Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. lavoro, 2 novembre 2005, n. 10460 - Malattia professionale


 

 

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Poma 2, presso lo studio dell'avvocato G. Assennato Sante, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via IV novembre 144, rappresentato e difeso dagli avvocati La Peccerella Luigi, Luciana Romeo, giusta procura speciale atto notarile Carlo federico Tuccari in Roma del 21 aprile 2004 Rep. 64990;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 21/03 del Tribunale di Bologna, depositata il 28/03/03 - R.G.N. 3016/1997;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/06 dal Consigliere Dott. Aldo De Matteis;
udito l'Avvocato Assennato;
udito l'Avvocato Raspanti per delega La Peccerella;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fuzio Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con ricorso depositato il 5 luglio 1996 il sig. C.M., infermiere professionale, ha chiesto al Pretore di Bologna di accertare, nei confronti dell'Inail, la sussistenza di malattia professionale epatite al fine di ottenere la relativa rendita.
La domanda, accolta dal primo giudice, è stata respinta per prescrizione dal Tribunale di Bologna con sentenza 22 gennaio/28 marzo 2003 n. 21.
Il giudice d'appello ha rilevato che il C. era affetto dalla patologia lamentata sin dal 1973, e che tale malattia fu diagnosticata, all'epoca del ricovero ospedaliero del 1976, come persistente.
Da ciò il Tribunale ha tratto la convinzione che il C. "non poteva non essere a conoscenza", in virtù delle cognizioni mediche di cui era in possesso quale infermiere, del rischio di poter contrarre l'epatite B nel corso della sua attività professionale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il C., con unico motivo.
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo.

Diritto

Con unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.;
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112; D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277, art. 41; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza impugnata in punto di ritenuta prescrizione. Fa notare che il ctu di 2^ grado ha rilevato; se nella maggior parte dei casi l'epatite persistente (che non è sinonimo di permanente) guarisce, in una percentuale variabile invece evolve in cronicizzazione, ma tale evoluzione la si è potuta valutare solo nel 1994, e si ritiene con fondatezza che solo da quel momento l'assicurato abbia avuto la possibilità di conoscere esattamente la patologia di cui è portatore e di valutarne le conseguenze. Il motivo è fondato. Sussistono entrambi i vizi denunciati.
La manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, può ritenersi verificata solo quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante sia desumibile da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., quali la domanda amministrativa (con valore di presunzione semplice), certificati medici che attestino l'esistenza ed il grado invalidante della malattia al momento della certificazione, od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti circa lo stato soggettivo di consapevolezza dell'assicurato (Cass. 5 aprile 2001 n. 5090; Cass. 24 maggio 2000 n. 6828, Cass. 6 novembre 2002 n. 15589, Cass. 21 marzo 2003 n. 4181, Cass. 24 maggio 2003 n. 8257, Cass. 19 agosto 2003 n. 12157, Cass. 29 settembre 2004 n. 19575).
Inoltre nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità; non è cioè necessario che l'infermiere indichi un preciso episodio al quale ricondurre il contagio (Cass. 8 aprile 2004 n. 6899). Infine il giudice d'appello non ha spiegato per quali ragioni ha dissentito dal parere espresso con precisione del consulente tecnico d'ufficio.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Bologna, la quale deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra enunciato; essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 16 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2006