Tipologia: CCNL
Data firma: 10 aprile 1979
Validità: 01.07.1978 - 30.06.1981
Parti: Faiat, Fipe, Fiavet, Faita, Asap e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Titolo II Piani di sviluppo, investimenti, politica strutturale turistica e del lavoro
Art. 4
• Utilizzo degli impianti
• Gruppi
• Addestramento professionale
Titolo III Classifica esercizi alberghieri
Art. 5
Titolo IV Classificazione del personale e paga base nazionale
Art. 6
Art. 7
Art. 8 - Pubblici esercizi
Titolo V Passaggi di qualifica
Art. 9
Art. 10
Titolo VI Assunzione del personale
Art. 11
Art. 12
Titolo VII Periodo di prova
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Titolo VIII Donne e minori
Art. 16
Titolo IX Apprendistato
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Titolo X Orario di lavoro
Capo I Orario normale

Art. 32
Capo II Distribuzione orario settimanale
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Capo III Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 39
Capo IV Lavoro notturno
Art. 40
Capo V Lavoro straordinario
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Capo VI Determinazione della paga oraria
Art. 44
Titolo XI Riposo settimanale
Art. 45
Titolo XII Ferie
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Titolo XIII Festività
Art. 49
Art. 50
Titolo XIV Servizio di leva e richiamo alle armi
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Titolo XV Congedi
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Titolo XVI Missioni e trasferimenti
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Titolo XVII Gravidanza e puerperio
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Titolo XVIII Malattia e infortunio
Capo I Malattia

Art. 66
Art. 67
Capo II Infortuni
Art. 68
Capo III Conservazione del posto - Varie
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Titolo XIX Trattamento economico e sistemi di retribuzione
Capo I Elementi della retribuzione

Art. 76
Capo II Stipendio o salario
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Capo III Paga base aziende alberghiere minori
Art. 82
Capo IV Paga base minori
Art. 83
Capo V Indennità di contingenza
Art. 84
Capo VI Assorbimenti
Art. 85
Art. 86
Capo VII Elemento distinto dalla retribuzione
Art. 87
Art. 88
Capo VIII Una tantum
Art. 89
Capo IX Provvigioni - Indennità cassa
Art. 90
Art. 91
Capo X Corresponsione della retribuzione
Art. 92
Capo XI Percentuale di servizio
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Capo XII Scatti di anzianità
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Titolo XX Premio di anzianità
Art. 109
Titolo XXI Anzianità convenzionale
Art. 110
Titolo XXII Mensilità supplementari
Capo I 13a mensilità

Art. 111
Capo II 14a mensilità
Art. 112
Titolo XXIII Personale extra e di surroga
Art. 113
Titolo XXIV Divieto di accettazione delle mance
Art. 114
Titolo XXV Consegne e rotture
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Titolo XXVI Corredo - Abiti di servizio
Art. 118
Titolo XXVII Pulizia dei locali
Art. 119
Titolo XXVIII Disciplina
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Titolo XXIX Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I Recesso

Art. 123
Capo II Licenziamento
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Capo III Dimissioni
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Art. 133
Capo IV Preavviso

Art. 134
Art. 135
Art. 136
Capo V Indennità di anzianità
Art. 137
Art. 138
Art. 139
Art. 140
Art. 141
Art. 142
Art. 143
Capo VI Restituzione documenti di lavoro
Art. 144
Titolo XXX Locali notturni
Art. 145
Art. 146
Art. 147
Art. 148
Art. 149
Titolo XXXI Ristoranti e buffets di stazione
Art. 150
Art. 151
Titolo XXXII Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
Art. 152
Titolo XXXIII Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 153
Art. 154
Art. 155
Art. 156
Art. 157
Art. 158
Art. 159
Art. 160
Art. 161
Art. 162
Art. 163
Art. 164
Art. 165
Art. 166
Art. 167
Art. 168
Art. 169
Art. 170
Art. 171
Art. 172
Art. 173
Art. 174
Art. 175
Titolo XXXIV Commissioni interne
Art. 176
Titolo XXXV Delegato aziendale
Art. 177
Titolo XXXVI Diritti sindacali
Art. 178
Art. 179
Art. 180
Art. 181
Art. 182
Art. 183
Art. 184
Art. 185
Art. 186
Titolo XXXVII Diritto allo studio
Art. 187
Titolo XXXVIII Conciliazione delle vertenze di lavoro
Capo I Commissioni locali vertenze di lavoro
a) Vertenze individuali

Art. 188
Art. 189
b) Vertenze collettive
Art. 190
Art. 191
Art. 192
Art. 193
c) Licenziamenti individuali - Collegio arbitrale
Art. 194
Art. 195
Art. 196
Capo II Commissione nazionale vertenze di lavoro
a) Composizione

Art. 197
b) Compiti
Art. 198
Art. 199
Capo III Funzionamento delle commissioni
Aziende alberghiere - Imprese di viaggi e turismo - Campeggi

Art. 200
Art. 201
Art. 202
Art. 203
Art. 204
Art. 205
Art. 206
Art. 207
Art. 208
Art. 209
Pubblici esercizi - Stabilimenti balneari - Alberghi diurni
Art. 210
Art. 211
Art. 212
Art. 213
Art. 214
Art. 215
Titolo XXXIX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 216
Art. 217
Art. 218
Titolo XL Accordi settoriali
Art. 219
Titolo XLI Contrattazione integrativa provinciale
Art. 220
Titolo XLII Contratti e accordi integrativi regionali
Art. 221
Titolo XLIII Refezione
Art. 222
Titolo XLIV Decorrenza e durata
Art. 223
Allegati
Allegato A - Classificazione del personale dipendente da alberghi diurni ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
Allegato B - Classificazione e paga-base nazionale dei dipendenti non apprendisti degli alberghi diurni per il periodo 1-7-1978 - 31-12-1980
Allegato C - Accordo nazionale per i cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva (mense aziendali) 9-4-1979
Allegato D - Classificazione del personale e paga-base nazionale dei dipendenti di età superiore ai 18 anni dei campeggi per il periodo 1o aprile - 31-12-1980
Allegato E - Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali
Allegato F/1 - Revisione degli accordi e delle convenzioni per la somministrazione del vitto e dell’alloggio
Allegato F/2 - Applicazione della convenzione per la somministrazione del vitto nel settore P.E.
Allegato 1 - Accordo per l'indennità di contingenza a valere per le aziende dei settori degli alberghi, dei campeggi, dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari e degli alberghi diurni
Allegato 2 - Valore del singolo punto dell’indennità di contingenza per dipendenti da imprese di viaggi e turismo
Allegato 3 - Norma transitoria dell'art. 7, lettera A - Classificazione del personale e paga-base nazionale dei dipendenti di età superiore ai 18 anni degli alberghi e dei pubblici esercizi per il periodo 1-7-1978 - 31-12-1980 (dal CCNL 14-7-1976, art. 5)
Allegato 4 - Norma transitoria all'art. 7, lettera A - Classificazione del personale e paga-base nazionale dei dipendenti di età superiore a 18 anni degli stabilimenti balneari per il periodo 1-7-1978 - 31-12-1980 (dal CCNL 9-2-1978, art. 3)
Allegato 5 - Norma transitoria - Classificazione del personale e paga-base nazionale dei dipendenti di età superiore a 18 anni delle imprese di viaggi e turismo per il periodo 1-7-1978 - 31-12-1980 (dal CCNL 1-7-1974 e Accordo 14-7-1977)
Allegato 6 - Norma transitoria all'art. 83 - Paga-base nazionale dei dipendenti non apprendisti di età inferiore a 18 anni degli alberghi, dei campeggi, dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari per il periodo 1-7-1978 - 31-12-1980 (dal CCNL 14-7-1976, art. 70)
Allegato 7 - Norma transitoria all'art. 83 - Paga-base nazionale dei dipendenti non apprendisti di età inferiore a 18 anni delle imprese di viaggi e turismo per il periodo 1-7-1978 - 31-12-1980
Allegato 8 - Norma transitoria al Titolo IX - Paga-base nazionale degli apprendisti degli alberghi, dei campeggi, dei pubblici esercizi, degli alberghi diurni e delle imprese di viaggi e turismo per il periodo 1-7-1978 - 31-12-1980 (dal CCNL 14-7-1976, art. 20, dal CCNL 1-7-1974 e Accordo 14-7-1977)
Allegato 9 - Artt. 6, 134 -norma transitoria, 138 - Classificazione del personale del CCNL 16-3-1972 per i dipendenti da alberghi e campeggi ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
Allegato 10 - Artt. 6, 134 - norma transitoria, 138 - Classificazione del personale del CCNL 19-10-1973, nota all’art. 3, per i dipendenti dai pubblici esercizi ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
Allegato 11 - Artt. 6, 134 - norma transitoria, 138 - Classificazione del personale del CCNL 26-6-1974, nota all’art. 3, per i dipendenti da stabilimenti balneari ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
Allegato 12 - Artt. 6, 134 - norma transitoria, 138 - Classificazione del personale del CCNL 1-7-1971 per i dipendenti da imprese viaggi e turismo ai fini
Allegato 13 - Art. 134 - norma transitoria - Termini di preavviso per i dipendenti da alberghi, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari ed alberghi diurni per il periodo 1-7-1978 - 31-12-1980

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore turismo (alberghi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese viaggi e turismo, campeggi)

L’anno 1979 addì 10 del mese di aprile, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
tra la Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (Faiat), la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), la Federazione italiana delle associazioni degli uffici viaggi e turismo (Fiavet), la Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta (Faita), con la partecipazione della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Cgict), la Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale (Asap) da una parte e dall’altra la Federazione italiana lavoratori commercio albergo mensa e servizi (Filcams-Cgil), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl), la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs-Uil), visti il CCNL 14-6-1976 per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi, il CCNL 1-7-1974 per i dipendenti da imprese di viaggi e turismo e relativo Accordo di rinnovo del 14-7-1977, il CCNL 9-2-1978 per i dipendenti da stabilimenti balneari, il CCNL 12-5-1933 per i dipendenti da alberghi diurni, e gli Accordi di massima del 27-7-1978, del 29-7-1978 e del 27-3-1979, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, campeggi, di cui all’art. 1, composto da 44 titoli, 223 articoli e 7 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
1) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meubles, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi, in quanto formino parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
c) ostelli, residences, villaggi turistici.
2) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
b) caffè, bar, snack-bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande contemplate nell’art. 86 della legge di PS;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticcerie e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
c) locali notturni, sali da ballo e similari;
- sale da biliardo;
d) laboratori di pasticceria e confetteria;
e) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
f) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
3) Stabilimenti balneari
- stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
4) Alberghi diurni
5) Imprese di viaggi e turismo

- imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui agli artt. 2 e 3 del RDL 23-11-1936, n. 2523.
6) Campeggi
- campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
Le norme dell’Accordo 27-3-1979 con il quale è stata convenuta l’applicazione del presente contratto al settore campeggi, hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa.
Chiarimento a verbale
Laddove nel testo contrattuale originale od a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto 1) dell’art. 1.
Laddove nel testo contrattuale originale od a stampa è stato usato il termine "Pubblici esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende pubblici esercizi" di cui al punto 2) dell’art. 1.
Laddove nel testo contrattuale originale od a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto 5) dell’art. 1.

Art. 2
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Restano salve le condizioni di miglior favore.

Art. 3
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od un’unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.

Titolo II Piani di sviluppo, investimenti, politica strutturale turistica e del lavoro
Art. 4

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell’imprenditore e quelle delle Organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l’attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi con lo strumento della programmazione e di una correlativa legge-quadro.
In questa ottica convengono altresì quanto segue in materia di politica turistica e del lavoro:
- annualmente, in uno specifico incontro le Associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni sindacali dati conoscitivi concernenti le prospettive del settore;
- periodicamente in successivi incontri, le parti si incontreranno per verificare l’attuazione del programma di politica turistica.
In tali incontri le parti potranno adottare, nei confronti dei competenti organi istituzionali, iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possano condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed a sostegno dell’occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l’attuazione.
Di norma, annualmente, in apposito incontro a livello regionale, richiesto dalle OOSS, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e riorganizzazione, articolati per settori omogenei.
In tale contesto, le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche potranno avere sull’andamento globale dell’occupazione.
Le parti convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell’utilizzazione degli impianti, dell’occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall’applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono al livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell’occupazione.

Gruppi
Di norma annualmente, su richiesta delle parti, le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale e regionale, forniranno, in un apposito incontro, alle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, nazionali o regionali, informazioni sulle prospettive del gruppo stesso e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale.

Addestramento professionale
Le Organizzazioni sindacali firmatarie si incontreranno per approfondire i problemi dell’addestramento professionale anche in relazione alle prospettive dell’occupazione giovanile nel settore turistico, considerate le esigenze particolari anche della società in ordine al mercato del lavoro e si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del settore turistico in collaborazione con i Ministeri, le Regioni e con gli Enti competenti.
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne le "imprese di viaggi e turismo" si precisa che per "organizzazioni territoriali" ai fini del presente contratto ci si intende riferire alle strutture regionali.

Titolo III Classifica esercizi alberghieri
Art. 5

Aziende alberghiere - Per la classifica degli esercizi alberghieri, ai fini dell’applicazione del presente contratto, si fa riferimento a quella determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Pertanto, allo stato, tutti gli esercizi alberghieri vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
Alberghi : lusso, prima categoria, seconda categoria, terza categoria, quarta categoria.
Pensioni : prima categoria, seconda categoria, terza categoria.
Locande : categoria unica.
Nel caso di diversa classificazione ufficiale degli esercizi alberghieri, le parti si incontreranno per adeguare la disciplina contrattuale alla nuova struttura.

Titolo VIII Donne e minori
Art. 16

Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni (legge 26-4-1934 n. 653 e successive modificazioni, ivi compresa la legge n. 977 del 17-10-1967 nonché la legge n. 903 del 9-12-1977).

Titolo IX Apprendistato
Art. 17

Nei casi in cui l’apprendistato è ammesso dalla legge, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, salvo quanto disposto dalla legge (DPR 4-1-1971, n. 36) sull’età minima per l’ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per i lavori leggeri.
Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti ed i fanciulli.
L’aspirante apprendista deve essere in possesso:
- del certificato comprovante l’adempimento dell’obbligo scolastico;
- del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell’apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
- del certificato di iscrizione alle liste di collocamento.
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 18
Aziende alberghiere; Campeggi
L’apprendistato avrà la durata massima di 12 mesi. La durata dell’apprendistato è ridotta a mesi 3 per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove di esame, corsi di formazione professionale organizzati da Istituti o Scuole alberghiere legalmente riconosciuti.
Pubblici esercizi; Alberghi diurni
L’apprendistato non potrà superare la durata di tre anni per i giovani assunti dal 14° al compimento del 17° anno di età e di due anni per quelli assunti dal 17° anno.
L’apprendistato per la qualifica di cuoco capo partita avrà la durata massima di tre anni indipendentemente dall’età d’inizio dell’apprendistato stesso.
Per i giovani in possesso di diploma rilasciato dalle scuole professionali di categoria legalmente riconosciute il periodo di apprendistato è fissato in sei mesi.
Imprese di viaggi e turismo
L’apprendistato non potrà superare la durata massima di 18 mesi.

Art. 19
Aziende alberghiere; Pubblici esercizi; Alberghi diurni; Campeggi
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19-1-1955 n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio:
- per gli alberghi ed i campeggi: segretario (corrispondente), portiere, chef de rang, barman, 2a governante, operaio specializzato, centralinista; addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine, cassiere, giardiniere, caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato ecc.;
- per i pubblici esercizi: contabile d’ordine, cassiere, magazziniere comune, marchiere, tablottista, cuoco capo partita, cameriere, gelatiere, gastronomo, barista, banconiere tavola calda e fredda, operaio qualificato, terzo pasticciere ecc.;
- per gli alberghi diurni: parrucchiere, visagista, barbiere, manicure, pedicure ecc.
Imprese di viaggi e turismo
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel IV e V livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura e archivio (corrispondenti alla qualifica di "archivista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo"), purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21-9-1938, n. 2038, convertito nella legge 2-6-1939, n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18-1-1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 20
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Ai fini della idoneità o meno dell’apprendista alla qualifica professionale che ha formato oggetto dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 22
Il numero degli apprendisti nelle singole imprese, salvo quanto eventualmente sia stabilito da Accordi territoriali, non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle imprese che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall’imprenditore e dai suoi familiari senza l’ausilio di personale subordinato.

Art. 23
Agli apprendisti si applicano i limiti di orario settimanali stabiliti dal presente contratto per il personale qualificato, fermi restando i limiti di orario giornalieri previsti dalla legge in otto ore per gli apprendisti di età superiore a 15 anni ed in sette ore per gli apprendisti di età compresa fra i 14 e i 15 anni.
È vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le ore 6.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, secondo e terzo comma della legge 19-1-1955, n. 25, viene stabilito in 96 ore annue, ripartite in 3 ore settimanali, il numero delle ore destinate all’insegnamento complementare, che sono computabili agli effetti retributivi e dei limiti di orario giornaliero e settimanale precisati nei commi precedenti.
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Art. 24
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione od al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso rilevante, in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.

Art. 25
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro e della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 30
Aziende alberghiere - Per il periodo di esercitazione, nell’intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Art. 31
Per quanto non previsto dal presente titolo in materia di apprendistato e di istruzione professionale, valgono le disposizioni del presente Contratto nonché quelle di legge e di regolamento vigenti in materia.
[…]

Titolo X Orario di lavoro
Capo I Orario normale
Art. 32

Aziende alberghiere; Pubblici esercizi
La durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.
Imprese di viaggi e turismo
La durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.
La durata normale del lavoro per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia:
1) custodi
2) guardiani diurni e notturni
3) portieri
4) telefonisti
5) uscieri ed inservienti
6) addetti ai transferts
7) autisti
8) ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con RD 6-12-1923, n. 2657 e successive modificazioni o aggiunte, è fissata con decorrenza 1-7-1974 nella misura di 45 ore settimanali.
Il personale telefonista ed addetto ai transferts non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.
Stabilimenti balneari
La durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata come segue:
Dall'1.7.1978 Dall'1.7.1979 Dall'1.7.1980
Personale impiegatizio 42 ore 41 ore 40 ore
Personale non impiegatizio 46 ore 45 ore 44 ore
- negli orari di lavoro giornaliero non è compresa l’interruzione meridiana da trascorrersi nell’azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore;
- gli orari di lavoro superiori ai limiti fissati dal CCNL 26-6-1974 in atto localmente al 1-5-1977 in forza di accordi territoriali, verranno gradualmente allineati ai limiti sopra indicati entro il 30-6-1981;
- le gradualità di detto allineamento verranno stabilite a mezzo di specifici accordi locali.
Alberghi diurni
La durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.
Nei casi in cui l’orario di lavoro normale settimanale in atto aziendalmente risulti superiore a 40 ore, il limite contrattuale suddetto verrà raggiunto con la gradualità che segue:
- riduzione di 2 ore settimanali a partire dal 1-1-1979
- riduzione di 2 ore settimanali a partire dal 1-10-1979
- riduzione delle eventuali ore residue sino al raggiungimento delle 40 ore settimanali a partire dal 1-7-1980.
Campeggi
La durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.
La durata normale del lavoro settimanale effettivo per le seguenti qualifiche:
- custodi
- guardiani diurni e notturni
- sorveglianti di ingresso
- bagnini
è la seguente:
44 ore sino al 31-10-1981
42 ore dal 1-11-1981
40 ore dal 1-11-1982.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro di cui al presente articolo sono fissati ai soli fini contrattuali.
Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all’art. 1 del RD 15-3-1923 n. 692 in relazione all’art. 3 del RD 10-9-1923, n. 1955 e cioè ai capi agenzia, ai direttori tecnici od amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Capo II Distribuzione orario settimanale
Art. 33
Aziende alberghiere; Campeggi

La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
Pubblici esercizi; Alberghi diurni
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Stabilimenti balneari
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 6 giornate.
Imprese di viaggi e di turismo
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5 giornate.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.

Art. 34
In relazione a particolari esigenze dei lavoratori e delle aziende, le parti potranno, esclusivamente previa intesa in sede aziendale, articolare l’orario di lavoro in periodi plurisettimanali con la conseguente concessione di congedi prefissati di conguaglio.
Di norma i congedi di conguaglio non sono cumulabili in numero superiore a due e dovranno comunque essere goduti entro un mese dalla data a cui si riferiscono.
In ogni caso l’orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere e resta fermo il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
La concessione di congedi di conguaglio non comporta recuperi mentre la retribuzione dovrà rimanere immutata.
Chiarimento a verbale
Per articolazioni dell’orario di lavoro in periodi plurisettimanali si intende quel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro che comporta per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dai precedenti artt. 32, 33 e per altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[…]
Campeggi
La norma di cui al secondo comma del presente articolo può essere derogata previa intesa in sede aziendale.

Art. 35
L’orario di lavoro dei minori di età inferiore a 15 anni (fanciulli), che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non potrà superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L’orario di lavoro dei minori di età compresa fra i 15 anni compiuti ed i 18 anni compiuti (adolescenti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 36
Hanno diritto ad una interruzione dell’orario giornaliero di lavoro di almeno un’ora le donne di qualsiasi età.
I minori di cui al precedente articolo hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz’ora dell’orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli alberghi, nei pubblici esercizi e nei campeggi, nonché l’interruzione meridiana di riposo negli stabilimenti balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per le donne ed i minori dal presente articolo: l’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L’ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all’art. 12.

Art. 37
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Art. 38
Aziende alberghiere; Pubblici esercizi; Campeggi
È demandato ai contratti integrativi provinciali od agli accordi aziendali di stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz’ora ed un massimo di un’ora al giorno.

Capo III Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 39
Aziende alberghiere; Campeggi

Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.
Pubblici esercizi; Alberghi diurni
L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Imprese di viaggi e turismo
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del lavoro.

Capo V Lavoro straordinario
Art. 41

Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 32, 33 e 34 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 42
[…]
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.
[…]

Art. 43
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
[…]
Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al secondo comma le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolte è effettuata con mezzi meccanici.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente titolo nello spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.

Titolo XI Riposo settimanale
Art. 45

Ai sensi della legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24 ore di riposo normale giornaliero.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.
Imprese di viaggi e turismo
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22-2-1934, n. 370 dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 40 per cento sulla retribuzione ragguagliata ad ore, ferma restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.

Titolo XVII Gravidanza e puerperio
Art. 62

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 64
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall’azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste di cui agli artt. 36 e 38 del presente contratto e da quelle previste dagli artt. 18 e 19 della legge 26-4-1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
[…]

Art. 65
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
[…]

Titolo XVIII Malattia e infortunio
Capo I Malattia
Art. 66

[…]
Al momento della ripresa del lavoro il lavoratore deve esibire al datore di lavoro un documento rilasciato dall’Istituto da cui risulti la data di guarigione che importi il riacquisto della capacità lavorativa.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Capo II Infortuni
Art. 68

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’Inail il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo unico approvato con DPR 30-6-1965, n. 1124.
Pubblici esercizi; Stabilimenti balneari; Alberghi diurni
[…]
Per il restante personale non soggetto per legge all’obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia dagli artt. 66 e 67 considerandosi l’infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall’assicurazione dei dipendenti all’Istituto malattia;
- invalidità permanente: 15 milioni;
- morte: 10 milioni.
Aziende alberghiere; Imprese di viaggi e turismo; Campeggi
Il personale impiegatizio, non soggetto all’assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno:
a) 15 milioni in caso di invalidità permanente;
b) 10 milioni in caso di morte.

Capo III Conservazione del posto - Varie
Art. 70

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, od a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
Ai sensi dell’art. 9 della legge 14-12-1970, n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti superiori a 15 unità hanno l’obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da tbc fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28-2-1953, n. 86.
[…]

Art. 73
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia ed infortunio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XXIII Personale extra e di surroga
Art. 113

Aziende alberghiere; Pubblici esercizi; Stabilimenti balneari; Alberghi diurni; Campeggi
Il personale assunto per temporanea sostituzione avrà lo stesso trattamento del personale assente per la durata della surroga.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti interessate convengono di incontrarsi entro il 30-6-1979 allo scopo di approfondire i problemi connessi all’impiego del personale extra e di surroga esaminando la possibilità di introdurre particolari meccanismi contrattuali e/o di legge atti a consolidare l’occupazione e rispondenti alle peculiari esigenze produttive del settore, avendo altresì riguardo ai problemi del collocamento e delle contribuzioni assicurative e previdenziali.

Titolo XXVI Corredo - Abiti di servizio
Art. 118

[…]
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l’uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]
Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.

Titolo XXVII Pulizia dei locali
Art. 119
Pubblici esercizi

Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggianti, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

Titolo XXVIII Disciplina
Art. 120

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività, ed in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
[…]
f) non ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 121
Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai giorni 5.
[…]
Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose od impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizi alla disciplina, alla morale, all’igiene, ed alla sicurezza dell’azienda.
Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[…]

Titolo XXIX Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo II Licenziamento
Art. 125

Ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal Contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l’indicazione dei motivi.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 121;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all’onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
h) asportazione di materiale dall’interno dell’azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell’ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d’inquadramento, ferma restando la norma dell’art. 13 della legge 300/1970, dopo l’applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 dell’art. 121;
l) accertata insubordinazione verso superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza.
Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l’onore e per la dignità del personale; e se per tali fatti il personale ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli artt. 135 e 137 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali.

Titolo XXX Locali notturni
Art. 145
Pubblici esercizi

Sono considerati locali notturni tutti quegli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.

Art. 148
Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Art. 149
Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme di questo contratto, fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli Accordi integrativi provinciali.

Titolo XXXI Ristoranti e buffets di stazione
Art. 150
Pubblici esercizi

Il presente contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle ferrovie.
Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell’Amministrazione ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l’Ispettorato del lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10-9-1923, n. 1955.
Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi integrativi provinciali in vigore.

Titolo XXXIII Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 153

Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita l’assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi e nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 155
Aziende alberghiere; Campeggi - Si considerano aziende di stagione quelle previste dall’art. 1 del presente contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l’anno.

Art. 156
I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione od a tempo indeterminato.
[…]

Art. 157
Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l’indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l’opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di Contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Art. 158
[…]
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissato in 6 giornate.

Titolo XXXIV Commissioni interne
Art. 176

Valgono le norme in materia stabilite dai precedenti Contratti collettivi di categoria.

Titolo XXXV Delegato aziendale
Art. 177

Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Titolo XXXVI Diritti sindacali
Art. 183

È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell’esercizio.

Art. 185
Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette alle Organizzazioni sindacali, singolarmente o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni.
[…]
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a 10 ore nell’anno normalmente retribuite.
[…]
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità alle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature ed il servizio di vendita al pubblico.

Art. 186
[…]
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20-5-1970, n. 300.

Titolo XXXVIII Conciliazione delle vertenze di lavoro
Capo I Commissioni locali vertenze di lavoro
a) Vertenze individuali
Art. 188

Tutte le vertenze individuali relative all’applicazione del presente Contratto nazionale di lavoro e dei relativi eventuali Accordi integrativi provinciali e di altri contratti e accordi riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto dovranno essere demandate, prima dell’azione giudiziaria, all’esame di una commissione composta da un rappresentante dell’associazione locale imprenditoriale (Faiat o Fipe o Fiavet o Faita) e da un rappresentante dell’associazione locale dei lavoratori alla quale il dipendente sia iscritto od abbia conferito mandato.
[…]

Capo I Commissioni locali vertenze di lavoro
b) Vertenze collettive
Art. 190

Le vertenze che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed all’applicazione degli eventuali Accordi integrativi provinciali e/o aziendali dovranno essere esaminate da una apposita Commissione paritetica composta da un rappresentante di ciascuna organizzazione locale dei lavoratori aderente o facente capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e da tanti rappresentanti dell’associazione locale imprenditoriale aderente alla Faiat od alla Fipe od alla Fiavet od alla Faita quanti sono i rappresentanti delle predette organizzazioni dei lavoratori.
La commissione è convocata dall’associazione locale imprenditoriale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate.
La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell’oggetto di controversia.
La commissione dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le associazioni locali facenti parte della commissione, sia in caso di composizione della vertenza, sia in caso di mancato accordo.

Art. 191
Le associazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla commissione locale per le vertenze individuali di cui all’art. 188 ed alla Commissione territoriale per le vertenze collettive di cui all’art. 190 entro il 30-4-1979.
La mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle associazioni locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della commissione locale per le vertenze collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della commissione vertenze individuali di cui all’art. 188.
È tuttavia consentita la designazione di rappresentanti delle organizzazioni locali dei lavoratori oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente articolo, qualora la mancata osservanza di tale termine sia imputabile a ragioni di carattere organizzativo.

Art. 192
Le commissioni di cui agli artt. 188 e 190 avranno sede presso l’associazione locale degli alberghi o dei pubblici esercizi o delle imprese di viaggi e turismo o dei campeggi.

Art. 193
Qualora il tentativo di conciliazione previsto nell’art. 190 abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo presso la Commissione nazionale per le vertenze di lavoro con l’intervento delle organizzazioni che hanno espletato il primo esperimento.
Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione nazionale.
Ai fini suddetti le organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione nazionale vertenze di lavoro corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.

Capo II Commissione nazionale vertenze di lavoro
a) Composizione
Art. 197

La Commissione nazionale vertenze collettive di lavoro dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori contraenti e da tre rappresentanti della Faiat, da tre della Fipe, da tre della Fiavet e da tre della Faita.
La commissione si articola in tre sottocommissioni, una per gli alberghi ed una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggio e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
La commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.

b) Compiti
Art. 198

Le vertenze di carattere generale concernenti l’applicazione e l’interpretazione del presente Contratto nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all’esame della Commissione nazionale vertenze collettive di lavoro di cui all’articolo precedente, per il tentativo di amichevole componimento. L’Organizzazione nazionale che ha promosso od intende promuovere vertenze di cui al precedente capoverso, dovrà investirne la Commissione nazionale vertenze di lavoro con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all’oggetto della vertenza.
La commissione sarà convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
Dovranno essere redatti in sei copie e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza.
Le funzioni di segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza, da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
In caso di mancato accordo la commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l’intervento del Ministero del lavoro.

Art. 199
Le vertenze collettive concernenti l’applicazione, l’interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali Accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle organizzazioni locali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, il secondo tentativo di conciliazione, dovranno essere esaminate dalla Commissione nazionale vertenze collettive di lavoro di cui all’art. 197 unitamente ai rappresentanti delle predette associazioni locali.
La Commissione nazionale dovrà decidere entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta da parte delle Organizzazioni territoriali.
Delle decisioni cui perverrà la Commissione nazionale sarà redatto e sottoscritto apposito verbale in sei copie.
Copia autentica del verbale dovrà altresì essere notificata alle organizzazioni locali interessate.

Capo III Funzionamento delle commissioni
Aziende alberghiere - Imprese di viaggi e turismo - Campeggi
Art. 200

I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale e delle Commissioni provinciali ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

Art. 208
In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "Covelco - alberghi" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale Covelco del settore alberghiero.

Art. 209
Le norme di cui agli artt. da 200 a 208 compresi sono estese alle imprese di viaggi e turismo ed ai campeggi.
Nota a verbale
L’Asap dichiara che continuerà ad assicurare direttamente attraverso i suoi uffici centrali la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nelle aziende ad essa associate.

Pubblici esercizi - Stabilimenti balneari - Alberghi diurni
Art. 210

I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.

Titolo XXXIX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 216

Aziende alberghiere; Pubblici esercizi; Alberghi diurni; Campeggi
La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
2) ambiente di lavoro;
[…]
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanali nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Per la contrattazione dei trattamenti integrativi salariali comunque denominati, di cui al precedente n. 3, per i dipendenti da aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili) valgono le norme di cui all’art. 9 dell’Accordo nazionale 9-4-1979 per i cambi di gestione delle stesse aziende per la ristorazione collettiva.
Norma transitoria
Sino al 30-6-1979 la contrattazione aziendale è ammessa negli alberghi che superino i 30 dipendenti.

Art. 217
Stabilimenti balneari

Nelle aziende che abbiano più di 15 dipendenti è ammessa la contrattazione integrativa per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del personale prevista dal presente contratto;
2) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, dei turni di servizio e dei turni di riposo settimanale;
3) ambiente di lavoro.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.

Art. 218
Imprese di viaggi e turismo

Nelle imprese che - escluso dal computo il personale assunto a termine - abbiano complessivamente 15 dipendenti, anche se dislocati in più agenzie od uffici, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1) qualifiche specifiche eventualmente esistenti nell’impresa e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione generale;
2) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300;
[…]
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento dei competenti organi sindacali.
[…]

Titolo XL Accordi settoriali
Art. 219

Pubblici esercizi - Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di Accordi settoriali integrativi per quelle aziende che, diffuse in più regioni o nell’intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e dell’ospitalità in genere.

Titolo XLI Contrattazione integrativa provinciale
Art. 220

Aziende alberghiere; Pubblici esercizi; Campeggi
La contrattazione integrativa provinciale è abolita, salvo per le materie ad essa espressamente demandate dal presente contratto.
Restano in vigore gli effetti finora da essa prodotti.

Stabilimenti balneari
Alla contrattazione integrativa provinciale per le rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
- integrazione delle qualifiche del personale (art. 7);
- interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (artt. 32 e 36);
- definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione e particolari trattamenti in relazione ad usi e consuetudini locali;
[…]
In caso di mancato accordo, le associazioni locali demanderanno la definizione degli Accordi integrativi alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 197.

Titolo XLII Contratti e accordi integrativi regionali
Art. 221
Imprese di viaggi e turismo

I Contratti e accordi integrativi regionali o provinciali non potranno essere rinnovati, integrati e modificati per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Le norme contenute nei suddetti contratti e accordi vigenti che non siano in contrasto con le norme del presente Contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia fino alla scadenza del presente contratto.

Titolo XLIII Refezione
Art. 222
Pubblici esercizi

Tutti gli esercizi della Repubblica che vendono caffè o bevande calde hanno l’obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.