Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1978
Validità: 01.07.1978 - 30.06.1979
Parti: Sno, Fnam-Cna, Fenaodi-Cgia, Urtlo-Casa, Claai e Flm (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, UIlm-Uil)
Settori: Metalmeccanici, Odontotecnici, Artigianato
Sommario:
Sfera di applicazione Parte I - Comune Art. 1 Rapporti sindacali Art. 2 Delega sindacale Art. 3 Permessi retribuiti Art. 4 Diritto di assemblea Art. 5 Delegati d' impresa Art. 6 Quota di servizio contrattuale Art. 7 Lavoratori studenti Art. 8 Diritto allo studio Art. 9 Classificazione dei lavoratori A) Mobilità professionale B) Assorbimenti C) Classificazione unica per i dipendenti di ambo i sessi Art. 10 Indennità di contingenza Art. 11 Struttura della paga tabellare Art. 12 Definizione delle voci retributive Art. 13 Trasferte Art. 14 Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore Art. 15 Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni Art. 16 Reclami sulla retribuzione Art. 17 Decorrenza e durata Art. 18 Tabella salariale Art. 19 Orario di lavoro Art. 20 Festività Art. 21 Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro Parte II - Ex operai Art. 1 Assunzioni Art. 2 Documenti Art. 3 Periodo di prova Art. 4 Sospensione del lavoro Art. 5 Riposo settimanale Art. 6 Lavoro straordinario, notturno e festivo Art. 7 Cumulo di mansioni e passaggio di categoria Art. 8 Apprendistato Art. 9 Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga Art. 10 Ferie Art. 11 Gratifica natalizia Art. 12 Aumenti periodici di anzianità Art. 13 Indumenti di lavoro Art. 14 Trattamento in caso di malattia o di infortunio Art. 15 Congedo matrimoniale Art. 16 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 17 Servizio militare Art. 18 Divieti Art. 19 Assenze Art. 20 Permessi Art. 21 Custodia metalli preziosi Art. 22 Provvedimenti disciplinari Art. 23 Ammonizioni, multe e sospensioni Art. 24 Licenziamento per mancanze Art. 25 Preavviso di licenziamento e dimissioni Art. 26 Indennità di anzianità per cessazione del rapporto di lavoro Art. 27 Cessione, trasformazione o trapasso di azienda Art. 28 Indennità in caso di morte |
Art. 29 Reclami e controversie Parte III - Ex impiegati Art. 1 Assunzione Art. 2 Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli Art. 3 Documenti Art. 4 Periodo di prova Art. 5 Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata del lavoro Art. 6 Riposo settimanale Art. 7 Cumulo di mansioni Art. 8 Passaggio temporaneo di mansioni Art. 9 Aumenti periodici di anzianità Art. 10 Indennità maneggio denaro - Cauzione Art. 11 Corresponsione della retribuzione Art. 12 Ferie Art. 13 Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e straordinario Art. 14 Tredicesima mensilità Art. 15 Trattamento di malattia ed infortunio Art. 16 Congedo matrimoniale Art. 17 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 18 Servizio militare Art. 19 Doveri del lavoratore Art. 20 Assenze e permessi Art. 21 Provvedimenti disciplinari Art. 22 Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 23 Indennità di anzianità Art. 24 Indennità in caso di morte Art. 25 Trasformazione - Trapasso - Cessione - Cessazione e fallimento dell' impresa Art. 26 Certificato di lavoro Parte IV - Apprendistato Art. 1 Norme generali Art. 2 Periodo di prova Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese Art. 4 Durata del tirocinio Tabella percentuale dei minimi tabellari Tabella delle percentuali retributive Art. 5 Malattia - Infortuni Art. 6 Minimi di paga base Art. 7 Ferie Art. 8 Gratifica natalizia Art. 9 Insegnamento complementare Art. 10 Attribuzione della qualifica Art. 11 Inscindibilità Aziende odontotecniche Sfera di applicazione Diritti sindacali Art. 3 Permessi per motivi sindacali e cariche elettive Art. 4 Assemblea Art. 4 bis Locali Art. 5 bis Tutela dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali Parte I Art. 22 Premio di produzione Parte II Art. 14 Infortuni sul lavoro e malattie professionali Art. 26 Indennità di anzianità |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese odontotecniche artigiane e dalle aziende odontotecniche
Addì 1-7-1978, in Roma tra Sno (Sindacato nazionale odontotecnici) Fnam-Cna, assistito dalla Cna, la Federazione nazionale odontotecnici italiani - Fenaodi (Cgia); con l’assistenza della Confederazione generale italiana dell’artigianato (Cgia), la Urtlo aderente alla Confederazione artigiana sindacati autonomi (Casa) - con l’intervento della Confederazione artigiana sindacati autonomi, la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - Claai, e la Federazione lavoratori metalmeccanici che riunisce le Organizzazioni sindacali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil (in seguito per brevità denominata Flm) assistita dalla Segreteria della Federazione Cgil-Cisl-Uil è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende artigiane odontotecniche private, ed i lavoratori delle stesse dipendenti.
Sfera di applicazione
Per impresa artigiana odontotecnica s’intende l’azienda avente i requisiti previsti dalla legge 25-7-1956, n. 860 e relativo regolamento.
Parte I - Comune
Art. 1 Rapporti sindacali
Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana odontotecnica ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio nell’economia generale del settore del Paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentono una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
a) Impegno delle parti al confronto ed all’esame congiunto su scala nazionale, regionale, provinciale o comprensoriale per settore, in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell’occupazione per settore e per territorio.
Il confronto sui temi ed ai livelli sopraindicati permetterà inoltre alle parti di valutare la possibilità di iniziative congiunte che favoriscano prospettive di sviluppo alle imprese artigiane.
Di norma l’incontro avverrà una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.
b) Impegno delle parti al confronto ed all’esame congiunto a livello regionale, provinciale o comprensoriale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della Regione e degli Enti locali sui problemi dell’artigianato, ad investimenti agevolati del credito selezionato e principalmente indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell’autonomia produttiva delle imprese artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e l’eventuale riconversione della produzione.
Il confronto sui temi ed ai livelli sopraindicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali, alle condizioni economiche e normative dei lavoratori e si svolgerà di norma una volta all’anno entro il primo quadrimestre, su richiesta scritta di una delle parti.
c) Nell’ambito della realizzazione dei piani di qualificazione e riconversione produttive, nonché dei processi di riqualificazione professionale che investiranno i lavoratori, gli eventuali movimenti di manodopera a livello di territorio saranno oggetto di confronto su richiesta di una delle parti a livelli di OO.SS. in relazione alle motivazioni e dall’entità del fenomeno, ai criteri ed ai limiti territoriali.
d) Impegno delle parti per un’indagine conoscitiva, a livello regionale, provinciale o comprensoriale, per un confronto in ordine alle tendenze dell’organizzazione e strutturazione produttiva artigiana riferita alle articolazioni produttive nell’ambito dei settori omogenei e da particolari fasi del ciclo produttivo al fine di valutare il fenomeno nei suoi vari aspetti di decentramento.
e) Impegno delle parti sindacali al confronto e all’esame congiunto a livello regionale, provinciale o comprensoriale per definire iniziative coordinate, atte a garantire la continuità di flusso delle commesse per le imprese di lavorazione in conto terzi.
Gli incontri di cui ai punti d) ed e), su richiesta scritta di una delle parti, si svolgeranno almeno una volta all’anno.
f) Impegno delle parti all’esame congiunto a livello provinciale, regionale e nazionale in ordine alla verifica sull’effettiva applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio ed all’esame delle relative condizioni economiche e normative dei lavoratori interessati.
Tale verifica si avvarrà oltre che delle informazioni che le parti possono attingere dalle Commissioni provinciali previste dalla legge 18-12-1973, n. 877, dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane stipulanti sulle imprese che utilizzano lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull’occupazione. Tale verifica avrà luogo di norma una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.
Note a verbale
1) Le parti concordano che quanto previsto ai punti a), b), c), d), e), f), comporta l’esclusione dell’applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermi restando i livelli d’incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall’istanza superiore in mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.
Le richieste d’incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle Organizzazioni nazionali contraenti.
3) Per "comprensorio" le parti hanno inteso indicare un possibile livello alternativo e non un’ulteriore suddivisione di quello provinciale, essendo quest' ultimo a volte non rispondente alle reali strutture economiche, produttive e sociali configurate nel territorio.
Art. 4 Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea da svolgersi al di fuori dei locali dell’impresa, 10 (dieci) ore annue di permesso retribuito per ogni dipendente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro.
Art. 5 Delegati d’impresa
Considerata la particolare struttura di alcune imprese artigiane del settore, ferma restando la situazione di fatto esistente, come organi di collegamento tra datore di lavoro e lavoratori, potrà essere scelto tra questi ultimi uno o più delegati d’impresa.
Si conviene che le imprese possono avere un delegato d’impresa qualora abbiano almeno 8 dipendenti.
Art. 19 Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
Dichiarazione
Per quanto concerne la ripartizione dell’orario settimanale di lavoro, le Confederazioni datoriali come sopra costituite, d’intesa con le rispettive Federazioni di categoria aderenti, dichiarano che la ripartizione dell’orario stesso, così come articolato nel CCNL di settore, è la trasposizione di una situazione di fatto obiettivamente riscontrata nella specifica attività.
Art. 21 Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro
Per l’igiene, la sicurezza e l’ambiente di lavoro valgono le norme di legge nazionali e regionali, ove vigenti, per tutelare e salvaguardare l’integrità fisica del lavoratore.
Parte II - Ex operai
Art. 5 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Art. 6 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 280 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20 per cento quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero sopracitato non potrà essere inferiore ad una giornata.
[…]
È ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore […]
Art. 8 Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa rinvio all’accordo che viene allegato al presente contratto.
Art. 10 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un’indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]
Art. 13 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l’impresa.
Art. 16 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge […]
Art. 23 Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
Art. 24 Licenziamento per mancanze
L’azienda potrà procedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa nell’interno dell’impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell’impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell’interno dell’impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
Art. 29 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente contratto.
Parte III - Ex impiegati
Art. 2 Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
Art. 6 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Art. 12 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un’indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]
Art. 17 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]
Art. 19 Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Parte IV - Apprendistato
Art. 1 Norme generali
La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato odontotecnico è regolata dalle norme di legge, dal relativo Regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alla stessa attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate, sono stabilite nella tabella allegata.
Per aver diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo di tirocinio) dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
[…]
Art. 9 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell’orario di lavoro di cui all’art. 19 parte II fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.
Aziende odontotecniche
Sfera di applicazione
Aziende odontotecniche che superano i limiti della sfera di applicazione del contratto artigiano odontotecnico.
Per le suddette aziende si applica il contratto del settore artigiano odontotecnico con le successive aggiunte e modifiche:
Diritti sindacali
Art. 4 Assemblea
L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge n. 300 del 20-5-1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o le Rappresentanze sindacali aziendali convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione;
3) le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o le Rappresentanze sindacali aziendali nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tener conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa;
4) quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea può essere articolata in due riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche alle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge 20-5-1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Art. 4 bis Locali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, porrà a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti, le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma precedente hanno diritto di usufruire di un locale idoneo alle loro riunioni.
Parte II
Art. 14 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]