Tipologia: CCNL
Data firma: 16 gennaio 1979
Validità: 01.10.1978 - 30.09.1981
Parti: Fism e Sindacato nazionale scuola Cgil, Federscuola-Cisl, Sinascel, Sism - Cisl, Uil scuola -Uil
Settori: Servizi, Scuola materna

Sommario:

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 11 - Reimpiego
IV - Trattamento economico, previdenziale e mutualistico
Art. 12 - Retribuzione mensile
Art. 13 - Prospetto paga
Art. 14 - 13a Mensilità
Art. 15 - Minimi retributivi
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Determinazione della quota giornaliera, oraria mensile
Art. 19 - Sostituzione dei lavoratori assenti
Art. 20 - Trattamento previdenziale e mutualistico - Estratto conto
Art. 21 - Vitto
V - Durata del lavoro
Art. 22 - Orario del lavoro
Art. 23 - Compensi per il lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 24 - Ferie
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 25 - Assenze per malattia
Art. 26 - Aspettativa per malattia
Art. 27 - Congedo matrimoniale
Art. 28 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 29 - Servizio militare
Art. 30 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 31 - Aspettativa
VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 33 - Restituzione documenti
Art. 34 - Indennità di anzianità
VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 36 - Regolamento interno
Art. 37 - Doveri delle parti
Art. 38 - Provvedimenti disciplinari
IX - Diritti sindacali
Art. 39 - Diritti sindacali
Art. 40 - Ritenute sindacali
X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 41 - Condizioni di maggior favore
Art. 42 - Conciliazione
Art. 43 - Rinvio alle leggi
XI - Disposizioni particolari
Art. 44 - Personale religioso
Art. 45 - Tempo parziale
Allegati
Allegato 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 2 - Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
Allegato 2
Allegato 3 - Indennità di contingenza
Dichiarazione congiunta a chiarimento del contratto

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole materne aderenti alla Fism

Il giorno 16 gennaio 1979, in Firenze, tra la Fism (Federazione italiana scuole materne) con sede in Roma e il Sindacato nazionale scuola Cgil, con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Federscuola-Cisl, il Sinascel, il Sism, con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), la Uil scuola, con l’assistenza dell’Unione italiana del lavoro (Uil), è stato stipulato il presente CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole materne gestite da enti, da privati e da enti morali.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto contempla e tutela il personale dipendente degli Istituti scolastici gestiti da enti, da privati e da enti morali aderenti e rappresentati dalla Fism.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altri Istituti non associati alla predetta organizzazione che ne accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta, riportata nel contratto individuale di assunzione e comunicata alle parti contraenti il presente contratto.

Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente contratto è istituto di istruzione il complesso delle attività educative e scolastiche organizzate da enti e privati.
L’istituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
Il legale rappresentante provvede all’organizzazione dell’istituto e ne determina l’indirizzo educativo di cui è l’unico responsabile. Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa dei genitori degli alunni e degli indirizzi programmatici dell’istituto, nonché nel rispetto delle norme costituzionali.
Nell’ambito dell’indirizzo impresso dal gestore i docenti partecipano con la direzione della scuola alla determinazione dell’indirizzo didattico e alle iniziative educative promosse dall’istituto.

II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione

Ai fini dell’applicazione del presente contratto il personale è classificato come segue:
Categoria A - Direttori di scuola materna;
Categoria C - Docenti di scuole materne;
Categoria F1) Segretario e/o economo;
Categoria F2) Applicato di segreteria e/o aiuto-economo;
Categoria G1) Cucinieri;
Categoria G2) Aiuto-cucinieri, autisti, centralinisti, addetti alla custodia, giardinieri, infermieri, addetti alle piccole manutenzioni;
Categoria G3) Accudienti, bidelli, addetti alle pulizie.

III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione

[…]
All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti e certificati in carta libera:
[…]
d) certificato di sana costituzione fisica;
[…]

Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra l’istituto e il personale è a tempo indeterminato salvo i casi previsti dalla legge 230 del 18-4-1962.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato si applicano le norme previste dal presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezion fatta per quelle relative al preavviso e alla indennità di anzianità. […]

IV - Trattamento economico, previdenziale e mutualistico
Art. 19 - Sostituzione dei lavoratori assenti

La misura di retribuzione contemplata dal presente contratto si applica anche nei confronti del personale assunto per supplire il personale assente, nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente contratto.
[…]
La supplenza nei casi consentiti dalla legge e dal presente contratto, ha carattere di assunzione a tempo determinato.
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa stretto riferimento alle leggi vigenti in materia.

V - Durata del lavoro
Art. 22 - Orario del lavoro

L’orario di lavoro per il personale appartenente alle categorie A, F e G è di 40 ore settimanali.
L’orario di lavoro per il personale appartenente alla categoria C è costituito:
a) dalle ore da destinare all’insegnamento in ragione di 36 ore settimanali;
b) dalle ore riguardanti le attività non di insegnamento, connesse con il normale funzionamento della scuola: per consigli di classe, ricevimento delle famiglie in ragione mediamente di 10 ore mensili.

Art. 23 - Compensi per il lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti dell’orario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell’istituto.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario quando richiesto nei limiti stabiliti dal presente CCNL Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato dal legale rappresentante dell’istituto.
Al personale delle categorie A, F e G potrà essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 16 ore mensili.
Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta la seguente maggiorazione […]

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 28 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di leggi vigenti.

VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 36 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 37 - Doveri delle parti
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare tutti i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In modo particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni e categorie conferite;
[…]
e) di rispettare il regolamento interno dell’istituto dove esista;
f) di osservare le eventuali modifiche dell’orario e di insegnamento, salvo quanto stabilito per le variazioni di mansioni;
[…]
h) di usare e di conservare con cura strumenti e sussidi didattici affidatigli;
[…]

IX - Diritti sindacali
Art. 39 - Diritti sindacali

Per quanto concerne i diritti sindacali valgono le disposizioni di legge, compresa la legge 300 del 1970, non applicandosi la limitazione di cui all’art. 35 di detta legge.

X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 42 - Conciliazione

Le procedure per la conciliazione definite all’allegato 1 costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 43 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 300 del 20-5-1970 sullo statuto dei lavoratori, nella legge 604 del 1966 e nelle altre leggi sul lavoro.

XI - Disposizioni particolari
Art. 44 - Personale religioso

Al personale religioso si applicano quelle parti del presente contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate tra gli enti gestori e i singoli istituti religiosi cui appartiene detto personale.
Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli enti e gli istituti cureranno che il presente CCNL venga recepito dalle nuove convenzioni.

Allegati
Allegato 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro

Art. 1 Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dai contratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all’art. 411, ultimo comma del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 2 Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
È sempre salva la facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalla legge.

Dichiarazione congiunta a chiarimento del contratto
La Fism - Federazione Italiana Scuole Materne e i Sindacati scuola-Cgil, Federscuola-CisL e Uil-scuola mentre si danno atto di avere perfezionato e concluso con spirito di reciproco rispetto e comprensione degli interessi da loro rappresentati una trattativa riguardante un settore educativo che presenta aspetti e situazioni tuttora non omogenei e alquanto diversificati, stante la natura composita e differenziata sia degli Enti gestori, sia della realtà sociale nella quale detti Enti operano:
dichiarano
a) per quanto attiene all’art. 1) che il contratto sottoscritto è da intendersi efficace per tutti gli Enti o Gestori di scuole materne, associati alla Federazione italiana scuole materne che svolgono in via esclusiva la loro attività nel campo della scuola per l’infanzia, ivi compresi gli Enti e le Istituzioni che esercitano attività nel campo della scuola materna, già qualificati Istituzioni di pubblica assistenza e beneficienza (ex Ipab) esclusi dal trasferimento agli Enti locali ai sensi dell’art. 25 della legge n. 616/1977, mentre per quegli Enti o Gestori, che svolgono attività scolastico-educativa in via concorrente con altri ordini o gradi di educazione o di istruzione l’applicazione del presente contratto è facoltativa, ove siano applicabili altri contratti collettivi già in vigore (Agidae-Cgil, Cgil-Scuola, Federscuola-Cisl, Uil- Scuola, Aninsei, Filnsei, Sigisl);
[…]