Tipologia: CCLA
Data firma: 22 giugno 1978
Validità: 01.01.1978 - 31.12.1980
Parti: Intersind, SIP e Fidat-Cgil, Silte-Cisl, Uilte-Uil e Sinate-Cisnal*
Settori: Servizi, Telecomunicazioni, SIP
Note*: Sinate-Cisnal sottoscrive il CCL in data 29 novembre 1978

Sommario:

Art. 1 - Premessa
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Personale supplente, straordinario e apprendistato
Art. 4 - Personale supplente di commutazione
Art. 5 - Personale straordinario
Art. 6 - Apprendistato
Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 7 - Sede, zona e posto di lavoro
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Giorni festivi - Riposo settimanale
• Lavoratori non in turno
• Lavoratori in turno
Art. 10 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
• Lavoro straordinario
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Inquadramento
Art. 13 - Mutamento temporaneo di funzioni e attività
Art. 14 - Trasferimenti
Art. 15 - Vestiario
Art. 16 - Alloggio
Art. 17 - Facilitazioni
Art. 18 - Previdenza
Art. 19 - Doveri del lavoratore
Art. 20 - Provvedimenti disciplinari
Stipendio - Retribuzione - Indennità
Art. 21 - Definizione dei termini "stipendio" e "retribuzione"
Art. 22 - Determinazione della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 23 - Pagamento della retribuzione
Art. 24 - Minimi di stipendio
Art. 25 - Passaggio di livello
Art. 26 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 27 - Indennità di contingenza
Art. 28 - Indennità sostitutiva di mensa
Art. 29 - Tredicesima mensilità
Art. 30 - Quattordicesima mensilità
Art. 31 - Premio annuo
Art. 32 - Indennità di reperibilità
Art. 33 - Indennità perequativa
Art. 34 - Rimborso spese di locomozione
Art. 35 - Rimborso spese di trasferta
Assenze del servizio - Malattia - Infortuni - Maternità

Art. 36 - Assenze
Art. 37 - Permessi
Art. 37 bis - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
• Diritto allo studio
• Lavoratori studenti
Art. 38 - Trattamento in caso di malattia
Art. 39 - Infortuni sul lavoro
Art. 40 - Tutela della maternità
Art. 41 - Licenza straordinaria
Art. 42 - Servizio militare
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Anzianità
Art. 44 - Benemerenze nazionali
Art. 45 - Preavviso
Art. 46 - Indennità di anzianità
Art. 47 - Indennità in caso di morte
Art. 48 - Certificato di lavoro
Controversie di lavoro e relazioni sindacali
Art. 49 - Commissione interpretativa nazionale
Art. 50 - Controversie individuali sull’inquadramento
Art. 51 - Assemblee dei lavoratori
Art. 52 - Albi per comunicati sindacali ai lavoratori
Art. 53 - Permessi ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria
Art. 54 - Trattenute per contributi sindacali
Art. 55 - Ambiente
Norme finali
Art. 56 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Art. 57 - Cessione o trasformazione della società
Art. 58 - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti
Art. 59 - Decorrenza e durata del contratto
Appendice - Schema di lettera per la trattenuta dei contributi sindacali
Art. 2 CCL 24-12-1969

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori della SIP

Il giorno 22-6-1978 tra la delegazione Intersind-SIP, in rappresentanza dell’Associazione sindacale Intersind; in rappresentanza della SIP-Società italiana per l’esercizio telefonico p.a.., e la Federazione lavoratori telecomunicazioni (Fidat-Cgil, Silte-Cisl, Uilte-Uil), è stato sottoscritto il rinnovo del CCL 23-5-1975 per i lavoratori dipendenti dalla SIP, secondo quanto contenuto nell'Accordo del 27-5-1978 e come risulta dal testo allegato.

Art. 1 - Premessa
Il presente Contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra la SIP- Società italiana per l’esercizio telefonico p.a. - detta nel testo "La Società" - ed i suoi dipendenti - detti nel testo "I lavoratori" - salvo le speciali disposizioni per il personale supplente di commutazione e per il personale straordinario, previste dal contratto medesimo.

Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione

[…]
4. Prima dell’assunzione la società può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e l’idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.
[…]

Personale supplente, straordinario e apprendistato
Art. 5 - Personale straordinario

1. Al lavoratore straordinario si applicano le disposizioni di legge che disciplinano il contratto di lavoro a tempo determinato […]

Art. 6 - Apprendistato
1. L’apprendistato, che non è consentito per il tirocinio dei lavori di ufficio anche d’ordine, si compie sia mediante l’assegnazione dell’apprendista ai servizi ed ai lavori della società sotto la guida di personale adatto, sia con speciali corsi teorico-pratici da svolgersi durante il normale orario di lavoro ed organizzati con le modalità ed i criteri ritenuti più rispondenti alle necessità del servizio ed alle condizioni ambientali.
2. La durata dell’apprendistato viene stabilita come segue:
- per i lavoratori di commutazione: mesi 6;
- per tutti gli altri lavoratori: mesi 12.
3. L’istituto dell’apprendistato si applica ai lavoratori dai 16 ai 20 anni compiuti.
4. Il periodo di apprendistato iniziato deve essere completato anche dal lavoratore che nel corso del periodo stesso compia il ventesimo anno di età.
[…]
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di legge.

Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 8 - Orario di lavoro

1. La durata settimanale dell’orario normale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, fatta eccezione per i seguenti lavoratori per i quali, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:
a) Lavoratori di commutazione diurna ........................... 36 ore
b) Lavoratori riconosciuti discontinui a norma di legge:
- portieri, custodi ed autisti ......................................... 47,5 ore
- commessi e uscieri .................................................... 42,5 ore
Per i lavoratori della commutazione (diurna e notturna) gli orari predetti si intendono commisurati ad ore medie settimanali. Ai lavoratori elencati al punto b) - cui potranno essere affidati altri lavori ausiliari, sempre inerenti al loro livello di appartenenza - verrà richiesta una prestazione di lavoro limitata a 40 ore settimanali, senza riduzione della retribuzione mensile; ove ai medesimi sia richiesta una protrazione di prestazioni, le ore eccedenti l’orario ridotto di 40 ore settimanali, con un massimo giornaliero di:
- ore 1,15' (1,30' ove l’orario di lavoro sia concentrato in 5 giorni alla settimana) per autisti, portieri e custodi;
- ore 0,25' (0,30' ove l’orario di lavoro sia concentrato in 5 giorni alla settimana) per commessi e uscieri saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario, computato in proporzione all’orario di lavoro ridotto.
2. Gli orari di lavoro sopraindicati sono normalmente concentrati in 5 giorni alla settimana: in tal caso, l’orario di lavoro, in relazione a particolari esigenze di servizio, potrà essere effettuato in turni e le due giornate di libertà e di riposo potranno anche non essere consecutive.
3. All’ora stabilita per l’inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi sul posto normale di lavoro, effettivamente iniziarlo e non abbandonarlo fino al momento fissato per la cessazione.
4. L’orario di lavoro, sempre nei limiti della sua durata e tenuto conto delle disposizioni di legge e delle esigenze di servizio, può essere continuato o con interruzione. Nel caso in cui esso sia continuato, il lavoratore ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito, la cui durata non potrà essere di norma inferiore ad un’ora o, comunque, a mezz’ora nel caso di lavoro a turno. Nel caso in cui esso sia interrotto, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non deve essere inferiore ad un’ora e superiore a 4 ore.
5. Il personale turnista di centrale, il personale di custodia, i notturnisti, cui non può essere consentito l’allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà, in sostituzione del riposo intermedio, di consumare la refezione durante le ore di servizio.
6. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Qualora la sostituzione non avvenga in tempo, il maggior lavoro sarà considerato e retribuito come lavoro straordinario.
7. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.
Note a verbale
1) A tutti gli effetti del presente contratto sono considerati "lavorativi" tutti i giorni non festivi della settimana, anche nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia concentrato in 5 giornate.
2) Nei riguardi degli operatori del CED, è stabilita una pausa di mezz’ora giornaliera (di cui 20 minuti a carico della società) quando si tratti di turni continuati e una pausa di mezz’ora (interamente a carico della società) quando si tratti di operatori che compiano turni rotativi sull’intero arco di 24 ore.
3) Gli autisti non adibiti esclusivamente alla guida di autovetture, i quali hanno anche l’obbligo di coadiuvare alle operazioni di carico e scarico degli automezzi assegnati, osserveranno l’orario di lavoro di 40 ore settimanali.
4) L’orario di lavoro e le mansioni dei portieri che fruiscono anche della concessione dell’alloggio, saranno oggetto di apposite convenzioni.
5) Nei turni del personale addetto alla commutazione diurna che siano composti di due periodi, di cui uno superiore a 3 ore, quest' ultimo potrà essere intervallato da una pausa non retribuita.
6) L’orario settimanale di 36 ore, previsto al primo comma, lettera a), del presente articolo, rimarrà invariato nel caso in cui sia stabilita da disposizioni di carattere generale la concentrazione dell’orario di lavoro in 5 giornate.
7) A seguito dell’abolizione delle figure delle operatrici e degli operatori "supplenti" e delle operatrici cosiddette "OS", per far fronte all’esigenza di assicurare la copertura dei turni richiesti dall’andamento del traffico in relazione a quello delle assenze, i turni di un’aliquota prefissata del personale in forza a ciascuna centrale saranno suscettibili di variazioni rispetto ai turni assegnati in base agli schemi di orario della centrale. La predetta aliquota sarà stabilita, con definizione tra le parti in sede locale, per ogni centrale, all’inizio di ciascun anno solare, in relazione al tasso di assenze e all’andamento del traffico registrati nel corso dell’anno precedente, salvo verifiche sull’effettivo andamento delle assenze nell’anno in corso e salvo eventuali eccezionali esigenze di servizio.
8) A seguito dell’abolizione della figura degli operatori "supplenti", si richiederà localmente - nella misura in cui ciò sia necessario in relazione all’andamento del traffico - l’utilizzazione di operatori di commutazione notturnisti oltreché nelle ore notturne anche nelle ore serali-notturne (fino alla mezzanotte o all’una dopo la mezzanotte). Detta aliquota di personale seguirà uno schema di orario comprendente, a rotazione, turni di notte e turni serali-notturni (la frequenza e durata di questi ultimi saranno stabilite, in relazione alle esigenze del servizio, con definizione tra le parti in sede locale).
9) Nei confronti dei seralisti (operatori di commutazione addetti ai turni serali-notturni) verranno applicati i seguenti criteri:
- gli interessati osserveranno l’orario di lavoro di 36 ore settimanali e la loro prestazione ordinaria giornaliera si svolgerà nell’arco di tempo compreso tra le ore 16,30 e le ore 1, con un riposo intermedio non retribuito di mezz’ora;
- il minimo di stipendio sarà quello contrattualmente previsto per il personale diurno;
- per il lavoro compiuto in ore notturne (dopo le 22) verrà applicata la percentuale di maggiorazione del 30 per cento, di cui all’art. 10, quinto comma, lettera g) del Contratto collettivo di lavoro.
10) Il personale inviato in trasferta in altra sede della società, segue - salvo diversa disposizione - l’orario giornaliero di lavoro in atto presso tale sede.
[…]

Art. 9 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[…]
3. Il riposo settimanale cade normalmente di Domenica.

Lavoratori in turno
5. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, quest' ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Questo potrà essere prestabilito, con definizione tra le parti in sede locale, mediante compensazione di orario fra più settimane di calendario, con cadenza non uniforme, ma sempre nell’ambito di ciascuna settimana di calendario e dopo non più di 6 giorni consecutivi di prestazione di lavoro: ciò al fine di consentirne la periodica coincidenza con la domenica. Tenuto conto del regime di concentrazioni d’orario su cinque giorni, il riposo settimanale - tranne che per i lavoratori che seguono turni di lavoro notturno - decorre da una mezzanotte all’altra.
[…]
9. La società ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale; in tale caso il lavoratore dev'essere preavvisato entro il secondo giorno precedente a quello già fissato per il riposo; in difetto egli ha diritto per tale giornata, in aggiunta alla normale retribuzione, al compenso di cui al quinto comma, lettera e), dell’art. 10 ed il riposo compensativo deve essere concesso, possibilmente, nella giornata successiva a quella in precedenza fissata.
10. Le festività nazionali ed infrasettimanali (e cioè tutte quelle stabilite per legge come tali oltre le domeniche), nonché la festività del Santo Patrono, non possono essere normalmente destinate quali giorni di riposo per i lavoratori in turno; parimenti la festività del lunedì dopo Pasqua, non può essere destinata quale seconda giornata di libertà per i lavoratori in turno il cui orario di lavoro sia concentrato in 5 giorni alla settimana. Qualora tali coincidenze si verifichino, spetta ai lavoratori ordinari, per detti giorni, un compenso pari a quello previsto dell’Accordo interconfederale del 3-12-1954 per il caso di coincidenza delle ricorrenze festive con la domenica.
Inoltre, a decorrere dal 1-8-1978, le festività nazionali ed infrasettimanali, nonché la festività del Santo Patrono, non possono essere normalmente destinate quali seconde giornate di libertà per i lavoratori di centrale, trasmissione, IIS e rete, per i quali nella settimana sia prevista una prestazione in turno. Qualora tale coincidenza si verifichi e non risulti possibile lo spostamento della giornata di libertà ad altro giorno della settimana, spetta per detta giornata un compenso pari a quello previsto dall’Accordo interconfederale sopra citato.
[…]

Art. 10 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
[…]

Lavoro straordinario
[…]
8. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l’orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla società.
[…]

Art. 11 - Ferie
[…]
3. Le ferie devono essere godute nel corso dell’anno e non è ammessa sostituzione di esse con compenso alcuno, né il recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 15 - Vestiario
1. La società fornirà al personale di cui al successivo quarto comma gli indumenti e gli oggetti nello stesso indicati.
2. Il personale ha l’obbligo di mantenere con la massima cura gli indumenti ed oggetti assegnati.
[…]
4. Al personale appresso indicato è prescritto l’uso nelle ore di servizio della seguente dotazione di vestiario:
…omissis…
5. Oltre alle dotazioni di vestiario di cui al precedente quarto comma la società provvederà altresì a dotare singoli lavoratori o reparti di tutti quegli altri indumenti ed oggetti di vestiario che siano prescritti dalle norme di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
6. Saranno definite a livello di Direzione regionale:
a) le eventuali aggiunte di dotazione di particolari indumenti rese necessarie da peculiarità riguardanti le singole regioni o da particolari situazioni ambientali (per es. servizio collegamento piroscafi ecc.);
b) le dotazioni integrative ai lavoratori che normalmente operano all’esterno in zone di montagna;
c) la ripartizione e la frequenza di assegnazione dei capi di vestiario (tute) di cui ai punti 2-a), 8) e 12-b), nei limiti complessivi ivi indicati.
Note a verbale
1) Nei confronti del personale di cui ai punti 1, 2-b), 4), 5), 13-a) (escluso il personale con compiti di assistenza ai collaudi delle centrali, il personale di IIS e quello di officina per il quale non è prevista alcuna assegnazione al riguardo) si procederà all’assegnazione delle pantofole su richiesta dei singoli interessati e nei casi in cui l’assegnazione di dette calzature sia imposta da esigenze di sicurezza sul lavoro. In entrambe le ipotesi l’uso delle pantofole è obbligatorio.
[…]

Art. 19 - Doveri del lavoratore
1. Il lavoratore deve:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disimpegno dei compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto, nonché le istruzioni e le disposizioni di servizio impartite dai superiori;
[…]
d) non attendere durante l’orario di lavoro ad occupazione estranea al servizio;
[…]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
h) non fumare nei locali dove esigenze tecniche lo vietino;
i) non introdurre nei locali della società non destinati anche al pubblico persone estranee al servizio.
2. La società per suo conto applicherà tempestivamente le clausole del presente contratto.

Stipendio - Retribuzione - Indennità
Art. 32 - Indennità di reperibilità

1. Qualora venga richiesta al lavoratore la reperibilità oltre l’orario normale di lavoro, la società dovrà corrispondergli un’indennità […]
2. La reperibilità non potrà essere richiesta, in ogni giornata, per un periodo inferiore a 9 ore consecutive.
[…]
4. La determinazione dei turni di reperibilità relativi ai lavoratori delle reti, delle centrali, della trasmissione e degli impianti interni speciali formerà oggetto di esame in sede locale, in analogia a quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo interconfederale del 18-4-1966.

Assenze del servizio - Malattia - Infortuni - Maternità
Art. 39 - Infortuni sul lavoro

1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l’obbligo di avvertire o fare avvertire immediatamente la società.
[…]
3. Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, incompatibile con i compiti precedentemente svolti, la società provvederà, compatibilmente con le norme di legge, ad adibirlo ad altri compiti confacenti con la ridotta capacità lavorativa.
Nota a verbale
1) Per quanto concerne la pratica applicazione del terzo comma del presente articolo si rinvia ai chiarimenti intervenuti in proposito, come da lettera inviata dalla società alle Organizzazioni sindacali in data 30-11-1972.
[…]

Art. 40 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gestazione e di puerperio valgono le norme di leggi vigenti in materia.
[…]

Controversie di lavoro e relazioni sindacali
Art. 49 - Commissione interpretativa nazionale

1. Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno definite da una commissione paritetica formata da delegati delle parti stipulanti (ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori designerà un suo delegato).
Detta commissione ove lo ritenga necessario, sceglierà di comune accordo un Presidente.
2. La commissione deciderà senza formalità di procedura; essa sarà convocata, dietro richiesta di una delle parti stipulanti, entro 60 giorni dalla data della richiesta stessa.

Art. 51 - Assemblee dei lavoratori
1. Le Organizzazioni dei lavoratori che sono parte stipulante del contratto possono chiedere di indire per le unità produttive, fuori dell’orario di lavoro (nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue), in locali di cui la società abbia la disponibilità, assemblee del personale dipendente dalla società stessa.
[…]
4. Gli argomenti dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
5. Compete alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di curare il corretto andamento delle assemblee.
[…]
Nota a verbale
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di assemblea, si richiamano, in particolare, i criteri seguenti:
a) il numero massimo di 10 ore annue va riferito ad anno solare;
b) il lavoratore potrà assentarsi per il tempo utile ai fini della partecipazione all’assemblea e gli verrà conteggiato il tempo di assenza effettiva dal lavoro;
c) le assemblee dovranno essere effettuate, salvo casi particolari, all’inizio o al termine di ciascun periodo giornaliero dell’orario di lavoro;
d) le assenze dal servizio per la partecipazione alle assemblee in orario di lavoro saranno considerate a tutti gli effetti come permessi retribuiti.

Art. 52 - Albi per comunicati sindacali ai lavoratori
1. La società collocherà presso le sedi di:
- Direzione generale;
- Direzione di zona;
- Direzione regionale;
- Agenzia;
un albo a disposizione dei Sindacati di categoria, aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, per l’affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive segreterie.
2. Le suddette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla locale Direzione aziendale.
Nota a verbale
Per le sedi diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo restano ferme le situazioni di fatto esistenti alle quali si farà riferimento analogico per la collocazione di albi presso nuovi centri di lavoro che siano eventualmente istituiti.

Art. 55 - Ambiente
1. Nella comune consapevolezza del valore prioritario che deve riconoscersi agli obiettivi della salvaguardia e del miglioramento della qualità dell’ambiente, l’azienda e le Organizzazioni sindacali stipulanti si sono impegnate alla ricerca delle soluzioni ritenute idonee ai fini di una più effettiva adeguatezza del rapporto lavoratore-ambiente sotto lo specifico profilo della sicurezza e della tutela della salute.
2. In questa prospettiva e in applicazione di quanto previsto dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, le parti stipulanti hanno convenuto sull’opportunità di istituire, a diversi livelli dell’Organizzazione aziendale, apposite commissioni alle quali assegnare specifiche e ben definite competenze, nell’intento di:
a) conoscere, in modo tecnicamente approfondito, le problematiche attinenti l’ambiente e l’igiene sul lavoro, anche in via preventiva;
b) pervenire ad una auspicabile composizione dei rispettivi punti di vista sulle questioni comunque insorgenti in materia di tutela della salute dei lavoratori;
c) individuare e promuovere le azioni di sensibilizzazione e i modi di propulsione per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la loro ottimizzazione e razionalizzazione.
3. Per quanto concerne le attribuzioni, la composizione, il funzionamento delle commissioni di cui sopra, nonché la realizzazione, con la necessaria gradualità, di un sistema integrato di informazioni in ordine ai dati biostatistici e ambientali si fa rinvio alle apposite intese contestualmente intervenute tra la società e le Organizzazioni sindacali stipulanti.
4. Nello stesso testo sono pure definite le modalità per il controllo, ai sensi del citato art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, dello stato di applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.