Tipologia: CCNL
Data firma: 28 ottobre 1979
Validità: 01.11.1979 - 31.10.1982
Parti: Assovetro-Confindustria, Intersind e Fulc
Settori: Chimici, Vetro, Industria

Sommario:

Sfera di applicabilità del contratto
Capitolo I Sistema di informazione sull’industria vetraria
Investimenti e occupazione
Decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive
Appalti
Lavoro a domicilio
Capitolo II Mobilità
Capitolo III Istituzioni di carattere sindacale

Art. 1 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 2 - Assemblee
Art. 3 - Permessi per cariche sindacali
Art. 4 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 5 - Affissioni
Art. 6 - Versamento contributi sindacali
Art. 7 - Reclami e controversie
A) Controversie individuali e plurime
B) Controversie di interpretazione contrattuale
Art. 8 - Patronati
Capitolo IV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9 - Assunzione
Art. 10 - Periodo di prova
Capitolo V Classificazione del personale dei settori meccanizzati, delle seconde lavorazioni del vetro e del mosaico vetroso
Art. 11 - Classificazione del personale
Art. 12 - Cumulo di mansioni
Art. 13 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 14 - Classificazione del personale dei settori non meccanizzati
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Capitolo VI Orario di lavoro, riposo settimanale, festività, ferie
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 17 - Riposi aggiuntivi
Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 19 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 20 - Lavoro normale notturno e lavoro in turni
Art. 21 - Lavoro delle donne
Art. 22 - Riposo settimanale
Art. 23 - Festività - Trattamento economico
Art. 24 - Ferie
Capitolo VII Trattamento economico
Art. 25 - Elementi della retribuzione
Art. 26 - Minimi tabellari contrattuali
Art. 27 - Indennità di contingenza
Art. 28 - Retribuzione oraria
Art. 29 - Corresponsione della retribuzione
Art. 30 - Reclami sulla retribuzione
Art. 31 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Protocollo di chiarimento all’art. 31 punto 5
Art. 32 - Premio di produzione
Art. 33 - 13a mensilità
Art. 34 - Premio speciale
Art. 35 - Scatti di anzianità
Art. 36 - Riparazioni a caldo
Art. 37 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione
Art. 38 - Alloggio
Art. 39 - Ritenute per risarcimento danni
Art. 40 - Trasferte
Art. 41
Art. 42 - Passaggi di livello
Capitolo VIII Inizio e cessazione, interruzione, sospensione e riduzione di lavoro, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 44 - Interruzione di lavoro
Art. 45 - Sospensione di lavoro
Art. 46 - Riduzione di lavoro e turni
Art. 47 - Recuperi
Art. 48 - Permessi
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 51 - Servizio militare
Art. 52 - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
A) Denuncia
B) Conservazione del posto
C) Trattamento economico
Art. 53 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia

B) Conservazione del posto
C) Trattamento economico
Art. 54 - Previdenza
Capitolo IX Ambiente di lavoro - Ricerca
Art. 55 - Ambiente di lavoro
Art. 56 - Dichiarazione comune sulla ricerca
Capitolo X Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 57 - Diritto allo studio
Art. 58 - Indumenti di lavoro e somministrazioni speciali
Art. 59 - Mense aziendali
Art. 60 - Contratto a termine
Art. 61 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 62 - Benemerenze nazionali
Art. 63 - Handicappati
Art. 64 - Occupazione giovanile
Capitolo XI Norme disciplinari
Art. 65 - Assenze
Art. 66 - Doveri del lavoratore di cui al gruppo 1
Art. 67 - Regolamento interno
Art. 68 - Provvedimenti disciplinari
Art. 69 - Licenziamento per punizione
Capitolo XII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 70 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 71 - Indennità di anzianità
Art. 72 - Indennità in caso di morte e invalidità permanente
Art. 73 - Calcolo indennità
Art. 74 - Certificato di lavoro
Art. 75 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 76 - Trasferimento di proprietà, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda
Capitolo XIII Clausole riguardanti il Contratto collettivo
Art. 77 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 78 - Decorrenza e durata
Art. 79 - Esclusiva di stampa
Capitolo XIV Regolamentazione dell’apprendistato
Regolamentazione del rapporto di apprendistato nelle aziende dei settori del vetro artistico e del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
Dichiarazione delle parti

Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Età di assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 5 - Durata dell’apprendistato
Art. 6 - Minimi tabellari
Art. 7 - Lavoro a cottimo e ad incentivo
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - 13a mensilità
Art. 10 - Orario di lavoro
Art. 11 - Insegnamento complementare
Art. 12 - Attribuzione qualifica
Art. 13 - Richiamo a disposizioni varie
Art. 14 - Sfera di applicazione
Regolamentazione dell’apprendistato nel settore della trasformazione (2a lavorazione del vetro)
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 4 - Durata del tirocinio
Art. 5 - Minimi tabellari
Art. 6 - Lavoro a cottimo, ad incentivo ed in serie
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Insegnamento complementare
Art. 10 - Attribuzione qualifica
Allegati
Allegato 1 - Norme particolari sull’orario di lavoro dei settori del vetro bianco e colorato a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche, del vetro artistico e delle conterie
Allegato 2 - Pause nei settori del vetro bianco, a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche, del vetro artistico e delle conterie
Allegato 3 - Valori limite di soglia per sostanze chimiche nell’atmosfera di ambienti di lavoro adottati dalla American Conference of Governmental Industrial Hygienists per il 1978
Appendice
Legge 20-5-1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 30-12-1971, n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri
Legge 9-12-1977, n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Tabelle retributive
Clausole generali
Minimo tabellare lavoratori addetti ai lavori discontinui, di semplice attesa o custodia
Tabella A - Tabelle unificate settori meccanizzati e della trasformazione
Tabella B - Tabelle unificate settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro

Addì 28 ottobre 1979, tra l’Associazione nazionale degli industriali del vetro, con l’intervento dell’Associazione industriale lombarda, dell’Unione industriale di Parma, dell’Associazione industriali di Siena, dell’Associazione industriali di Venezia e dell’Associazione industriali di Vicenza, assistita dalla Confederazione generale dell’industria italiana; l’Associazione sindacale "Intersind" e la Federazione unitaria lavoratori chimici - Fulc; con l’assistenza della Segreteria generale della Fulc; con la partecipazione di una delegazione composta dalle strutture regionali, provinciali, territoriali della Fulc e dei Consigli di fabbrica del settore, con l’assistenza della Federazione unitaria Cgil- Cisl-Uil, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sfera di applicabilità del contratto
Il presente contratto nazionale collettivo di lavoro si applica a tutte le aziende ed ai lavoratori da esse dipendenti che producono vetro a mano, a soffio, a macchina; decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili, nonché alle aziende che trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere e a quelle che eseguono la lavorazione del mosaico vetroso.
*La parte relativa ai capitoli 1 e 2 del presente Contratto è stata stipulata dall’Assovetro, l’Assolampade, l’Intersind - in rappresentanza della Saivo spa - e la Fulc.

Capitolo I Sistema di informazione sull’industria vetraria
Investimenti e occupazione

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e quelle delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, e tenendo conto delle caratteristiche dei diversi settori merceologici, convengono di porre in atto procedure così articolate:
1) entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, in apposito incontro ciascuna Associazione imprenditoriale nazionale, nel quadro degli indirizzi generali della programmazione dell’economia porterà a conoscenza della Fulc:
a) dati previsionali sugli investimenti globali e disaggregati per singoli settori produttivi per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali;
b) l’ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti, accordate dallo Stato o dalle Regioni, ai sensi della vigente legislazione;
c) la consistenza strutturale dei settori merceologici rappresentati concernente il numero degli addetti, distinti per sesso e per classi di età;
d) la spesa globale di ricerca realizzata e prevista e finalizzata all’utilizzazione di nuove fonti energetiche nel processo di lavorazione, al risparmio dell’energia e delle materie prime, alla soluzione dei problemi ambientali ed ecologici.
Nello stesso incontro verranno valutati a consuntivo, nella sfera delle rispettive autonomie, le realizzazioni relative alle previsioni di investimenti dell’anno precedente e ai loro effetti indicati alla lettera a).
2) A livello territoriale (Regione, Provincia) e comprensoriale, intendendo quest' ultimo quale area territoriale in cui si riscontrino concentrazioni di aziende esercitanti produzioni sostanzialmente omogenee, le Associazioni industriali locali, con riferimento alle indicazioni della programmazione regionale, porteranno annualmente a conoscenza dei competenti sindacati dei lavoratori, nel corso di apposito incontro:
a) dati previsionali globali sugli investimenti riguardanti le attività dei singoli settori merceologici comprese nelle aree territoriali di competenza per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali;
b) l’ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate dallo Stato o dalle Regioni ai sensi della vigente legislazione;
c) la consistenza strutturale delle industrie rappresentate nel territorio concernente il numero globale degli occupati distinti per sesso e per classi di età;
d) la spesa globale destinata alla ricerca.
Nello stesso incontro le parti procederanno relativamente all’ambito territoriale ad una verifica così come previsto nel precedente punto 1) ultimo comma.
Per le Regioni e le Province con scarsa concentrazione di stabilimenti dei singoli settori, le Associazioni a livello nazionale individueranno consensualmente aree interregionali o interprovinciali.
A livello regionale nel suindicato incontro le parti esamineranno il complesso delle situazioni occupazionali connesse a processi di mobilità di particolare rilevanza, di cui alla legge n. 675/77 e successive modifiche per riconversioni, ristrutturazioni o crisi aziendali.
Nello stesso incontro si procederà all’esame delle condizioni del mercato del lavoro del territorio interessato al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito settoriale e all’individuazione degli indirizzi di riqualificazione del personale eventualmente necessaria, promuovendo l’istituzione di corsi professionali con l’intervento delle Regioni.
Gli elementi che emergeranno dall’incontro saranno portati a conoscenza delle competenti Commissioni regionali per l’impiego perché se ne avvalgano per attivare le possibilità loro riconosciute dalla legge.
3) Annualmente, in occasione di uno specifico incontro promosso dalle Associazioni imprenditoriali nazionali, i Gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi aventi più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza della Fulc congiuntamente al CdF:
a) dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti produttivi o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali con la necessaria riservatezza;
b) l’ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate dallo Stato o dalle Regioni, ai sensi della vigente legislazione;
c) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età;
d) la spesa globale destinata alla ricerca.
A richiesta della Fulc si darà luogo ad un incontro, a livello nazionale, tra il Gruppo e la Fulc, presso le Associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie, per verificare le realizzazioni, nel contesto nazionale, relativamente alle previsioni di investimenti e ai loro effetti indicati alla lettera a). La verifica nell’ambito delle realtà di fabbrica avverrà con la medesima procedura, in appositi incontri tra le parti, con l’intervento della Direzione aziendale e del CdF.
4) Annualmente, le Imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 275 dipendenti, porteranno a conoscenza dei competenti Sindacati dei lavoratori:
a) dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti produttivi o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, con la necessaria riservatezza;
b) l’ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate dallo Stato o dalle Regioni, ai sensi della vigente legislazione;
c) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età.
La informativa e la verifica avverranno con la medesima procedura di cui al punto 2), in appositi incontri tra le parti, con l’intervento del CdF.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 275 e 175, le Associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti Sindacati dei lavoratori, e per conoscenza ai Cdf, le notizie di cui al precedente punto c).

Decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive
Le direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro il Cdf e, tramite le locali Associazioni imprenditoriali, il competente sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto - anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema produttivo o dell’organizzazione del lavoro che influiscano sull’occupazione complessiva.

Appalti
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in Azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell’Azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le quali sia accertata, previo esame con il CdF, l’impossibilità di effettuarle con personale in forza in Azienda nei particolari turni all’uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all’efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in Azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta del CdF potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in Azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno periodicamente i CdF sulla natura delle attività conferite in appalto.
In occasione dell’incontro previsto al punto 2) del capitolo "Investimenti ed occupazione" le Associazioni industriali daranno ai competenti Sindacati dei lavoratori informazioni complessive sulla natura delle attività conferite in appalto.

Lavoro a domicilio
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18-12-1973, n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del presente CCNL, le Associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L’Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno riferito alle aziende associate sui prevedibili riflessi sull’occupazione.
Le direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno periodicamente i CdF sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.

Capitolo II Mobilità
Ai fini e per gli effetti della legge 20-5-1975 n. 164, nei casi di riconversione, ristrutturazione o di crisi aziendale di cui alla legge n. 675/77 e successive modifiche, a livello aziendale o di gruppo si procederà ad incontri con le rappresentanze dei lavoratori secondo quanto previsto dalla legge stessa, anche per quanto riguarda il numero dei lavoratori interessati.
[…]

Capitolo III Istituzioni di carattere sindacale
Art. 1 - Rappresentanze sindacali aziendali

La rappresentanza sindacale dei lavoratori è affidata, nelle singole unità produttive, al Consiglio di fabbrica in quanto unitariamente costituito; il Consiglio di fabbrica è riconosciuto agente della contrattazione nelle materie proprie del livello aziendale.
Nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Cdf, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo nel suo ambito costituita.
[…]
Nell’esercizio dei suoi compiti, il CE del Cdf potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Cdf e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie di discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni - di cui al primo capoverso del presente articolo - il Cdf può disporre dei permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore e 30 minuti per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva, con un minimo di 100 ore annue per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 40.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Cdf, ma chiamati ad affiancare il CE nell’esercizio dei compiti ad esso affidati.
[…]

Art. 2 - Assemblee
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Rappresentanze sindacali aziendali e dalle Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dell’azienda nell’unità produttiva. Eventuali diverse modalità potranno essere concordate con le Rappresentanze sindacali aziendali.
Le assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati, assicurando l’ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e garantendo, nei cicli continui e/o lavorazioni a turno, la normale prosecuzione dell’attività produttiva con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]
Le assemblee saranno normalmente tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 12 ore all’anno, compensate, per ciascun partecipante, con la retribuzione di fatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
[…]
Il suddetto numero di 12 ore verrà calcolato per anno solare.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino più di 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee durante l’orario di lavoro non potranno superare le 8 ore all’anno compensate secondo i criteri di cui al precedente decimo comma. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
[…]

Art. 5 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da uno dei segretari dei Sindacati medesimi.
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 7 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso all’Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse, dalle procedure che seguono, le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore.

A) Controversie individuali e plurime
Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest' ultimo, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite il Cdf dinanzi alla direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.
Qualora problemi relativi alla applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, il Cdf può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa entro venti giorni dalla richiesta del Cdf.
Qualora non si raggiunga un accordo tra Direzione aziendale e il Cdf, il lavoratore interessato, o il Cdf in caso di controversia plurima, può sottoporre il suo reclamo all’esame di una o più Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, territorialmente competente. Questa potrà richiedere entro dieci giorni dal mancato accordo, alla Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio, un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro dieci giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all’esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i 10 giorni successivi.

B) Controversie di interpretazione contrattuale
Qualsiasi controversia sull’interpretazione del presente contratto sarà esaminata dalle competenti Organizzazioni nazionali.

Capitolo V Classificazione del personale dei settori meccanizzati, delle seconde lavorazioni del vetro e del mosaico vetroso
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso un miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l’accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili non superiori a 6 mesi supportate alla occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l’attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la consultazione preventiva e l’esame delle questioni connesse con il Cdf.
Sia la sperimentazione che l’adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell’ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
L’azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l’eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con il Cdf assistito dai componenti del Gruppo interessato.
Le aziende condividono l’opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/77, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.

Capitolo VI Orario di lavoro, riposo settimanale, festività, ferie
Art. 15 - Orario di lavoro

Ferma restando la durata massima dell’orario normale di lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell’orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro le parti si danno atto che gli organici dovranno consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, nonché, per i turnisti di cui al successivo art. 16 dei riposi compensativi, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
Per i maestri fiascai e aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da litri 5-7 fino a litri 60, l’orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
Quando gli operai addetti alla piazza semiautomatica come sopra specificati producono damigiane inferiori a 5-7 litri, osserveranno l’orario di 40 ore settimanali.
Per il settore delle lastre resta l’applicazione avvenuta dell’Accordo nazionale del 6-4-1946 e degli accordi particolari già conclusi per la fabbricazione delle lastre gregge con i quali sono stati fissati orari di 6 ore giornaliere o di 36 settimanali per determinati posti di lavoro.
Restano fermi anche gli accordi aziendali stipulati in deroga agli accordi di cui al precedente comma con i quali sono stati fissati orari di 42 ore settimanali con particolari trattamenti economici e successivamente ridotti a 40 ore settimanali con il CCNL 5-5-1971.
L’orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni avvicendati nel ciclo continuo verrà di norma distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì; eventuali diverse distribuzioni dell’orario dovranno essere concordate tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica, salvo quanto previsto dall’allegato 1 al presente contratto per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche, del vetro artistico e delle conterie.
Non è ammesso il lavoro domenicale non collegato al ciclo continuo, nonché quello notturno non compreso in turni, fatte salve le esigenze tecnico-produttive che saranno previamente esaminate tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica.
Chiarimento a verbale
Le aziende che alla data del presente contratto hanno in atto orari di lavoro pari o inferiori a quelli previsti nei singoli punti di cui al presente articolo, con corresponsione di 48 quote di retribuzione o di trattamenti equivalenti, non daranno luogo ad ulteriori riduzioni di orario né ad ulteriori incrementi del relativo trattamento economico.

Art. 16 - Turnisti a ciclo continuo
Ferma restando la durata dell’orario settimanale di lavoro di cui al precedente art. 15, a decorrere dal 1-1-1980 l’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo - intese come tali quelle che si svolgono su turni avvicendati sull’intero arco settimanale di 7 giorni nonché quello dei lavoratori addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 244 giornate lavorative annue.
La collocazione delle 17 giornate di riposo che comprendono sia i riposi a fronte delle festività sia quelli di cui al successivo art. 17, nonché il trattamento economico aggiuntivo previsto dal predetto art. 17, sarà effettuata nell’arco dell’anno mediante schematizzazione concordata con i CdF, inserendo i detti riposi nel sistema di turnazione in atto.
Resta inteso che sarà comunque esclusa la corresponsione di indennità sostitutiva di mancato godimento e che non saranno operati conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.
Limitatamente al 1980 il godimento di 3 dei 17 giorni di riposo potrà essere sostituito dal corrispondente trattamento economico in quote orarie, previo accordo con il CdF.
I riposi di cui ai punti precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato in azienda.
Nota a verbale
In considerazione che la riduzione di orario dei lavoratori turnisti di cui al presente articolo avviene a parità di retribuzione, a partire dal 1-1-1980 le maggiorazioni per lavoro domenicale con riposo compensativo e per lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati di cui all’art. 18 del CCNL 3-7-1976 passano rispettivamente dal 20 al 32 per cento e dal 35 al 46 per cento in sostituzione del trattamento economico agli stessi derivante per effetto del terzo comma dell’accordo Fulc-Assovetro del 20-4-1977 e delle intese di cui alle note Intersind- Fulc in pari data.

Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alle leggi in vigore.
Ferma restando la durata massima dell’orario normale di lavoro, stabilita dai vigenti accordi interconfederali in 10 ore giornaliere o 60 ore settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, la durata settimanale dell’orario contrattuale di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, rimane fissata come segue:
- Discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali ... ore 48
- Discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali ... ore 43
- Discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali ... ore 40
[…]

Art. 19 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Il lavoro supplementare che è quello effettuato oltre l’orario contrattuale settimanale e fino all’orario di legge, nonché' quello straordinario (oltre l’orario di legge) devono avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea.
La loro effettuazione sarà preventivamente esaminata tra Direzione aziendale e Consiglio di Fabbrica, salvo i casi nei quali venga disposta per motivi di urgenza o di occasionalità.
Salvo il caso di urgenza per il lavoro supplementare, la prestazione di lavoro oltre l’orario contrattuale potrà essere richiesta tenendo conto delle esigenze personali del lavoratore.
[…]

Art. 21 - Lavoro delle donne
Al personale femminile si applicano le norme di cui alla legge 9-12-1977, n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne.
[…]

Art. 22 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge 22-2-1934, n. 370 sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo, con diritto al trattamento previsto dai precedenti artt. 19 e 20.
Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo compensativo prefissata, al lavoratore non preavvertito almeno 48 ore prima, sarà dovuta la maggiorazione per il lavoro festivo.
[…]

Art. 24 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve esser compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.
[…]

Capitolo VII Trattamento economico
Art. 31 - Regolamentazione del lavoro a cottimo

1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al gruppo 3) o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
5) L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori, a titolo informativo, i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
L’azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo secondo la procedura prevista dall’art. 7, lettera A), del presente contratto.
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’Organizzazione sindacale che rappresenta l’Azienda ed i Sindacati provinciali dei lavoratori.
L’esame congiunto potrà essere richiesto altresì a seguito della comunicazione di modificazioni di rilevante importanza al solo fine di accertare se si sia in presenza di un nuovo sistema.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 5), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
8) I lavoratori di cui al gruppo 3) lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo), nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[…]
23) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare quelli relativi:
[…]
c) in caso di modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più od in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 15);
[…]
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito, potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione, tramite la Commissione interna, perché venga esperito il tentativo di conciliazione tra la Commissione interna stessa e la Direzione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi in sede sindacale tra le Organizzazioni sindacali territoriali rispettive.

Protocollo di chiarimento all’art. 31 punto 5
Qualora l’Azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione, ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’Azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L’Azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato, che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 36 - Riparazioni a caldo
In considerazione della varietà della struttura tecnica degli impianti che rende difficile la regolamentazione su base nazionale delle riparazioni a caldo, resta inteso che ai lavoratori di cui al gruppo 3) adibiti alle predette riparazioni sarà corrisposta una particolare maggiorazione da fissarsi mediante accordi aziendali.

Art. 41
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento dei lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomo ed ai 45 anni se donna potrà avvenire con il consenso degli interessati.
[…]

Capitolo VIII Inizio e cessazione, interruzione, sospensione e riduzione di lavoro, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Recuperi

È ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate dalle parti nel limite massimo di 12 ore complessive e purché il recupero non superi 1 ora giornaliera e sia effettuato in un periodo di tempo non superiore alle 4 settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 50 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni della legge 30-12-1971, n. 1204.
[…]

Art. 53 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia

Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o comunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto.
Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative testimonianze.
[…]

Capitolo IX Ambiente di lavoro - Ricerca
Art. 55 - Ambiente di lavoro

1) Le parti riconoscono che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive.
2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH (allegate al presente Contratto) né sono tollerabili ambienti di lavoro ove il rumore ed il calore comportino pericolo all’integrità psico-fisica del lavoratore.
3) Il CdF sarà informato dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile soluzioni alternative saranno esaminate con il CdF.
Per quanto l’art. 9 della legge n. 300 attribuisce alle RSA, vengono riconosciuti ai CdF i seguenti compiti:
- partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore e contrattazione delle misure atte ad eliminarle.
Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con il CdF, con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoro;
- promozione della ricerca, dell’elaborazione e dell’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni;
- esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- partecipazione all’aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio;
- esame con la Direzione aziendale per concordare, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni verranno affidate ai Servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL in relazione a quanto previsto dall’art. 20 ultimo comma della legge 833/78 o a Istituti o Enti specializzati di diritto pubblico, scelti d’intesa tra la Direzione aziendale e i CdF.
L’onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle Aziende nei casi in cui la scelta degli Istituti o degli Enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo.
In caso di mancato accordo sulla scelta dell’Ente o Istituto di diritto pubblico si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati iscritti in albi professionali.
I medici e i tecnici degli Istituti, Enti e Servizi cui è affidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell’apposito "registro dei dati ambientali".
4) Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, le parti concorderanno di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei competenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò è possibile, in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati.
Le Aziende assumeranno a proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti medici di cui sopra da effettuarsi al di fuori dell’orario di lavoro.
5) Le Aziende forniranno al CdF, su loro richiesta:
a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi all’uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
b) informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
c) informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l’uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17-12-1977 e successive modifiche.
6) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con il CdF la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
7) Le Aziende sono tenute all’istituzione dei seguenti documenti:
A) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
B) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell’Azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto dall’Azienda a disposizione del CdF e del lavoratore interessato;
C) il libretto sanitario personale, tenuto e aggiornato a cura del servizio sanitario di fabbrica, con vincolo del segreto professionale.
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione e chiedere estratti in ogni momento del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il libretto sarà consegnato al lavoratore.
Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile, sarà integrato da tutti i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibri ormonali, patologia dell’apparato genitale e del seno.
Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle USL o dai consultori o dal medico curante;
D) il libretto personale di rischio, tenuto e aggiornato a cura dell’Azienda in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore.
8) I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del costituendo Servizio sanitario nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
9) Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell’art. 9 della legge n. 300 e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le Aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al servizio sanitario nazionale.
Dichiarazione a verbale
In relazione a quanto previsto al punto 2) del presente articolo, nel caso in cui le competenti Autorità italiane dovessero elaborare nuove specifiche tabelle la situazione formerà oggetto di esame tra le parti firmatarie del presente Contratto.

Art. 56 - Dichiarazione comune sulla ricerca
Nel convenire sull’opportunità di un più frequente ricorso delle Aziende alle strutture della Stazione sperimentale del vetro per le rilevazioni sull’ambiente di lavoro, le parti si adopereranno per promuovere un incontro annuale, nel corso del quale la Stazione stessa riferirà sull’attività di ricerca svolta nell’anno precedente e comunicherà il programma di ricerca predisposto per l’anno successivo.

Capitolo X Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 58 - Indumenti di lavoro e somministrazioni speciali

L’attribuzione degli indumenti di lavoro ai lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3) di ambo i sessi delle aziende disciplinate dal presente Contratto, è stabilita mediante Accordi provinciali o aziendali.
Ove sussista l’impossibilità di fornire gratuitamente tali indumenti sarà corrisposta un’indennità sostitutiva da contenersi nei seguenti limiti: massimo di lire 5 per ogni ora di effettiva prestazione.
Ove gli Accordi integrativi di cui sopra non avessero trovato pratica applicazione in sede aziendale, sarà determinato l’incasellamento per l’indennità sostitutiva nei suindicati limiti.
Naturalmente non beneficiano dell’indennità sostitutiva quei lavoratori che fruiscono di indumenti di lavoro forniti gratuitamente dalle aziende.
Per i lavoratori di cui al gruppo 1) che svolgono la propria attività nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, troveranno applicazione le norme di cui ai precedenti commi.
Resta comunque ferma l’obbligatorietà della fornitura gratuita degli indumenti di lavoro stabilita a norma di legge, nonché di quelli dei quali l’azienda prescriva l’uso.
Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle norme di legge, ferme restando le eventuali consuetudini in atto.

Art. 60 - Contratto a termine
Per l’assunzione a termine si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 61 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Per i fanciulli e gli adolescenti si fa riferimento alla legge 17-10-1967, n. 977.

Art. 63 - Handicappati
Le Aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 402/1968 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 64 - Occupazione giovanile
In occasione degli incontri di cui al punto 2) del capitolo "Investimenti ed occupazione" e con riferimento alla lettera c) saranno fornite informazioni complessive circa il ricorso alle varie forme di contratto previste dalla legge 1-6-1977, n. 285 e successive modifiche.

Capitolo XI Norme disciplinari
Art. 66 - Doveri del lavoratore di cui al gruppo 1

Il lavoratore di cui al gruppo 1) deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 67 - Regolamento interno
L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dai vigenti Accordi interconfederali sulle Commissioni interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile a tutti i lavoratori.

Art. 68 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente Contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro per i lavoratori di cui al gruppo 1), fino a tre giorni.
L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisca mandato.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1), 2) e 3) il lavoratore di cui ai gruppi 2) e 3) che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso e senza giustificati motivi;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcoliche;
g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la direzione potrà infliggere la sospensione prevista al punto 4).
[…]
Per il lavoratore di cui al gruppo 1) la sospensione di cui al punto 4) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei punti 1), 2) e 3).

Art. 69 - Licenziamento per punizione
Nel provvedimento di licenziamento senza preavviso incorre il lavoratore di cui ai gruppi 2) e 3) che commetta infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[…]
d) insubordinazione verso i superiori;
e) rissa nello stabilimento;
f) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio conto o per conto di terzi;
g) recidiva nelle medesime mancanze di cui all’art. 68 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l’anno;
h) trasgressioni previste al punto i) dell’art. 68 relativo alla morale ed alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l’applicazione della sospensione.
Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) il lavoratore di cui al primo comma è tenuto a risarcire il danno eventuale all’azienda.
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore di cui al gruppo 1) colpevole di mancanze relative a doveri, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il predetto lavoratore.

Capitolo XIII Clausole riguardanti il Contratto collettivo
Art. 77 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto - Trattamento di miglior favore

[…]
Per quanto non disposto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge e gli Accordi interconfederali vigenti.

Capitolo XIV Regolamentazione dell’apprendistato
Regolamentazione del rapporto di apprendistato nelle aziende dei settori del vetro artistico e del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche

Dichiarazione delle parti
Tenuta presente l’esigenza di favorire l’inserimento dei giovani lavoratori e la formazione professionale nelle Aziende appartenenti ai settori del vetro artistico e del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche, è stato convenuto quanto segue:

Art. 1 Norme generali
La disciplina dell’apprendistato per le fabbriche del vetro artistico, del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalla presente regolamentazione e, per quanto applicabili, dalle norme del presente Contratto.

Art. 2 Età di assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a diciannove. In conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge 2-4-1968, n. 424, il limite inferiore è ridotto a quattordici anni per coloro che abbiano conseguito il diploma di licenza della scuola media d’obbligo.

Art. 4 Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di tirocinio prestati in qualità di apprendista presso più aziende che producono vetro artistico o vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano allo stesso tipo di produzione per i vetrai e di lavorazione per gli affini e ausiliari.

Art. 5 Durata dell’apprendistato
Lavoratori con meno di 16 anni _ Anni 2 (4 semestri)
1° semestre 83%
2° semestre 87%
3° semestre 91%
4° semestre 96%
Lavoratori di età tra i 16 e i 18 anni _ Anni 1 e mezzo (3 semestri)
1° semestre 88%
2° semestre 92%
3° semestre 96%
Lavoratori con più di 18 anni _ Anni 1 (2 semestri)
1° semestre 90%
2° semestre 96%
[…]

Art. 7 Lavoro a cottimo e ad incentivo
Nel periodo di apprendistato è fatto divieto di utilizzare gli apprendisti in lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, come pure adibirli a lavori di semplice manovalanza.

Art. 10 Orario di lavoro
Per quanto riguarda la durata massima settimanale dell’orario di lavoro, trovano applicazione i limiti di cui all’art. 15 del presente Contratto.
[…]
Nell’orario settimanale contrattuale sono comprese anche le ore di insegnamento complementare.
È tassativamente vietato per gli apprendisti il lavoro fra le 22 e le 6.

Art. 11 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza dei corsi di insegnamento complementare, sono concesse, per tutta la durata degli stessi, le ore retribuite stabilite dall’Ente gestore dei corsi, fino ad un massimo di 4 settimanali.

Art. 13 Richiamo a disposizioni varie
Tutti gli istituti relativi al Capitolo II e riguardanti i lavoratori di cui al gruppo 3) non contemplati nella presente regolamentazione, si intendono applicabili a tutti gli effetti contrattuali all’apprendista, ad eccezione degli scatti di anzianità la cui maturazione decorrerà dalla data di passaggio alla qualifica di cui al gruppo 3).

Art. 14 Sfera di applicazione
La presente regolamentazione si applica esclusivamente ai giovani lavoratori assunti come apprendisti, con esclusione degli altri minori per i quali valgono le norme di legge e contrattuali in vigore.
Nota
La regolamentazione di cui sopra è parte integrante del presente Contratto.

Regolamentazione dell’apprendistato nel settore della trasformazione (2a lavorazione del vetro)
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’industria delle seconde lavorazioni del vetro è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente Accordo e, per quanto applicabili, dalle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Art. 3 Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di tirocinio prestati in qualità di apprendista presso più aziende si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[…]

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio per gli apprendisti è quella fissata dalla tabella seguente:
Lavoratori con meno di 16 anni _ Anni 2 (4 semestri)
1° semestre 83%
2° semestre 87%
3° semestre 91%
4° semestre 96%
Lavoratori di età tra i 16 e i 18 anni _ Anni 1 e mezzo (3 semestri)
1° semestre 88%
2° semestre 92%
3° semestre 96%
Lavoratori con più di 18 anni _ Anni 1 (2 semestri)
1° semestre 90%
2° semestre 96%
[…]

Art. 6 Lavoro a cottimo, ad incentivo ed in serie
Nel periodo di apprendistato è fatto divieto di sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo e in genere a quelle ad incentivo.

Art. 8 Orario di lavoro
L’orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali.
Nell’orario settimanale contrattuale sono comprese anche le ore di insegnamento complementare.
È vietato agli apprendisti il lavoro fra le ore 22 e le 6.

Art. 9 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668, dei corsi di istruzione professionale, sono concesse n. 3 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.

Allegati
Allegato 1 - Norme particolari sull’orario di lavoro dei settori del vetro bianco e colorato a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche, del vetro artistico e delle conterie

Le parti, in considerazione delle particolari esigenze tecnologiche e produttive dei settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche, del vetro artistico e delle conterie, convengono che l’orario di lavoro settimanale degli operai addetti ai settori stessi sarà di norma distribuito su 6 giorni (dal lunedì al sabato).
In tal caso per i pressatori, soffiatori, levatori del vetro bianco e colorato a soffio ed a pressa, nonché per il personale addetto alla lavorazione diretta coi medesimi, compresi i temperisti ed i ferrazzieri, l’orario di 4 ore settimanali è fissato con un massimo di 7 ore giornaliere.
A fronte della distribuzione su 6 giorni dell’orario contrattuale di 40 ore settimanali, 6 giorni di riposo feriale, comunque goduti, saranno ragguagliati a 5 giorni di ferie agli effetti delle misure di cui all’art. 24. Nel caso di godimento di periodo feriale inferiore a 6 giorni, si adotteranno criteri proporzionali.
Per le festività coincidenti con la giornata di sabato, si fa espresso rinvio a quanto previsto dal chiarimento a verbale all’art. 24.

Allegato 2 - Pause nei settori del vetro bianco, a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche, del vetro artistico e delle conterie
Tenuto conto delle consuetudini esistenti nelle lavorazioni a caldo del vetro dei settori non meccanizzati e fermo restando la durata dell’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 15 del presente Contratto, si conviene sull’opportunità di pervenire ad una regolamentazione a carattere uniforme sul piano nazionale in materia di pause.
Fatte salve le diverse intese e situazioni aziendali e locali in atto, a decorrere dal 1-1-1980 la durata della pausa retribuita per il ciclo delle lavorazioni a caldo è stabilita in 50 minuti settimanali.
L’utilizzazione della pausa, le cui modalità di fruizione potranno essere esaminate a livello regionale, senza pregiudizio per l’organizzazione tecnico-produttiva delle aziende, dovrà comunque garantire lo svolgimento completo delle normali fasi di lavorazione.