una ulteriore suddivisione di quello provinciale, essendo quest' ultimo a volte non rispondente alle reali strutture economiche, produttive o sociali configurate nel territorio.

Art. 2 - Assunzione
[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da Parte del medico di fiducia dell’impresa.
Chiarimento a verbale
Le parti concordano che non intendono mutare l’attuale stato di fatto nel senso che un lavoratore con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.

Art. 4 - Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
Per le imprese artigiane che eseguono lavori di riparazione e riadattamento di oggetti usati l’orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.

Art. 5 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 280 per ciascun lavoratore.
[…]
Nella ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato che potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con la maggiorazione del 25 per cento per le prime 4, nel caso la prestazione superi le prime 4 ore tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50 per cento.

Art. 6 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]

Art. 8 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Art. 9 - Igiene e sicurezza del lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, curando l’igiene, l’aereazione, l’illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che non presentino le suddette previste condizioni.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 13 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di assemblea da svolgersi al di fuori dei locali dell’impresa 10 (dieci) ore annue di permesso retribuito per ogni dipendente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro.

Art. 14 - Delegati d’impresa
Considerata la particolare struttura di alcune imprese artigiane del settore, ferma restando la situazione di fatto esistente, come organi di collegamento tra datore di lavoro e lavoratori, potrà essere scelto fra questi ultimi uno o più delegati d’impresa.
Si conviene che le imprese possono avere un delegato di impresa qualora abbiano almeno 8 dipendenti.

Parte II - Ex Operai
Art. 28 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge prestino la loro opera la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Art. 31 - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 33 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un’indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 36 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l’impresa.

Art. 42 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 44 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.

Art. 45 - Licenziamento per mancanze
L' azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa nell’interno dell’impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell’impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Parte III - Ex impiegati
Art. 52 - Riposo settimanale

L' impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.

Art. 59 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’impresa ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute. […]

Art. 63 - Doveri dell’impiegato
L' impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.