Tipologia: CCNL
Data firma: 1 giugno 1979
Validità: 01.06.1979 - 31.12.1981
Parti: Ausitra, Associazione nazionale cooperative portabagagli F.S. e secondarie e Fist-Cgil, Filtat-Cisl, Uiltatep-Uil
Settori: Trasporti, Servizi in appalto F.S.

Sommario:

Art. 1 - Informativa
Art. 2 - Assunzione del personale
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Inquadramento del personale
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Servizio militare
Art. 7 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 8 - Mutamento di mansioni - Mansioni promiscue
Art. 9 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 10 - Trasferte
Art. 11 - Trasferimenti
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Lavoro oltre i limiti contrattuali e festivo
Art. 14 - Lavoro notturno
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Festività
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Permessi - Assenze - Interruzioni e sospensioni di lavoro - Recuperi
Art. 19 - Permessi a lavoratori studenti
Art. 20 - Aspettativa
Art. 21 - Malattia o infortunio
Art. 22 - Tutela della maternità
Art. 23 - Indennità di anzianità
Art. 24 - Decesso del lavoratore
Art. 25 - Cessione - Trasformazione - Fallimento e cessazione dell’impresa
Art. 26 - Trattamento economico base
Art. 27 - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera
Art. 28 - Corresponsione della retribuzione
Art. 29 - Scatti biennali di anzianità
Art. 30 - Lavoro a cottimo - Indennità varie
• Carico e scarico carbone
• Addetti al carico e scarico carbone e legna
1) Indennità sostitutiva di mensa
2) Indennità accessoria
3) Indennità oltre confine
4) Indennità di confine
5) Indennità di disagiata sede
6) Indennità di bicicletta
7) Indennità lavaggio carri
Art. 31 - Tredicesima mensilità
Art. 32 - Quattordicesima erogazione
Art. 33 - Indumenti di lavoro
Art. 34 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Art. 35 - Diritti sindacali
Art. 36 - Affissioni
Art. 37 - Versamento contributi sindacali
Art. 38 - Controversie
Art. 39 - Contrattazione a livello aziendale
Art. 40 - Norme generali
Art. 41 - Previdenza
Art. 42 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 43 - Difesa della salute
Art. 44 - Istituti di patronato
Art. 45 - Quota di servizio contrattuale
Art. 46 - Decorrenza e durata
Tabella A - Tabella retribuzioni mensili in vigore dal 1-6-1979 (Per tutto il territorio nazionale)
Tabella B - Parametri della contingenza
Allegato 1 - Regolamento Fondo integrazione indennità di anzianità
Allegato 2 - Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale
Allegato 3 - Obbligo di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro Provvedimenti a carico imprese inadempienti

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti ai servizi in appalto dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato

Addì 1 giugno 1979 tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari, l'Associazione nazionale cooperative portabagagli F.S. e secondarie, la Federazione italiana sindacati trasporti (Fist-Cgil), la Federazione italiana lavoratori trasporti ed ausiliari del traffico (Filtat-Cisl), l’Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali (Uiltatep-Uil); si è rinnovato il CCNL 16-6-1976 per gli addetti ai servizi in appalto dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

Art. 1 - Informativa
Le innovazioni, anche di carattere tecnologico, che abbiano riflesso sull’organizzazione aziendale del lavoro, sulla professionalità degli addetti e sull’occupazione, devono essere preventivamente esaminate con le RSA assistite dai sindacati territoriali delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto.

Art. 2 - Assunzione del personale
[…]
Ai sensi e per gli effetti della previsione di cui al quarto comma dell’art. 1 della legge 9-12-1977, n. 903, le organizzazioni stipulanti il presente contratto si danno atto che le mansioni di lavoro particolarmente pesanti sono le seguenti:
- carico e scarico di combustibili, merci, colli e bagagli;
- pulizia fosse visita, ceneratoi e camere a fumo;
- aggancio e sgancio mantici;
- segagione legna;
- rifornitura di acqua alle vetture ed alle locomotive;
- apposizione e ritiro cartelli indicatori ai treni.

Art. 3 - Contratto a termine
Per le assunzioni a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18-4-1962, n. 230.
Le assunzioni con contratto a tempo determinato, per far fronte ad esigenze stagionali, saranno segnalate, possibilmente in via preventiva, alle RSA.
Le RSA potranno esaminare con la direzione aziendale tutti gli eventuali aspetti connessi alle assunzioni stesse.
Per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è comunque limitato alla durata del contratto a tempo determinato.

Art. 12 - Orario di lavoro
La durata normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni lavorativi.
Per gli addetti ai servizi di bagagli registrati e colli celeri o di deposito bagagli a mano e per gli addetti a servizi di guardianaggio e custodia la durata dell’orario contrattuale di lavoro è fissata in 42 ore settimanali, fermo restando il carattere di discontinuità delle prestazioni effettuate.
Per i pulitori viaggianti, attese le caratteristiche e le esigenze tecniche del servizio, la prestazione normale giornaliera può raggiungere le 10 ore, fermo restando la media di 40 ore settimanali in 5 giorni lavorativi.
La prestazione settimanale dei pulitori viaggianti sarà considerata completamente effettuata anche se la durata effettiva nel turno predisposto raggiunge le 36 ore settimanali. Nel caso in cui non si raggiungano le 36 ore il lavoratore è tenuto a completare l’orario settimanale di lavoro in servizi a terra.
L’impresa, ai fini del raggiungimento dell’orario settimanale, può comandare ai lavoratori di cui al comma precedente l’esecuzione di prestazioni anche in altri servizi ferroviari gestiti dalla stessa impresa nell’ambito del medesimo impianto. Per il computo dell’orario di lavoro effettuato da pulitori viaggianti si considera l’ora preventivamente fissata dall’impresa e quella reale di arrivo del treno comandato nonché il tempo per le operazioni accessorie in quanto espletate.
Sulla base delle esigenze di servizio potrà essere concordata una diversa distribuzione e/o turnazione che realizzi comunque a cicli, nell’anno, una prestazione media di 40 ore settimanali.
Le prestazioni orarie oltre i limiti di cui innanzi vanno compensate come previsto al successivo articolo.
Nessun compenso per l’eventuale prolungamento orario è dovuto ai lavoratori nei casi di accomodamento dei turni predisposti dall’impresa, convenuto fra i lavoratori stessi.
Resta fermo il carattere di discontinuità delle lavorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per la presentazione sul luogo del lavoro per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, compresi nell’orario predisposto gli eventuali periodi di inoperosità.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’impresa, nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che tali turni siano, nell’ambito delle prestazioni tipiche dei vari servizi, disposti in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra i lavoratori garantendo a ciascuno il riposo giornaliero e quello settimanale.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turni continui, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite di due ore.

Art. 13 - Lavoro oltre i limiti contrattuali e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte.
Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
Le ore straordinarie non potranno superare il limite di 200 ore annue.
Salvo i casi di eventi improvvisi ed imprevedibili le prestazioni straordinarie dovranno essere preventivamente comunicate alle rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Art. 15 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio il riposo settimanale dovesse essere spostato in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio, prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 45 per cento della paga tabellare di una giornata lavorativa.

Art. 17 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse e l’impresa è tenuta ad assegnarle.

Art. 18 - Permessi - Assenze - Interruzioni e sospensioni di lavoro - Recuperi
[…]
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui ai precedenti commi e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e, in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata, ed il recupero si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 22 - Tutela della maternità
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio le parti si richiamano alle norme di legge in materia.

Art. 30 - Lavoro a cottimo - Indennità varie
Carico e scarico carbone

Ove se ne ravvisi l’opportunità, le tariffe di cottimo per il carico e lo scarico del carbone saranno fissate dall’impresa in modo da garantire, nei casi e per i periodi normalmente considerati, al dipendente di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 15 per cento del minimo della paga giornaliera tabellare. Nel caso in cui il dipendente lavorante a cottimo non riesca, per cause a lui non imputabili, a conseguire il minimo di cui al comma precedente, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.

Addetti al carico e scarico carbone e legna
Per il personale che non lavora a cottimo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto vengono istituite le seguenti indennità:

- lavoratori addetti alla rifornitura a braccia di carbonelle locomotive, carri VIR, ecc. anche con l’ausilio del nastro trasportatore L. 1.000 per ogni tonn.
- lavoratori addetti al carico a braccia di carbone e legna da terra ai carri anche con l’ausilio del nastro trasportatore L. 600 per ogni tonn.
- lavoratori addetti allo scarico a braccia di carbone e legna dai carri a terra anche con l’ausilio del nastro trasportatore L. 400 per ogni tonn.

5) Indennità di disagiata sede
Al personale addetto ai treni cantieri e cantieri iniezione lavorazione e manipolazione legname FS (escluso il personale saltuario od occasionale) sarà corrisposta una indennità di disagiata sede nella misura di lire 60 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, nei casi in cui il lavoro si svolga presso impianti in località distanti oltre 3 chilometri dal vicino centro abitato.

7) Indennità lavaggio carri
Ai lavoratori addetti al lavaggio carri bestiame sarà corrisposta un’indennità pari a lire 200 per ogni ora di effettivo lavoro, computabile agli effetti del trattamento per ferie, festività, gratifica natalizia, 14a erogazione, preavviso ed indennità di anzianità.
Precisazione a verbale
L’indennità residua di caropane per gli addetti a lavori pesanti, in quanto è stata conglobata nella paga tabellare mensile, non deve essere più corrisposta.

Art. 33 - Indumenti di lavoro
Le imprese forniranno gratuitamente a tutto il personale (esclusi i pulitori viaggianti):
a) due abiti da lavoro (giubbotto e pantaloni) invernali e due abiti da lavoro (giubbotto e pantaloni) estivi ogni due anni;
b) un paio di scarpe invernali ed uno estivo ogni due anni.
Ai pulitori viaggianti dovranno essere forniti gratuitamente:
- un paio di scarpe invernali ed uno estivo ogni due anni;
- una divisa invernale ed una estiva ogni anno composta da 2 pantaloni, 1 giacca o giubbotto, 2 camicie, 1 berretto;
- un abito da lavoro invernale (giubbotto e pantaloni) ed uno estivo (giubbotto e pantaloni) ogni due anni a coloro che svolgano anche prestazioni a terra.
Indumenti protettivi saranno forniti gratuitamente dalle imprese, in relazione alla natura delle prestazioni lavorative per i servizi espletati:
- guanti di cuoio o di gomma;
- impermeabili di lavoro;
- scarponcini o stivali di gomma;
- bretelle o cintura fosforescenti per addetti a lavorazioni nei parchi;
- mascherini ed occhiali per gli addetti alle lavorazioni nocive con acidi e polveri in genere, ed ogni altro indumento protettivo ritenuto necessario.
La dotazione gratuita degli indumenti da lavoro e protettivi dovrà essere assegnata anche ai lavoratori nuovi assunti.
Il personale che usufruisce delle dotazioni gratuite è obbligato ad indossare gli indumenti in servizio ed a curarne la buona conservazione.
L’eventuale fornitura di scarponi esclude la fornitura di cui al punto b) del primo comma.
La fornitura degli indumenti sarà concordata con le RSA.
La spesa per la fornitura degli indumenti non potrà complessivamente superare l’importo massimo di lire 9.000 mensili pro capite.

Art. 34 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalle leggi e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore o dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinario o strumenti e quanto altro a lui affidato.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento con indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[…]

Art. 35 - Diritti sindacali
[…]
Le assemblee dei lavoratori possono essere convocate anche dalle organizzazioni sindacali esterne.
Il diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge 20-5-1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra compatibili.
[…]
Nota a verbale
In mancanza delle Commissioni interne le funzioni a queste attribuite vengono assunte dalle Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 36 - Affissioni
Presso i posti di lavoro l’impresa metterà a disposizione appositi spazi per l’affissione di comunicazioni delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, regionali, provinciali, o locali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L’impresa consentirà altresì l’affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Le segreterie nazionali preciseranno all’impresa, tramite l’Ausitra, i nominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.
Delle comunicazioni da affiggere verrà contemporaneamente informata l’impresa mediante consegna di una copia della stessa.

Art. 38 - Controversie
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’impresa tramite le rappresentanze sindacali aziendali, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.

Art. 39 - Contrattazione a livello aziendale
Le rappresentanze aziendali dei lavoratori hanno il compito:
di esaminare con le imprese l’ambiente di lavoro e la tutela della salute; le diverse distribuzioni dell’orario di lavoro ai sensi del sesto comma dell’art. 12; i turni di lavoro;
di concordare con le imprese la turnazione delle ferie; l’equa distribuzione del lavoro notturno per il personale interessato; il lavoro straordinario; l’eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo dei pulitori viaggianti; le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro.

Art. 40 - Norme generali
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Precisazione a verbale
L’impiego dei lavoratori adolescenti è disciplinato dalla legge 17-10-1967, n. 977. Le parti si danno atto che le retribuzioni di cui alla tabella allegata al contratto si intendono riferite agli orari contrattuali di lavoro.

Art. 43 - Difesa della salute
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell’integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l’applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l’integrità dei lavoratori;
- controllare l’applicazione concreta delle misure che l’azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi;
- presentare proposte ai fini dell’informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione, degli infortuni e delle malattie professionali o comunque legate all’ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale:
- il registro dei dati ambientali
- il registro dei dati biostatici
che saranno istituiti e gestiti d’intesa con le rappresentanze sindacali aziendali e le unità sanitarie locali.
Tra le Aziende appaltatrici e le RSA e/o le OO.SS. territoriali saranno concordate idonee iniziative nei riguardi delle F.S. e delle unità sanitarie locali per l’accertamento e la eliminazione di eventuali fattori di rischio e di nocività rilevati negli ambienti di lavoro ai fini della salvaguardia della salute e della integrità fisica dei lavoratori.