Tipologia: CCNL
Data firma: 22 marzo 1979
Validità: 01.07.1978 - 30.06.1981
Parti: Unat-Agis e Fils-Cgil, Fuls-Cisl, Uil-Spettacolo
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri stabili, Personale non artistico

Sommario:

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 1 - Classificazione del personale
Art. 2 - Lavoro dei minori
Art. 3 - Lavoratori studenti
Art. 4 - Trasferte
Art. 5 - Uso della vettura
Art. 6 - Servizio militare
Art. 7 - Organismi rappresentativi aziendali
Art. 8 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 9 - Diritti sindacali
• Contributi sindacali
• Permessi sindacali
• Assemblee
Art. 10 - Commissione paritetica per l'interpretazione e l'applicazione del CCNL
Art. 11 - Stralcio degli Accordi 17-12-1973, 2-4-1976 e 22-3-1979
Art. 12 - Decorrenza e durata
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Passaggio di categoria
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Riposo settimanale
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Festività
Art. 10 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 11 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Tredicesima mensilità
Art. 14 - Premio annuale
Art. 15 - Indennità maneggio denaro
Art. 16 - Trasferimento
Art. 17 - Permessi
Art. 18 - Congedo matrimoniale
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 21 - Assenze
Art. 22 - Doveri dell'impiegato
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Art. 24 - Preavviso
Art. 25 - Indennità di anzianità
Art. 26 - Indennità in caso di morte
Art. 27 - Norme speciali
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Personale addetto ai turni
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Prestazioni per lo spettacolo
Art. 9 - Giorni festivi
Art. 10 - Divisa
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 13 - Permessi
Art. 14 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 15 - Tutela della maternità
Art. 16 - Assenze
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18 - Gratifica natalizia
Art. 19 - Premio annuale
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 22 - Preavviso
Art. 23 - Indennità di anzianità
Art. 24 - Indennità in caso di morte
Art. 25 - Indennità speciale per i contratti a termine, a ciclo di rappresentazioni, a giornata e a spettacolo
Art. 26 - Servizio antincendio
Parte IV - Minimi tabellari e indennità di contingenza
Parte V - Trattamento del personale serale di palcoscenico e di sala

Accordo - Accordo 16-10-1979 sulla retribuzione giornaliera del personale serale di palcoscenico e di sala
Art. 1 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Art. 2 - Montaggio
Art. 3 - Smontaggio
Art. 4 - Montaggio - Spettacolo - Smontaggio
Art. 5 - Montaggio e Smontaggio
Art. 6 - Prestazioni per allestimenti o riallestimenti degli spettacoli
Art. 7 - Adeguamento periodico dei compensi
Art. 8 - Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati ed operai dipendenti dai teatri stabili

L’anno 1979, il giorno 22 del mese di marzo, in Roma, presso la sede dell’Agis tra l’Unat - Sezione teatro a gestione pubblica con l’intervento dell’Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) e la Fils-Cgil, la Fuls-Cisl, la Uil-Spettacolo, è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili.

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 2 Lavoro dei minori

Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 7 Organismi rappresentativi aziendali
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento degli Organismi rappresentativi aziendali, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, si fa rinvio alle norme di legge ed agli accordi interconfederali vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano sull’opportunità di incontri fra le Direzioni aziendali e gli Organismi rappresentativi aziendali per informazioni e consultazioni, nell’ambito e nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, sui problemi inerenti l’organizzazione del lavoro, anche per quanto concerne l’utilizzazione del personale stagionale e serale.

Art. 9 Diritti sindacali
Assemblee

Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 15 ore all’anno, compensate con la retribuzione ordinaria.

Art. 10 Commissione paritetica per l'interpretazione e l'applicazione del CCNL
Con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni sindacali stipulanti il presente contratto è costituita una Commissione paritetica permanente per l’interpretazione e l’applicazione del CCNL cui compete di facilitare la soluzione uniforme di tutte le vertenze individuali e collettive.
La Commissione ha inoltre il compito di segnalare alle Associazioni stipulanti eventuali situazioni che possano richiedere l’intervento vincolante delle stesse per regolamentare aspetti contrattuali non previsti o non più idonei rispetto alle esigenze produttive manifestatesi nel decorso del tempo.

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2 Visita medica

Prima dell’assunzione in servizio l’impiegato potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell’azienda.

Art. 6 Orario di lavoro
Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali effettive a partire dal 1-9-1971.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione o la effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentiti gli Organismi rappresentativi aziendali.
Ove l’orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno due ore è dovuto un importo a titolo di rimborso spese di lire 3.000. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora è dovuto un importo a titolo di rimborso spese di lire 3.000.
Con decorrenza dal 1-4-1979 gli importi di cui al IV e V comma sono fissati in lire 4.500.
Nessun rimborso è dovuto ove la prestazione lavorativa giornaliera sia continuata.
Nessun rimborso è altresì dovuto agli impiegati che percepiscano l’indennità di cui all’art. 4, parte I, del presente contratto.
L’impiegato in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro, purché nell’arco della settimana non abbia superato le 40 ore di lavoro.

Art. 7 Riposo settimanale
Agli impiegati spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica, in base a turni di servizio, stabiliti dalla Direzione possibilmente all’inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana per speciali esigenze connesse all’attività delle compagnie e previamente accertate dalle direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiuntivo è dovuto al lavoratore.
[…]

Art. 8 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d’urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario notturno e festivo, entro i limiti consentiti dalla legge salvo giustificati motivi di impedimento.
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all’art. 6, parte II del presente contratto.
Si considera lavoro notturno:
a) per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro (attività scolastiche, di decentramento ecc.): il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;
b) per gli impiegati addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro:
- in caso di spettacolo: il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;
- in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7.
[…]

Art. 19 Tutela della maternità
Per il trattamento delle impiegate durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 20 Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare la idoneità fisica dell’impiegato da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 22 Doveri dell'impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
È fatto divieto all’impiegato dipendente dal teatro di prestare contemporaneamente la sua attività altrove.

Art. 27 Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente Contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Nelle aziende che abbiano più di venti dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura dell’azienda stessa a ciascun impiegato.

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1 Varie forme del contratto di lavoro individuale

Il rapporto di lavoro con il personale operaio può essere costituito:
1) a tempo indeterminato;
2) a tempo determinato per la durata della stagione teatrale;
3) per ciclo di rappresentazioni relative ad uno stesso spettacolo;
4) per una sola giornata.
[…]

Art. 2 Assunzione
[…]
Il teatro, prima dell’assunzione, potrà sottoporre l’operaio a visita medica da parte di sanitari di fiducia del teatro stesso e potrà richiedergli il certificato penale.

Art. 6 Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali effettive a decorrere dal 1-9-1971.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora.
Ove l’orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno due ore è dovuto un importo a titolo di rimborso spese di lire 3.000. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora è dovuto un importo a titolo di rimborso spese di lire 3.000.
Con decorrenza dal 1-4-1979 gli importi di cui al III e IV comma sono fissati in lire 4.500.
Nessun rimborso è dovuto ove la prestazione lavorativa giornaliera sia continuata.
Nessun rimborso è altresì dovuto agli operai che percepiscano l’indennità di cui all’art. 4, parte I del presente contratto.
L’operaio in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro, purché nell’arco della settimana non abbia superato le 40 ore di lavoro.
Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali a decorrere dal 1-9-1971. […]
Per i portieri e custodi con alloggio l’orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell’alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla custodia dell’edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l’effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentiti gli organismi rappresentativi dei lavoratori.

Art. 7 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Salvo quanto disposto per il personale serale di palcoscenico e di sala nella parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 8, parte III del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all’art. 6, parte III del presente contratto.
Si considera lavoro notturno:
a) per gli operai che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro (attività scolastiche, di decentramento ecc.): il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;
b) per gli operai addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro,
- in caso di spettacolo: il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;
- in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7.
[…]

Art. 8 Prestazioni per lo spettacolo
Nella indisponibilità su piazza di personale serale, il personale dipendente dal teatro chiamato a partecipare, con il suo consenso, allo spettacolo o alle prove fuori del suo orario normale di lavoro percepirà il trattamento economico per il personale serale della categoria corrispondente.
In tal caso non si applicano le maggiorazioni di cui all’art. 7, parte III del presente contratto.

Art. 11 Riposo settimanale
All’operaio spetta un giorno di riposo settimanale secondo i turni fissati dalla Direzione.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana per speciali esigenze connesse all’attività delle compagnie e previamene accertate dalle direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiunto è dovuto al lavoratore.
Nel caso in cui il giorno di riposo settimanale coincida con una festività nazionale od infrasettimanale spetterà all’operaio l’importo di una quota giornaliera di retribuzione.

Art. 14 Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare la idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 15 Tutela della maternità
Per il trattamento delle operaie durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 17 Provvedimenti disciplinari
L’operaio è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. È tenuto inoltre ad osservare il presente contratto ed i regolamenti aziendali che non siano in contrasto con esso.
È fatto divieto all’operaio dipendente dal teatro di prestare contemporaneamente la sua attività altrove.
Le mancanze saranno punite con:
1) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione base;
2) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
3) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.
La punizione di cui al punto 1) sarà inflitta all’operaio:
a) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che sia trovato addormentato;
d) che rechi offesa ai compagni di lavoro, o in genere, al personale addetto al locale;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 2) sarà inflitta all’operaio:
a) che introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della Direzione;
b) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;
c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla Direzione.
La punizione di cui al punto 3) potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale o nei confronti di chi fumi sul palcoscenico e annessi.

Art. 26 Servizio antincendio
Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni nei quali, in aggiunta alla normale mansione, è chiamato a prestare il servizio stesso, sarà corrisposta un’indennità di lire 1.500 non computabile ad alcun effetto nella retribuzione.
Con decorrenza dal 1-4-1979 la suddetta indennità è fissata in lire 2.500.

Parte V - Trattamento del personale serale di palcoscenico e di sala
[…]
B) Con decorrenza dal 1-11-1973 per le cassiere, le maschere, le mascherine, le guardarobiere e gli addetti alle toilettes la retribuzione è fissata in relazione ad un orario di lavoro di 4 ore e 15 minuti giornalieri.
[…]
L’orario individuale di inizio delle prestazioni del personale serale di palcoscenico e di sala è stabilito discrezionalmente dall’azienda in relazione alle esigenze di servizio.
[…]
F) Il personale serale che presti la sua attività per 7 giorni consecutivi ha diritto per la prestazione effettuata nel 7o giorno al compenso giornaliero maggiorato del 70 per cento.
G) Al personale serale che venga utilizzato anche per il servizio antincendi e che abbia frequentato il regolare corso di addestramento è dovuta, in aggiunta al normale compenso giornaliero, una indennità giornaliera di lire 1.500. Tale indennità non è computabile ad alcun effetto nella retribuzione.
A decorrere dal 1-4-1979 la misura della suddetta indennità è fissata in lire 2.500.
H) In caso di doppio spettacolo giornaliero, qualora tra la fine della prestazione individuale relativa al 1° spettacolo e l’inizio della prestazione individuale relativa al 2° spettacolo non intercorra un intervallo di almeno 1 ora, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese di lire 2.500 con decorrenza dal 1-4-1979.
[…]
Per collaboratori di palcoscenico si intendono tutti i lavoratori che prestano la loro attività per lo spettacolo in palcoscenico alle dipendenze del direttore di scena della compagnia, il quale provvederà ad affidare loro tutti i compiti che riterrà più opportuni in relazione alle diverse necessità, senza distinzione di ruoli, per l’effettuazione dello spettacolo e le operazioni pre e post spettacolo (ad esclusione del montaggio e dello smontaggio).
[…]