Cassazione Penale, Sez. 4, 26 gennaio 2011, n. 2567 - Datore di Lavoro e responsabilità


 

 

Responsabilità dell'amministratore delegato di una srl per infortunio sul lavoro occorso a dipendente di altra srl cui la prima ditta aveva dato in appalto lavori di movimentazione e deferrizzazione di scorie di acciaieria, taglio rottami e trasporti interni.  

 

All'imputato erano stati addebitati profili di colpa generica, nonché specifica per la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, lett. a), e del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374, perché, quale legale rappresentante della ditta committente e firmatario del contratto di appalto con la ditta appaltatrice "G. srl", aveva affidato a quest'ultima l'impianto di vagliatura e deferrizzazione di scorie privo del sistema di cui l'impianto stesso era originariamente dotato, cosi ponendo in essere una condotta tale da determinare concreto pericolo per i dipendenti dell' impresa appaltatrice; secondo la contestazione, dunque, l'infortunio era stato causato appunto dalla mancanza, nell'impianto presso il quale il B. lavorava, dell'originario sistema idraulico che, mediante il funzionamento di pistoncini, determinava una certa inclinazione del griglione e, conseguentemente, lo scivolamento delle scorie sulle maglie dello stesso.

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

 

"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore".

 

“L'obbligo del titolare della posizione di garanzia è quello di vigilare che il lavoratore adotti in concreto le misure di sicurezza, secondo un pacifico principio enunciato nella giurisprudenza di questa Corte: "In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro... ".

“Per quel che riguarda la ritenuta sussistenza del nesso di causalità, i giudici del merito hanno dato adeguatamente conto del convincimento così espresso, richiamando il compendio probatorio acquisito, con particolare riferimento alle conclusioni del perito, e sottolineando come sul posto di lavoro si fosse ormai da tempo consolidata la prassi di ricorrere a modalità del tutto improprie allorquando si rendeva necessario disincagliare la griglia dalle scorie.” 

 

Quanto infine alla condotta del lavoratore, è sufficiente ricordare il consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui un comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore; tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta: tale comportamento in tal caso, ossia nel caso in questione, non è affatto eccezionale ed imprevedibile.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

 

Composta dagli Ili .mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi proposti da:

1) C.M. N. IL ***;

avverso la sentenza n. 11094/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 26/03/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del   03/11/2010  la   relazione fatta   dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

 

Fatto

 

 

C.M. e B.A. (quest'ultimo giudicato separatamente) venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta con l'accusa di aver cagionato a B.A. - dipendente della "G. dei F.lli P. s.r.l." cui la ditta "C. acciai Speciali s.r.l.", della quale il C. era Amministratore delegato, aveva dato in appalto lavori di movimentazione e deferrizzazione di scorie di acciaieria, taglio rottami e trasporti interni - lesioni personali dalle quali era derivata una malattia della durata di 90 giorni, in conseguenza di infortunio sul lavoro verificatosi nel mentre il B. era intento alla esecuzione di lavori di recupero di scorie di metallo insieme al collega S.A. (fatto avvenuto in ***).

 

Al C. erano stati addebitati profili di colpa generica, nonché specifica per la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, lett. a), e del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374, perché, quale legale rappresentante della ditta committente e firmatario del contratto di appalto con la ditta appaltatrice "G. srl", aveva affidato a quest'ultima l'impianto di vagliatura e deferrizzazione di scorie privo del sistema di cui l'impianto stesso era originariamente dotato, cosi ponendo in essere una condotta tale da determinare concreto pericolo per i dipendenti della impresa appaltatrice; secondo la contestazione, dunque, l'infortunio era stato causato appunto dalla mancanza, nell'impianto presso il quale il B. lavorava, dell'originario sistema idraulico che, mediante il funzionamento di pistoncini, determinava una certa inclinazione del griglione e, conseguentemente, lo scivolamento delle scorie sulle maglie dello stesso.

 

All'esito del dibattimento, il Tribunale affermava la penale responsabilità del C. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Il giudicante ancorava il proprio convincimento alle risultanze probatorie acquisite, ed in particolare alle conclusioni del perito secondo cui l'infortunio si era verificato a causa dell'anomala larghezza delle maglie della griglia - conseguenza della cattiva manutenzione - che aveva consentito il passaggio di una scoria di non modeste dimensioni, posizionatasi in modo obliquo così ostruendo il passaggio delle scorie attraverso il sottostante cassetto: il B. aveva riportato le lesioni nel tentativo di rimuovere quella scoria, con l'intervento anche del S. e con l'ausilio di una gru.

Il Tribunale evidenziava che, secondo quanto riferito dai testi, il fenomeno dell'ostruzione si verificava spesso, e quindi quell'operazione di rimozione con la gru era divenuta prassi nell'azienda, e sottolineava altresì che il cattivo funzionamento della griglia, pur non addebitato quale profilo di colpa specifica, doveva comunque ritenersi ricompreso nell'ambito della colpa generica contestata con il capo di imputazione; quanto alla posizione di garanzia, il giudicante precisava che il C., quale legale rappresentante della ditta appaltante, doveva considerarsi personalmente responsabile dell'accaduto non avendo delegato ad altri la responsabilità per la sicurezza sul lavoro.

 

Proponeva gravame la difesa dell'imputato e la Corte d'Appello di Torino confermava l'impugnata sentenza.

La Corte distrettuale, in risposta alle deduzioni dell'appellante, pur escludendo il nesso di causalità tra il mancato funzionamento del sistema idraulico originariamente previsto, e l'evento - così come peraltro già prospettato dal Tribunale - motivava il proprio convincimento, circa la ritenuta colpevolezza dell'imputato, riportandosi alle argomentazioni del primo giudice quanto alla posizione di garanzia del C. ed al difetto di manutenzione della griglia (quale profilo di colpa ritenuto ricompreso nell'ambito della colpa generica quale contestata con  il  capo di  imputazione); la  Corte distrettuale  evidenziava  che l'inconveniente, da cui era scaturito l'infortunio, si verificava frequentemente, era stato più volte segnalato al capocantiere e da questi ai responsabili della ditta C. ma senza alcun concreto risultato, per cui i lavoratori sarebbero stati costretti, per non bloccare le operazioni di deferrizzazione, a ricorrere sistematicamente a mezzi di fortuna.

 

Ha presentato ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge con argomentazioni finalizzate a suffragare quelle doglianze e quelle tesi sottoposte al vaglio della Corte territoriale, e dalla Corte medesima respinte, con specifico riferimento alla posizione di garanzia del C., al nesso di causalità tra i profili di colpa addebitati all'imputato e l'evento, ed all'imprevedibilità dell'evento dovendo questo ritenersi riconducibile, secondo la tesi prospettata con il ricorso, ad una condotta anomala ed imprevedibile dello stesso lavoratore.

 

 

Diritto

 

 

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze dedotte.

 

Mette conto sottolineare, preliminarmente, che il C. con il ricorso ha sostanzialmente riproposto le tesi difensive già sostenute in sede di merito e disattese dal Tribunale prima e dalla Corte d'appello poi.

Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4 a, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. - dep. 03/05/2000 - Rv. 216473; CONF: Sez. 5 a, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708).

E va altresì evidenziato che il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dal C. seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell'esame della posizione del C. stesso, prospettando la mancanza di nesso causale tra il mancato funzionamento del sistema idraulico, originariamente previsto, e l'evento, ma ancorando comunque l'affermazione di colpevolezza al difetto di manutenzione della griglia; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso, senza peraltro limitarsi ad un semplice richiamo meramente ricettizio a detta motivazione, non avendo mancato di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell'appellante: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione ("ex plurimis", Sez. 3 a, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 -Rv. 197497).

 

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio e posizione di garanzia del C.) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità del C..

 

Per completezza argomentativa si impongono solo talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi difensive prospettate dal ricorrente, tesi la cui manifesta infondatezza appare evidente, sia dal punto di vista fattuale che dal punto di vista normativo.

Quanto alla doglianza concernente l'obbligo di garanzia - non ravvisabile, secondo la tesi difensiva, a carico del C. nei confronti dei dipendenti della ditta G. - l'assunto del ricorrente risulta manifestamente infondato alla luce del seguente principio di diritto enunciato da questa Corte: "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore" (Sez. 4a, n. 45068/04, imp. Aloi, RV. 230279).

 

Il C. era il legale rappresentante della ditta C. proprietaria del capannone e dell'impianto di deferrizzazione e vagliatura scorie la cui manutenzione rientrava tra gli obblighi della stessa ditta C..

 

L'obbligo del titolare della posizione di garanzia è quello di vigilare che il lavoratore adotti in concreto le misure di sicurezza, secondo un pacifico principio enunciato nella giurisprudenza di questa Corte: "In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro... " (Cass. 4, 3 marzo 1995, Grassi).

Sul punto ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite di questa Corte enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ex art. 4, a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza (Cass. SU 21 maggio 1988, lori; conforme Cass. 4 a ^ 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti).

 

Per quel che riguarda la ritenuta sussistenza del nesso di causalità, i giudici del merito hanno dato adeguatamente conto del convincimento così espresso, richiamando il compendio probatorio acquisito, con particolare riferimento alle conclusioni del perito, e sottolineando come sul posto di lavoro si fosse ormai da tempo consolidata la prassi di ricorrere a modalità del tutto improprie allorquando si rendeva necessario disincagliare la griglia dalle scorie. L'assunto del ricorrente, secondo cui "una scoria molto lunga ma stretta avrebbe ben potuto passare attraverso le maglie di un griglione perfettamente manutenuto e bloccarsi a livello del cassetto di carico" (così testualmente a pag. 4 del ricorso) costituisce mera ipotesi congetturale.

 

Quanto alla condotta del lavoratore, è sufficiente ricordare il consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui un comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore; tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, tale comportamento, in tal caso, non essendo affatto eccezionale ed imprevedibile (cfr. Cass., Sez. 4 a, n. 12115/1999; id., Sez. 4 a, n. 952/1997).

 

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme (Sez. 4 a, Sentenza n. 40164 del 03/06/2004 Ud. - dep. 13/10/2004 - Rv. 229564, imp. Giustiniani); orbene, nel caso di specie non può certo definirsi abnorme il comportamento dell'operaio infortunatosi, giacché deve definirsi imprudente il comportamento del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro -oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa dì radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 4 a, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. - dep. 04/07/2007 - Rv. 236991): i giudici del merito hanno posto in evidenza la ripetitività del modus operandi seguito dagli operai per liberare la griglia in caso di ostruzione, ed in tal modo hanno escluso la configurabilità della condotta abnorme ed imprevedibile dell'operaio. Giova altresì precisare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, "anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati" (in termini, Sez. 4 a, 14 dicembre 1984, n. 11043).

 

Se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, mette conto tuttavia sottolineare che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. 4 a, n. 10121 del 23/01/2007 Ud. - dep. 09/03/2007 - Rv. 236109, imp.: Masi e altro).

 

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

 

 

P.Q.M.

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.