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Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Facoltà di Giurisprudenza


Olympus Focus


Newsletter dell'Osservatorio per il monitoraggio permanente
della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro


Direzione Regionale per le Marche

Anno I (2006), n. 3, novembre-dicembre



Numero speciale

Occhio puntato su...

Amianto















S o m m a r i o



Fonti normative

Legislazione nazionale
1. Amianto: nuove regole a tutela dei lavoratori

Prassi amministrativa
2. Il Ministero del Lavoro si pronuncia in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto
3. Marittimi esposti all’amianto e benefici previdenziali: i chiarimenti dell’Inps



Giurisprudenza

Cassazione penale
1. Le S.U. confermano che il premio supplementare di cui all’art. 153 del TU n. 1124 del 1965 va calcolato sull’intera retribuzione
2. Non costituisce reato la rimozione dell’amianto in quantità superiore a quella indicata nel piano di lavoro
3. Assoluzione dalla condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’amianto, in caso di estinzione del reato per prescrizione, in assenza di precedente sentenza di condanna

Cassazione Civile
4. Esclusi dal beneficio per esposizione all’amianto i titolari di pensione di invalidità che abbiano già conseguito il diritto a pensione prima dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992
5. È responsabile contrattualmente per i danni cagionati al proprio dipendente dall’amianto, il datore di lavoro che ometta l’adozione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro

Giurisprudenza di merito
6. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto: il diritto sussiste anche se non si superano i valori massimi fissati nel d. lgs. n. 277/1991
7. Precisati i requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi in favore dei lavoratori esposti all’amianto



Rassegna dottrinale

1. Biondini C., Sicurezza sul lavoro ed attuazione della direttiva n. 2003/18/CE
2. Dubini R., Amianto e sorveglianza sanitaria: un brutto passo falso
3. Gremigni P., Lavoratori dell’amianto: la nuova disciplina per la tutela
4. Putrignano V., Esposizione “qualificata” all’amianto e benefici previdenziali (Nota a Trib. Nola 17 luglio 2005)
5. Riverso R., L’amianto negato ed impunito per i lavoratori morti per mesotelioma: ovvero quando le fibre non sono polveri
6. Rodà G., Lavoratori esposti all’amianto e benefici previdenziali
7. Zilio Grandi G., Brevi cenni su amianto, risarcimento del danno e competenza funzionale



A proposito di amianto …
… in Olympus puoi già trovare

1. Normativa pregressa

2. Giurisprudenza storica


Filodiretto con …
… Olympus Focus n.2/2006

1. Mobbing

2. Art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248


Segnalazioni

1. Violante F.S., Montuschi L., Le basi giuridiche della sorveglianza sanitaria




Ultim'ora

 














Fonti normative




Legislazione nazionale

1. Amianto: nuove regole a tutela dei lavoratori
Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro”
(G.U. 11 settembre 2006, n. 211)
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Prassi amministrativa

2. Il Ministero del Lavoro si pronuncia in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto
Ministero del lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva, Risposta ad interpello 16 maggio 2006. Art. 9 Decreto legislativo n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Confindustria in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all’amianto.
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3. Marittimi esposti all’amianto e benefici previdenziali: i chiarimenti dell’Inps
Messaggio Inps 9 marzo 2006, n. 7572. Lavoratori marittimi. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni.
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Giurisprudenza

Cassazione penale

1. Le S.U. confermano che il premio supplementare di cui all’art. 153 del TU n. 1124 del 1965 va calcolato sull’intera retribuzione
Cassazione Penale, Sez. Unite, 27 aprile 2006, n. 13025
Amianto – Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Premio supplementare ex art. 153 del TU n. 1124/1965 – Criteri di calcolo – Irrilevanza della durata dell’esposizione
“Il premio supplementare di cui all’art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell’asbestosi va calcolato sull’intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi e malattie” (principio di diritto)
“…L’affermazione del principio secondo cui il premio supplementare non subisce una decurtazione proporzionale con riferimento al tempo di concreta esposizione” .. conferma … “l’irrilevanza della dimensione temporale del rischio ambientale considerato dalla legge, che sussiste indipendentemente dalla durata dell’esposizione …”
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2. Non costituisce reato la rimozione dell’amianto in quantità superiore a quella indicata nel piano di lavoro
Cassazione Penale, Sez. III, 23 marzo 2006, n. 10218
Rimozione dell’amianto – Predisposizione del piano di cui all’art. 34 d. lgs. n. 277/1991 – Obbligo di indicare l’esatto quantitativo da asportare – Non sussiste
“Il d. lgs. n. 277 del 1991, art. 34, impone al datore di lavoro che deve effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto ovvero di materiali contenenti amianto di predisporre un piano con l’indicazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza del lavoro. (…) La sanzione è prevista dal successivo articolo 50. Dal combinato disposto delle due norme emerge che è sanzionata penalmente: l’omessa presentazione del piano, l’omessa adozione delle misure di protezione e favore dei lavoratori o dei terzi, l’omessa trasmissione di copia del piano con le indicazioni prescritte dalla norma all’organo di vigilanza. Da nessuna norma contenuta nel complesso articolo 34 si evince l’obbligo di indicare, oltre alla natura dell’amianto, allorché è contenuto nei materiali di coibentazione, l’esatto quantitativo da asportare e ciò perché tale quantitativo non sempre può essere determinato con precisione allorché si tratta di lavori demolizione, essendo il materiale inquinante incluso ed incorporato nella muratura. D’altra parte l’obbligo di indicare nel piano di lavoro anche l’esatto quantitativo dell’amianto da rimuovere non potrebbe desumersi analogicamente dalla ratio della norma, sia perché un’interpretazione in malam partem in questa materia sarebbe in contrasto con il principio di tassatività della fattispecie, sia perché come già accennato non sempre è possibile indicare l’esatto quantitativo di materiale inquinante da rimuovere, sia infine perché l’adozione delle misure di protezione non dipende dal quantitativo dell’amianto”.
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3. Assoluzione dalla condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’amianto, in caso di estinzione del reato per prescrizione, in assenza di precedente sentenza di condanna
Cassazione Penale, Sez. III, 6 marzo 2006, n. 7816
Impugnazioni – Estinzione del reato per prescrizione – Condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’amianto ex art. 578 cpp – Condizioni – Condanna validamente pronunciata prima dell’intervenuta prescrizione – Necessità – Potere del giudice penale di rinvio di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria in favore delle parti civili – Presupposti
“… Il presupposto imprescindibile perché, nonostante la dichiarazione di estinzione del reato, vi sia una pronuncia agli effetti civili ai sensi dell’art. 578 cpp, è costituito dalla esistenza di una precedente pronuncia di condanna penale accompagnata da una condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile.
… Il principio generale vigente nel nostro ordinamento processuale in ordine ai poteri del giudice penale ed al riparto della giurisdizione tra giudice penale e giudice civile, è quello secondo il quale il giudice penale in tanto può pronunciare sulla domanda risarcitoria civile in quanto abbia previamente giudicato ed accertato la sussistenza della responsabilità penale alla quale consegue la statuizione sulla responsabilità civile, e ciò anche se, per mancata impugnazione del pubblico ministero, allo accertamento della responsabilità penale non può far luogo una pronuncia di condanna penale. Del resto è pacifico che quando una sentenza di assoluzione non sia stata impugnata dal pubblico ministero ma dalla sola parte civile, la pronuncia del giudice sulle domande civili resta sempre strettamente legata e subordinata all'accertamento incidentale della responsabilità penale. Infatti, la condanna ai fini civili in tanto è possibile in quanto il giudice accerti che sussista la responsabilità penale dell'imputato e vi siano le condizioni per una sua condanna, ancorché questa non possa essere pronunciata qualora non vi sia stata anche impugnazione da parte del Pubblico Ministero…
L'unica eccezione – che, in quanto tale, non è suscettibile di applicazione analogica – a questo principio generale e che permette al giudice penale di pronunciare sulla azione civile anche quando, per effetto di una sopravvenuta amnistia o prescrizione, non può più giudicare e pronunciare sulla responsabilità penale, è posta appunto dall'art. 578 c.p.p., il quale consente sì al giudice penale di statuire ai soli effetti civili anche allorché non può più accertare la sussistenza di una responsabilità penale, ma richiede necessariamente che sia già stata in precedenza pronunciata una valida sentenza di condanna agli effetti penali e civili.
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Cassazione civile

4. Esclusi dal beneficio per esposizione all’amianto i titolari di pensione di invalidità che abbiano già conseguito il diritto a pensione prima dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992
Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 gennaio 2006, n. 855
Asbestosi polmonare per esposizione ultradecennale all’amianto – Benefici previdenziali ex art. 13, c. 8, legge n. 257/2992 – Assicurato che gode di pensione di invalidità di cui all’art. 10 del R.d.l. n. 636/1939, conv. in legge n. 1272/1939 ovvero dell’assegno di cui alla legge n. 222/1984 – Conseguenze
In caso di domanda proposta nei confronti dell’I.n.p.s. per ottenere la rivalutazione dell'anzianità contributiva, ai sensi della legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, da un soggetto a cui sia stata riconosciuta, dall'I.n.a.i.l., l’asbestosi polmonare per esposizione per oltre un decennio ad amianto e che abbia già conseguito il diritto a pensione al momento dell’entrata in vigore della legge n. 257/1992, occorre distinguere l’ipotesi dell’assicurato che abbia goduto della pensione di invalidità di cui all’art. 10 del R.d.l, n. 636 del 1939, convertito in legge n. 1272 del 1939, dall’ipotesi in cui abbia goduto dell'assegno di cui alla legge n. 222 del 1984, perché ben diversa è la disciplina che regola l'una o l'altra prestazione, con riguardo al riconoscimento del beneficio in esame.
Infatti, “… per quanto riguarda la pensione di invalidità di cui alla citata legge del 1939, nessuna disposizione prevede la sua automatica trasformazione in pensione di vecchiaia; al contrario, la possibilità di mutamento del titolo di pensione – anche nei casi di espressa domanda dell'assicurato – in particolare la possibilità di ottenere al compimento dell’età pensionabile, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia …” è stata da ultimo riconosciuta “… dalle Sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza n. 8433 del 2004, hanno appunto composto il contrasto che si era determinato. Tuttavia, proprio per la mancanza di qualsiasi previsione espressa della legge, non può ipotizzarsi la trasformazione "automatica" della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. E' quindi indispensabile in primo luogo, secondo la regola generale che presiede alla pensione di vecchiaia, la espressa domanda dell'interessato”... inoltre, occorre verificare “… se al compimento dell'età sussistesse anche il requisito assicurativo e contributivo … Diverso è il discorso da svolgere nel caso di titolarità dell'assegno di invalidità, giacché la citata legge n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, dispone che "Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia". La disposizione sembra quindi fare riferimento ad una trasformazione automatica, ope legis e quindi anche in assenza di espressa domanda dell'interessato”. Anche in tal caso, però, è necessario verificare la sussistenza degli altri requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Asbestosi polmonare per esposizione ultradecennale all’amianto – Benefici previdenziali ex art. 13, c. 8, legge n. 257/2992 – Titolare di pensione di invalidità o di assegno di invalidità – Esclusione dal beneficio – Presupposti

“Sono esclusi dal beneficio per esposizione all'amianto solo i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, i quali – prima di tale data – avessero sia compiuto l'età pensionabile, sia proposto domanda per trasformare la prestazione in godimento in pensione di vecchiaia ed avessero, sempre prima dell'operatività della legge n. 257 del 1992, tutti i requisiti per godere della pensione di vecchiaia medesima. Sono altresì esclusi dal beneficio per esposizione all'amianto coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, fossero titolari dell'assegno di invalidità ai sensi della legge n. 222 del 1984, art. 1 e che avessero altresì tutti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (sempre anteriormente alla citata legge del 1992)” (principio di diritto)
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5. È responsabile contrattualmente per i danni cagionati al proprio dipendente dall’amianto, il datore di lavoro che ometta l’adozione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro
Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 gennaio 2005, n. 644
Amianto – Responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – Sussiste
Dalla “pericolosità dell'amianto, conclamata non da ipotetici indizi o evidenti ignoranze legali, ma da vieppiù diffusi allarmi manifestati dalla scienza medica sui perversi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono) in caso di situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività permanenti, contigue alle fonti di diffusione delle particelle d'asbesto” … deriva “la responsabilità contrattuale dell'Ente nei confronti dei suoi dipendenti”
Infatti, …“L'art. 2087, prescrivendo agli imprenditori di adottare "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", ha stabilito un obbligo che si riferisce al modo di organizzare l'impresa apprestando attrezzature e servizi idonei allo scopo. In particolare l'art. 2087 non contiene soltanto l'enunciazione di un dovere imposto nell'interesse generale, ma sancisce una vera e propria obbligazione, imponendo all'imprenditore una serie di misure che si risolvono in una prestazione, che egli è tenuto ad adempiere e che il lavoratore ha diritto di pretendere”.
Ne consegue che “…La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087, cod.civ., non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale”.
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Giurisprudenza di merito

6. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto: il diritto sussiste anche se non si superano i valori massimi fissati nel d. lgs. n. 277/1991
Tribunale Milano 27 ottobre 2005
Benefici previdenziali ex art. 13 l. n. 257/1992 – Esposizione ultradecennale a fibre di amianto – Non superamento dei parametri massimi di concentrazione previsti dal d. lgs. n. 277/1991 – Riconoscimento del diritto – Sussiste
“…è noto che l’interpretazione dell’art. 13, 8° comma, l. n. 257/1992 ha creato contrasti, derivanti soprattutto dal fatto che la norma ha subito successive riformulazioni da parte del legislatore. Il giudicante condivide pienamente, in ogni caso, la lettura della norma (operata dalla Pretura e dal Tribunale di Milano) secondo cui essa è riferibile a tutti i lavoratori per i quali sia provata una effettiva esposizione ultradecennale a fibre di amianto. (…) la sentenza Corte Costituzionale n. 5/2000 richiama i parametri di concentrazione massima di cui al d. lgs. n. 277/1991, ma aggiungendo che tali valori sono stati fissati dal legislatore a fini di prevenzione; al di sotto di tali limiti, pertanto, non può essere escluso il carattere nocivo dell’amianto. Tali valori non devono quindi ritenersi vincolanti per l’individuazione di un rischio morbigeno dovuto alla presenza dell’amianto, cosi come non può ritenersi sufficiente ogni presenza di amianto nell’ambiente di lavoro: sicuramente il raggiungimento della soglia massima fissata dalla normativa citata può assumere il valore di presunzione assoluta di esposizione a rischio….”
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7. Precisati i requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi in favore dei lavoratori esposti all’amianto
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, 17 luglio 2005
Tra le misure di sostegno riconosciute dall’art. 13 della legge n. 257/92 rientra il “… beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi in favore dei lavoratori che siano esposti all’amianto per un periodo superiore a 10 anni (comma 8)”. A tale proposito “… è opportuno segnalare che la norma che lo contempla prevedeva che "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL", quando superano i 10 anni, fossero "moltiplicati per il coefficiente di 1,5"”. A seguito dell’entrata in vigore, dapprima, del decreto legge n. 169/1993, poi, della legge n. 271/1993, di conversione del citato provvedimento di urgenza, il legislatore ha inteso “… offrire, ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene. Il criterio dell’esposizione decennale costituisce un dato di riferimento perfettamente determinato in quanto collegato (secondo quanto contemplato dallo stesso art. 13, comma 8) al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, gestita dall’INAIL. Grazie a tale correlazione, il concetto di esposizione ultradecennale, tra l’elemento temporale e quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 ), implica, necessariamente quello di rischio morbigene rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare per la sua presenza nell’ambiente di lavoro. Questa evenienza è tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche)”.
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Rassegna dottrinale

1. Biondini C., Sicurezza sul lavoro ed attuazione della direttiva n. 2003/18/CE, dal sito web Lavoroprevidenza.com
2. Dubini R., Amianto e sorveglianza sanitaria: un brutto passo falso, dal sito web Puntosicuro.it
3. Gremigni P., Lavoratori dell’amianto: la nuova disciplina per la tutela, in Guida al lavoro, 2006, n. 38, 80.
4. Putrignano V., Esposizione “qualificata” all’amianto e benefici previdenziali (Nota a Trib. Nola 17 luglio 2005), in Diritto delle relazioni industriali, 2006, 445.
5. Riverso R., L’amianto negato ed impunito per i lavoratori morti per mesotelioma: ovvero quando le fibre non sono polveri, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2006, 413
6. Rodà G., Lavoratori esposti all’amianto e benefici previdenziali, in Guida al lavoro, 2006, n. 22, 66.
7. Zilio Grandi G., Brevi cenni su amianto, risarcimento del danno e competenza funzionale, in Rassegna di Giurisprudenza del lavoro nel Veneto, 2005, n. 2, 53.





A proposito di amianto …
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1. Normativa pregressa

Decreto ministeriale 19 maggio 1999 - Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti.

Legge 24 aprile 1998, n. 128 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Decreto Ministeriale 14 maggio 1996 - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"

Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

2. Giurisprudenza storica

Cassazione penale, Sez. IV, 15 maggio 2003, n. 27975
Cassazione penale, Sez. III, 16 marzo 2004 , n. 19505
Cassazione penale, Sez. III, 8 aprile 2004 , n. 16724
Cassazione penale, Sez. III, 29 dicembre 2004 , n. 49695
Cassazione civile, Sez. Lav., 14 gennaio 2005, n. 622
 Tribunale di Bari, 24 giugno 2004
Tribunale di Bari, 20 settembre 2004 
 










Filo diretto con ...
Olympus Focus n. 2/2006

A proposito di …

1. Mobbing, si segnala ancora

- Cassazione penale (vedi anche sezione Giurisprudenza Olympus Focus n. 2/2006):

Risponde per mobbing chi “estromette” i dipendenti dal contesto produttivo aziendale per forzarli ad accettare condizioni contrattuali peggiorative!
Cassazione Penale, Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 31413
Mobbing – Bossing - Nozione - Disegno vessatorio atto a destabilizzare l’equilibrio psicofisico del lavoratore – Proposta di Declassamento professionale per ristrutturazione aziendale – Indisponibilità dei lavoratori – Loro confinamento in apposito reparto - Condizione di assoluta inerzia in ambiente degradato – Pericolo di definitivo allontanamento dal contesto produttivo in mancanza di accettazione della novazione contrattuale peggiorativa - Sussiste
“Può esservi condotta molesta e vessatoria o, comunque mobbing anche in presenza di atti di per sé legittimi e, simmetricamente, non ogni demansionamento così come non ogni altro atto illegittimo dà luogo, a cascata, a mobbing. Affinché ciò avvenga, è necessario che quell’atto emerga come l’espressione, o meglio come uno dei tasselli, di un composito disegno vessatorio. In definitiva, per la sussistenza del fenomeno occorre che diverse condotte, alcune o tutte di per sé legittime,si ricompongano in un unicum, essendo complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l’equilibrio psico-fisico del lavoratore. Ciò non toglie, ovviamente, che tali condotte, esaminate separatamente e distintamente, possano essere illegittime e anche integrare fattispecie di reato.
Nel caso di specie “…tutti i lavoratori avevano …preso coscienza del fatto che la loro destinazione non era affatto temporanea e che la stessa poteva essere rimossa solo con la accettazione della novazione che veniva prospettata…”. Tale destinazione “rappresentava una minaccia per l’allontanamento dal mondo reale del lavoro che comportava e per le sue caratteristiche di anticamera del licenziamento, …posto che erano rientrati nel ciclo produttivo soltanto coloro che avevano accettato la novazione. Nei fatti si era trattato di una collocazione sine die, in quanto i dipendenti avrebbero lasciato la palazzina solo se accettavano le condizioni del datore di lavoro”.
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- Rassegna dottrinale (vedi anche Rassegna di Olympus Focus n. 2/2006):

Corvino A., Mobbing, straining e altre etichette (nota a Cass. 6 marzo 2006 n. 4774 e altre), in Diritto delle relazioni industriali, 2006, n. 3, 801
Crudo T., Ossicini A., Mobbing e infortunistica sociale: lo stato dell’arte, in Diritti, Lavori, Mercati, 2006, 475
INAIL, Patologia psichica da stress, mobbing e costrittività organizzativa. La tutela dell’Inail, Edizioni Inail, 2005
La Peccerella L., Romeo L., Il Mobbing – Responsabilità e danni, Edizioni Inail, 2006
Meucci M., Alcuni punti fermi sugli oneri probatori del demansionamento e del mobbing, in Lavoro e previdenza oggi, 2006, n. 6
Meucci M., Danni da mobbing e loro risarcibilità, Ediesse, 2006
Parpaglioni M., Mobbing: definizione, tipologie di danno, onere di allegazione e di prova del danno esistenziale, in Rivista italiana diritto del lavoro, 2006, 562
Russo A., Il mobbing: esigenze preventive e risarcitorie. Profili comparati, in Adapt Working paper, 2006, n. 30
Staiano R., Mobbing e malattia professionale (nota a Tar Lazio 5 luglio 2005 n. 5454), in Diritto delle relazioni industriali, 2006, 807

- Mobbing nel pubblico impiego

Pieri M., Il mobbing nel rapporto di pubblico impiego (nota a Trib. Forlì 28 gennaio 2005), in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2006, II, 167

- Legislazione regionale sul mobbing e Corte costituzionale

Nunin R., La legge sul mobbing del Friuli Venezia Giulia supera il vaglio di costituzionalità, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2006, 766
Tullini P., Nuovi interventi della Corte costituzionale sulla legislazione regionale in materia di mobbing, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2006, 502

2. Articolo 36-bis del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, Coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, si segnala ancora

Damiano L., Il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili, in Lavoroprevidenza.com
Gheido M. R., Cantieri: misure urgenti a tutela dei lavoratori, in Diritto e pratica del lavoro, 2006, n. 37, 2051
Santoro C., Il provvedimento dell’ispettore del lavoro di sospensione dei lavori in edilizia, in Bollettino Adapt 15 settembre 2006, n. 44

Circolare interpretativa sulle novità dell’edilizia della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (26 settembre 2006) - Dal sito web Consulentidellavoro.it

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale – Direzione generale per l’attività ispettiva, 28 settembre 2006 n. 29 - Chiarimenti operativi in merito alle novità introdotte dall’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), convertito con Legge n. 248/2006 "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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Circolare Inps 13 ottobre 2006 n. 111- Art. 36 bis Legge n. 248/2006
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Circolare Inail 23 ottobre 2006 n. 45 - Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Legge n. 248 del 4 agosto 2006, art. 36 bis.
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Circolare Ministero delle Infrastrutture 3 novembre 2006, n. 1733. Art. 36 bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 448, recante: «Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro».
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Segnalazioni

Violante F. S., Montuschi L., Le basi giuridiche della sorveglianza sanitaria, Mattioli 1885, 2006






Ultim'ora

1. Sicurezza delle attrezzature: pubblicati sulla G.U.U.E. i nuovi elenchi delle norme armonizzate in materia di macchine, dispositivi di protezione individuale, ascensori.
Comunicazione Commissione CE 02/08/2006, n. 2006/C 180/03.
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine - G.U.U.E. 02/08/2006, n. C 180
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Comunicazione Commissione CE 02/08/2006, n. 2006/C 180/04.
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale - G.U.U.E. 02/08/2006, n. C 180
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Comunicazione Commissione CE 02/08/2006, n. 2006/C 180/05.
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori - G.U.U.E. 02/08/2006, n. C 180
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2. Prevenzione incendi negli uffici e negli impianti di distribuzione di idrogeno: i chiarimenti del Ministero dell’Interno
Lettera-Circolare 19 giugno 2006, n. P694/4122, del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
D.M. 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici". Chiarimenti ed indirizzi applicativi
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D.M. Ministero interno 31 agosto 2006.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione - G.U. 13/09/2006, n. 213
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3. Il Ministero del Lavoro detta le linee di indirizzo in tema di sicurezza dei ponteggi
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 13 settembre 2006, n. 25
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4. Rivalutate le rendite Inail per i medici colpiti dai raggi X
Circolare Inail 25 settembre 2006, n. 42.
Prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Rivalutazione dal 1° luglio 2005.
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Delibera C.d.A. Inail 30 ottobre 2006, n. 414.
Rivalutazione dal 1° gennaio 2003 delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Riliquidazione delle stesse per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
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5. Sottoscritta dall’Ance Sicilia e dalle Oo. Ss. un’intesa per elevare la qualità del lavoro e dell'impresa
Documento comune di intenti tra Ance Sicilia, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del 5 settembre 2006
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6. Illegittimi il demansionamento ed il licenziamento del lavoratore già rappresentante per la sicurezza che rifiuti di svolgere anche le funzioni di Rspp
Cassazione, sez. lav., 15 settembre 2006, n. 19965
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Rifiuto di svolgere funzioni di Rspp – Demansionamento – Licenziamento individuale – Illegittimità della condotta datoriale – Sussiste
“Nel sistema delineato dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, designato dal datore di lavoro (art. 2, lett. e), e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2, lett. f) non sono cumulabili nella stessa persona. (...) Concentrare nella stessa persona le funzioni di due figure cui il legislatore ha attribuito funzioni diverse, ancorché finalizzate al comune obiettivo della sicurezza del lavoro, significa eliminare ogni controllo da parte dei lavoratori, atteso che il controllato ed il controllante coinciderebbero. (…) Chiaramente diversa è la volontà della legge, che richiede entrambe le figure per una azione di prevenzione costantemente perseguita da parte datoriale e controllata dai lavoratori”.
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7. Infortunio in itinere del pubblico dipendente: le precisazioni del Consiglio di Stato
Consiglio di Stato, sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5603
Infortunio in itinere – Uso di mezzo privato – Irrilevanza – Divergenza non manifesta rispetto al tragitto più breve – Causa di servizio – Sussiste
“…il c.d. “infortunio in itinere”, occorso al pubblico dipendente nel tragitto compiuto per recarsi al posto di lavoro, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, può ritenersi dipendente da causa di servizio indipendentemente dall’uso di mezzi privati o pubblici, e dall’autorizzazione all’uso del mezzo privato, allorché la mancanza di quest’ultima sia stata dall’Amministrazione continuativamente tollerata e, comunque, non si tratti, come appunto nel caso, di percorso seguito per il raggiungimento di luogo di lavoro in regime di “missione”, (cioè posto al di fuori del Comune di residenza e\o, altresì, di ubicazione della ordinaria sede di lavoro), ma del raggiungimento di detta sede ordinaria lungo un tragitto svolgentesi all’interno dello stesso Comune”.(…) Neppure poi è opponibile alla ricorrente la deviazione del percorso seguito rispetto al “tragitto più breve”, o comunque rispetto a quello seguito dai mezzi pubblici per collegare le due località in questione. (…) Il criterio da seguire per verificare l’ammissibilità del percorso seguito, lungo il quale si sia in concreto verificato l’infortunio, non è quello dell’esistenza di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma quello della “manifesta divergenza” del concreto tragitto stesso, (e quindi del luogo dove si verifica l’infortunio), rispetto al percorso congiungente i punti di partenza e di arrivo considerati”.
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