Tipologia: CCNL
Data firma: 21 aprile 1978
Validità: 01.05.1978 - 30.04.1981
Parti: Fenit e Fiai-Cgil, Fenlai-Cisl, Fnai-Uil
Settori: Trasporti, Impianti a fune

Sommario:

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Art. 2 - Assunzioni
Art. 3 - Inquadramento
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Disciplina rapporto a tempo determinato
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Sospensione dell’attività di trasporto
Art. 10 - Retribuzione
Art. 11 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 12 - 13a mensilità o gratifica natalizia
Art. 13 - 14a mensilità o premio annuo
Art. 14 - Indennità sostitutiva di mensa
Art. 15 - Ferie annuali
Art. 16 - Ricorrenze festive
Art. 17 - Congedo matrimoniale e permessi
Art. 18 - Trasferimenti
Art. 19 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 20 - Trattamento per malattia e infortunio
Art. 21 - Disciplina aziendale
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Indennità di anzianità
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Cessione e trasformazione dell’azienda
Art. 27 - Istituti riservati all’area nazionale
Art. 28 - Diritti sindacali
• Diritto di affissione
• Contributi sindacali
• Assemblea
Art. 29 - Disposizioni generali
Art. 30 - Decorrenza e durata
Tabella A - Retribuzioni minime base mensili da valere dal 1-5-1978
Tabella B - Importo della indennità di contingenza maturata fino al 30-4-1978
Allegati
Lettera - Federazione nazionale unitaria autoferrotranvieri - Fenit
Lettera - Fenit - Federazione nazionale unitaria autoferrotranvieri

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese o enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone o di cose

L’anno 1978, il giorno 21 del mese di aprile in Roma, tra la Sezione autonoma imprese trasporti a fune della Fenit, e la Federazione italiana autoferrotranvieri e internavigatori (Fiai - Cgil), la Federazione nazionale lavoratori autoferrotranvieri e internavigatori (Fenlai - Cisl), la Federazione nazionale autoferrotranvieri e internavigatori (Fnai - Uil), si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti delle imprese od enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone e di cose ed altre attività agli stessi direttamente connesse.
Il contratto stesso non riguarda i lavoratori addetti a funivie portuali e funicolari terrestri od aeree, assimilate per atto di concessione alle ferrovie, cui si riferisce la legge 1-2-1978, n. 30.

Art. 2 - Assunzioni
[…]
Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi alla visita medica di controllo per l’accertamento della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere.
[…]

Art. 5 - Disciplina rapporto a tempo determinato
L’assunzione può essere effettuata a termine quando occorre per far fronte alle esigenze stagionali dell’azienda e negli altri casi previsti dalla legge 18-4-1962, n. 230.
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Ai rapporti a tempo determinato si applicano le norme della legge n. 230 del 1962 e quelle del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. […]

Art. 6 - Orario di lavoro
Ferme restando le norme di legge in materia di orario di lavoro, con le relative deroghe ed eccezioni (art. 3 RDL 15-3-1923, n. 692, art. 6 RD 10-9-1923, n. 1955, RD 6-12-1923, n. 2657), la durata normale contrattuale dell’orario medesimo è stabilita in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.
Nella aziende presso le quali, alla data di stipulazione del presente contratto, la durata dell’orario di lavoro normale settimanale risulti superiore alle 40 ore, questa sarà ridotta fino a raggiungere tale limite con la seguente cadenza:
- dal 1-6-1978, 48 ore settimanali;
- dal 1-10-1979, 45 ore settimanali;
- dal 1-10-1980, 42 ore settimanali;
- dal 1-6-1981, 40 ore settimanali.
Tuttavia, l’orario di lavoro normale contrattuale può essere prolungato, per effettive esigenze di esercizio, fino a 54 ore settimanali; in tal caso, le ore che superino il limite previsto come orario normale saranno retribuite con la maggiorazione di lavoro supplementare del 10 per cento per le prime otto ore settimanali di supero e del 15 per cento per quelle successive. Le ore eventualmente eccedenti le 54 settimanali saranno considerate ore straordinarie e retribuite come tali.
Nel corso della giornata lavorativa al personale deve essere assicurata una sosta di lavoro, non computata nell’orario, destinata al pasto, di durata non inferiore ad un’ora e da fruirsi, se necessario, a turno nel periodo tra le 11 e le 15.
Eventuali limiti di durata dell’orario di lavoro previsti aziendalmente in misura inferiore a quelli come sopra stabiliti sono fatti salvi, fermi restando l’adeguamento progressivo alle diverse scadenze alle 40 ore di cui innanzi e la possibilità di supero alle condizioni e nei limiti che precedono.

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
I lavoratori non possono esimersi dal fornire le prestazioni predette quando sono richieste, a meno che non abbiano apprezzabili ragioni personali di impedimento.
[…]

Art. 8 - Riposo settimanale
I lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che può cadere in giorno diverso dalla domenica secondo il turno predisposto.
Ricorrendo casi di particolare necessità, il giorno destinato al riposo settimanale può essere spostato dall’azienda nell’ambito dei sei giorni successivi, preavvertendone il lavoratore interessato e corrispondendo, comunque, per il lavoro prestato nel giorno già destinato al riposo, la maggiorazione del 20 per cento sulla retribuzione ordinaria.
Se, per ragioni eccezionali, si rende in qualche caso impossibile la concessione del riposo settimanale, in tutto o in parte, al lavoratore che non ne ha usufruito compete, oltre la ordinaria retribuzione, il pagamento delle ore prestate con la maggiorazione di lavoro festivo.

Art. 9 - Sospensione dell’attività di trasporto
[…]
In caso di sospensione dell’attività di trasporto per più giorni interi, dovuta a causa di forza maggiore, l’azienda, sempre che non utilizzi il personale in altre mansioni e salvi gli effetti di cui al comma precedente, è tenuta a retribuire il personale stesso per i primi 4 giorni, con facoltà, però, di procedere al recupero delle ore di lavoro perdute, entro i 21 giorni successivi alla data di ripresa del lavoro, nel limite massimo di due ore giornaliere, senza dover corrispondere per esse alcun ulteriore compenso.

Art. 15 - Ferie annuali
[…]
Le ferie devono essere godute entro l’anno cui si riferiscono; se per cause eccezionali si rendesse impossibile la concessione anche parziale delle ferie annuali, al lavoratore interessato deve essere corrisposto un indennizzo pari alla retribuzione ordinaria per i giorni di ferie non goduti.

Art. 20 - Trattamento per malattia e infortunio
[…]
Si rinvia alle norme di legge, all’uopo emanate, per quanto riguarda il trattamento economico ed assistenziale e il diritto alla conservazione del posto spettante in caso di gravidanza e puerperio.

Art. 21 - Disciplina aziendale
I lavoratori, senza distinzione di sesso, di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
I lavoratori sono tenuti ad una scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2104 e 2105 del Codice civile.
In particolare, devono:
- eseguire con cura le disposizioni regolamentari nonché quelle impartite dall’azienda per mezzo dei suoi rappresentanti e collaboratori, anche lavoratori, loro preposti;
- tenere un contegno corretto verso i citati rappresentanti e collaboratori, verso tutti gli altri dipendenti dell’azienda e nei confronti dei viaggiatori; non fare abuso di bevande alcooliche durante il servizio;
- rispettare l’orario di lavoro, provvedendo alle operazioni necessarie per il controllo richieste dall’azienda: ove richiesto, i lavoratori devono timbrare i cartellini all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro e non allontanarsi dai posti di lavoro prima dell’ora indicata per la fine del turno o prima che siano stati sostituiti, se è prevista la continuazione del lavoro mediante turni successivi, a meno che non vengano all’uopo autorizzati;
- conservare in buono stato tutto quanto è loro affidato dall’azienda […]

Art. 27 - Istituti riservati all’area nazionale
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
[…]
- orario di lavoro (durata);
[…]
- lavoro supplementare straordinario, festivo e notturno;
- ferie;
[…]
- trasferimenti;
[…]
- diritti sindacali;
- indennità sostitutiva di mensa
- qualifiche;
[…]
- trattamento in caso di malattia e infortunio.

Art. 28 - Diritti sindacali
Ferme restando le disposizioni della legge 20-5-1970, n. 300 in quanto applicabili, ai lavoratori che prestino servizio presso unità aziendali con meno di 16 dipendenti e queste non siano collegate con complessi produttivi, industriali o commerciali, di più ampia dimensione è riconosciuta la facoltà di nominare un delegato che li rappresenti nei confronti del datore di lavoro per questioni di specifica competenza aziendale.
Per l’esercizio del suo mandato spettano al delegato permessi retribuiti nel limite complessivo annuo di un’ora per ciascun dipendente dell’unità considerata.

Diritto di affissione
Presso i posti di lavoro l’azienda collocherà un unico albo per l’affissione di comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali provinciali o territoriali e/o dai Rappresentanti sindacali aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L’impresa consentirà altresì l’affissione della stampa sindacale periodica regolarmente dalle competenti autorità.
Della comunicazione da affiggere verrà informata la Direzione aziendale mediante consegna di una copia della comunicazione stessa.

Assemblea
Fermo restando le norme della legge n. 300/1970 si conviene che nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell’orario di lavoro.