Tipologia: CCNL
Data firma: 9 dicembre 1978
Validità: 01.01.1979 - 31.12.1980
Parti: Associazione sindacale nazionale dell’industria petrolifera, Associazione nazionale dell’industria chimica - Confindustria e federenergia-Cisl, Filcea-Cgil, Uilpem-Uil
Settori: Chimici, Petrolio, Industria

Sommario:

Parte I
A) Investimenti e occupazione
B) Appalti
C) Classificazione e professionalità
D) Occupazione giovanile
E) Condizione femminile
F) Sicurezza impianti
G) Contrattazione articolata
Parte II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Rapporto di lavoro
Parte III Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Mutamento di mansioni
Art. 6 - Passaggio da operaio alla qualifica di intermedi o degli impiegati e da intermedio alla qualifica degli impiegati
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Orari particolari
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Giorni festivi
Art. 11 - Turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo e avvicendato
Art. 12 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno
Art. 13 - Sospensioni di lavoro
Art. 14 - Recuperi
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Retribuzione - Terminologia usata nel presente contratto
A) Elementi della retribuzione:
B) Competenze aggiuntive:
A) Conglobamento [
Tabella A
B) Riparametrazione
Tabella B
C) Assorbimenti
Art. 17 - Minimi tabellari
Art. 18 - Indennità di contingenza
Art. 19 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 20 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 21 - Lavoro a cottimo
Art. 22 - Premio di produzione o di rendimento
Art. 23 - Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati
Art. 24 - Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili
Art. 25 - Indennità di trasporto
Art. 26 - Indennità di reperibilità
Art. 27 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere
Art. 28 - Compenso speciale autisti incaricati delle riscossioni
Art. 29 - Indennità per maneggio di denaro e cauzione
Art. 30 - Trasferte
Art. 31 - Trasferimenti
Parte IV Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale
Art. 33 - Infortuni e malattie professionali
Art. 34 - Trattamento economico in relazione agli artt. 32 e 33
Art. 35 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 36 - Congedo matrimoniale
Parte V Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 37 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 38 - Indennità di anzianità
Art. 39 - Disciplina dei licenziamenti
Parte VI Disciplina aziendale e controversie

Art. 40 - Schede di valutazione
Art. 41 - Regolamento interno
Art. 42 - Patto di non concorrenza
Art. 43 - Norme disciplinari
I - Disciplina aziendale

II - Provvedimenti disciplinari
• Procedura per i provvedimenti disciplinari
III - Ammonizione e sospensione
IV - Licenziamento per motivi disciplinari
Art. 44 - Controversie individuali e plurime
I - Controversie individuali e plurime
II - Controversie per le qualifiche
III - Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali
Art. 45 - Contestazione sulla retribuzione
Art. 46 - Disposizioni varie
Parte VII Istituti di carattere sindacale
Art. 47 - Consiglio di fabbrica
Art. 48 - Affissioni
Art. 49 - Patronati
Art. 50 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 51 - Assemblea
Art. 52 - Locali del Consiglio di fabbrica
Art. 53 - Aspettative per cariche sindacali - Cariche pubbliche
Art. 54 - Permessi per cariche sindacali
Parte VIII Disposizioni particolari

Art. 55 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 56 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 57 - Diritto allo studio
Art. 58 - Ambiente di lavoro
Art. 59 - Abiti da lavoro
Art. 60 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 61 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti - Riposi intermedi
Art. 62 - Casse di previdenza
Art. 63 - Cessione e trasformazione dell’azienda
Art. 64 - Distribuzione del contratto
Parte IX Disposizioni finali
Art. 65 - Abrogazione del precedente contratto - Condizioni di miglior favore
Art. 66 - Decorrenza e durata
Allegato A

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose)

Addì 9-12-1978, in Roma, fra l’Associazione sindacale nazionale dell’industria petrolifera; l'Associazione nazionale dell’industria chimica per il suo Raggruppamento industrie petrolifere*, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federenergia-Cisl settore petrolio; la Filcea-Cgil; l’Unione italiana lavoratori petrolieri e metanieri (Uilpem), è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende che eserciscono l’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi (escluse, comunque, la ricerca, l’estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e i lavoratori da esse dipendenti.
Chiarimenti a verbale
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con la dizione "o la distribuzione di prodotti petroliferi" hanno inteso riferirsi alle aziende esercenti anche la sola distribuzione dei prodotti stessi, mediante la tipica attrezzatura ed organizzazione delle aziende industriali del settore.
Le parti dichiarano che sono da considerarsi comunque escluse dalla dizione predetta:
- le aziende che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui (grossisti), anche se titolari di depositi interni (purché non soggetti a permanente sorveglianza doganale) ma non titolari di depositi costieri;
- i chioschi, i distributori stradali e le stazioni di servizio che non siano direttamente gestiti da società soggette all’applicazione del contratto stesso.
*Le aziende impegnate all’applicazione del presente contratto di lavoro sono:
Mediterranea raffineria siciliana petroli spa, Milazzo; Rol spa - Raffineria olii lubrificanti, Milano; San Quirico spa, Milano; Sarom, Milano; Toscopetrol spa, Milano; Trans World Fuels Company spa, Milano; Vadoil spa, Savona; Bitumoil srl, Vignate; Icep - Industria chimica e petrolifera, Milano; Petrosol spa, Verona; Rondine spa - Azienda petrolchimica, Pero; Ilco Italia, Melegnano; Omar spa, Milano; Roma spa, Milano; Sailo spa, Milano; Siro spa, Milano; Viscolube italiana spa, Pieve Fissiraga.


Parte I
A) Investimenti e occupazione
Le parti, nel riaffermare l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
- premesso che le Società petrolifere operano nell’ambito degli indirizzi e dei programmi stabiliti dal Governo e che le loro scelte di politica industriale sono condizionate a specifiche direttive degli organismi istituzionali preposti, annualmente, a livello nazionale, le Associazioni imprenditoriali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro porteranno a conoscenza dei Sindacati firmatari del Contratto collettivo nazionale di lavoro il quadro generale delle condizioni in cui opera il settore, le questioni legate all’andamento del mercato, gli impegni che potranno conseguire all’attuazione degli indirizzi stabiliti del piano governativo dell’energia; ciò sia per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti che in relazione ai programmi di investimenti nel settore della raffinazione, nonché alle linee di sviluppo che si prospettano nel settore della distribuzione.
Su questi temi ed in particolare sugli effetti sociali che potranno derivare, le parti effettueranno un esame e confronto.
- Qualora a livello di azienda si prospettassero esigenze di ristrutturazione o di razionalizzazione tecnico-produttiva comportanti incidenze apprezzabili sotto il profilo occupazionale dei lavoratori - esigenze di cui verrà data preventiva informazione da parte delle aziende - le OSL firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro potranno richiedere un confronto.
- Ove tali problemi si verificassero a livello di singole unità produttive di dimensioni significative e di particolare importanza il confronto potrà essere svolto con le strutture territoriali dei suddetti Sindacati.
- Modificazioni organizzative straordinarie aziendali che comportino problemi occupazionali per i lavoratori formeranno oggetto di preventivo esame tra l’Azienda e la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica.

B) Appalti
In considerazione delle speciali caratteristiche e modalità operative proprie della distribuzione dei carburanti (benzina e gasolio) e tenuto conto dei chiarimenti intervenuti in proposito tra le parti, detta distribuzione ai punti di vendita e alle stazioni di servizio, nonché negli aeroporti dallo stoccaggio agli aerei, sarà in via di massima esercitata direttamente dalle Aziende.
Le Aziende petrolifere che attualmente concedono in appalto tale servizio dovranno limitare la concessione ad una quota non superiore al 50 per cento dell’entità del prodotto trasportato.
L’impegno di cui sopra verrà realizzato aziendalmente con i seguenti criteri:
a) il totale del prodotto trasportato verrà calcolato assumendo convenzionalmente come valore di riferimento la capacità complessiva del parco automezzi di proprietà funzionanti e/o effettivamente utilizzati ed in appalto, adibiti alla distribuzione dei carburanti all’intera rete nazionale;
b) entro il 31-3-1979 ciascuna Azienda fornirà alle OSL i dati specificati al punto a) articolato per unità produttiva.
Entro il mese di giugno 1979 si terrà un incontro in sede nazionale fra le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro per accertare l’avvenuto adempimento degli impegni assunti per il rispetto della quota del 50 per cento;
c) gli incrementi delle quote di trasporto per le Aziende che non avessero raggiunto il 50 per cento dovranno essere coperti con mezzi aziendali.
1) Le Aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti di raffineria.
Provvederanno inoltre in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti dei depositi purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continua ed ininterrotta del personale di manutenzione per settori di attività.
Entro il 28-2-1979 saranno istituite per ogni azienda Commissioni paritetiche i cui membri saranno nominati dalle Parti (OSL nazionali e Associazioni imprenditoriali in rappresentanza delle singole aziende). Tali Commissioni provvederanno a individuazione delle attività di manutenzione date in appalto.
Sulla base delle individuazioni effettuate le Commissioni decideranno entro il 30-5-1979, quali attività sono da considerarsi di manutenzione ordinaria ai fini dell’attuazione della norma contrattuale di cui al punto 1), riferendo in ogni caso alle Parti sui risultati raggiunti.
Le aziende sono impegnate ad attuare le suddette decisioni non oltre il luglio 1979 fatte salve le scadenze dei contratti di manutenzione in atto precedentemente alla stipula del presente accordo.

C) Classificazione e professionalità
Le parti si danno atto che con il nuovo sistema di classificazione del personale, unitamente alla nuova scala parametrale, si è voluto realizzare uno strumento idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto ed a realizzare una migliore corrispondenza tra livello retributivo e tale valore.
Il nuovo sistema di classificazione, inoltre, coglie la crescita professionale dei lavoratori in quelle attività che comportano diversi gradi di collaborazione:
- il dato della professionalità assume rilievo, ai fini dell’inquadramento, in quanto la professionalità stessa sia concretamente impiegata dall’azienda;
- la professionalità consiste in sperimentale capacità ed esperienze (tecniche, operative, amministrative, commerciali ecc.. .), conseguite dal lavoratore mediante l’approfondimento teorico pratico di tutte le problematiche relative al ramo o ai rami di attività in cui è chiamato ad operare;
- la crescita professionale dei lavoratori può comportare il cambio di attività, ed assumere rilievo ai fini dell’inquadramento quando riflette lo svolgimento effettivo e sperimentato di compiti e responsabilità di livello, qualità ed ampiezza, diversificati e maggiori oppure quando il lavoratore viene impiegato in modo flessibile in posizioni di lavoro che comportino l’espressione di professionalità diverse, oltre l’attività prevalente, in proporzioni significative;
- fermo restando che le esigenze tecniche, organizzative e produttive sono autonomamente determinate dalle aziende con l’obiettivo di mantenere ed accrescere l’efficienza aziendale, i procedimenti intesi a realizzare gli obiettivi sopra individuati saranno oggetto di preventivo esame fra le parti quando riguardino problemi occupazionali per i lavoratori;
- le aziende favoriranno, con attività di addestramento, la crescita professionale dei lavoratori, in corrispondenza con le esigenze produttive, organizzative e di efficienza aziendale, nel quadro di una politica attiva della manodopera. Le eventuali conseguenti attività di addestramento saranno portate a conoscenza delle strutture sindacali a livello locale;
- la distinzione tra impiegati, intermedi ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.

D) Occupazione giovanile
In relazione al problema dell’occupazione giovanile, le Aziende, presentandosi la necessità di ricorrere ad assunzioni, terranno anche in considerazione quanto previsto dalla legge n. 285 del 1-6-1977, intesa a favorire l’occupazione per i giovani alla ricerca di un primo impiego (contratto di formazione a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato).

E) Condizione femminile
Nel riconfermare il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nella legge 9-12-1977, n. 903 relativa alla parità uomo-donna, le Aziende confermano la disponibilità a rendere possibile un pari sviluppo professionale delle lavoratrici includendole in eventuali corsi di addestramento e qualificazione professionale, relativamente alle attività aziendali.
Sempre in funzione della parità delle lavoratrici, si terrà conto delle possibilità di adibire le donne ai lavori tradizionalmente assegnati al personale maschile: le parti si riservano di identificare nell’ambito settoriale quelle eventuali mansioni per le quali la legge sopra citata ammette deroghe.

F) Sicurezza impianti
Le OSL, nell’ambito della loro autonomia sull’autoregolamentazione del diritto di sciopero, convengono con le controparti, stante la particolarità e la rilevanza delle problematiche del settore di esaminare continuamente i problemi connessi al comune interesse di salvaguardare l’incolumità delle persone, le condizioni di sicurezza e l’integrità degli impianti a ciclo continuo.

G) Contrattazione articolata
Le parti convengono:
a) che il presente contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale e consentendo l’eventuale realizzazione di maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli Accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme, intendendosi che quanto finora comunque attuato a livello aziendale al di là delle norme contrattuali, ove non venga espressamente assorbito negli istituti regolamentati dal presente contratto, resterà agli attuali livelli a favore del personale delle singole aziende.
b) che la contrattazione a livello aziendale verrà svolta solo per materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate (artt. 21-22-25-26-27-30-56-57-62).
I relativi Accordi aziendali saranno validi fino al rinnovo del presente contratto.
Viene rinviata alla contrattazione aziendale ogni altra materia che sia ad essa destinata per effetto di norme contenute nei singoli articoli del presente contratto.
c) Che al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle Aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

Parte II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Rapporto di lavoro

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialità del rapporto e da atto scritto.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla legge 18-4-1962, n. 230.
Le norme previste nel presente Contratto nazionale si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso ed alla indennità di anzianità.
[…]

Parte III Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 7 - Orario di lavoro

Salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi in vigore l’orario normale di lavoro non potrà eccedere le 40 ore settimanali.
Per le lavorazioni a ciclo continuo l’orario di 40 ore settimanali potrà essere realizzato anche attraverso cicli plurisettimanali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia (es. autista kilolitrico; autobottista; autista rifornitore di aerei in aeroporti con svolgimento di tutte le operazioni complementari; fattorino; guardiano; autista di vettura; portiere; infermiere patentato ecc.) l’orario normale di lavoro non potrà eccedere le 45 ore settimanali.
Le ore lavorate dagli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia di cui al comma precedente oltre la 40a e fino alla 45a ora settimanale saranno compensate con il 100 per cento di quote orarie della paga di fatto.
L’orario di lavoro come sopra disposto, sarà distribuito su cinque giorni della settimana per tutti i lavoratori, intendendosi peraltro che il giorno di sosta sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti escluse le ferie.
Tale giorno di sosta sarà di preferenza collegato alla domenica o al giorno di riposo compensativo in modo da assicurare due giorni consecutivi di riposo ogni settimana, ricorrendo, se necessario, a turni tra gruppi di lavoratori per quanto riguarda il godimento del predetto giorno di sosta settimanale.
Eventuali accordi di deroga per la distribuzione dell’orario settimanale su sei giorni e dell’orario settimanale in misura diversa nelle singole giornate lavorative della settimana saranno contrattate con la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica.
La distribuzione dell’orario di lavoro sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti sarà definita in sede aziendale con la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica. Per i lavoratori turnisti gli schemi di turnazione delle squadre al fine dell’applicazione dell’orario contrattuale attraverso cicli plurisettimanali e nel rispetto delle norme sul lavoro straordinario verranno definiti in sede aziendale con la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica.
Nel definire gli schemi di turno può essere preso in considerazione per realizzare il disposto di cui all’art. 11 un riferimento "convenzionale" al dato corrispondente al totale delle giornate anno mediamente lavorabili al lordo delle ferie.
Tale riferimento terrà conto del numero dei giorni mediamente lavorabili per le festività infrasettimanali (otto) e di due giornate riconosciute in sostituzione del beneficio di cui all’art. 10 parte II del contratto.
Comunque il riposo compensativo dei turnisti per realizzare l’orario settimanale contrattuale attraverso cicli plurisettimanali dovrà essere usufruito entro quattro mesi dall’insorgere del diritto al godimento del riposo stesso.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall’effettuare lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
[…]
Chiarimenti a verbale
1) Per la regolamentazione degli orari di lavoro dei lavoratori addetti al funzionamento delle stazioni di servizio e di rifornimento, dei chioschi e dei distributori stradali, gestiti direttamente dalle Società soggette alla applicazione del presente contratto, varranno le disposizioni emanate delle autorità competenti, in relazione alla particolarità della disciplina normativa in atto per tale settore di attività.
[…]

Art. 8 - Orari particolari
Gli orari particolari presi in considerazione ai fini della disciplina prevista dal presente articolo sono i seguenti:
A) Orari con i quali viene assicurata un’attività continua per tutte le ore del giorno e della notte, per cinque giorni settimanali.
B) Orari con i quali viene assicurata un’attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno.
C) Orari con i quali viene assicurata un’attività per cinque giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno.
[…]
Altri eventuali tipi di orario potranno essere definiti con le strutture sindacali aziendali, adeguando le relative maggiorazioni.
[…]

Art. 9 - Riposo settimanale
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale che dovrà normalmente coincidere con la domenica.
La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica è consentita nei soli casi stabiliti dalle norme di legge.
In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovrà in via normale essere preventivamente stabilito.
Nessun spostamento del predetto giorno di riposo potrà essere disposto senza un preavviso da parte dell’azienda di almeno 48 ore, salvo casi di materiale impossibilità.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.

Art. 11 - Turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo e avvicendato
A decorrere dal 1-1-1980*, il lavoratore turnista addetto alle lavorazioni a ciclo continuo e avvicendato - intese come tali quelle che si svolgono su 3 turni avvicendati sull’intero arco settimanale di 7 giorni - ha diritto di godere nel corso dell’anno solare, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività lavorate, secondo modalità da concordare in sede aziendale.
Il godimento dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività, in aggiunta all’indennità di turno la sola maggiorazione del 50 per cento, (60 per cento nel caso di lavoro festivo notturno) di cui all’art. 12 del presente contratto.
Alle giornate di riposo compensativo sopra indicate vanno aggiunte, con la stessa decorrenza, due giornate in sostituzione del beneficio previsto all’art. 10 parte II del contratto.
Nota a verbale
In relazione alla nuova normativa in materia di turni dovranno essere rivisti a livello aziendale accordi, anche di natura economica, che risultino con essa in contrasto o che possano essere in tutto o in parte da essa assorbiti.
* Ai soli fini contrattuali e non anche ai fini del divieto del lavoro straordinario di cui alla legge 30-10-1955, n. 1079.

Art. 12 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno
[…]
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, a meno che venga concesso, a termini di legge, il riposo compensativo in altro giorno della settimana, nonché il lavoro effettuato nei giorni di festività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 10.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dal contratto e dalle leggi, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[…]
a) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettive giustificazioni in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. In tali ipotesi rientrano anche i casi di prestazioni straordinarie generate dal mancato cambio turno.
b) Al di là dei casi previsti dal comma precedente, il lavoro straordinario potrà essere prestato entro i limiti e secondo le modalità preventivamente contrattate al livello aziendale con la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica.
Tuttavia tale contrattazione non avrà luogo per le ore di prestazione fino alle 25 ore trimestrali individuali, fatta salva la libera determinazione del lavoratore interessato.
A decorrere dal 1-1-1980 le prestazioni di cui al presente punto b), ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro straordinario, saranno compensate da corrispondenti riposi.
Fino al 31-12-1979 continuerà ad applicarsi la disciplina di cui ai punti b) e c) dell’art. 10 del CCNL 18-7-1975.
Le aziende forniranno al Consiglio di fabbrica, a sua richiesta, le informazioni relative alla consistenza del lavoro straordinario di cui ai precedenti punti a) e b).
Tali informazioni potranno essere richieste dal Consiglio di fabbrica con una frequenza non inferiore ai quattro mesi.
Chiarimento a verbale
In relazione alle imprescindibili esigenze di sicurezza connesse con le particolari caratteristiche degli impianti, le parti si danno atto che il lavoratore del turno smontante per lasciare il posto di lavoro deve avere la sostituzione del lavoratore del turno montante e pertanto costituisce preciso impegno dell’Azienda provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione suddetta.

Art. 14 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate tra le aziende e i CdF, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 15 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 21 - Lavoro a cottimo
Si applicano le disposizioni di legge in vigore.
[…]

Art. 22 - Premio di produzione o di rendimento
[…]
Nota a verbale - Dichiarazione delle OSL.
Le OSL a fronte della struttura fortemente innovativa dell’attuale Contratto collettivo nazionale di lavoro, che richiederà, nella sua vigenza, un forte impegno di gestione di importanti istituti riferiti principalmente ai problemi politici della prima parte (investimenti e occupazione) e al complesso degli istituti che interagiscono sulla organizzazione del lavoro (orari, classificazione, ambiente, appalti) ritengono di indirizzare il proprio impegno entro questo quadro.
In tal modo e per privilegiare fino in fondo questa scelta, dichiarano, in pieno senso di autonomia, che per la durata del presente contratto non verranno formulate richieste per incrementi del premio di produzione. […]

Art. 23 - Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati
Ai lavoratori che prestano la loro opera in turni continui e avvicendati sia diurni che notturni verrà corrisposta una maggiorazione unica sulla retribuzione mensile di fatto.
[…]

Art. 24 - Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili
In relazione alle particolari caratteristiche del lavoro svolto sui campi di aviazione al personale addetto al rifornimento di aeromobili sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro come sopra svolto una speciale indennità di lire 1.000.
[…]

Art. 26 - Indennità di reperibilità
Al lavoratore al quale l’azienda richieda di essere reperibile, per eventuali immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavoro, spetterà un compenso da concordarsi in sede aziendale nell’ambito della contrattazione articolata di cui alla Parte I e da corrispondersi per la durata dell’impegno di reperibilità.
L’obbligo dell’immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
Il compenso suddetto non fa parte, a nessun effetto, della retribuzione.

Art. 27 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere
Qualora le speciali condizioni in cui vengono ad essere svolte le ricerche petrolifere richiedano la corresponsione di particolari indennità, queste saranno determinate in sede aziendale nell’ambito della contrattazione articolata di cui alla Parte I.

Parte IV Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 33 - Infortuni e malattie professionali

Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal TU 30-6-1965, n. 1124, e relative norme regolamentari ed integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Nelle evenienze di cui sopra l’azienda conserverà il posto al lavoratore per tutto il periodo di inabilità temporanea sussidiata dall’Inail.
[…]

Parte VI Disciplina aziendale e controversie
Art. 41 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’azienda, sentita la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica, dovrà essere affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce; esso non dovrà contenere norme in contrasto con il presente contratto.

Art. 43 - Norme disciplinari
I - Disciplina aziendale

Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare il lavoratore è tenuto a:
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

II - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravità o della loro recidività senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all’eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni, di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successivo punto IV.

III - Ammonizione e sospensione
Normalmente, salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l’ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore che:
[…]
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatigli;
d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
[…]
g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, alla igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti;
[…]

IV - Licenziamento per motivi disciplinari
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, con la perdita della indennità di preavviso, in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto stesso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell’azienda o che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui al precedente punto III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista nel presente punto IV;
4) contravvenzione al divieto di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, contravvenzione al divieto di fumare nelle sedi di lavoro, ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
5) […] danneggiamento volontario del materiale stesso;
[…]
7) insubordinazione verso i superiori;
[…]

Art. 44 - Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso alla Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse dalle procedure che seguono le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore.
In relazione alle procedure di cui ai successivi punti, le parti si impegnano a rispettare i seguenti criteri:
- attivazione ed efficienza delle procedure;
- gradualità e tempestività di applicazione;
- assenza di conflittualità nelle varie fasi della verifica.

I - Controversie individuali e plurime
Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest' ultimo, entro 10 giorni, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica o l’Organizzazione sindacale territoriale di categoria dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.
Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le competenti Associazioni sindacali locali. La questione deve essere discussa entro 30 giorni dalla richiesta della struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica.
Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale e la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica, il lavoratore interessato, o la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica in caso di controversia plurima, può sottoporre il suo reclamo all’esame di una o più Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, territorialmente competente. Questa potrà richiedere, entro 10 giorni dal mancato accordo, all’Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all’esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i 10 giorni successivi.

III - Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali
Le controversie collettive per l’interpretazione del presente contratto saranno deferite per la loro definizione all’esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori nominati dalle parti stipulanti il presente contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell’esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.

Art. 46 - Disposizioni varie
Per quanto riguarda la disciplina dell’entrata e uscita dai luoghi di lavoro, le modalità di corresponsione della retribuzione e i reclami sul relativo conteggio, i controlli di presenza, i permessi di entrata e uscita, la consegna e la conservazione degli utensili e dei materiali nonché le visite di inventario e di controllo, varranno le disposizioni dei regolamenti interni aziendali e delle leggi vigenti.

Parte VII Istituti di carattere sindacale
Art. 47 - Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
A) di voler affidare nelle singole unità produttive con oltre 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie demandate al livello aziendale;
B) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di tre per le unità fino a 100 dipendenti, di sei per le unità fino a 250 dipendenti, di nove per le unità fino a 600 dipendenti e di dodici per le unità con oltre 600 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione dell’unità produttiva a cura del Consiglio di fabbrica tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Nell’esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati - in numero comunque non superiore a un terzo dei componenti la struttura esecutiva - in relazione alle materie in discussione.
Ai componenti della struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica viene riconosciuta la tutela prevista dalla legge 20-5-1970, n. 300, per i dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto A) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di ore pari al doppio del numero dei dipendenti in forza nell’unità produttiva al 31 dicembre dell’anno precedente.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali nonché quelli finora concessi, per consuetudine, alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica, ed eventualmente dai Sindacati provinciali alla Direzione aziendale, indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.
In caso di mancata costituzione del Consiglio di fabbrica, si applica la disciplina del CCNL 19-6-1972 relativa alle Rappresentanze sindacali aziendali, le quali assumeranno le funzioni ed i compiti propri del Consiglio di fabbrica.
Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 48 - Affissioni
Il Consiglio di fabbrica ha diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno delle unità produttive, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui al secondo comma dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 51 - Assemblea
In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Nelle unità con meno di 10 dipendenti la convocazione sarà effettuata esclusivamente fuori dell’orario di lavoro.
[…]
Qualora la convocazione sia unitaria e riguardi la generalità dei lavoratori dell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, e comunque per un numero massimo di 8 assemblee nel periodo stesso, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno svolgersi normalmente nel periodo terminale o iniziale dell’orario giornaliero, previe intese tra la Direzione dell’unità produttiva e la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica anche per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle attrezzature e dei prodotti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva o in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]

Art. 52 - Locali del Consiglio di fabbrica
Il datore di lavoro, nell’unità produttive con almeno 200 dipendenti, pone permanentemente a disposizione della struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica, per l’esercizio delle sue funzioni, un idoneo locale all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Inoltre il Consiglio di fabbrica ha diritto di usufruire, ove ne faccia richiesta, anche nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti, di un locale idoneo per le sue riunioni.

Parte VIII Disposizioni particolari
Art. 55 - Disciplina dell’apprendistato

Si applicano le disposizioni in vigore.

Art. 58 - Ambiente di lavoro
La concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose non dovrà superare i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell’American conference of governmental industrial hygienist secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
Si precisa che dette tabelle - che verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati - vengono richiamate per quelle parti che siano applicabili alle attività per le quali il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro viene stipulato e con riguardo alle attuali condizioni e caratteristiche delle attività medesime.
Nel caso in cui le competenti Autorità italiane dovessero elaborare nuove specifiche tabelle, la situazione formerà oggetto di esame fra le parti stipulanti il presente contratto.
L’azienda adotterà le misure atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in azienda entro i limiti di soglia.
In caso di innovazioni produttive che comportino l’esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l’Azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti e ne darà preventiva informazione al Consiglio di fabbrica.
In attuazione del disposto dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, i lavoratori, mediante il Consiglio di fabbrica, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
A tal fine il Consiglio di fabbrica, avvalendosi della sua struttura esecutiva:
a) controlla lo stato di applicazione delle norme di legge o contrattuali vigenti in materia;
b) presenta alla direzione proposte per miglioramenti della predetta situazione applicativa;
c) concorda con la Direzione dell’unità aziendale la scelta di istituti specializzati qualora risulti necessario avvalersi dell’opera degli stessi per particolari indagini ed accertamenti sulle condizioni ambientali di lavoro.
Gli oneri relativi alle indagini nell’ambito dei casi, modi e termini concordati, sono a carico dell’Azienda.
Gli istituti specializzati che potranno essere chiamati ad effettuare, mediante loro medici o esperti qualificati, indagini ed accertamenti dovranno essere scelti fra Enti specializzati di diritto pubblico.
I medici ed i tecnici predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato;
d) controlla l’applicazione concreta della misure che l’Azienda introduce sulla base di accordi o impegni precedentemente intercorsi;
e) presenta proposte ai fini dell’informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e specifiche;
f) controlla il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali, biostatistici e del libretto personale sanitario e di rischio.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Le Aziende porteranno a conoscenza dei Consigli di fabbrica i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l’Azienda provvederà a utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con il Consiglio di fabbrica soluzioni alternative.
Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate secondo le procedure previste dal presente contratto, vengano individuate situazioni particolari di rischio le parti concorderanno di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata, nonché l’effettuazione di analisi volte a mantenere sotto controllo gli eventuali agenti di rischio nel posto di lavoro.
Quali strumenti idonei a concorrere ad un’efficace opera di prevenzione e tutela della salute sono istituiti il registro dei dati ambientali, il registro dei dati biostatistici, il libretto personale sanitario e di rischio.
I risultati delle rilevazioni ambientali e degli accertamenti vengono annotati sul "Registro dei dati ambientali" conservato a cura dell’Azienda e tenuto a disposizione dei membri del Consiglio di fabbrica.
I risultati statistici degli esami e delle visite mediche periodici nonché le assenze per infortunio, per malattia professionale e malattia comune vengono annotati per ogni reparto sul "Registro dei dati biostatistici".
Il registro viene compilato e conservato a cura dell’Azienda e tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica.
I risultati delle visite mediche di assunzione e di quelle periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali ed ai fattori ambientali di nocività cui il singolo lavoratore è esposto vengono annotati sul "libretto personale sanitario e di rischio".
Il lavoratore interessato o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale sanitario e di rischio, ottenere dal medico di fabbrica delucidazioni ed informazioni in merito alle annotazioni in esso contenute perché estratti del libretto stesso. Il libretto personale sanitario e di rischio viene compilato e conservato a cura dei servizi medici di fabbrica col vincolo del segreto professionale.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
Le disposizioni contrattuali saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le Aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie con particolare riferimento all’istituendo Servizio sanitario nazionale.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del costituendo Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie istituite nell’ambito delle Regioni.
Nota a verbale
Si conferma la clausola di cui al punto 5 dell’art. 58 del precedente contratto, che ha disposto l’abolizione delle indennità per particolari lavorazioni di cui all’art. 29 del CCNL 14-1-1970.

Art. 59 - Abiti da lavoro
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, alle maestranze che non rientrino nei casi previsti nei commi successivi, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazione ecc.) le aziende forniranno una tantum una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest' ultimo sarà tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l’azienda fornirà mezzi detersivi idonei e sufficienti e assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti commi, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[…]
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.
Inoltre, agli impiegati tecnici di raffineria, stabilimento, cantiere, deposito o laboratorio, che abbiano superato il periodo di prova, il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l’esercizio delle loro attribuzioni ed a causa delle stesse, verrà fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.

Art. 60 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge.

Art. 61 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti - Riposi intermedi
In relazione alle norme di legge sulla tutela del lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti, la durata del riposo intermedio viene stabilita in un’ora (in mezz’ora, nel caso di lavoro a turno), quando l’orario di lavoro sia superiore alle 8 ore.