Categoria: Prassi amministrativa
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INAIL - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 414 del 30 ottobre 2006.

RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE DALL'INAIL IN FAVORE DEI MEDICI COLPITI DALL’AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE, CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2003. RILIQUIDAZIONE DELLE STESSE PER GLI ANNI 2003, 2004, 2005 e 2006.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 30 ottobre 2006

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

Vista la relazione del Direttore generale in data 18 ottobre 2006 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 2003 e la riliquidazione delle stesse per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;

Visto l'art. 11 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che prevede che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente;

Visto l’art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone, peraltro, che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

con il parere consultivo favorevole del Direttore Generale,

DELIBERA

di approvare la relazione del Direttore generale citata in premessa e allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante.
La presente deliberazione sarà inviata al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale per l’emanazione del relativo decreto.
 
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Rita CHIAVARELLI)   

IL PRESIDENTE
(Avv. Prof. Vincenzo MUNGARI)



Allegato n. 2 alla delibera 414/2006
    
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Roma, 18 ottobre 2006

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Rivalutazione dal 1° gennaio 2003 delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Riliquidazione delle stesse per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

L'articolo 11 del D. L.vo n. 38 del 23 febbraio 2000 ha stabilito che "con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente".

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che "....gli incrementi annuali, come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20....".

Poiché nel corso del secondo semestre del 2006 si è completato l’iter di acquisizione dei dati economico retributivi necessari all’accertamento della misura della variazione percentuale prevista all’articolo 20, commi 4 e 5 della Legge n. 41/1986, occorre procedere alla rideterminazione delle retribuzioni convenzionali precedentemente stabilite a partire dal 1° gennaio 2003.

Detti dati, secondo quanto stabilito nell’articolo 5 della Legge 10 maggio 1982, n. 251, concernono l’ammontare delle retribuzioni iniziali, comprensive dell’indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri, retribuzioni fissate in base al “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Sanità, area della dirigenza medica e veterinaria”.

Pertanto, accertato che la retribuzione dei medici radiologi ospedalieri nel periodo intercorrente tra gli anni 2000 e 2002 è aumentata del 10,44 per cento rispetto a quella presa a base per l’ultima rivalutazione (1/1/2001),effettuata ai sensi dell'articolo 20 Legge 41/1986,e, sussistendo la condizione di cui al citato art. 20, la nuova retribuzione convenzionale annua, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è stabilita pari ad Euro 45.293,32 (41.011,70 x 1,1044) .

Tale nuova retribuzione riassorbe l'incremento applicato dal 1° luglio 2002.

In attuazione del citato art.11 del Decreto legislativo n.38/2000, viene meno la rivalutazione già operata con decorrenza 1° luglio 2003.

Viceversa, occorre procedere alla rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2004 della nuova retribuzione convenzionale definitiva dal 1° gennaio 2003 sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, calcolata dall' ISTAT nella misura del 2,5 per cento. Detta retribuzione è stabilita pari ad euro 46.425,65 (45.293,32 x 1,025).

Accertato, altresì, che la suddetta retribuzione, nel periodo intercorrente tra gli anni 2002 e 2004 è aumentata dell' 11,01 per cento rispetto a quella presa a base per l'ultima rivaltazione (1/1/2003), e, sussistendo quindi nuovamente la condizione di cui al citato art. 20 della Legge n. 41/1896, la nuova retribuzione convenzionale annua a decorrere dal 1°gennaio 2005 è stabilita pari a euro 50.280,11 (45.293,32 x 1,1101).

Tale nuova retribuzione riassorbe l'incremento applicato al 1° luglio 2004 e fa venire meno la rivalutazione già operata con decorrenza 1° luglio 2005.
Infine, occorre procedere alla rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2006, della nuova retribuzione convenzionale annua definitiva dal 1° gennaio 2005, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, calcolata dall' ISTAT nella misura dell' 1,7 per cento. Detta retribuzione è stabilita pari a euro 51.134,87 (50.280,11 x 1,017).

Il suddetto incremento verrà riassorbito nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dal citato art. 20 della Legge n.41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo.

Si riassumono le nuove retribuzioni convenzionali annue rideterminate dall’1/1/2003:
decorrenza 1/1/2003 41.011,70 x 1,1044 = 45.293,32 (retr.convenzionale definitiva)
decorrenza 1/7/2004 45.293,32 x 1,025 = 46.425,65 (retr. rivalutata ISTAT)
decorrenza 1/1/2005 45.293,32 x 1,1101 = 50.280,11 (retr. convenzionale definitiva)
decorrenza 1/7/2006 50.280,11 x 1,017 = 51.134,87 (retr. rivalutata ISTAT)
L’allegata “nota tecnica” della Consulenza Statistico Attuariale riporta, in modo analitico, tutti i dati della suddetta operazione.

ONERI

Sulla base di calcoli statistico-attuariali effettuati dalla Consulenza dell’Istituto, la rivalutazione di cui trattasi comporterà una spesa di euro 5.579.000, oltre a euro 21.230.000 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite.

La spesa di euro 5.579.000 trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 2006 essendo stato già considerato nello stanziamento iniziale del pertinente capitolo (370).

La delibera che il Consiglio di Amministrazione vorrà adottare sarà inoltrata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai fini della emanazione del decreto previsto dalla legge.

IL DIRETTORE CENTRALE    
F.to Dott. Paolo VACCARELLA 

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Maurizio CASTRO


Allegati:
- una “nota tecnica” con relativi allegati;
- uno “schema di delibera”;
- uno “schema di decreto”.