Tipologia: Accordo RSU
Data firma: 28 gennaio 2011
Parti: Aiss-Federterziario e Ugl Terziario
Settori: Terziario
Fonte: UGL Terziario

Sommario:

Premessa
Art. 1
Parte prima Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione
Art. 3 Designazione liste
Art. 4 Composizione delle RSU
Art. 5 Attribuzione dei seggi
Art. 6 Composizione delle liste
Art. 7 Numero dei componenti RSU
Art. 8 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio
Art. 9 Compiti e funzioni
Art. 10 Durata e sostituzione nell'incarico
Art. 11 Revoca delle RSU
Art. 12 Clausola di salvaguardia
Art. 20 Schedi elettorali
Art. 21 Preferenze
Art. 22 Modalità della votazione
Art. 23 Composizione del seggio elettorale
Art. 24 Attrezzatura dei seggio elettorale
Art. 25 Riconoscimento degli elettori
Art. 26 Compiti del Presidente
Art. 27 Operazioni di scrutinio
Art. 28 Ricorsi al Comitato elettorale
Art. 29 Comitato dei garanti
Art. 30 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
Art. 31 Adempimenti della Direzione dell'Istituto
Art. 32 L’intervento della legge
Art. 33 Disposizioni varie
Art. 34 Clausole per la Provincia Autonoma di Bolzano
Art. 35 Clausola finale

Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Tra Ugl Terziario e Aiss - Federterziario
Roma 28 Gennaio 2011

Premessa
Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e Parti Sociali il 23 Luglio 1993.
Esso soddisfatta l'esigenza di darsi un quadro di regole certe e praticabili cui tutti, in una situazione di "pluralismo'' sindacale quale l'attuale, devono riferirsi, in ordine alla elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed alla legittimazione a concludere contratti collettivi in rappresentanza delle aziende dei lavoratori interessati.
L'andamento occupazionale del settore e le problematiche indotte richiedono una svolta culturale, contrattuale ed organizzativa.
In ogni caso le parti hanno inteso disciplinare il funzionamento delle rappresentanze sindacali nell'ambito delle vigenti relazioni sindacali.

Art. 1
Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, per effetto di quanto previsto dal protocollo sottoscritto il 23 Luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali.

Parte prima Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione

Nelle aziende e nelle unità operative che occupino più di 115 [15] dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo del 23 Luglio 1993, nonché del presente accordo e del CCNL applicato.
Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che:
a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto:
b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo:
La costituzione delle RSU nell'ambito delle unità operative, non ha alcun riflesso sulla possibilità di utilizzo dei lavoratori, compresi gli eletti nella RSU, in altre unità operative, poiché tale struttura non coincide con l'unità produttiva di cui all'art. 13 Legge 300/70: l'utilizzo dei lavoratori potrà avvenire nel rispetto delle specifiche normative delle contrattazione collettiva del settore.

Art. 3 Designazione liste
Le OO.SS. si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura della federazione interessata ne sconfesserà ogni appartenenza.

Art. 4 Composizione delle RSU
Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per due terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale.
La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato, ed alla sua copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.

Art. 5 Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della RSU il numero dei seggi sarà ripartito - secondo il criterio della proporzionale puro - in relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.
La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di composizione della RSU previsto dall’art. 4, 2° comma, del presente accordo.
Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i seggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione nel collegio elettorale e risulterà attribuito il/i seggio/i che avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al primo comma.
Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l'Istituto.
Ove una delle federazioni confederali che abbia partecipato alla competizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella RSU, alla stessa è riconosciuto il diritto di partecipare air attività sindacale aziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL applicato e che abbia propri esponenti in seno alle RSU.

Art. 6 Composizione delle liste
Le OO.SS. saranno impegnate, compatibilmente con le peculiari caratteristiche dei settori interessati, a garantire l'adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico-organizzativi e socio-professionali nei collegi elettorali.
Nella composizione delle liste sarà perseguita un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle nonne antidiscriminatorie.
Considerata la composizione occupazionale delle aziende, le organizzazioni sindacali definiscono collegi elettorali al fine di assicurare una corretta ed equilibrata rappresentanza ai ruoli tecnici ed amministrativi, compresi i quadri.

Art. 7 Numero dei componenti RSU
Ferme restando quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) vincolo della parità di costi per aziende, il numero delle RSU sarà così determinato:
in fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei componenti le RSU in ciascuna azienda o unità operativa sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 rappresentanti da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 rappresentanti da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 rappresentanti da 91 a 120 dipendenti;
d) 8 rappresentanti da 121 a 200 dipendenti;
e) 9 rappresentanti da 201 a 300 dipendenti;
f) 11 rappresentanti da 301 a 600 dipendenti;
g) 13 rappresentanti da 601 a 900 dipendenti;
h) 15 rappresentanti da 901 a 1200 dipendenti
Nelle aziende e nelle unità operativa che occupano più di 1200 dipendenti la RSU è incrementata di due rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo comma.

Art. 8 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e dei C.d.A. laddove previsti dai contratti collettivi, nella totalità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70.
Sono latte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dal CCNL o accordi collettivi di diverso livello in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di istituto o di singola unità e quindi non cumulabile tra diverse unità operative di una stessa azienda.
Le aziende comunicheranno, su richiesta delle OO.SS. . la situazione relativa all'utilizzo del monte ore.
Negli istituti e nelle unità operative con più di 15 dipendenti in cui è costituita la RSU il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione della RSU, il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente dalle OO.SS. tramite la RSU.

Art. 9 Compiti e funzioni
Le OO.SS. esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica dei consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.
Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle OO.SS. le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con livelli esterni della organizzazione sindacale.

Art. 10 Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della RSU restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni.
La RSU uscente, provvedere ad indire le eiezioni, mediante comunicazione dea affiggere negli appositi spazi riservati all'attività sindacale che l'istituto metterà a disposizione delle RSU e da inviare alla direzione aziendale.
Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti alla scadenza di 36 mesi.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso.
Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle RSU sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine le RSU si considera automaticamente decaduta.
In caso di dimissioni di un componente la RSU, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle RSU, con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

Art. 11 Revoca delle RSU
A maggioranza assoluta (50% - 1) del collegio elettorale i lavoratori possono revocare il mandata a componenti o alla totalità delle RSU. La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato. La convocazione dell'assemblea del collegio nei limiti del monte ore previsto dal CCNL deve essere richiesta da non meno di un terzo dei lavoratori componenti il medesimo collegio.

Art. 12 Clausola di salvaguardia
Le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19 Legge 20.5.1970 n. 300 e successive modificazioni che siano firmatarie del presente accordo o che comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le RSA precedentemente costituite, al momento della costituzione della RSU.

Art. 20 Schedi elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio: la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta e/o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 21 Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 22 Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la direzione dell'azienda in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell'attività. Qualora ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità operative le votazioni avranno luogo di nonna contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione affissa all'albo, almeno otto giorni prima della data delle votazioni.

Art. 23 Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 5 e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale.

Art. 24 Attrezzatura dei seggio elettorale
A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Art. 25 Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio: di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 26 Compiti del Presidente
Il presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti, la firma accanto al suo nominativo.

Art. 27 Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione ( schede, elenchi, ecc. ) - al Comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale ( esclusi i verbali ) trasmesso dai seggi: il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle RSU sarà conservato secondo accordi tra il Comitato elettorale e la direzione dell'azienda in modo da garantire l'integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato della Direzione.

Art. 28 Ricorsi al Comitato elettorale
Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si conferma l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma ed il Comitato ne da atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato elettorale deve promuovere al loro esame entro 48 ore. inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale pervenuto.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso sempre a cura del Comitato elettorale, all'Associazione imprenditoriale territoriale, che a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'istituto.

Art. 29 Comitato dei garanti
Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto a livello provinciale da un membro designato da ciascuna delle OO.SS. presentatrici delle liste. Interessate al ricorso, da un rappresentante dell'Associazione imprenditoriale di appartenenza, ed è presieduto dal direttore dell'Uplmo o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 30 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
La nomina, a seguito di elezione di componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione dell'azienda per il tramite della Organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle OO.SS..

Art. 31 Adempimenti della Direzione dell'Istituto
La Direzione metterà a disposizione del Comitato elettorale l'elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare alla stessa almeno 15 giorni prima delle votazioni.

Art. 32 L’intervento della legge
A conclusione del presente accordo, le parti, riconfermando il valore della libertà Sindacale e dell'autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle sedi competenti affinché eventuali interventi legislativi di sostegno, finalizzati all'efficacia erga omnes e all'eliminazione delle nonne legislative in contrasto, non modifichino la sostanza del presente accordo.

Art. 33 Disposizioni varie
I dipendenti, componenti del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale . i componenti sindacali del Comitato dei garanti, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 legge 20 Maggio 1970 n. 300.
Resta inteso che hai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle RSA, e ora trasferite ai componenti le RSU in forza del presente accordo.

Art. 34 Clausole per la Provincia Autonoma di Bolzano
Il presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con l'esclusione della Provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i sindacati extraconfederali, in base all'art. 5 bis della legge 236/93.

Art. 35 Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.