Categoria: 1979
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Tipologia: CCNL
Data firma: 1 dicembre 1979
Validità: 01.01.1979 - 31.12.1981
Parti: Enel e Fnle-Flaei-Uilsp e Faile-Cisal e Fage-Cisnal
Settori: Chimici, Energia, Enel

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Applicabilità del contratto
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Orario di lavoro
Art. 4 - Reperibilità
• Modalità di richiesta

• Trattamento economico
• Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 0 e le 6.
• Alloggi in conto reperibilità
Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale - Ex festività
Art. 6 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Assenze - Permessi e brevi congedi
Art. 9 - Aspettativa
Art. 10 - Tutela della maternità
Art. 11 - Malattia - Infortuni sul lavoro
Art. 12 - Servizio militare - Benemerenze combattentistiche
• Servizio militare
• Benemerenze combattentistiche
Art. 13 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale per reati commessi nell’espletamento delle mansioni ad essi affidate
Art. 14 - Trasferimenti e traslochi
Art. 15 - Cantieristi
Art. 16 - Rimborsi spese per viaggi, vitto e pernottamento
Art. 17 - Classificazione del personale - Retribuzione
• Classificazione del personale
• Minimi di stipendio e paga - Indennità di contingenza
• Supplementi dei minimi
• Livelli salariali di categoria
• Definizione dello stipendio e paga e della retribuzione. Modalità di corresponsione
• Tabella A - Minimi mensili di stipendio e paga
• Tabella B - Supplementi dei minimi
• Tabella C - Livelli salariali di categoria
Art. 18 - Determinazione del valore orario della paga, dello stipendio e dell’indennità di contingenza
Art. 19 - Trattamento laureati, diplomati e licenziati
Art. 20 - Lavoratori studenti
Art. 21 - Diritto allo studio
Art. 22 - Mutamento temporaneo di mansioni - Passaggio di categoria
Art. 23 - Partecipazione del personale in servizio ai concorsi esterni
Art. 24 - Scelta del personale
Art. 25 - Formazione professionale
Art. 26 - Aumenti biennali
Art. 27 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 28 - Premio di produzione
Art. 29 - Premi di nuzialità e natalità
Art. 30 - Premi di anzianità
Art. 31 - Indennità varie
• Indennità alta montagna

• Indennità disagiata residenza
• Rimborso spese bicicletta e motorizzazione
• Indennità testimoni
• Indennità rischio
• Indennità macchine dei centri elaborazione dati e per il trattamento dei dati
• Indennità zona malarica
• Indennità per lavori in galleria
Art. 32 - Rimborso spese per istruzione figli
Art. 33 - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica
A) Alloggio
B) Vestiario
C) Energia elettrica
Art. 34 - Doveri del lavoratore
Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
Art. 36 - Cassa assistenza di malattia
Art. 37 - Attività ricreative, culturali, assistenziali
Art. 38 - Consigli dei delegati
Art. 39 - Ambiente di lavoro
Art. 40 - Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 41 - Norme aziendali
Art. 42 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Preavviso - Trattamento sostitutivo
Art. 44 - Trattamento di fine lavoro
Art. 45 - Certificato di lavoro
Art. 46 - Inscindibilità del contratto
Art. 47 - Libertà sindacali nell’Ente
• Permessi sindacali
• Affissione e diffusione stampa e comunicati
• Assemblee del personale
• Locali a disposizione dei Sindacati
• Trattenute sindacali
Art. 48 - Poteri sindacali di intervento locale
Art. 49 - Interpretazione del contratto
Art. 50 - Mense e spacci aziendali
Art. 51 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "Rimborso spese telefoniche a personale reperibile"
Allegato 2 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "Assistenza legale"
Allegato 3 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali sulla determinazione dell’indennità alloggio in forma "una tantum"
Allegato 4 - Documento su taluni problemi concernenti la "classificazione del personale" nell’area della produzione
Allegato 5 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "Attività di lettura dei misuratori"
Allegato 6 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "Professionalità"
Allegato 7 - Schema di ponderazione per la scelta del personale
Allegato 8 - Ambito della scelta del personale per la Direzione generale
Allegato 9 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "Formazione professionale"
Allegato 10 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali sulla "Contrattazione della misura del premio di produzione a valere dal 1-7-1980"
Allegato 11 - Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici in relazione alla richiesta dell’Enel di abolire le agevolazioni tariffarie in materia di energia elettrica
Allegato 12 - Stanziamenti Arca per il triennio 1979-1981
Allegato 13 - Elenco delle centrali termoelettriche e nucleotermoelettriche per le quali deve essere istituito il servizio sanitario aziendale
Allegato 14 - Applicazione "piani di avvicendamento" lavoratori turnisti e cantieristi
Allegato 15
Allegato 16 - Trattenute per contributi sindacali
Allegato 17 - Scambio di corrispondenza tra le parti sull’assenteismo
Allegato 18 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "Assicurazione Inail"
Allegato 19 - Documento in materia di "Appalti"
Allegato 20 - Procedura per l’esame delle vertenze individuali
Appendici
Appendice 1 - Documento su "Aggiornamento organizzativo dell’Enel"
Appendice 2 - Legge 20-5-1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Ipotesi di accordo per il premio di produzione

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti elettrici dell’Enel

Addì 1 dicembre 1979, in Roma, l’Ente nazionale per l’energia elettrica (Enel) e la Federazione Fnle-Flaei-Uilsp, costituita da: la Federazione nazionale lavoratori energia (Fnle-Cgil), la Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (Flaei-Cisl), l’Unione italiana lavoratori servizi pubblici (Uilsp-Uil), in relazione all’Accordo sindacale sottoscritto il 1-8-1979 a conclusione delle trattative svoltesi per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell’Enel, stipulato il 7-6-1976 e scaduto il 31-12-1978, si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.

Addì 1 dicembre 1979, in Roma, l’Ente nazionale per l’energia elettrica (Enel) e la Federazione autonoma italiana lavoratori elettrici (Faile-Cisal), in relazione all’Accordo sindacale sottoscritto il 1-8-1979 a conclusione delle trattative svoltesi per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell’Enel, stipulato il 7-6-1976 e scaduto il 31-12-1978, si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello costituito dagli articoli riportati in allegato al presente verbale, con eliminazione peraltro dei commi quinto e sesto del paragrafo " Permessi sindacali" dell’art. 47 "Libertà sindacali nell’Ente".
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Per quanto riguarda i " Rapporti Enel-Organizzazioni sindacali" precisano, infine, di aver sottoscritto documento di contenuto identico a quello riportato in premessa al presente contratto.

Addì 1 dicembre 1979, in Roma, l’Ente nazionale per l’energia elettrica (Enel) e la Federazione lavoratori acqua gas elettricità (Fage-Cisnal), in relazione all’Accordo sindacale sottoscritto il 1-8-1979 a conclusione delle trattative svoltesi per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell’Enel, stipulato il 7-6-1976 e scaduto il 31-12-1978, si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello costituito dagli articoli riportati in allegato al presente verbale, con eliminazione peraltro dei commi quinto e sesto del paragrafo "Permessi sindacali" dell’art. 47 "Libertà sindacali nell’Ente".
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Per quanto riguarda i "Rapporti Enel-Organizzazioni sindacali" precisano, infine, di aver sottoscritto documento di contenuto identico a quello riportato in premessa al presente contratto.

Premessa
Rapporti Enel - Organizzazioni sindacali
Con riferimento alle richieste avanzate dalle Organizzazioni sindacali Fnle, Flaei e Uilsp per i rinnovi dei contratti 29-5-1973 e 7-6-1976, intese alla instaurazione di un nuovo tipo di rapporto politico con gli Amministratori dell’Ente, al fine di realizzare utili confronti per lo sviluppo del settore elettrico, l’Enel, consapevole del ruolo assunto dai Sindacati nella vita del Paese che va oltre la tradizionale tematica contrattuale per investire i problemi politico-economici della società, dichiara di voler corrispondere a dette richieste nell’intento di realizzare più elevati livelli di efficienza del servizio elettrico.
In relazione a quanto sopra, l’Enel - fermo restando il potere decisionale riservato dalla legge al Consiglio di amministrazione di esso Ente, che pertanto provvede autonomamente e sotto la propria esclusiva responsabilità alle scelte ritenute confacenti alla sana conduzione dell’Azienda ed alle deliberazioni conseguenti - si dichiara disponibile all’instaurazione di un rapporto diretto con le Segreterie nazionali delle citate Organizzazioni sindacali in termini di confronto preventivo - cioè di scambi di informazioni e valutazioni - sui più importanti problemi di politica generale dell’Ente, quali: politica energetica; politica della ricerca; situazione economico-finanziaria, anche con riferimento a quegli elementi tecnici che hanno riflessi sulla struttura tariffaria; investimenti; localizzazione ed utilizzazione impianti; ristrutturazioni e politica occupazionale (con eventuali piani pluriennali di assunzioni) finalizzate al miglioramento del servizio, nel rispetto del principio di economicità di gestione.
Tale confronto sarà attuato mediante incontri periodici fra il Consiglio - nella sua collegialità - od il Presidente dell’Ente od altri da lui di volta in volta delegati e le Segreterie nazionali delle predette Organizzazioni sindacali eventualmente assistite da dirigenti delle rispettive Confederazioni.
Analoghi incontri, con le stesse modalità, avranno luogo tra le competenti Direzioni compartimentali o distrettuali e le corrispondenti Segreterie delle Organizzazioni sindacali, eventualmente assistite da dirigenti degli organismi locali delle rispettive Confederazioni, in merito ad aspetti specifici dei programmi territoriali o a riflessi locali dei programmi stabiliti in sede nazionale relativamente a: investimenti, localizzazione ed utilizzazione impianti, ristrutturazioni e politica occupazionale.
Per quanto riguarda gli investimenti, il relativo confronto - solo in sede nazionale - avrà riferimento anche alle attività indotte su scala nazionale.
Gli incontri saranno promossi dall’Ente, anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali, e saranno preceduti dall’invio di notizie statistiche o di documenti informativi riferiti - per quanto possibile - ai dati dei preventivi e dei consuntivi consolidati, con articolazione per distretti, zone ed aree funzionali della produzione, in modo tale da consentire alle stesse Organizzazioni sindacali di disporre di una adeguata conoscenza dei problemi e di poter esprimere quindi, in sede di incontro, la loro autonoma valutazione in merito.
Qualora gli incontri di cui sopra rendessero necessari ulteriori approfondimenti su problemi specifici insorgenti in talune zone o gruppi impianti o altre unità operative, le predette Segreterie delle Organizzazioni sindacali potranno farsi assistere da esperti appartenenti ad organismi sindacali locali.

Art. 1 - Applicabilità del contratto
Il presente Contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l’Ente nazionale per l’energia elettrica (Enel) ed i lavoratori che, alle dipendenze di esso Ente, siano addetti ad attività inerenti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relative all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica o ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni o ad altre attività che abbiano carattere strumentale, complementare o sussidiario rispetto a quelle suddette.
Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori che, alle dipendenze dell’Ente, siano addetti ad attività di direzione lavori, anche se dislocati presso cantieri; ne restano esclusi quelli assunti con carattere temporaneo, per l’espletamento di compiti inerenti a dette attività: a questi ultimi lavoratori dovrà essere corrisposto peraltro il trattamento elettrico compatibile con la natura temporanea del rapporto.
Il presente contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali ecc.) sono affidati incarichi che non richiedano - o per i quali non sia possibile realizzare - esclusività e continuità di prestazioni a favore dell’Ente, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all’Ente stesso;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria.
Dichiarazione a verbale
Trattamento economico dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1
Si chiarisce che le pattuizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 non contrastano con il diritto o la possibilità delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici di trattare con l’Enel la definizione del trattamento economico spettante ai lavoratori di cui alle citate lettere a) e b).

Art. 3 - Orario di lavoro
La distribuzione delle ore di lavoro, anche per eventuali casi particolari od individuali, viene stabilita dalla Direzione d’accordo con il Consiglio dei delegati; essa deve favorire altresì il massimo contenimento del lavoro straordinario.
La durata normale settimanale della prestazione è fissata come segue:
a) 40 ore per tutti i lavoratori fatta eccezione per quelli di cui alla seguente lettera b);
b) 42 ore per i guardiadighe, guardiaprese, guardiacanali, custodi, guardiani diurni e notturni, autisti di vettura (e corrispondenti motoscafisti) nonché per gli addetti a centraline con potenza inferiore a 1000 kW ed al presidio di cabine per la normale loro sorveglianza e per occasionali manovre ed interventi telefonici.
Gli orari settimanali di cui sopra sono ripartiti in cinque giorni; nelle località ove è in atto la ripartizione in sei giorni settimanali, la stessa verrà mantenuta, salvo diversi accordi in sede locale.
Per il personale di cui alla precedente lettera b) le ore eccedenti quelle indicate alla lettera a) e sino ai limiti sopra precisati vengono retribuite con il 45 per cento della retribuzione oraria.
Al personale che opera normalmente in località isolate di montagna può essere accordata, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, la possibilità di prestare la propria opera anche nel sesto giorno della settimana, per un limitato numero di settimane consecutive. Al termine del citato periodo il recupero dei sesti giorni lavorati verrà effettuato mediante concessione di un eguale numero di giorni liberi dal servizio, senza maggiorazione alcuna della normale retribuzione mensile.
[…]
Dichiarazioni a verbale
[…]
2) Turni di lavoro
L’Ente, a richiesta del Consiglio dei delegati e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabilirà i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richieste prestazioni alternate antimeridiane, pomeridiane e notturne.
3) Orario portieri sedi centrali ed uffici
Sono da qualificarsi come custodi e perciò tenuti all’orario stabilito alla lett. b) dell’art. 3 i dipendenti che esplicano mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia e quindi non rientrano fra costoro i dipendenti che, oltre al servizio di custodia, esplicano anche prestazioni a carattere continuativo quali, a titolo esemplificativo, il ricevimento e smistamento del pubblico, le annotazioni relative al personale o al materiale in entrata ed uscita, lo smistamento di telefonate, ecc.
4) Ripartizione dell’orario
L’orario di lavoro settimanale concentrato in cinque giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì.
Tenute presenti le norme di cui al punto 1) dell’art. 6, eventuali prestazioni di lavoro, in relazione a preordinate e non contingenti esigenze di servizio la cui individuazione deve essere effettuata dalla Direzione interessata d’accordo con il Consiglio dei delegati, potranno essere richieste ed effettuate nella giornata del sabato nel qual caso l’orario di lavoro settimanale viene ripartito dal martedì al sabato della stessa settimana.
Dette prestazioni di lavoro ordinario nella giornata di sabato non potranno, peraltro, effettuarsi per più di una volta ogni quattro settimane, eccezion fatta per i lavori di manutenzione agli impianti di produzione e trasmissione direttamente connessi con l’esigenza di ridurre l’indisponibilità degli impianti stessi, in relazione altresì alla necessità di assicurare la copertura del diagramma di carico. Tali eccezioni saranno individuate d’accordo con il Consiglio dei delegati nel quadro di una programmazione della manutenzione degli impianti tesa a ridurre i livelli di indisponibilità.
Per motivi stagionali o contingenti anche laddove è in atto la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale in cinque giorni, può essere concordata, fra la Direzione interessata ed il Consiglio dei delegati, una ripartizione in sei giorni.
[…]
6) Orario autisti
L’orario di lavoro giornaliero di 8 ore e 24 minuti, riferito alla ripartizione in cinque giorni dell’orario settimanale, deve essere osservato dagli autisti quando svolgano un servizio prevalentemente di attesa o di guida, ivi compresa la normale manutenzione della macchina; mentre l’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere quando gli autisti siano addetti per tali ore a servizi meccanici di officina, od a lavori di manutenzione straordinaria degli automezzi.
Lo stesso orario di 8 ore giornaliere deve essere osservato dagli autisti normalmente addetti a servizio continuativo di guida di autocarro.
7) Orario flessibile
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, potranno essere realizzate forme di "orario flessibile".
8) Permanenza notturna sugli impianti dei guardiadighe e/o teleferisti
Per i guardiadighe e/o teleferisti che non dispongano di alloggio di servizio idoneo alla convivenza della famiglia la distribuzione dell’orario di lavoro - da concordare ai sensi del primo comma del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal quinto comma dell’articolo stesso - sarà tale da contenere la permanenza notturna sugli impianti in non più di quattro notti consecutive per settimana.
La realizzazione di quanto sopra avverrà con la gradualità compatibile con le esigenze del servizio.
9) Lavoratori in turni continui avvicendati, con prestazioni alternate diurne e notturne: orario di lavoro; sostituzioni improvvise
In relazione alla durata settimanale dell’orario di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, nell’ipotesi di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne ogni posizione di turno sarà coperta da 6 turnisti.
L’attuazione del "turno a 6" comporta l’impegno per i turnisti - in relazione al pagamento (sempreché ne permangano le condizioni) dell’indennità di turno in percentuale di cui al punto 4) a) dell’art. 6 - per tutto il ciclo di turno - ad entrare in turno ogni qualvolta necessario in sostituzione di eventuali turnisti assenti, salvo i casi eccezionali di assenze di lunga durata (ad esempio: servizio militare di leva; aspettativa).
Lo schema di turno, da concordarsi a livello locale con il competente Consiglio dei delegati, dovrà individuare, tra i lavoratori facenti parte di una medesima linea di turno o di linee di turno parificate ove si realizzi l’intercambiabilità, quello che sarà chiamato a far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvise e/o imprevedibili, per garantire in ogni condizione la continuità del servizio.
A tal fine, le parti convengono sulla necessità di prevedere idonee soluzioni (ad esempio: reperibilità) che realizzino quanto sopra evitando nel contempo, al massimo, il ricorso a prestazioni straordinarie.
Lo schema di turno, inoltre, dovrà essere tale da facilitare la concreta attuazione degli interventi di formazione ricorrente di cui alla lettera b) dell’art. 25.
Le parti, nello spirito di cui sopra, si riservano un eventuale riesame della materia entro il 30-6-1980, a seguito dei risultati che scaturiranno dalla pratica applicazione degli indirizzi di cui ai precedenti commi della presente dichiarazione a verbale.
L’Enel si impegna a che l’intervento del turnista "disponibile" per sostituzione di lavoratore del turno di notte sia realizzato in modo da garantire comunque un adeguato riposo fisiologico. Qualora, eccezionalmente, ciò non si verifichi e l’intervallo tra le due prestazioni si riduca a meno di dieci ore, viene corrisposta al lavoratore interessato un’indennità pari al 100 per cento della normale retribuzione oraria per ciascuna delle ore mancanti al raggiungimento delle dieci. A tale fine va computato anche il tempo eventualmente occorrente al lavoratore per lo spostamento da e per il posto di lavoro.
[…]
12) Modifiche dell’orario di lavoro negli impianti di produzione termoelettrica ai fini della riduzione dei periodi di indisponibilità
Nell’intento di perseguire la riduzione dei periodi di indisponibilità degli impianti di produzione termoelettrica, le parti concordano nel considerare favorevolmente l’opportunità di aumentare il numero di ore lavorative giornaliere e settimanali per far fronte sia a guasti accidentali sia alle esigenze della manutenzione programmata anche mediante l’istituzione di squadre di manutenzione operanti in doppio turno, per sei giorni alla settimana, di norma dal lunedì al sabato.
A tal fine, l’Enel predisporrà uno studio organizzativo che, anche attraverso una temporanea riduzione dell’orario settimanale di lavoro, consenta di realizzare in via sperimentale la possibilità di abbinamento di specifici impianti, da effettuarsi sulla base delle caratteristiche tecniche e della loro ubicazione, ai fini di una più razionale e proficua utilizzazione combinata delle risorse.
Tale studio organizzativo sarà presentato alle Organizzazioni sindacali nazionali entro il 31-12-1979.
13) Riduzione dell’orario di lavoro
In riferimento alla richiesta di riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, contenuta nella piattaforma rivendicativa sindacale per il rinnovo del CCNL 7-6-1976, le parti - riconosciuto che la soluzione da dare al problema deve armonizzarsi con quelle che si andranno a delineare negli altri principali settori industriali - convengono sull’opportunità di rinviare l’esame della materia.
A tal fine pertanto le parti s’impegnano ad incontrarsi non appena avessero a profilarsi significative, concrete misure di risoluzione del problema.

Art. 4 - Reperibilità
Modalità di richiesta
In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Ente le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
La reperibilità può essere richiesta:
a) per l’intero mese - eccettuati i giorni di riposo, ferie, festività di cui all’art. 5 del presente contratto ed i casi di particolare necessità del lavoratore - in ragione di:
a. 1) 5 giorni alla settimana (6 per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 6 giorni) laddove il lavoratore non fruisca di alloggio gratuito. Tale forma di reperibilità avrà carattere eccezionale;
a. 2) 6 giorni alla settimana, laddove il lavoratore fruisca di alloggio gratuito;
b) a periodi alterni di durata settimanale nel mese (eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 5, ferma restando peraltro la possibilità di cui al quarto comma del presente articolo), sempreché non ostino obiettive difficoltà, con tendenza a contenerla in una settimana ogni quattro. L’esistenza delle condizioni per l’attuazione di detta linea di tendenza formerà annualmente oggetto di esame tra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, ferma restando la competenza del Consiglio dei delegati nella fase applicativa per quanto contrattualmente previsto;
c) per singole giornate della settimana e precisamente:
c. 1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
c 2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui ai precedenti punti a. 1) e b), qualora non vi sia altro personale da rendere reperibile in detto sesto giorno;
c. 3) per le giornate festive di cui all’art. 5 del presente contratto.
Al fine di ripartire nel maggior numero di lavoratori l’onere della reperibilità, potrà realizzarsi - ove obiettive condizioni lo consentano - un’articolazione di turni di reperibilità, di durata settimanale, con alternanze anche superiori ad una settimana ogni quattro.
La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può essere richiesta, in relazione ad accordi con il competente Consiglio dei delegati, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque o sei giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della seconda dichiarazione a verbale annessa all’art. 5, sarà libero da impegni di reperibilità.

Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 0 e le 6.
Gli interventi notturni superiori ad un’ora compiuti fra le 0 e le ore 6 del mattino danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell’inizio dell’orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l’intervallo meridiano).
Per le unità operative con orario settimanale ripartito in sei giorni gli interventi notturni superiori ad un’ora compiuti tra le ore 0 e le ore 6 del mattino danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito pari al massimo, per interventi notturni non superiori a quattro ore, alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa, posticipando in tal modo l’inizio dell’orario di lavoro dello stesso giorno.

Dichiarazioni a verbale
1) Reperibilità in zona diversa da quella abituale
Si precisa che il lavoratore può essere chiamato a rendersi reperibile nel sesto giorno della settimana o in un giorno di riposo o festivo in zona diversa da quella sua abituale di lavoro, solo qualora gli venga richiesta una prestazione lavorativa per la giornata di cui trattasi, da compensarsi con il trattamento contrattualmente previsto.
2) Pronto intervento
In relazione a richiesta avanzata dalle Organizzioni sindacali in occasione delle trattative svoltesi per il rinnovo del CCNL 29-5-1973, l’Enel dichiara che servizi di pronto intervento potranno essere istituiti laddove, per la concentrazione dell’utenza e quindi per la ricorrenza degli interventi, sia statisticamente rilevata la possibilità di realizzare l’occupazione ottimale delle unità impegnate.

Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale - Ex festività
[…]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti: alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico; all’esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.
Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al terzo comma nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
I lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, in caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; in difetto di che essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40 per cento della retribuzione giornaliera. Qualora però, il nuovo giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo infrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, ad una indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera.
Ai lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo si garantisce peraltro che il giorno venga a cadere di domenica per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo eccezionalmente non avvenga sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, un’indennità pari al 60 per cento della retribuzione giornaliera.
[…]
Dichiarazioni a verbale
[…]
2) Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale
Le parti convengono che ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a quattro ore, compete un’intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60 per cento (o del 75 per cento per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate.
[…]
3) Spostamento riposo prestabilito lavoratori di cui al terzo e quarto comma dell’art. 5
Si chiarisce che lo spostamento del giorno di riposo prestabilito previsto dal sesto comma dell’art. 5, non può essere disposto che in relazione ad effettive esigenze di servizio.
L’Enel pertanto dà assicurazione che non ricorrerà - salvo casi del tutto eccezionali - a tale spostamento per far fronte ad assenze di natura preordinata o prolungata come ferie, malattia, infortuni e permessi.

Art. 6 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
[…]
Il lavoro straordinario può essere effettuato solo in via eccezionale per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico nonché all’attività per l’avviamento di nuove centrali; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Le prestazioni di lavoro straordinario rispondenti ad esigenze programmabili devono essere contenute entro il limite di 30 ore trimestrali pro-capite. Per gli addetti alle attività tecnico-operative il limite sarà di 120 ore annuali pro-capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
[…]

Art. 7 - Ferie
[…]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
Nel caso di provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta del lavoratore, le ferie possono essere fatte godere fino al 31 marzo dell’anno successivo.
[…]

Art. 10 - Tutela della maternità
Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11 - Malattia - Infortuni sul lavoro
[…]
È anche in facoltà dell’Ente di far constatare - da parte di Enti pubblici o di Istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. L’Enel darà comunicazione scritta al lavoratore dell’esito della visita medica cui lo abbia fatto sottoporre, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro. In caso di disaccordo tra i predetti Enti pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico ed il medico di fiducia del lavoratore, le parti - su richiesta avanzata dal dipendente entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito della visita medica cui l’Enel lo abbia fatto sottoporre - nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio ed il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo e terzo comma del presente articolo. Qualora la decisione non intervenga entro i termini previsti dal terzo comma del presente articolo si applicano le relative decurtazioni della retribuzione, a meno che la decisione definitiva confermi la certificazione del medico di fiducia del lavoratore attestante la sua capacità lavorativa. Se la decisione del terzo medico non intervenga entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.
[…]

Art. 25 - Formazione professionale
Le attività formative dell’Enel sono articolate, in relazione alle esigenze dell’Ente, nei seguenti principali tipi di intervento, accanto ai quali potranno continuare a coesistere i corsi specialistici e di riqualificazione di volta in volta ritenuti opportuni:
a) corsi di formazione per la generalità del personale neoassunto;
b) interventi di formazione ricorrente:
1) da realizzarsi, con la necessaria gradualità e con opportuna articolazione, nei confronti di gruppi omogenei - ove ne sia possibile l’individuazione, in relazione alla struttura organizzativa - di lavoratori operanti prevalentemente in attività esecutive a diversi livelli, con differenti posizioni funzionali ed in sede decentrata;
2) da realizzarsi ciclicamente, sempre con la necessaria gradualità e con opportuna articolazione - al fine di consentire un periodico aggiornamento sui problemi tecnici e gestionali - per il personale di livello intermedio che ha prevalentemente responsabilità di programmazione e coordinamento;
c) corsi per istruttori-animatori e formatori.
Gli interventi di cui al punto b) assorbono gradualmente gli attuali corsi di aggiornamento.
L’Enel presenterà, entro il 30 novembre di ogni anno, alle segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici il programma annuale o pluriennale delle attività formative.
Successivamente le Direzioni compartimentali o distrettuali si consulteranno con le corrispondenti segreterie delle citate Organizzazioni sindacali in ordine alla parte del programma relativo a quegli interventi formativi specifici rispondenti ad esigenze proprie di ogni singolo compartimento; analogo periodico incontro avrà luogo per uno scambio di valutazioni sui risultati dell’attività svolta.
N.B. - In materia di "Formazione professionale", vedasi lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali, riportata in allegato al presente contratto (all. 9).

Art. 31 - Indennità varie
Indennità alta montagna

Al lavoratore che venga trasferito, per motivi di lavoro, in località disagiata di montagna o che venga comandato a prestare servizio continuativo in detta località per almeno un mese, viene corrisposta una indennità da concordarsi tra le Direzioni compartimentali e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

Indennità disagiata residenza
Potrà, eccezionalmente, essere attribuita una indennità a quei lavoratori che, per motivi di lavoro, vengano trasferiti e risiedano in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.

Indennità macchine dei centri elaborazione dati e per il trattamento dei dati
In quanto derivi loro lavoro gravoso, ai lavoratori addetti con continuità:
a) a macchine dei centri elaborazione dati;
b) a macchine per il trattamento dei dati;
viene corrisposta una indennità mensile che per i lavoratori di cui alla lettera a) è graduabile fino al 9 per cento della retribuzione mensile e per i lavoratori di cui alla lettera b) è graduabile fino al 5 per cento della retribuzione stessa.
Ai lavoratori che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, siano frequentemente addetti a tali macchine, è corrisposta, purché derivi loro lavoro gravoso, una adeguata indennità da concordarsi con i lavoratori stessi eventualmente assistiti dalle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
La gravosità del lavoro è determinata non tanto dal tipo di macchina impiegato quanto dalle modalità di utilizzazione delle macchine stesse in relazione alle mansioni del lavoratore, nonché dalle condizioni in cui si realizza tale utilizzazione.
In relazione a quanto sopra, non ricorrono i presupposti per l’attribuzione dell’indennità macchine quando l’utilizzazione dei mezzi tecnici sia di mero ausilio allo svolgimento delle mansioni dei lavoratori interessati.
Invece, a titolo esemplificativo e con riferimento alla indennità macchine dei centri elaborazione dati, i presupposti per la erogazione ricorrono per gli operatori degli elaboratori centrali, dei terminali remote-batch con significative elaborazioni locali, delle registratrici e convertitrici di supporti dei SED, di macchine ausiliarie dei SED, nonché di attività similari svolte presso altre unità.
Sempre a titolo esemplificativo e con riferimento alla indennità macchine per il trattamento dei dati, i presupposti per la erogazione ricorrono per gli operatori al terminale remote-batch senza elaborazioni locali, all’operatore addetto all’esecuzione di procedure meccanizzate o al trasferimento controllato di dati con l’utilizzo di mini-computers o macchine elettrocontabili, all’operatore di terminali conversazionali e/o interattivi e casi similari.

Indennità zona malarica
Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permententemente la propria opera in località malarica, viene corrisposta una indennità di lire 2.000 mensili.
La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle Direzioni compartimentali d’intesa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, tenendo a base l’elenco di dette località pubblicato dal competente Ministero; elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni provinciali di sanità.

Indennità per lavori in galleria
Ai lavoratori che, all’interno delle gallerie, siano addetti ad attività civili, elettriche e/o meccaniche di costruzione o di manutenzione, è dovuta un’indennità di lire 500 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle gallerie stesse.

Dichiarazioni a verbale
1) Indennità alta montagna. Precisazioni circa gli aventi diritto

L’indennità di alta montagna spetta anche a quei lavoratori che al momento dell’assunzione risiedano in località per le quali l’indennità stessa non sia dovuta e che vengano destinati, come prima sede di lavoro, a località di alta montagna nelle quali l’indennità medesima sia, invece, dovuta.
2) Indennità disagiata residenza. Precisazioni circa gli aventi diritto
L’indennità di disagiata residenza spetta anche a quei lavoratori che al momento dell’assunzione risiedano in località per le quali l’indennità stessa non sia dovuta e vengano destinati a risiedere, come prima sede di lavoro, in località nelle quali l’indennità medesima sia, invece, dovuta.
[…]
4) Indennità zona malarica. Cura preventiva e curativa della malaria
Per quanto riguarda la cura preventiva e curativa dei lavoratori - e loro familiari - comandati a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, si precisa che essa resta di competenza della Cassa mutua di malattia per i lavoratori dell’Ente (o dei competenti organismi che saranno istituiti con l’attuazione della legge 23-12-1978, n. 833 relativa al Servizio sanitario nazionale).
5) Esalazioni venefiche
Le parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
6) Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche
L’Ente terrà conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.
7) Indennità macchine dei centri elaborazione dati e per il trattamento dei dati. Precisazioni in merito all’attribuzione dell’indennità macchine per il trattamento dei dati in relazione all’utilizzazione dei mini-computers
I mini-computers che svolgono in prevalenza semplici elaborazioni locali (ad esempio: TC 800; IBM 3790) sono costituiti da una unità logica in grado di svolgere programmi, da un video (dove generalmente compare una maschera che indica dove devono essere inseriti i vari dati), da una tastiera, da una scrivente, da una memoria e da un supporto magnetico (cassette o mini-disco) o cartaceo (nastro di carta) per la memorizzazione dei dati; l’eventuale collegamento con l’elaboratore centrale avviene per lo più per il trasferimento dei dati e in minor misura per la richiesta di elaborazione.
Tale tipo di macchina, in una adeguata configurazione, può svolgere, oltre all’operazione di raccolta dati, che rimane la funzione principale, anche semplici elaborazioni locali.
Nel caso della raccolta dati l’operatore introduce, mediante tastiera, dati che sono soggetti immediatamente ad un processo di verifica, più o meno estensivo; all’operatore sono immediatamente notificati gli errori, che debbono essere corretti prima di procedere all’introduzione del dato successivo.
Tali mini-computers vengono di norma utilizzati per:
a) richiamo dati commerciali ed amministrativi;
b) trasferimento dati su supporto, con esecuzione controlli e compilazione documenti;
c) tenuta ed aggiornamento contabilità amministrative.
L’attività di cui in a) è svolta, ad esempio, dai lavoratori commerciali ed amministrativi dai quali il mini-computer viene utilizzato allo scopo principale di ottenere i dati propri all’espletamento delle loro mansioni: in tal caso la macchina agevola il loro lavoro; non ne deriva lavoro gravoso e l’indennità non va corrisposta.
L’attività di cui in b) è svolta, ad esempio, dai lavoratori commerciali che provvedono a ribattere i dati per la compilazione della modulistica (in alcuni casi ricompilazione) e la produzione del supporto meccanografico: per le modalità di utilizzazione di dette macchine va loro corrisposta l’indennità macchine per il trattamento dei dati in relazione alla continuità con la quale svolgono il loro lavoro.
L’attività di cui in c) è svolta dai lavoratori amministrativi; per le modalità di utilizzazione di dette macchine va corrisposta l’indennità macchine per il trattamento dei dati, in relazione alla continuità con la quale svolgono il loro lavoro.
[…]

Art. 33 - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica
B) Vestiario

L’Ente terrà in dotazione individuale gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia e per i tecnici che svolgono il lavoro in analoghe condizioni.
Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono lavorare in zone paludose o simili.
L’Ente fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi) o camici a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
La fornitura delle tute (estive o invernali a seconda delle esigenze) sarà effettuata in ragione di tre tute ogni due anni salvo maggiori occorrenze determinate dalla particolare natura delle mansioni svolte e dal conseguente grado di usura delle tute stesse.
L’Ente fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardiafili che svolgono la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
Fornirà altresì agli autisti di autocarro ed ai motociclisti una giacca invernale.
[…]

Art. 34 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Ente;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Ente deve portare a sua conoscenza, nonché quelle emanate al riguardo dall’Ente medesimo;
[…]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta dell’Ente, a visita medica da effettuarsi a cura di enti pubblici od istituti specializzati di diritto pubblico.
L’esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell’interessato.
[…]

Art. 38 - Consigli dei delegati
I Consigli dei delegati saranno costituiti in ogni unità operativa.
Le elezioni dei delegati avverranno su iniziativa delle Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori elettrici secondo procedure democratiche definite dalle Organizzazioni medesime e tali da garantire a tutti i lavoratori dell’unità operativa interessata l’elettorato attivo e passivo.
La consultazione elettorale verrà indetta e gestita dalle predette Organizzazioni sindacali locali in accordo, per la parte tecnica, con le corrispondenti Direzioni.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici provvederanno a segnalare alle competenti Direzioni dell’Enel l’avvenuta costituzione e la composizione nominativa del Consiglio dei delegati e del relativo Comitato esecutivo che è l’organo mediante il quale il Consiglio intrattiene i rapporti con l’Enel.
In occasione degli incontri con le competenti Direzioni dell’Ente i membri del Comitato esecutivo potranno farsi sostituire in parte da altri componenti il Consiglio dei delegati che abbiano particolare competenza negli argomenti in discussione.
Ai componenti il Consiglio dei delegati verranno concessi, ai fini dell’espletamento del loro mandato, permessi retribuiti per un ammontare di ore annue non superiore a quello rappresentato dal numero dei lavoratori dipendenti di ogni unità produttiva.
Ai Consigli dei delegati, oltre ai compiti specificamente indicati nei singoli istituti previsti dal presente contratto, sono attribuiti anche quelli già di competenza delle Commissioni interne ai sensi dell’art. 3 dell’accordo interconfederale 18-4-1966.

Art. 39 - Ambiente di lavoro
In materia di ambiente di lavoro, l’Enel conferma l’impegno di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge e ad attuare ogni altro provvedimento che si renda necessario al fine di migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori, tanto nella progettazione e nella costruzione degli impianti quanto nell’esercizio e nella manutenzione degli stessi e in ogni altra attività aziendale.
I Consigli dei delegati, quali rappresentanze dei lavoratori di cui all’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori stessi.
Nelle centrali termoelettriche e nucleotermoelettriche incluse nell’elenco allegato al presente contratto* deve essere istituito un servizio sanitario aziendale, che opererà secondo le linee metodologiche e le indicazioni pratiche contenute nei documenti conclusivi elaborati dalla Commissione paritetica nazionale in data 11-6-1974 e dal Gruppo di studio paritetico nazionale, costituito ai sensi del verbale ministeriale 30-1-1975, in data 15-3-1976.
Il medico, esperto in medicina del lavoro, sarà scelto di comune accordo fra la competente Direzione dell’Enel ed il Consiglio dei delegati della centrale interessata.
Per il rilevamento dei parametri fisici e chimici relativi all’ambiente di lavoro, il servizio sanitario aziendale - che terrà conto delle esperienze che già hanno avuto luogo in ambito Enel - si avvarrà del personale tecnico e delle attrezzature di unità specializzate dell’Enel (Laboratorio centrale di Piacenza, servizi misure e prove compartimentali ecc.), o, sempre di comune intesa tra la competente Direzione e il Consiglio dei delegati della centrale interessata, ricorrendo alle unità sanitarie locali, a strutture istituite o istituende nell’ambito delle Regioni, ad istituti specializzati di diritto pubblico.
Tempi, luoghi ed altre modalità inerenti al rilevamento ed all’analisi dei parametri fisici e chimici saranno determinati di comune intesa tra la competente Direzione e il Consiglio dei delegati della centrale interessata, evitando comunque duplicazione di interventi e procurando di assicurare, anche su scala nazionale, uniformità di metodi e comparabilità dei dati raccolti.
Le relazioni relative alle rilevazioni saranno fornite, a sua richiesta, al Consiglio dei delegati.
Sempre al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori interessati, anche attraverso la istituzione - ove occorra - di registrazioni relative ai dati ambientali e biostatistici e di libretti personali sanitari di rischio, accertamenti relativi all’ambiente di lavoro potranno essere espletati presso le rimanenti centrali termoelettriche ed altre unità operative, con particolare riferimento alle centrali geotermiche, agli addetti alle sonde di perforazione ed ai tirafili, ove sussistano condizioni di particolare gravosità, nocività o disagio.
Tali accertamenti saranno concordati volta per volta tra le competenti Direzioni ed i corrispondenti Consigli dei delegati.
Le prescrizioni costruttive e le modalità di esercizio e manutenzione che siano state oggetto di studio, sperimentazione ed adozione presso determinate centrali termoelettriche o nucleotermoelettriche al fine di una migliore tutela dell’ambiente di lavoro, saranno estese alla generalità degli impianti che presentino caratteristiche o situazioni consimili, previa verifica dell’utilità di tale estensione da parte delle competenti Direzioni centrali e compartimentali. Di ciò sarà data tempestiva informazione alle corrispondenti segreterie delle Organizzazioni sindacali, fermo restando quanto disposto nei precedenti commi circa le prerogative delle Direzioni e degli organismi aziendali nonché delle rappresentanze del personale.
Analoga informativa sarà data nel merito delle iniziative di studio, di sviluppo e di ricerca (con le relative documentazioni) che sono state o saranno intraprese autonomamente dall’Enel per la tutela degli ambienti di lavoro, anche al fine di recepire ogni utile indicazione che nel campo delle ricerche ambientali abbia a provenire dalle medesime Organizzazioni sindacali.
Norma transitoria - Le disposizioni del presente articolo saranno coordinate, di comune accordo fra l’Enel e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici, con il progressivo evolversi della legislazione nazionale e regionale in materia di servizi sanitari e più specificamente di medicina del lavoro e ciò al fine del sempre più efficace processo di adattamento e di integrazione delle strutture e delle iniziative aziendali di tutela dell’ambiente di lavoro nelle istituende strutture sanitarie di carattere pubblico, evitandosi comunque duplicazioni di interventi per l’Enel e per i lavoratori.
Con specifico riferimento a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 21 della legge 23-12-1978, n. 833, ("Istituzione del Servizio sanitario nazionale"), in merito alla organizzazione da parte delle unità sanitarie locali di propri "servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro", anche mediante "presidi all’interno delle unità produttive", l’Enel si impegna ad agevolare la costituzione ed il funzionamento di detti presidi, mediante convenzioni con le medesime unità sanitarie locali, nelle centrali di pompaggio ed in quelle di caverna, sempre d’intesa fra le competenti Direzioni ed i rispettivi Consigli dei delegati. Nei casi in cui le unità sanitarie locali non siano ancora in condizioni di provvedere, potranno in via transitoria realizzarsi convenzioni sostitutive con strutture, enti o istituti specializzati, anche in applicazione dell’ottavo comma del presente articolo.
*Vedi allegato 13.

Art. 40 - Tutela delle condizioni di lavoro
Premesso che la tutela della salute e dell’integrità fisica dei dipendenti tutti dell’Enel è comune intendimento dell’Ente e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, le parti stipulanti il presente contratto convengono:
A) per quanto riguarda il personale delle centrali termonucleari:
- l’effettuazione, a tutto il personale medesimo, di una visita annuale da parte del medico autorizzato;
- la consegna al medico di fiducia del lavoratore, dietro richiesta del medico stesso, della cartella clinica del lavoratore interessato;
- la comunicazione semestrale ad ogni lavoratore delle dosi assorbite mese per mese;
- l’effettuazione di corsi periodici di aggiornamento per la protezione dalle radiazioni;
- una copertura assicurativa, dopo un periodo di tre mesi di esposizione all’azione di sostanze radioattive, pari a 5 volte la retribuzione annua per i casi di morte ed a 6 volte la retribuzione annua per i casi di invalidità permanente - qualora i casi stessi non siano risarcibili dall’Inail in base alle norme di cui al DPR 30-6-1965, n. 1124 - che avessero a verificarsi in conseguenza delle manifestazioni patologiche, che in via presuntiva sono da ritenersi malattie professionali, qui di seguito elencate, sempreché detti casi si verifichino entro il periodo di tempo dalla cessazione dall’esposizione all’azione di sostanze radioattive indicato accanto a ciascuna di esse:

- anemia progressiva grave di tipo ipoplasico o aplasico 3 anni
- anemia progressiva leggera di tipo ipoplasico o aplasico 1 anno
- leucopenia con neutropenia 1 anno
- leucosi 10 anni
- stati leucemoidi 3 anni
- sindrome emorragica 1 anno
- blefarite o congiuntivite 7 giorni
- cheratite 1 anno
- cataratta 5 anni
- radio-dermiti acute 60 giorni
- radio-dermiti croniche 10 anni
- radio-epiteliti acute delle mucose 60 giorni
- radio-lesioni croniche delle mucose 5 anni
- radio-necrosi ossea 5 anni
- sarcoma osseo 15 anni
- cancro bronco polmonare per inalazione 10 anni

- il diritto di avvicendamento, dietro richiesta del lavoratore interessato, dopo 16 anni di servizio prestato presso le seguenti sezioni: esercizio, manutenzione, chimica-radiochimica e fisica sanitaria, e - per gli impianti che lo richiedano - fisica del reattore.
Nel caso di avvicendamento il trattamento spettante al lavoratore nel nuovo posto di lavoro a titolo di retribuzione ed indennità non potrà essere inferiore a quello percepito nel complesso per gli anzidetti titoli all’atto dell’avvicendamento stesso. L’eventuale differenza verrà conservata ad personam e sarà assorbibile in caso di passaggio di categoria.
Per la concreta attuazione di tutto quanto sopra vale la regolamentazione prevista dall’accordo sindacale nazionale 27-7-1978.
- La corresponsione dell’indennità sotto indicata per ogni ora di lavoro che abbia reso necessario l’uso di uno dei seguenti indumenti da parte dei dipendenti delle centrali termonucleari:
a) tuta protettiva pneumatica o tuta in gomma o in plastica L. 1.000
b) doppia tuta sigillata con autorespiratore o con maschera facciale L. 800
c) maschera a filtro o ad aria oppure doppia tuta sigillata senza maschera L. 500
Qualora, nell’ambito delle singole giornate lavorative, gli indumenti di cui sopra vengano usati per frazioni di tempo inferiori all’ora, le frazioni stesse vengono sommate ed il risultato di tale somma viene arrotondato all’ora superiore.
In caso di uso, nel corso della giornata, di più di uno degli indumenti protettivi di cui sopra, l’eventuale arrotondamento viene calcolato in base al valore dell’indennità prevista per l’indumento che nella giornata stessa sia usato per più lungo tempo.
B) Per quanto riguarda il personale addetto ai turni continui avvicendati:
1) la predisposizione da parte dell’Ente, entro il 30-6-1980, secondo le modalità previste dall’accordo sindacale nazionale 5-7-1979, allegato al presente contratto, di un piano di avvicendamento dei lavoratori, che ne facciano richiesta, addetti da almeno 18 anni ai turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, da realizzarsi con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio.
2) Ai lavoratori addetti ai turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne spettano 8 giorni di permesso retribuito all’anno.
C) Per quanto riguarda il personale addetto ai cantieri di costruzione
La predisposizione da parte dell’Ente, entro il 30-6-1980, secondo le modalità previste dall’accordo sindacale nazionale 5-7-1979, allegato al presente contratto, di un piano di avvicendamento dei lavoratori, che ne facciano richiesta, addetti da almeno 15 anni ai cantieri di costruzione, da realizzarsi con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio.
D) Per quanto riguarda il personale addetto alle centrali termiche, geotermiche e termonucleari
Ai lavoratori che operano in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle centrali stesse), geotermiche o termonucleari in condizioni di particolare gravosità o disagio, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti in misura variabile da un minimo di 6 giorni ad un massimo di 10 giorni all’anno.
Ai lavoratori di cui al comma sedicesimo del presente articolo, qualora siano addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne o notturne, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, in misura variabile da un minimo di 8 giorni ad un massimo di 12 giorni all’anno.
Ai lavoratori che operano nelle centrali termonucleari e che sono "esposti per ragioni professionali", secondo la definizione contenuta nel punto g) dell’art. 9 del DPR 13-2-1964, n. 185, verranno concessi permessi retribuiti nella misura di due giorni all’anno, in aggiunta agli eventuali giorni spettanti in base ai commi sedicesimo e diciassettesimo del presente articolo. Tale concessione, pertanto, non compete a coloro che, pur essendo dichiarati fisicamente idonei a lavoro "professionalmente esposto" e assoggettati al relativo controllo medico, non svolgano il lavoro come definito dal citato punto g) dell’art. 9 del DPR n. 185.
E) Per quanto riguarda il personale addetto alle centrali in caverna
A tutti i lavoratori che operano normalmente all’interno delle centrali in caverna verranno concessi permessi giornalieri retribuiti nella misura di 6 giorni all’anno elevabile a 10 giorni per quelli fra i suddetti lavoratori che operano normalmente in condizioni di maggior disagio.
Ai lavoratori di cui al comma diciannovesimo del presente articolo, qualora siano addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, in misura variabile da un minimo di 8 giorni ad un massimo di 12 giorni all’anno.
I permessi giornalieri retribuiti di cui alle precedenti lettere D) ed E) verranno concessi mediante accordi tra le competenti Direzioni dell’Enel e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
Gli anzidetti giorni di permesso retribuito di cui alle precedenti lettere B), D) ed E) dovranno essere opportunamente distribuiti nel corso dell’anno secondo accordi con i lavoratori interessati e non potranno essere aggiunti ai periodi di ferie.
F) Per quanto riguarda il personale addetto ai centri meccanografici
Ai lavoratori normalmente addetti alle macchine dei centri meccanografici, nonché agli altri lavoratori addetti a lavorazioni meccanografiche i quali prestino la loro opera nello stesso locale ove sono installati i macchinari, vengono concessi due intervalli giornalieri di riposo della durata di un quarto d’ora ciascuno.
G) Per quanto riguarda il personale che esegue lavori su elettrodotti
Ai lavoratori che eseguono lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, sono concessi nei giorni in cui sono addetti a tali lavori due intervalli giornalieri di riposo di un quarto d’ora ciascuno.
Detti intervalli possono essere anche cumulati in un unico intervallo giornaliero.
H) Per quanto riguarda il personale che presta la propria opera in condizioni di particolare gravosità o disagio
L’Ente assicura che provvederà ad un opportuno avvicendamento dei lavoratori che prestino la loro opera in condizioni di particolare gravosità o disagio, nonché a sottoporre i lavoratori stessi ai controlli medici necessari a prevenire conseguenze dannose alla loro integrità fisica.
L’esito di tali controlli sarà comunicato per iscritto direttamente al lavoratore interessato, la cui cartella medica sarà tenuta a disposizione - ove richiesto - dal medico di fiducia dell’interessato medesimo.
In particolare, l’Ente assicura che provvederà all’avvicendamento, con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio, del guardiadighe che operino da almeno 18 anni in località particolarmente disagiate di alta montagna, nonché dei tirafili addetti esclusivamente - o, comunque, con caratere di prevalenza - da almeno 18 anni all’esercizio e manutenzione di elettrodotti a tensione superiore a 100 kv e che abbiano un’età non inferiore a 45 anni.
Dichiarazioni a verbale
1) Copertura assicurativa personale delle centrali termonucleari
Le parti si riservano di procedere ad una aggiornata elencazione delle manifestazioni patologiche indicate al sesto comma del presente articolo.
2) Permessi giornalieri retribuiti di cui alle lettera D) ed E) del presente articolo
Permessi giornalieri retribuiti nella misura di sei giorni all’anno verranno riconosciuti anche ai lavoratori di unità diverse dalle centrali nucleogeotermoelettriche ed in caverna, nel caso di prestazioni in dette centrali svolte nelle condizioni di gravosità o disagio che danno titolo ai permessi stessi ai lavoratori di dette unità.
I permessi di cui sopra saranno concessi in misura proporzionale alla durata dell’effettiva prestazione in centrale, sulla base di quanto previsto dagli accordi compartimentali, purché ciascuno di tali interventi non sia inferiore a due settimane consecutive di effettiva prestazione.

Art. 41 - Norme aziendali
Oltre che alle norme del presente contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Ente, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 47 - Libertà sindacali nell’Ente
Affissione e diffusione stampa e comunicati

L’Ente collocherà presso le varie unità aziendali un albo a disposizione delle segreterie periferiche delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori elettrici per l’affissione di stampa e di comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
I comunicati saranno firmati dai responsabili di dette segreterie e verranno inoltrati in copia alla Direzione.
Sarà inoltre consentita - fuori dei locali dove si svolge l’attività produttiva e dei periodi di espletamento della stessa - la diffusione di materiale di propaganda e di informazione sindacale da parte delle Organizzazioni dei lavoratori elettrici.
Il contenuto delle pubblicazioni indicate nei precedenti tre commi non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’Enel ed ai suoi dirigenti.

Assemblee del personale
L’Ente metterà, di volta in volta, a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici che ne facciano richiesta un locale per le assemblee del personale.
Dette assemblee - alle quali potranno partecipare dirigenti sindacali della categoria anche se appartenenti ad organi di livello diverso da quello che ha indetto l’assemblea nonché, previa segnalazione nominativa, dirigenti sindacali delle Organizzazioni confederali - dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le assemblee dovranno svolgersi, di norma, fuori dell’orario normale di lavoro. Peraltro le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici potranno disporre globalmente, per ogni posto di lavoro, di un numero di ore annue non superiore a dodici per lo svolgimento di assemblee durante l’orario lavorativo giornaliero. Per tali ore ai lavoratori partecipanti alle assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le assemblee durante l’orario di lavoro dovranno svolgersi nelle ore iniziali o finali dell’orario medesimo e potranno essere indette dalle citate Organizzazioni sindacali, congiuntamente o disgiuntamente, con un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza. Esse dovranno svolgersi in modo tale da non ostacolare il normale andamento del servizio elettrico.

Locali a disposizione dei Sindacati
Nelle località sedi delle segreterie periferiche delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, l’Ente, nei limiti del possibile, metterà a disposizione un locale per lo svolgimento dell’attività di dette Organizzazioni concernente la tutela del rapporto di lavoro del personale dell’Ente medesimo.

Art. 49 - Interpretazione del contratto
L’interpretazione delle norme del presente contratto verrà effettuata dalla Direzione centrale del personale dell’Enel d’intesa con le segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

Allegati
Allegato 9 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "Formazione professionale"
Oggetto: Formazione professionale
In relazione alle intese intercorse sull’argomento in oggetto, in occasione delle trattative svoltesi per il rinnovo del CCNL 7-6-1976, Vi confermiamo quanto segue.
Premesso che tutte le azioni di formazione sono finalizzate all’arricchimento ed all’aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti alle mansioni svolte, considerate nel più ampio contesto dell’area funzionale di appartenenza, l’Enel, tenendo conto della continua evoluzione tecnologica e della naturale obsolescenza delle cognizioni, realizzerà, in attuazione dell’art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, le seguenti iniziative:

Neo-assunti
Per quanto riguarda gli operai neo-assunti della distribuzione e della produzione si riconferma l’impegno per corsi di formazione iniziale della durata di circa 400 ore.
Per quanto riguarda i diplomati ed i laureati neo-assunti verrà predisposto - in analogia a quanto affermato per gli operai - un programma nazionale di massima.
Tale programma sarà articolato in due moduli: corsi di formazione di base e corsi di formazione tecnica, che avranno una durata complessiva non inferiore a 600 ore.
Per il rimanente personale neo-assunto (quali uscieri, dattilografi, impiegati d’ordine, ecc.) si procederà alla generalizzazione di brevi incontri di accoglimento di durata variabile da 2 giorni ad una settimana, diretti a facilitare il primo inserimento lavorativo.

Lavoratori in servizio
A) Formazione ricorrente
Tale attività - da realizzarsi per gruppi di lavoratori operanti a diversi livelli e con differenti posizioni funzionali ed in sede decentrata - è destinata ai lavoratori inquadrati sino alla categoria B1 compresa, operanti nell’area della distribuzione e della produzione in mansioni operaie.
Il periodo di tempo da dedicare alla formazione ricorrente sarà orientativamente di 40 ore all’anno.
Il programma sarà realizzato secondo il seguente dimensionamento:
1979: circa 9.000 dipendenti
1980: circa 19.000 dipendenti (compresi i 9.000 del 1979)
1981: circa 30.000 dipendenti (compresi i 19.000 del 1980)
B) Corsi di formazione per i livelli intermedi (lavoratori di categoria Bs, A1 ed As)
Questa attività ha lo scopo di consentire un periodico aggiornamento sui problemi tecnici e gestionali a quanti hanno responsabilità di programmazione e coordinamento.
In proposito si osserva che tali interventi - che avranno carattere ciclico - avranno inizio nel 1981 e si svilupperanno, con necessaria gradualità, pur finalizzati al coinvolgimento di tutto il personale interessato.
C) Corsi per istruttori-animatori e formatori
L’avvio delle attività di formazione ricorrente e di formazione dei livelli intermedi nonché una responsabile gestione dei corsi per neo-assunti richiede un’adeguata preparazione di formatori di personale cioè fornito di adeguata esperienza inquadrato negli uffici selezione, reclutamento ed addestramento compartimentali - nonché di istruttori.
In particolare si prevede:
per il 1979/80: circa 500 istruttori
per il 1980/81: ulteriori 500 istruttori
per il 1979/80: circa 20 formatori
D) Nelle aree funzionali e territoriali ove non siano ancora sviluppate le attività menzionate sub A) e B) continueranno ad essere organizzati corsi di aggiornamento per quanto ritenuto necessario.
E) Oltre alle attività menzionate sub A), B) e D) continueranno ad essere organizzati i corsi di specializzazione ed i corsi di riqualificazione di volta in volta ritenuti opportuni.
Distinti saluti.
Roma, 1-12-1979

Allegato 13 - Elenco delle centrali termoelettriche e nucleotermoelettriche per le quali deve essere istituito il servizio sanitario aziendale
Termoelettriche
La Spezia Fusina + Marghera
Larderello Tavazzano
Turbigo Ostiglia
Piacenza (E+L) Brindisi
Bastardo + Pietrafitta Chivasso
Sulcis + P. Vesme P. Corsini
Milazzo + Mil. Lev. S. Barbara
La Casella Bari
Napoli L. + Vigliena Monfalcone
Vado Ligure + Genova Livorno
Torvaldaliga + Chivitavecchia
Nucleotermoelettriche
Latina
Trino Vercellese
Garigliano
Caorso
Nota
Il servizio sanitario aziendale verrà istituito altresì nelle centrali termoelettriche di nuova costruzione o che siano state ampliate, sempreché l’entità numerica del personale ad esse addetto e la potenza dei gruppi che le comporranno siano paragonabili a quelle delle centrali sopra elencate.
In relazione alla dislocazione di dette nuove centrali, si potrà valutare l’opportunità di abbinamenti del relativo servizio sanitario con quello di altre.

Allegato 19 - Documento in materia di "Appalti"
Le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) si incontreranno semestralmente con le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici per verificare la corretta applicazione degli impegni contrattuali assunti dall’Enel in materia di appalti.
- Non appena stipulati i contratti con i quali si commettono in appalto determinati lavori, le competenti Direzioni dell’Enel daranno comunicazione alle corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavori affidati alle imprese appaltatrici.
- L’Enel conferma che nel proprio capitolato generale di appalto sono previste apposite clausole che impegnano le imprese appaltatrici:
a) ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei Contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie di appartenenza;
b) ad adempiere agli oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali sanciti dalle norme di legge e regolamento vigente;
c) ad osservare e ad applicare le norme di legge e regolamento sulla tutela del lavoro;
d) ad impegnare a loro volta eventuali imprese subappaltatrici all’osservanza delle anzidette normative, ferma restando nell’impresa appaltatrice ogni responsabilità nei confronti dell’Enel.
L’Enel conferma altresì che le proprie competenti Direzioni continueranno a farsi carico delle eventuali denunce di violazione delle norme legislative e contrattuali, ai fini della contestazione alle imprese interessate e per l’azione dei provvedimenti appropriati a termini di legge, nonché ai fini di verificarne l’affidabilità tecnica.
- A decorrere dal 1-1-1977 l’Enel si impegna ad assumere in gestione diretta i seguenti lavori:
- montaggio elettrico con posa in opera di parti complete di cabine di distribuzione MT/BT;
- scavo e posa cavo per prese di utenza a media tensione derivate da altri cavi e cabine in esercizio fino ad una lunghezza di una cinquantina di metri.
Resta fermo in linea generale e nello spirito degli accordi vigenti in materia l’intendimento dell’Enel di adottare quelle misure che consentano la migliore razionalizzazione della scelta e della programmazione dei lavori da commettere in appalto, anche al fine di un loro contenimento.
Roma, 5-7-1979