Infortunio in itinere – Uso di mezzo privato – Irrilevanza – Divergenza non manifesta rispetto al tragitto più breve – Causa di servizio – Sussiste

 
 “…il c.d. “infortunio in itinere”, occorso al pubblico dipendente nel tragitto compiuto per recarsi al posto di lavoro, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, può ritenersi dipendente da causa di servizio indipendentemente dall’uso di mezzi privati o pubblici, e dall’autorizzazione all’uso del mezzo privato, allorché la mancanza di quest’ultima sia stata dall’Amministrazione continuativamente tollerata e, comunque, non si tratti, come appunto nel caso, di percorso seguito per il raggiungimento di luogo di lavoro in regime di “missione”, (cioè posto al di fuori del Comune di residenza e\o, altresì, di ubicazione della ordinaria sede di lavoro), ma del raggiungimento di detta sede ordinaria lungo un tragitto svolgentesi all’interno dello stesso Comune”.(…) Neppure poi è opponibile alla ricorrente la deviazione del percorso seguito rispetto al “tragitto più breve”, o comunque rispetto a quello seguito dai mezzi pubblici per collegare le due località in questione. (…) Il criterio da seguire per verificare l’ammissibilità del percorso seguito, lungo il quale si sia in concreto verificato l’infortunio, non è quello dell’esistenza di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma quello della “manifesta divergenza” del concreto tragitto stesso, (e quindi del luogo dove si verifica l’infortunio), rispetto al percorso congiungente i punti di partenza e di arrivo considerati”.


Massima a cura della redazione di Olympus



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Em.T. rappresentata e difesa dall’avv. Michele Spagna ed elettivamente domiciliata in Roma via Zanardelli 20, presso lo studio dell’avv. Luigi Albisinni;

contro

Provveditorato agli studi di Taranto e Commissione medica ospedaliera di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui sono ope legis domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sezione di Lecce n.4153 del 20 luglio 2001.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Uditi l’avv. Abbamonte per delega dell’avv. Spagna e l’avv. dello Stato Galluzzo.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza in epigrafe, il Tar della Puglia, Sezione distaccata di Lecce, ha respinto il ricorso proposto dall’insegnante Em.T. avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio di cui all’atto n.5205 dell’11 giugno 1996, nonché avverso il verbale della CMO 27 gennaio 1996, n.51.
L’adito Tribunale, qualificato il giudizio negativo dell’Amministrazione sulla dipendenza dell’infortunio da causa di servizio come "risultante per attività concludente", evidenziava che il giudizio negativo della CMO era motivato dal non essere stata la dipendente autorizzata all’uso del mezzo privato per raggiungere la scuola e dall’essere avvenuto il tamponamento in punto non corrispondente al tragitto più breve, ma lungo una deviazione effettuata da tale percorso. Tali elementi erano ritenuti sufficienti ai fini della legittimità del diniego. Riteneva che la ricorrente non avesse provato la necessarietà della deviazione dal percorso più breve e neppure che essa fosse dipesa da esigenze non estranee allo stretto raggiungimento della scuola. Non sussisteva cioè la stessa inderogabilità di percorso che è propria dell’uso dei mezzi pubblici o una giustificabilità rispetto al percorso prestabilito per i mezzi pubblici o più breve, che non poteva non costituire onere di prova a carico di "colui che afferma".

Appella l’originaria ricorrente deducendo i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione art.360 nn.3 e 5 c.p.c.- Violazione dei principi in tema di causa di servizio con riguardo al c.d. incidente in itinere.

Era estranea alla tematica dell’infortunio in itinere quella della autorizzazione all’uso del mezzo privato che inerisce alla distinta fattispecie dell’incidente occorso in occasione di "missione". Anche l’argomento usato dalla difesa erariale relativo all’assenza di "autorizzazione a risiedere in Comune diverso" da quello del plesso scolastico di servizio era inconferente, perché il conferimento di supplenza annuale, a docenti inclusi nelle graduatorie scolastiche provinciali, per necessità esclude che di anno in anno questi sia tenuto a mutare la residenza o, in alternativa, a chiedere di essere autorizzato a conservare quella originaria, nell’ambito della provincia cui la graduatoria inerisce. Comunque all’epoca dei fatti, il 12 ottobre 1992, Statte costituiva ancora frazione del Comune di Taranto, luogo di residenza della ricorrente, solo successivamente eretto a Comune autonomo (L.R.P. 9 aprile 1993, n.6).
Si eccepisce poi che, risultando situati abitazione\residenza e plesso scolastico di servizio nell’ambito del medesimo Comune, sarebbe già eccessivo discriminare tra percorsi più o meno preferenziali per raggiungere dalla prima il secondo; non è alla mera divergenza in sé di un tracciato rispetto all’altro ma piuttosto, secondo un comune criterio di ragionevolezza, alla manifesta irragionevolezza rispetto ai punti di partenza e di arrivo che occorre avere riguardo, e cioè ad una divergenza del tracciato prescelto in concreto, da altro eventualmente più breve, che si palesi macroscopica e che proprio per questo si renda non giustificabile, se non per esigenze strettamente inerenti allo stretto raggiungimento della scuola. La ricorrente non incorse in alcuna divergenza abnorme o irragionevole di tracciato, costituendo il 1° Vico Sebastio, luogo del sinistro, percorrenza autoveicolare naturale e fisiologica per raggiungere, pervenuti a Statte da Taranto, la via delle Sorgenti ove è ubicata la scuola. Ciò si desume con sicurezza dalle certificazioni pubbliche che, ex artt.21, comma 3, e 29, comma 1, l.1034\71 e 44 RD n.642\1907, si allegano all’appello, in quanto necessarie a controbattere la difforme affermazione della sentenza, costituenti prova documentalmente già formata.
Si è costituita l’Amministrazione senza svolgere particolari difese.

DIRITTO

La statuizione del giudice di primo grado che ha ritenuto che, pur in assenza di provvedimento formale conseguente al parere reso dalla CMO, la competente Amministrazione avrebbe fatto proprio quest’ultimo parere, contenente un giudizio negativo circa la dipendenza dell’infortunio in questione da causa di servizio, mediante "attività concludente", non è stata oggetto di appello incidentale da parte dell’Amministrazione (che, pure, in primo grado, aveva prospettato l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una atto formale di disconoscimento della dipendenza da causa di servizio).
La materia del contendere appare perciò definita dalla contestazione di quanto ritenuto nel suddetto parere della CMO, di cui al verbale 27 gennaio 1996, n.51, e dalle statuizioni al riguardo contenute nella sentenza impugnata.
Esula pertanto da tale ambito di decisione la questione della necessità o meno di autorizzazione a risiedere in Comune diverso da quello di ubicazione del plesso scolastico di servizio.
Ciò premesso, l’appello può essere accolto. Ed infatti il c.d. "infortunio in itinere", occorso al pubblico dipendente nel tragitto compiuto per recarsi al posto di lavoro, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, può ritenersi dipendente da causa di servizio indipendentemente dall’uso di mezzi privati o pubblici, e dall’autorizzazione all’uso del mezzo privato, allorché la mancanza di quest’ultima sia stata dall’Amministrazione continuativamente tollerata e, comunque, non si tratti, come appunto nel caso, di percorso seguito per il raggiungimento di luogo di lavoro in regime di "missione", (cioè posto al di fuori del Comune di residenza e\o, altresì, di ubicazione della ordinaria sede di lavoro), ma del raggiungimento di detta sede ordinaria lungo un tragitto svolgentesi all’interno dello stesso Comune.
Quest’ultimo è il caso in esame dove appare incontestato che, all’epoca del fatto, 12 ottobre 1992, la località Statte, ove era posta la scuola in cui prestava servizio la ricorrente, fosse ancora una frazione di Taranto, (Comune di residenza della ricorrente), essendo stata eretta a Comune autonomo solo a seguito della L.R. Puglia 9 aprile 1993, n.6.
Neppure poi è opponibile alla ricorrente la deviazione del percorso seguito rispetto al "tragitto più breve", o comunque rispetto a quello seguito dai mezzi pubblici per collegare le due località in questione. Non rileva infatti la mancata prova della rigorosa necessità di tale deviazione, e della sua non estraneità allo stretto raggiungimento della scuola, così come ritenuto dal giudice di prime cure.
Il criterio da seguire per verificare l’ammissibilità del percorso seguito, lungo il quale si sia in concreto verificato l’infortunio, non è quello dell’esistenza di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma quello della "manifesta divergenza" del concreto tragitto stesso, (e quindi del luogo dove si verifica l’infortunio), rispetto al percorso congiungente i punti di partenza e di arrivo considerati. Deve cioè essere rilevabile una macroscopica divergenza del tracciato prescelto da altro in astratto più breve, in una misura tale da non risultare ragionevolmente giustificabile, se non per dimostrate esigenze inerenti allo stretto raggiungimento del luogo di lavoro.
La connotazione della deviazione con detti caratteri di macroscopica divergenza non appare affermata nel citato parere della C.M.O. e neppure risulta riscontrabile alla luce della documentazione offerta dall’attuale appellante, relativa al percorso normalmente seguito dal mezzo pubblico che collega Taranto con la borgata Statte.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello può trovare accoglimento, annullandosi per l’effetto l’atto impugnato nei termini in cui risulta qualificato dalla sentenza impugnata. La peculiarità della fattispecie in esame giustifica peraltro l’integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando per l’effetto la sentenza impugnata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Sabino Luce Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere Est.
Giuseppe Minicone Consigliere
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere Segretario
f.to Luciano Barra Caracciolo f.to Anna Maria Ricci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................25/09/2006...................