Tipologia: CCNL
Data firma: 10 ottobre 1979
Validità: 01.10.1979 - 30.09.1982
Parti: Asap, Intersind, Fsiim-Confindustria e Fulc
Settori: Chimici, Settore minero-metallurgico, Industria

Sommario:

Settore minero-metallurgico Campo di applicazione
Intese in materia di investimenti, occupazione, ricerca ed appalti - Investimenti
Ricerca
Appalti
Utilizzazione delle risorse
Diritti sindacali
Art. 1 - Consiglio di fabbrica
Art. 2 - Assemblea
Art. 3 - Affissioni
Art. 4 - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 5 - Patronati
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Parte comune
Art. 7 - Assunzioni
Art. 8 - Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore
Art. 9 - Organizzazione del lavoro
Classificazione
Art. 10 - Classificazione del personale
Art. 11 - Salvaguardia inquadramenti unici aziendali
Art. 12 - Passaggi di qualifica
Art. 13 - Parametri - Minimi retributivi
Art. 14 - Scatti di anzianità
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turno
Art. 17 - Festività
Art. 18 - Chiamate fuori orario
Art. 19 - Pause intermedie
Art. 20 - Riposo settimanale
Art. 21 - Congedo matrimoniale
Art. 22 - Assenze, permessi e brevi congedi
Art. 23 - Visite di inventario e visite personali
Art. 24 - Diritto allo studio
Art. 25 - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio
Art. 26 - Trasferimenti
Art. 27 - Indumenti
Art. 28 - Mezzi protettivi
Art. 29 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 30 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 31 - Indennità di sottosuolo
Art. 32 - Premio di produzione
Art. 33 - Premio fedeli alla miniera
Art. 34 - Provvidenze varie
Art. 35 - Ambiente di lavoro
Art. 36 - Trapasso, cessazione, fallimento dell’azienda
Art. 37 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Art. 38 - Reclami e controversie
Art. 39 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 40 - Accordi integrativi provinciali
Art. 41 - Accordi interconfederali
Art. 42 - Estensione dei contratti stipulati con altre associazioni
Art. 43 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 44 - Decorrenza e durata
Parte operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Personale addetto ai lavori discontinui
Art. 3 - Cumulo di mansioni
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Riduzioni di lavoro
Art. 6 - Sospensioni ed interruzioni del lavoro
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Contingenza
Art. 9 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Protocollo di chiarimento dell’art. 9 punto 5)
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione
Art. 11 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 12 - Gratifica natalizia
Art. 13 - Utensili
Art. 14 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 15 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 18 - Divieti
Art. 19 - Movimenti irregolari di schede o di medaglie
Art. 20 - Provvedimenti disciplinari
Art. 21 - Multe e sospensioni
Art. 22 - Licenziamento per mancanze
Art. 23 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 24 - Indennità di anzianità in caso di licenziamento o di dimissioni
Art. 25 - Calcolo delle indennità di preavviso e di anzianità
Parte intermedi
Art. 1 - Criteri di appartenenza
Art. 2 - Criteri per l’assegnazione del grado di qualifica
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 7 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 8 - Indennità di anzianità per licenziamento o di dimissioni
Art. 9 - Rinvio ad altre regolamentazioni
Parte impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Cumulo di mansioni
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Indennità di cassa
Art. 6 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 7 - Pagamento della retribuzione
Art. 8 - Tredicesima mensilità
Art. 9 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 10 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 11 - Missioni temporanee e trasferte
Art. 12 - Aspettativa per motivi privati
Art. 13 - Doveri dell’impiegato
Art. 14 - Provvedimenti disciplinari
Art. 15 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 16 - Indennità di anzianità in caso di licenziamento o dimissioni
Art. 17 - Benemerenze nazionali
Art. 18 - Certificato di lavoro
Allegati
Allegato 1 - Accordo 10-10-1979 (stralcio)
Allegato 2 - Leggi e decreti richiamati nel presente contratto
Allegato 3 - Valori limite di soglia per sostanze chimiche nell’atmosfera di ambienti di lavoro adottati dalla American Conference of Governmental Industrial Hygienists per il 1978
Allegato 4 - Legge 20-5-1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e dell’atttività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato 5 - Legge 30-12-1971, n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri
Allegato 6 - Legge 9-12-1977, n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore minero-metallurgico

Addì 10 ottobre 1979, in Roma tra l’Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - Asap, l’Associazione sindacale Intersind, la Federazione sindacale italiana industriali minerari, con l’assistenza della Confederazione generale della industria italiana e la Federazione unitaria lavoratori chimici - Fulc, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale a valere per la disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali relativi ai dipendenti delle aziende del settore minero-metallurgico.

Settore minero-metallurgico Campo di applicazione
Il presente Contratto collettivo si applica ai lavoratori addetti alle miniere, cave e saline, agli impianti mineralurgici ed agli impianti metallurgici per la produzione dei metalli e dei metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo ecc.) di tutto il territorio nazionale.
La presente regolamentazione non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere di metano e petrolio e alle cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).

Intese in materia di investimenti, occupazione, ricerca ed appalti - Investimenti
Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le parti convengono quanto segue:
1) annualmente o su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto le Organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori si incontreranno con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo dei settori minerario e minero-metallurgico, nonché delle implicazioni sull’occupazione, la localizzazione e l’ambiente. A tale scopo potranno essere esaminati:
- piani di settore scaturiti dalla programmazione nazionale, e/o regionale allo scopo di individuare orientamenti e metodologie in grado di renderli aderenti alla realtà del settore e concretamente realizzabili;
- programmi di investimenti e diversificazioni produttive, evoluzione tecnologica;
- situazioni di crisi aziendali o territoriali, con particolare riferimento al Mezzogiorno anche per quanto previsto dalla legge 12-8-1977, n. 675;
- la ricerca nel settore nel quadro di programmi nazionali e/o regionali, anche per quanto sarà previsto dalle emanande norme di legge in materia di ricerca mineraria;
saranno inoltre forniti dati e informazioni su:
- finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle regioni;
- la natura delle attività produttive conferite a terzi e i relativi volumi globali di occupazione;
- la struttura dei comparti ed il numero degli addetti distinti per sesso e per età, nonché le prevedibili evoluzioni.
2) Allo scopo di esaminare gli stessi obiettivi e contenuti di cui al punto 1) - ovviamente limitati al territorio - le parti e/o le loro strutture locali si incontreranno a livello regionale e/o provinciale e/o comprensoriale, intendendosi come tali aree geografiche caratterizzate da concentrazioni minerarie e minero-metallurgiche significative, allo scopo di fornire alle strutture locali della Fulc notizie sugli investimenti complessivi relativi a tali aree.
3) Ciascun gruppo minerario, intendendosi come tale un complesso di rilevante importanza nel settore, operante nelle diverse aree geografiche, articolato in più coltivazioni ed impianti, esporrà annualmente a livello sindacale nazionale, di norma nel primo quadrimestre, le previsioni di investimenti che comportino nuovi insediamenti, l’ampliamento o consistenti modifiche degli impianti esistenti, l’entità dei finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni, le spese complessive di ricerca realizzate e previste, il raccordo dei programmi aziendali con quelli nazionali e/o regionali di settore.
4) Annualmente, nel corso di appositi incontri, le Associazioni imprenditoriali e locali porteranno a conoscenza della Fulc e delle sue strutture aziendali le previsioni di investimento delle imprese minerarie e minero-metallurgiche aventi una funzione traente nel settore merceologico di appartenenza, investimenti che comportino nuovi insediamenti, ampliamenti o ristrutturazioni.
Le verifiche sulle realizzazioni avverranno nella stessa sede con le predette strutture.
Potranno inoltre essere esperiti esami su argomenti indicati al precedente punto 3.
Per i punti 3 o 4 le aziende nel fornire le informazioni relative alle nuove iniziative o nuovi insediamenti terranno conto della necessaria riservatezza al fine di non pregiudicare le realizzazioni stesse.

Appalti
Ferme restando le disposizioni particolari in materia di sicurezza e di igiene previste dalle vigenti norme di polizia delle miniere e cave (DPR 9-4-1959, n. 128), le aziende informeranno periodicamente i Consigli di fabbrica sulla natura delle attività conferite in appalto, nonché su eventuali casi di scorporo di attività nel proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull’occupazione complessiva, ciò allo scopo di consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
Per le attività manutentive degli impianti di produzione, le quali presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le aziende concorderanno con i Consigli di fabbrica le possibili soluzioni sostitutive degli appalti da realizzare gradualmente con l’impiego di personale dipendente dalle aziende stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all’efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza-lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all’appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
Sono fatti salvi comunque - fino alla loro scadenza - i contratti di appalto stipulati prima della firma del presente contratto. Dette scadenze saranno segnalate dalle Direzioni aziendali al CdF.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esso derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d’igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro.
Per l’assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20-5-1970, n. 300, le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità. Le norme di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle aziende che occupano non più di 60 lavoratori.

Utilizzazione delle risorse
Si riconosce che è comune interesse delle parti, per un armonico sviluppo del settore nel più ampio contesto dell’economia nazionale, valorizzare la prestazione lavorativa e le risorse tecnologiche ai fini della piena utilizzazione degli impianti e della efficienza produttiva.

Diritti sindacali
Art. 1 Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di tre per le unità produttive fino a 50 dipendenti; sei per quelle da 51 a 250 dipendenti; nove per quelle oltre 250 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie di discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge 20-5-1970, n. 300 e dell’art. 20 - parte comune - del CCNL 18-4-1970 nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 2 Assemblea
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva, o, in caso di impossibilità, con particolare riguardo alle unità produttive con meno di 100 dipendenti, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene altresì esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Art. 3 Affissioni
Le direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto ed al Consiglio di fabbrica di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Parte comune
Art. 7 Assunzioni

[…]
In particolare per l’assunzione delle donne e dei fanciulli le parti si richiamano alle norme di legge per tali lavoratori.
[…]

Art. 8 Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore
[…]
L’azienda potrà far sottoporre il lavoratore che intende assumere a visita medica per accertarne la costituzione fisica e l’idoneità specifica per il lavoro al quale lo stesso verrà assegnato.
[…]

Art. 9 Organizzazione del lavoro
Le parti si danno atto che il riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori costituisce obiettivo di comune interesse. In questo senso intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
Le successive sperimentazioni, sia a livello individuale che di gruppo, in aree da individuare nelle unità aziendali significative, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di esigenza produttiva e qualitativa previsti e l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
Dette sperimentazioni saranno esaminate a livello aziendale allo scopo di individuare le aree di applicazione, le priorità, i tempi e gradualità necessari, modalità, nonché per valutare i risultati.
Per il conseguimento degli obiettivi su indicati potranno essere adottati, anche al fine di migliorare la produttività, la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
- assetti organizzativi che consentano alle lavoratrici di sviluppare professionalità anche nell’ambito di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile.
Sulla base di quanto sopra le aziende opereranno in modo da determinare l’evoluzione effettiva della organizzazione del lavoro e l’effettiva valorizzazione dei livelli professionali nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adesione delle nuove forme organizzative, saranno previo esame congiunto con il CdF, inquadrate nelle scale classificatorie sulla base della declaratoria utilizzando per analogia i profili esistenti.

Art. 15 Orario di lavoro
La durata massima normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle norme medesime e dalle disposizioni che seguono.
Nelle miniere e cave la durata dell’orario di lavoro si computa dall’entrata all’uscita dal pozzo o discenderia o rampa.
L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali ripartito su 5 giorni.
Il giorno di riposo coinciderà, di norma, con il sabato. Qualora le aziende ritengano adottare per esigenze tecnico-produttive turni di riposo avvicendati, l’adozione di questo regime dovrà essere concordata tra l’azienda e il Consiglio di fabbrica.
Per i casi previsti dalla legge 22-2-1934, n. 370 potranno essere adottati turni di riposo avvicendati previo accordo a livello aziendale per quanto concerne la distribuzione dei turni medesimi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni concordate tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica, o tra le Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro il limite massimo di un’ora al giorno da effettuarsi entro le due settimane successive all’avvenuta interruzione.
Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti nel corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell’orario di lavoro contrattuale, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidono con il giorno di riposo per riduzione di orario.
Le parti si danno atto che gli organici dovranno consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto dell’assenteismo medio per morbilità e altre assenze retribuite.
Fermo restando che la durata normale dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali ripartito in 5 giorni:
[…]
6) Dal 1-1-1980 ai lavoratori dell’interno viene riconosciuta una giornata di riposo supplementare ogni 16 settimane di lavoro effettivo (640 ore).
In sede aziendale saranno esaminati i problemi connessi con l’effettuazione delle giornate di riposo sopra indicate, concordando le relative soluzioni, ivi compresi i tempi di godimento.
I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti eventualmente adottati in sede aziendale o mediante riposi retribuiti o mediante riduzione di orario di lavoro a parità di retribuzione. In quest' ultimo caso, quindi, la riduzione dell’orario attuata in sede aziendale esclude la concessione dei riposi fino a compensazione delle misure sopra indicate.
Il trattamento di cui al primo comma non sarà cumulabile con altri eventuali trattamenti derivanti da future norme di legge o accordi di carattere generale.

Art. 16 Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turno
Il lavoratore, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento, è tenuto a compiere il lavoro straordinario - diurno, notturno e festivo - entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente contratto.
È considerato lavoro supplementare quello compreso fra l’orario contrattuale e l’orario massimo di legge.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell’orario normale di lavoro stabilito dalle norme di legge.
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive indifferibili ed occasionali e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Al di là dei limiti previsti nel precedente comma, l’eventuale ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica; in questo caso, le relative prestazioni, che verranno compensate con le percentuali di maggiorazioni previste contrattualmente per il lavoro supplementare e straordinario, potranno dar luogo a corrispondenti riposi non retribuiti.
La Direzione aziendale comunicherà mensilmente al Consiglio di fabbrica i dati a consuntivo sulle prestazioni supplementari e straordinarie effettuate.
Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.
È lavoro festivo quello compiuto nei giorni indicati all’art. 17 (festività) della "Parte comune".
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni secondo le consuetudini aziendali, ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
[…]

Art. 19 Pause intermedie
Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 22 del DPR 9-4-1959, n. 128, per i lavoratori turnisti addetti al sottosuolo è prevista una pausa intermedia di mezz’ora (da considerare lavoro effettivo) a metà del turno di lavoro giornaliero continuativo (intendendosi esclusi i turni di lavoro spezzati), le cui modalità applicative saranno definite in sede aziendale.

Art. 20 Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica.
Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento nel giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 25 Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio
Nei casi di lavoro all’interno eseguiti in condizioni di particolare disagio, quali presenza di gas tossici o nocivi, forte calore, soggezione di acqua ecc., saranno corrisposte progressive percentuali di aumento sugli stipendi e sulla paga base o sulle tariffe di cottimo, da determinarsi negli accordi integrativi.
Saranno anche determinate speciali percentuali per lavori di coltivazione all’aperto richiesti in condizioni di particolare disagio: in presenza di pioggia, quando le prestazioni continuino oltre la prima ora; in presenza di polveri, quando comportino l’uso continuato della maschera; in presenza di fango al piede.
Tale speciale compenso - anch' esso da determinare negli accordi integrativi - sarà corrisposto altresì: agli addetti ai forni di fusione del minerale di mercurio, agli addetti ai lavori di scarico delle celle e calcheroni dell’industria zolfifera compiuti in condizioni di particolare disagio o nocività, agli addetti alle celle di elettrolisi dello zinco, agli addetti alle teleferiche quando il lavoro venga compiuto in sospensione nel vuoto all’altezza di almeno m. 10 da terra; quanto sopra salvo conguaglio con i trattamenti aziendali eventualmente in atto per i medesimi titoli.
Nota a verbale
In relazione alle nuove scale retributive, le percentuali e/o i compensi stabiliti per le lavorazioni compiute in condizioni di particolare disagio dovranno garantire un trattamento retributivo non inferiore a quello percepito alla data del 1-2-1980.

Art. 27 Indumenti
L’azienda fornirà ogni anno in uso gratuito un abito da lavoro (tute o vestaglie o camicie o grembiuli o divise o abiti speciali) e un paio di scarpe a quei lavoratori la cui attività lo richieda.
Viene esclusa pertanto la corresponsione di qualsiasi indennità sostitutiva.

Art. 28 Mezzi protettivi
Ai lavoratori, sia dell’interno che dell’esterno, adibiti a lavori con soggezione d’acqua o alla manipolazione di sostanze velenose o notoriamente corrosive, l’azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi.
Ai lavoratori che esplicano normalmente la loro attività nelle condizioni sopra indicate, i mezzi protettivi verranno assegnati personalmente; quando il lavoro ha durata limitata l’assegnazione avverrà per il periodo di uso; quando le suddette condizioni si verificano saltuariamente l’assegnazione verrà fatta con dotazione di reparto, osservate tutte le precauzioni igieniche.
In ogni caso il lavoratore dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 30 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il diretto responsabile, il quale lo invierà all’infermeria per stendere la denuncia a termine di legge.
Quando l’infortunio accada al lavoratore sul lavoro comandato fuori miniera, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Dovranno, naturalmente, essere osservate le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento.
[…]

Art. 31 Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori dell’interno è corrisposto un particolare compenso denominato "Indennità di sottosuolo".
Detta indennità, stabilita in lire 4.000 (quattromila) giornaliere (pari a lire 500 orarie); data la sua specifica e particolare natura viene erogata per ogni giornata di effettiva prestazione in sottosuolo e non è quindi da computarsi in alcun istituto contrattuale, ivi compreso il trattamento integrativo di malattia, con l’unica eccezione dell’indennità di anzianità per la determinazione della quale verrà considerata nella media degli ultimi due anni o dell’eventuale minor periodo di servizio immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Ai lavoratori dell’esterno, che prestino saltuariamente lavoro all’interno, l’indennità di sottosuolo sarà corrisposta in forma frazionata, ed in base al numero delle ore di effettiva prestazione all’interno.
Ai lavoratori dell’interno che, in relazione alle specifiche funzioni siano tenuti a completare le proprie funzioni operative con prestazione di lavoro all’esterno, l’indennità di sottosuolo verrà corrisposta nell’importo giornaliero limitatamente ad ogni giornata di effettiva prestazione.
Nota a verbale
Le parti si impegnano ad intervenire congiuntamente presso il Ministero del lavoro allo scopo di ottenere l’estensione al personale delle società di ricerca delle leggi previdenziali ed assicurative in vigore per i lavoratori del sottosuolo.

Art. 35 Ambiente di lavoro
Con riferimento al preambolo della piattaforma sindacale in materia di ambiente di lavoro, le aziende ritengono di riconfermare la sostanza del dettato contrattuale per il quale la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori va innanzitutto esercitata nel rispetto della normativa vigente, sia di carattere generale che particolare del settore.
In tale quadro può essere anche concretamente individuato lo spazio per una realistica trattazione con le OSL dei temi della salute e della sicurezza in maniera non disgiunta dai temi che si riferiscono all’assetto del territorio.
Le aziende ritengono che - per quanto riguarda la bonifica dell’ambiente di lavoro - le parti debbano pervenire ad una strumentazione contrattuale per la quale esse si accordino, per ogni unità produttiva sui programmi di indagine e le relative priorità. Con riferimento alle eventuali conclusioni dei rilievi tecnico-scientifici, le parti si riservano la piena libertà di acquisizione delle conclusioni medesime, nonché della valutazione delle stesse ai fini della necessaria soluzione dei problemi relativi.
Per garantire la sistematicità e la tempestività delle indagini, sia quelle programmate sia quelle che di volta in volta si rendessero necessarie a fronte dei problemi emergenti, le indagini verranno normalmente eseguite in collaborazione con il Consiglio di fabbrica.
Le parti, in presenza di specifiche motivazioni organizzative o per la particolare complessità dell’indagine, potranno inoltre concordare il ricorso alle strutture del Servizio sanitario nazionale o ad Enti pubblici specializzati in grado di offrire le massime garanzie in ordine all’intervento ed ai suoi risultati.
L’azienda assumerà l’onere relativo alla indagini ambientali e alle misure per la tutela dei lavoratori per i casi, i modi e i termini concordati fra le parti.
Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, vengano individuate particolari situazioni di rischio, anche in considerazione dei fenomeni accusati dai gruppi di lavoratori esposti al rischio, le parti concorderanno di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata, ricorrendo di norma alle strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad Enti pubblici specializzati; in ogni caso la raccolta di tutte le risultanze avverrà in sede aziendale, al fine di garantire la corretta e tempestiva valutazione delle risultanze stesse e le più corrette soluzioni.
In relazione a ciò - ove si verifichi la necessità di intervenire sugli impianti a scopo di bonifica o per le modifiche comportanti fermate - l’azienda utilizzerà, ove possibile, in altre attività i lavoratori interessati. Nel caso ciò non fosse possibile saranno esaminate con CdF soluzioni alternative.
Sottolineata l’esigenza che sia comunque salvaguardata la riservatezza delle informazioni, le aziende si impegnano a comunicare al CdF, su loro richiesta, le sostanze utilizzate negli impianti di produzione e le relative caratteristiche tossicologiche quali risultano dalle acquisizioni scientifiche esistenti.
Per i problemi relativi alle sostanze cancerogene e mutagene sono previsti incontri a livello regionale, tra le Associazioni imprenditoriale e le OSL.
In occasione della introduzione di nuove sostanze nei processi produttivi o di modifiche tecnologiche, riconfermata l’opportunità della informativa ai CdF, l’azienda farà riferimento alle acquisizioni scientifiche tecnico mediche esistenti per quanto riguarda i loro effetti sulla salute.
Per quanto riguarda i rischi eventualmente derivanti da prodotti o residui di lavorazione ceduti a terzi le aziende si impegnano a dare a questi le opportune comunicazioni in merito alla specifica natura di detti prodotti o residui al fine della prevenzione dei rischi.
In occasione della costruzione di nuovi impianti o all’apertura di nuove miniere le aziende si impegnano inoltre a informare i CdF sui rischi presenti negli stessi e sulle misure predisposte per fronteggiarli anche in relazione a quanto previsto dalle norme di polizia mineraria.
Le aziende forniranno al CdF, su richiesta, i dati relativi agli affluenti liquidi e gassosi riconosciuti nocivi dalle vigenti disposizioni di legge.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche o nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienist' s secondo i criteri di applicazione indicati dalle tabelle stesse.
Tali tabelle (all. n. 3) verranno maggiorate in relazione ai mutamenti ad esse apportati dalla ACGIH.
Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove e specifiche tabelle, le stesse saranno assunte contrattualmente.
Le parti si danno atto dell’esigenza di procedere a sistematiche indagini sull’ambiente di lavoro volte a salvaguardare nel modo migliore la salute dei lavoratori.
Entro questo ambito dovranno essere posti sotto controllo, attraverso una idonea strumentalizzazione tecnica, quei fattori ambientali che possono dare origine a nocività, (ivi compresi microclimi, luminosità ecc.).
Le parti, consapevoli dell’esigenza di correggere le condizioni ambientali nocive scaturite dalla rumorosità e tenuto conto della complessità del problema, sia in termini tecnologici che tecnico- organizzativi, studieranno il fenomeno attraverso una apposita commissione, con l’intendimento di pervenire a conclusione positiva.
In sede aziendale saranno adottati i prescritti sistemi di prevenzione.
Quali strumenti idonei a concorrere ad una efficace opera di prevenzione e tutela della salute del lavoratore vengono utilizzati:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche, effettuate in collaborazione coi CdF, riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici che possano determinare situazioni di nocività; le singole registrazioni sono a disposizione delle strutture sindacali di fabbrica.
b) Il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali e malattia comune: il registro sarà tenuto dall’azienda a disposizione del CdF.
c) Il libretto sanitario personale, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche e di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto sanitario e chiedere estratti del libretto stesso. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
d) Il libretto personale di rischio, tenuto ed aggiornato dai servizi sanitari di fabbrica, di cui copia sarà consegnata al lavoratore su richiesta dello stesso.
Gli strumenti di memorizzazione suddetti restano in vigore sino alla formalizzazione del modello unico nazionale di cui all’art. 27 della legge di riforma sanitaria per quanto riguarda il libretto sanitario, nonché sino alla formalizzazione prevista per legge dei criteri base degli altri strumenti.
Le parti, si impegnano a collaborare, dal momento della loro realizzazione con il Servizio sanitario nazionale e con le costituende strutture sanitarie da realizzare nell’ambito delle Regioni. In tale prospettiva l’azienda - su richiesta delle OSL - metterà a disposizione degli Enti di cui sopra i dati biostatistici e quelli ambientali rilevati nei luoghi di lavoro.
Le parti si incontreranno a livello nazionale entro il 31-12-1979, allo scopo di studiare per la successiva realizzazione, che dovrà avvenire entro l’arco di durata del presente contratto, una scheda di rischio, uniforme per il settore minero-metallurgico, per gli impianti sottoposti a rischi di esplosione, alta infiammabilità ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17-12-1977 e successive modifiche e contenente altresì i dati relativi ai dispositivi di sicurezza e ai messi di prevenzione personale e collettiva.
Per quanto riguarda le miniere viene ribadito che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si esplica in primo luogo attraverso la legge mineraria 9-4-1959, n. 128, con propri strumenti e modalità operative.

Art. 37 Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni aziendali sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile o dove si effettua la paga.

Art. 38 Reclami e controversie
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie collettive non risolte a livello aziendale verranno demandate alle competenti Organizzazioni territoriali.
Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 40 Accordi integrativi provinciali
Le competenti Organizzazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori si incontreranno per integrare il presente contratto nazionale con le disposizioni demandate alla loro competenza e precisamente quelle relative:
a) all’eventuale sostituzione di qualche giorno festivo;
b) alla determinazione del compenso per i lavori eseguiti in condizioni di particolare disagio di cui all’art. 25 Parte comune.

Art. 41 Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell’industria e dall’Associazione sindacale Intersind e dall’Asap, con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle precedenti disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Parte operai
Art. 2 Personale addetto ai lavori discontinui

Per il trattamento degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia - intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - si fa riferimento agli Accordi interconfederali in materia.
L’orario massimo normale di lavoro previsto dagli Accordi interconfederali sarà ridotto a 48 ore settimanali con decorrenza 1-10-1979.
[…]

Art. 7 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie. In caso di giustificato impedimento, il godimento delle ferie deve essere compensato con indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 9 Regolamentazione del lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, fermo rimanendo quanto stabilito all’art. 23 del DPR 9-4-1959, n. 128, in materia di polizia mineraria.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
5) L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
L’azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23) (v. chiarimento in calce all’articolo).
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, la comunicazione di cui al punto 5) sarà preceduta da un esame congiunto tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica in merito a tali nuovi sistemi ed alle relative tariffe.
Nel caso di modificazioni rilevanti di taluni dei criteri generali e dei sistemi di cottimo in vigore, la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica potranno riunirsi per l’esame congiunto di cui al primo comma al fine di accertare se si sia in presenza dell’introduzione di un nuovo sistema.
7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
8) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire o della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a pezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[…]
23) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati secondo la seguente procedura:
a) il lavoratore interessato si rivolge, tramite il suo capo squadra o sorvegliante, al suo capo servizio, il quale gli fornisce tutti i chiarimenti del caso, ricontrolla le tariffe, esegue ispezioni al cantiere o reparto, rettifica, se riconosce fondato il reclamo, la liquidazione di cottimo contestata;
b) qualora il lavoratore interessato non rimanga soddisfatto potrà inoltrare reclamo al Consiglio di fabbrica, il quale esaminerà la controversia con la Direzione aziendale, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione stessa avrà messo a disposizione dell’operaio o del Consiglio di fabbrica.
La procedura di cui sopra, valevole anche per i reclami collettivi, dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre quindici giorni dal reclamo.
In caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle competenti organizzazioni sindacali territoriali.

Protocollo di chiarimento dell’art. 9 punto 5)
Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistema di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L’azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad es.: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 13 Utensili
Tutti gli utensili, compresa la lampada di sicurezza - esclusa la lampada comune, là dove esiste la consuetudine - nonché le relative manutenzioni e tutti i materiali e quant' altro occorre all’operaio nell’esecuzione delle proprie mansioni, saranno forniti dall’azienda a proprie spese.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però deve essere posto in grado di bene conservare quanto gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli utensili e del materiale, e risponderà dei danni da lui imputabili, ai sensi degli artt. 21 e 22.

Art. 14 Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela delle lavoratrici madri si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 21 Multe e sospensioni
Nei casi sotto specificati la Direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) che anche per disattenzione rechi guasto al materiale e non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
d) che fumi o introduca cibi o bevande alcoliche senza il permesso della Direzione;
e) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
f) che sia trovato addormentato;
[…]
h) che ritardi nell’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
i) in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo, o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza della miniera o dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 22 Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto;
c) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
d) insubordinazione ai superiori;
[…]
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
g) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto su luogo di lavoro;
h) recidiva nelle mancanze di cui al punto i) dell’art. 21;
i) esecuzione di lavoro per conto proprio o per conto di terzi nei locali dell’azienda con danno dell’azienda stessa;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[…]
n) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi.

Parte intermedi
Art. 1 Criteri di appartenenza

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non dando luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente quei lavoratori che:
a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano particolari mansioni di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico- pratica.
I capi-squadra ed i capi-sonda sono inquadrati nella categoria intermedia.

Art. 9 Rinvio ad altre regolamentazioni
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte impiegati:

Retribuzione oraria e giornaliera art. 6
Pagamento della retribuzione art. 7
Tredicesima mensilità art. 8
Doveri del lavoratore art. 13
Provvedimenti disciplinari art. 14
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte operai:
Tutela delle lavoratrici madri art. 14
Chiamata e richiamo alle armi art. 15
Trasferte art. 16

Parte impiegati
Art. 9 Tutela delle lavoratrici madri
Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 13 Doveri dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dei superiori;
[…]
4) Avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.