Tipologia: CCNL
Data firma: 6 giugno 1978
Validità: 01.04.1978 - 31.03.1981
Parti: Confcommercio e Fiarvep, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Viaggiatori e piazzisti

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3
• Sviluppo professionale
Titolo III Assunzione
Art. 4
Art. 5
Titolo IV Periodo di prova
Art. 6
Titolo V Prestazione lavorativa settimanale
Art. 7
Titolo VI Riposo settimanale e festività
Art. 8
Art. 9
Titolo VII Ferie
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Titolo VIII Assenze e congedi
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Titolo IX Chiamata e richiamo alle armi
Art. 20
Art. 21
Titolo X Trasferimenti e diarie
Art. 22
Art. 23
Titolo XI Malattie e infortuni
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Titolo XII Tutela del posto di lavoro
Art. 30
Titolo XIII Gravidanza e puerperio
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Titolo XIV Sospensione del lavoro
Art. 34
Titolo XV Anzianità di servizio
Art. 35
Titolo XVI Anzianità convenzionale
Art. 36
Titolo XVII Scatti di anzianità
Art. 37
Titolo XVIII Trattamento economico
Art. 38
Art. 38 bis
Art. 38 ter
Art. 39
Art. 40
Titolo XIX Mensilità supplementari (13a e 14a)

Art. 41
Art. 42
Titolo XX Indennità di contingenza
Art. 43
Titolo XXI Indennità per maneggio denaro
Art. 44
Titolo XXII Rischio macchina
Art. 45
Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Recesso
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
B) Preavviso
Art. 52
Art. 53
C) Indennità d’anzianità
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
D) Dimissioni
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Titolo XXIV Norme disciplinari
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Titolo XXV Cauzioni
Art. 66
Titolo XXVI Diritti sindacali
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Titolo XXVII Conciliazione delle controversie
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Titolo XXVIII Piani di sviluppo e investimenti
Art. 77
Titolo XXIX Contrattazione integrativa a livello aziendale
Art. 78
Titolo XXX Condizioni di miglior favore
Art. 79
Titolo XXXI Decorrenza e durata del contratto
Art. 80

Contratto collettivo nazionale di lavoro Viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali

Addì 6-6-1978 tra la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo da una parte e dall’altra parte la Federazione italiana agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti (Fiarvep), la Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi (Filcams-Cgil), con l’intervento della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali e affini e del turismo (Fisascat-Cisl), con l’intervento della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), l’Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi (Uiltucs- Uil), con l’intervento dell’Unione italiana del lavoro (Uil), alla presenza di una delegazione unitaria della categoria dei viaggiatori e piazzisti si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali, composto di XXXI titoli e 80 articoli, letti approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le aziende commerciali e i viaggiatori e piazzisti da esse dipendenti.

Art. 2
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo V Prestazione lavorativa settimanale
Art. 7

La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle due mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell’anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
Chiarimenti a verbale
A) Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel primo comma debbono essere tra loro equivalenti.
B) Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.

Titolo VI Riposo settimanale e festività
Art. 8

Il lavoratore ha diritto al riposo festivo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile per oltre un mese di recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere, in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.
Il viaggiatore per l’estero usufruirà del trattamento di cui sopra, compatibilmente con la dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.

Titolo VII Ferie
Art. 15

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 16
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XI Malattie e infortuni
Art. 26

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 28
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle provincie e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9 della legge 14-12-1970, n. 1088. Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28-2-1953, n. 86.
[…]

Art. 29
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XII Tutela del posto di lavoro
Art. 30

Nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro, l’azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell’interessato.
Le aziende con più di 100 dipendenti sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell’interessato, assumeranno ex novo, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l’infortunato, adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall’infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell’elenco degli invalidi del lavoro, presso gli uffici provinciali del lavoro, e l’azienda presenterà richiesta di avviamento all’ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l’invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29-4-1949, n. 264.
Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dall’azienda sarà nominativa, ai sensi dell’art. 33 comma settimo, della legge n. 300 del 1970.
Il rifiuto dell’interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l’azienda il venir meno dell’impegno di cui ai primi due commi.
[…]

Titolo XIII Gravidanza e puerperio
Art. 31

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 32
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro: essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26-4-1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 33
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXIV Norme disciplinari
Art. 62

[…]
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall’azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.

Titolo XXVI Diritti sindacali
Art. 67

Nelle unità produttive che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti, le Organizzazioni sindacali dei viaggiatori firmatarie del presente contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle Rappresentanze sindacali da scegliersi tra i viaggiatori o piazzisti dell’unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell’art. 23 della legge 20-5-1970, n. 300.
In relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, potrà essere unitariamente designato un Rappresentante sindacale aziendale anche presso imprese di minori dimensioni, che non abbiano alle proprie dipendenze 15 viaggiatori o piazzisti, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell’impresa sia superiore alle 15 unità e i viaggiatori o piazzisti siano più di sette.
Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso nessuna unità produttiva nell’ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di viaggiatori o piazzisti di almeno 15 unità, le Organizzazioni sindacali firmatarie potranno costituire una Rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti presso una sede dell’impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale o nazionale - purché in quell’ambito il numero dei viaggiatori o piazzisti sia almeno di 15 unità - designando i dirigenti nella misura indicata al primo comma, ovvero in ragione di un dirigente RSA ogni 50 viaggiatori o piazzisti (o frazione superiore a 25), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale.
Ai suddetti dirigenti saranno concessi, per il disimpegno delle loro funzioni, permessi nella misura di tre giorni ogni trimestre cumulabili nell’anno. Nel caso che il dirigente svolga la sua attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 chilometri dalla sede dell’azienda, egli potrà richiedere un ulteriore giorno di permesso in aggiunta a tre giorni ogni trimestre.
La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali i cui nominativi e le relative variazioni siano stati comunicati per iscritto dalle Organizzazioni sindacali firmatarie all’azienda cui il viaggiatore appartiene, per il tramite della competente Associazione territoriale dei commercianti aderente alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo.
[…]
Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanze sindacali aziendali con il presente articolo non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di legge successive.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano RSA, possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell’ambito dei dirigenti RSA, per formare un esecutivo composto da:
3 dirigenti fino a 25 unità produttive;
6 dirigenti da 26 unità a 70;
9 dirigenti oltre 70 unità.
Ai dirigenti dell’esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui sopra, ulteriori 5 giorni ogni anno solare per il disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell’attività sindacale nell’ambito aziendale.
[…]

Art. 68
Nelle unità produttive con più di 15 viaggiatori o piazzisti l’assemblea si svolgerà giusta la previsione dell’art. 20 della legge n. 300 del 20-5-1970.
Qualora i viaggiatori e piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria Rappresentanza sindacale ai sensi del precedente art. 67, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, per lo svolgimento delle assemblee di cui all’art. 20 della legge n. 300, i lavoratori interessati potranno assentarsi dal lavoro per un massimo di due giorni nel corso dell’anno di calendario, con decorrenza della retribuzione.

Art. 69
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20-5-1970, n. 300.

Titolo XXVII Conciliazione delle controversie
Art. 70

Per tutte le controversie individuali relative all’applicazione del presente contratto, e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione da esperirsi presso l’Associazione o Unione dei commercianti competente per territorio, aderente alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, con l’assistenza:
A) per i datori di lavoro, della stessa Associazione o Unione dei commercianti;
B) per i prestatori d’opera, dell’Organo sindacale locale di una delle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.

Art. 71
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato.
L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l’Associazione dei commercianti ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata prevista nei capoversi precedenti decorre il termine di cui al terzo comma del seguente articolo.
Ricevuta la segnalazione, l’Associazione dei commercianti provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata dalla Associazione dei commercianti all’Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti dell’art. 12 della legge 22-7-1961, n. 628 e ai sensi e per gli effetti della legge 11-8-1973, n. 533 e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 72
Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo da esperirsi presso l’Ufficio di lavoro competente per territorio, con l’intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.
I relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive Associazioni sindacali e del Direttore dell’Ufficio del lavoro o di un suo delegato.
Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo aver esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l’eventuale azione giudiziaria qualora l’intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di 30 giorni dalla denuncia della controversia all’Associazione territoriale dei commercianti. Copia autentica del verbale di mancato accordo dovrà essere esibita in giudizio dalla parte attrice a richiesta della convenuta.

Art. 75
È istituita in Roma, presso la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti detto contratto o le aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali dei commercianti o nazionali di categoria.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione nazionale, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa, entro 45 giorni.

Titolo XXVIII Piani di sviluppo e investimenti
Art. 77
Le parti, ferma restando l’autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei viaggiatori e piazzisti, convengono quanto segue:
A) Le associazioni territoriali imprenditoriali forniranno annualmente, di norma entro il secondo semestre, alle Organizzazioni sindacali territoriali nel corso di un apposito incontro informazioni globali - articolate per comparti merceologici - riguardanti le linee generali di andamento del mercato, le previsioni di adeguamento e di sviluppo delle reti distributive, i programmi che comportano nuovi insediamenti, anche in relazione alla normativa vigente in materia.
Conseguentemente, nel corso di tali incontri, l’Associazione territoriale imprenditoriale informerà le predette Organizzazioni delle prevedibili implicazioni sulla occupazione.
B) Annualmente, le aziende che occupano più di 40 viaggiatori o piazzisti forniranno alle Organizzazioni sindacali provinciali, nel corso di un apposito incontro, convocato dalla Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area si trova la Direzione generale dell’azienda, informazioni sulle prospettive di sviluppo e di adeguamento dell’azienda e sui programmi che comportino nuovi insediamenti. Qualora l’informazione abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l’incontro si svolgerà ai relativi livelli convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro il Sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei viaggiatori o piazzisti, con particolare riguardo alla occupazione ed alla mobilità.
Chiarimento a verbale
Per investimenti non si intendono quelli pubblicitari e/o promozionali, stante il carattere della loro riservatezza.