Tipologia: CCNL
Data firma: 4 febbraio 2011
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2011
Parti: Sna, Unapass e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Uilca-Uil
Settori: Credito e Assicurazioni, Agenzie di assicurazione
Fonte: FISAC-CGIL
Note: In data 14.04.11 il Comitato Centrale SNA si è espresso negativamente sul CCNL

Sommario:

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 - Informazione a livello territoriale.
Art. 3 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto
Art. 4 - Ente bilaterale
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 6 - Commissioni Paritetiche Provinciali e/o Regionali.
Art. 7 - Controversie collettive
Art. 8 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
Art. 9 - Formazione professionale.
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 10 - Assunzione del personale
Art. 11 - Contratti a termine
Art. 12 - Contratto di assunzione
Art. 13 - Affissioni
Art. 14 - Documentazione per l'assunzione
Art. 15 - Comunicazione delle assunzioni
Art. 16 - Periodo di prova.
Titolo IV Inquadramento del personale
Art. 17 - Classificazione
• Quadro sinottico dell'inquadramento
• Norma transitoria
Art. 17 bis - Impiegato unico dipendente dell'agenzia
Art. 17 ter - Organigrammi agenziali.
Art. 19 - Passaggi di categoria
Art. 20 - Preferenze per la mobilità interna
Art. 21 - Cambiamento di mansioni
Art. 21 bis - Assicurazione responsabilità civile
Titolo V Contratti atipici
Art. 22 - Apprendistato Professionalizzante
Art. 23 - Contratto a tempo parziale
Art. 24 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo ( somministrazione )
Art. 25 - Altre tipologie di contratti atipici
Titolo VI Disciplina del servizio
Art. 26 - Obblighi dei lavoratori
Art. 27 - Procedure e provvedimenti disciplinari
Art. 28 - Procedimenti penali
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 29 - Orario di lavoro
Art. 30 - Lavoro straordinario
Titolo VIII Festività
Art. 31 - Festività
Titolo IX Retribuzione
Art. 32 - Composizione e modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 33 - Scatti di anzianità
Art. 34 - Premio di anzianità
Art. 35 - Riparametrazione
Titolo X Premio aziendale di produttività
Art. 36 - Premio aziendale di produttività individuale.
Titolo XI Anzianità ed avanzamenti
Art. 37 - Anzianità di servizio
Art. 38 - Anzianità convenzionali
Titolo XII Ferie
Art. 39 - Maturazione e godimento delle ferie
Art. 40 - Programmazione delle ferie.
Art. 41 - Richiamo in servizio
Art. 42 - Assenze e malattie durante le ferie.
Titolo XIII Permessi e congedi
Art. 43 - Permessi
Art. 44 - Congedi
Art. 45 - Congedi per la formazione continua.
Art. 46 - Congedo matrimoniale
Titolo XIV Aspettativa
Art. 47 - Aspettativa
Titolo XV Malattia - Infortunio sul lavoro
Art. 48 - Malattia e infortunio extraprofessionale.
Art. 49 - Malattia: documentazione da produrre.
Art. 50 - Malattia: visite di controllo.
Art. 51 - Oneri a carico dei datori di lavoro relativi alle malattie.
Art. 52 - Infortunio sul lavoro.
Titolo XVI Maternità - Congedi parentali - Pari opportunità - Molestie sessuali
Art. 53 - Gravidanza e puerperio
Art. 54 - Congedi per la malattia del figlio
Art. 55 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 56 - Pari opportunità - Molestie sessuali
Titolo XVII Servizio militare
Art. 57 - Servizio militare
Titolo XVIII Trasferte - Trasferimenti
Art. 58 - Missioni
Titolo XIX Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 59 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 60 - Comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 61 - Preavviso
Titolo XX Trattamento di fine rapporto
Art. 62 - Trattamento di line rapporto e modalità di pagamento
Art. 63 - Anticipazioni del TFR
Art. 64 - Computo delle provvigioni nel TFR
Art. 65 - Morte del lavoratore
Titolo XXI Certificato di servizio
Art. 66 - Certificato di servizio
Titolo XXII Trapasso di agenzia
Art. 67 - Trapasso di agenzia e relative procedure
Titolo XXIII Personale avente incarichi sindacali
Art. 68 - Permessi sindacali
Art. 69 - Permessi sindacali per assemblee provinciali
Titolo XXIV Fondo pensione complementare nazionale
Art. 70 - Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare
Art. 71 - Contribuzione al Fondo pensione negoziale aperto.
Titolo XXV Assetti contrattuali
Art. 72 - Modalità di rinnovo del CCNL
Art. 73 - Indennità di copertura economica
Titolo XXVI Decorrenza e durata
Art. 74 - Decorrenza e durata del CCNL
Titolo XXVII Norme finali
Art. 75 - Condizioni di miglior favore
Raccomandazioni
Barriere architettoniche
Allegati
Allegato n. 1 - Apprendistato professionalizzante
Premessa

Art. 1 - Procedure di applicabilità e percentuale di conferma
Art. 2 - Sfera di applicazione
Art. 3 - Proporzione numerica
Art. 4 - Limiti di età
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 8 - Obblighi del datare di lavoro
Art. 9 - Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
Art. 10 - Formazione: durata
Art. 11 - Formazione: contenuti
Art. 12 - Tutore
Art. 13 - Doveri dell'apprendista
Art. 14 - Trattamento normativo
Art. 15 - Malattia - Gravidanza - Puerperio
Art. 16 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 17 - Anzianità
Art. 18 - Durata dell'apprendistato
Art. 19 - Contribuzione previdenziale
Art. 20 - Rinvio alla legge - Abrogazioni
Avviso comune in materia di apprendistato
Allegato n. 2 - Contratto a tempo parziale
Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Rapporto a tempo parziale
Art. 3 - Criterio di proporzionalità
Art. 4 - Istituti normativi nel rapporto a tempo parziale
Art. 5 - Genitori di portatori di handicap
Art. 6 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 7 - Lavoro supplementare - Normativa
Art. 8 - Lavoro straordinario
Art. 9 - Part-time post-maternità
Art. 10 - Lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche
Art. 11 - Trasformazione del rapporto di lavoro
Art. 12 - Preavviso
Art. 13 - Condizioni di miglior favore
Protocollo applicativo dell'art. 29 CCNL
Tabelle retributive A
Una tantum
Protocollo
Allegato n. 3. Accordo applicativo del d.l. n. 81/2008 e 106/2009 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera

Il giorno 4 febbraio 2011 in Milano tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Sna) […], l'Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (Unapass) […], la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba/Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac/Cgil) […], la Federazione Nazionale Assicuratori (Fna) […], l'Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (Uilca) […], si è sottoscritto per asseverazione il seguente testo, a valere come rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, scaduto il 31 dicembre 2008, da sottoporre a ratifica dei competenti Organi statutari.

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti alla produzione, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti. Nota a verbale
Qualora si verificassero modificazioni strutturali dei compiti svolti tradizionalmente dalle Agenzie, che abbiano ricadute sui lavoratori, vengono demandati all'Enbass gli approfondimenti, le analisi e la conseguente proposizione alle Parti sociali delle eventuali soluzioni da apportare.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 - Informazione a livello territoriale.

1. Lo Sna, l'Unapass e le OO.SS. concordano di incontrarsi a livello regionale e/o provinciale a richiesta di una delle parti, almeno una volta ranno, per confrontarsi sull'andamento dell'occupazione, sulla situazione degli inquadramenti anche in riferimento alla condizione del personale femminile, sulle iniziative di formazione professionale, sui regimi d'orario.
2. Il reperimento dei dati è a carico dell'Enbass.
3. Lo Sna e l'Unapass confermano la disponibilità ad incontri anche periodici tendenti ad una informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le attività di cui sopra le Parti costituiranno specifiche Commissioni.
4. Nel quadro dello sviluppo delle relazioni sindacali e della volontà delle parti di rafforzare le occasioni di confronto sull'andamento del settore, lo Sna, l'Unapass e le OO.SS. concordano sull'opportunità di promuovere, su richiesta di una delle parti stipulanti il CCNL, specifici incontri finalizzati all'acquisizione di elementi conoscitivi in materia di: piani industriali e/o di sviluppo e/o riorganizzativi dell'impresa o gruppo assicurativo di appartenenza, che investano la rete agenziale e distributiva. II confronto fra le Parti sociali avverrà con lo scopo di valutare l'incidenza dei processi di cui sopra sia sull'organizzazione dell'attività degli agenti, sia sui livelli occupazionali all'interno delle agenzie interessate e sull'efficienza dei servizi che 1'impresa, attraverso la rete agenziale, rende a tutto l'insieme dei soggetti (assicurati, clientela, dipendenti ed agenti stessi), interessati e coinvolti in tali servizi.

Art. 4 - Ente bilaterale
1. È istituito l'Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera (Enbass), che, come previsto al successivo comma 5, verrà regolato da apposito statuto, che farà parte integrante del presente CCNL.
2. L'Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) Analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all'art. 9;
d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal RUI e dal Regolamento emanato dall'Isvap;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall'Accordo allegato al presente CCNL al n. 3, inerente all'individuazione dei RLS ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
f) Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) Monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro, con particolare riferimento alla durata dell'intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali.
3. L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5, sia dell'Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di cui all'Allegato 3.
4. Gli organi di gestione dell'Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro.
[…]
7. Le parti si impegnano a dare applicazione all'articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, relativo all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. L'Ente provvede alla gestione:
a. delle cedole orarie di cui all'art. 68 comma 2, relativo ai permessi sindacali;
b. delle cedole orarie di cui agli artt. 3 e 6 dell'Allegato 3, Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.

Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
1. Presso l'Ente bilaterale di cui al precedente art. 4, è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca/Uil, Fna, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero complessivo di rappresentanti delle Associazioni datoriali, dei quali, nella fase iniziale, 3 per Sna ed 1 per Unapass.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, che possono essere svolti da specifiche sottocommissioni :
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti qualora assunte all’unanimità;
b) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale;
e) esaminare eventuali controversie insorte in merito ai nuovi inquadramenti, esprimendo le necessarie risoluzioni.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

Art. 6 - Commissioni Paritetiche Provinciali e/o Regionali.
1. Presso la sede di alcuna delle Associazioni e/o OO.SS. firmatarie del CCNL è costituita una Commissione paritetica provinciale e/o regionale, composta da un rappresentante di ciascuna organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori, facente capo a: Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Uilca, e di ugual numero complessivo di rappresentanti delle Associazioni datoriali, dei quali, nella se iniziale, 3 per Sna ed 1 per Unapass, salvo situazioni locali di diversa rappresentatività.
2. La Commissione è competente ad assumere, anche a fini statistici, dati relativi alla composizione del personale, agli inquadramenti, con specifico riferimento al personale femminile ed alle relative problematiche, alla situazione occupazionale, provvedendo altresì a raccogliere dati sullo sviluppo del settore, rispetto alle particolarità del territorio, sul rapporto premi / dipendenti, e ad effettuare il monitoraggio sull'applicazione dell'art. 36.
3. La Commissione stessa inoltre promuove iniziative di formazione e riqualificazione professionale.

Art. 7 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l'impegno di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra il o i Responsabili dell'Agenzia, assistiti dalle rispettive Associazioni datoriali, e le Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione paritetica nazionale.

Art. 8 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
1. Tutte le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione del presente contratto nazionale e degli accordi di secondo livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, all'esame di una Commissione di Conciliazione, composta da un rappresentante di Sna o Unapass, cui il datore di lavoro sia iscritto o abbia conferito mandato e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale locale di Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Uilca/Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. Presso una sede delle Associazioni datoriali o delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, è istituita la segreteria tecnica dell'attività di conciliazione, con il compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse alle attività di cui al comma precedente.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere alla segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione, di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. La richiesta di conciliazione dovrà contenere gli elementi essenziali della controversia, e dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente.
4. La segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione provvede a convocare presso la propria sede le parti coinvolte nella vertenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di attivazione proposta dalia parte ricorrente, con lo stesso mezzo.
5. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 30 giorni dalla data di convocazione da parte della segreteria tecnica della Commissione dì Conciliazione salvo proroghe concordate fra le parti.
6. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
7. Dell'esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione provinciale del Lavoro;
c) la presenza delle parti o di persona o correttamente rappresentate.
8. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte più diligente, all'ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio, per gli effetti degli artt. 410 e segg. C.P.C., come modificati dal D.Lgs. 80/98, e successive modifiche ed integrazioni. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Associazioni e Organizzazioni sindacali.
9. In caso di mancata conciliazione le parti sono tenute a redigere il verbale evidenziando le rispettive ragioni della mancata conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione di cui alla presente normativa non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente articolo 5.
11. Vengono allegati i testi delle relative procedure operative.

Art. 9 - Formazione professionale.
1. Viene stabilita l'adesione ad un Fondo-concordato fra le Parti. A tal fine le Aziende provvederanno alla relativa iscrizione mediante le procedure stabilite dall'Inps.
2. I lavoratori parteciperanno ad eventuali corsi di formazione previsti obbligatoriamente da norme di legge, o richiesti dal datore di lavoro per motivi e/o materie inerenti l'attività lavorativa. La partecipazione ai corsi di cui sopra avverrà nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro ovvero, in caso di necessità, anche al di fuori dell'orario ordinario, in regime di lavoro straordinario, anche in eccedenza rispetto ai limiti previsti all'art. 30, 1° comma.
3. Eventuali spese sostenute per la partecipazione ai corsi di cui al comma precedente saranno a carico del datore di lavoro e da questi rimborsate al lavoratore, qualora sostenute da quest'ultimo, previa autorizzazione. Le spese in questione saranno concordate fra le parti e regolarmente documentate, ritenendosi congrue e pertinenti le spese di sistemazione alberghiera in hotel a 3 stelle e fino ad un massimo di € 50 per il rimborso di due pasti giornalieri.
4. Le spese necessarie per l'iscrizione dei lavoratori in Albi e/o Registri richiesti dalla legge o dal datore di lavoro saranno ugualmente a carico di quest'ultimo.

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 11 - Contratti a termine

1. L'assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2001, n. 368. L'apposizione del termine può avere luogo anche nei seguenti casi:
a) per i lavoratori assenti e per i quali sussiste la conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome;
b) per la sostituzione di lavoratori fruenti di periodi di aspettativa non retribuiti, anche derivanti dall'applicazione della Legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) quando l'assunzione a termine corrisponda ad esigenze di lavoro straordinarie, temporalmente definite.
2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto a termine da parte del lavoratore, per fattispecie diverse da quelle costituenti giusta causa, il risarcimento del danno a carico del lavoratore stesso è convenzionalmente determinato in 15 giorni della retribuzione che sarebbe spettata fino al termine inizialmente previsto.

Art. 13 - Affissioni
[…]
2. Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere nella bacheca aziendale pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 15 - Comunicazione delle assunzioni
1. I datori di lavoro provvederanno a comunicare all'Ente bilaterale Enbass le assunzioni con apposizione di termine e quelle con rapporto di apprendistato.

Titolo V Contratti atipici
Art. 22 - Apprendistato Professionalizzante

1. Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, al D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, sono regolamentate come da Allegato n. l del presente contratto.

Art. 24 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo ( somministrazione )
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti dal precedente art. 11, nonché nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche e/o mansioni non previste dai normali assetti organizzativi agenziali, nell'ambito delle attività di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL.
2. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.
3. Si applicano gli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 276/2003, con esclusione dei comma 3 dell'art. 20.

Art. 25 - Altre tipologie di contratti atipici
1. Con riferimento alle tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. 276/2003, si intendono disciplinate nel presente CCNL tutte le materie per le quali il suddetto D.Lgs. prevede l'accordo collettivo.
2. Le Parti ritengono che, allo stato, non ricorrano nella categoria le condizioni per l'applicazione del lavoro ripartito e del lavoro a chiamata.
3. Nel caso alcune delle Parti ravvisasse l’opportunità di ulteriori accordi, come anche nel caso di modifiche legislative intervenute, le Parti stesse si incontreranno per procedere di conseguenza.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 29 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e termine dell'attività lavorativa non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.
[…]
5. Su richiesta di almeno una delle Associazioni datoriali o delle OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del presente CCNL, potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Eventuale apertura nel turno antimeridiano del sabato, con termine alle ore 13;
c) Un orario di chiusura e termine dell'attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco settimanale, in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
e) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell'anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) Modalità per l'applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 10, compreso il valore della prestazione sostitutiva della mensa;
g) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione al Rui-Isvap ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o amministrative, cui si applicano le disposizioni dell'art. 9 del presente CCNL.
6. Le suddette intese/accordi territoriali dovranno essere sottoscritte da almeno una delle Associazioni datoriali e dalle O.SS. territoriali
7. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d) e/o e), potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per un massimo di 26 ore.
8. Qualora localmente non sia stato possibile raggiungere l'accordo sui punti b), c), d) e/o e), le partì sono impegnate a demandare, anche non congiuntamente, la vertenza a livello nazionale, interessando le Parti Sociali firmatarie.
9. Sono fatte salve eventuali intese già raggiunte a livello territoriale e/o aziendale.
10. Qualora l'intervallo fra i due turni sia di durata tale da non consentire il rientro del lavoratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, verrà erogata al lavoratore, per i giorni di effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore dì tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti. Ai soli finì contrattuali, e per la concreta applicazione del presente articolo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore:
- per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45' (comprese);
- per i comuni con numero di abitanti superiore a tale numero, fino ad ore 2 (comprese).
Agli effetti della rilevazione della durata di cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data del 12/4/2007 (data di sottoscrizione del verbale presso il Ministero del lavoro); allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni organizzative. Viene demandato all'Ente bilaterale il monitoraggio del fenomeno.
11. Diverse modalità per l'applicazione della suddetta prestazione sostitutiva di mensa potranno essere concordate a livello territoriale, come previsto al comma 5 del presente articolo.

Art. 30 - Lavoro straordinario
1. Il lavoro prestato in eccedenza all'orario contrattuale fissato è considerato lavoro straordinario con il limite massimo di 90 ore annue per ciascun dipendente.
2. Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite di volta in volta dall'agenzia e sarà annotato su apposito registro con la firma dell'interessato e controfirma di un incaricato dell'agenzia.
[…]
5. Il lavoro straordinario compiuto di domenica od in altra giornata festiva dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, a usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana.
6. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
[…]

Titolo XII Ferie
Art. 40 - Programmazione delle ferie.
[…]
7. Non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Titolo XVI Maternità - Congedi parentali - Pari opportunità - Molestie sessuali
Art. 53 - Gravidanza e puerperio

1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto, a norma dell'art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
[…]
3. A norma dell'art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell'art. 17 T.U., che prevede l'eventuale anticipazione dell'astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell'art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]

Art. 55 - Congedi per eventi e cause particolari
[…]
4. Ai lavoratori portatori dì handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 104/92 e successive integrazioni e modifiche. L'accertamento dell'handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all'art. 4 legge 104/92.
[…]

Art. 56 - Pari opportunità - Molestie sessuali
1. Con riferimento alle tematiche concernenti le Pari Opportunità, le Parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò indispensabile costituire una Commissione mista nazionale per utilizzare gli strumenti dì legge più idonei al fine di favorire specifiche iniziative
2. Eventuali costi per il funzionamento della predetta Commissione saranno a carico dell'Enbass.
3. Si intende recepito quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145, che prevede all'art. 2, comma 2 bis, 2 ter e 2 quater, la normativa in materia di molestie sessuali.

Titolo XXIII Personale avente incarichi sindacali
Art. 69 - Permessi sindacali per assemblee provinciali

1. A ciascun dipendente che partecipi alle assemblee provinciali indette dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, viene concesso il permesso retribuito pari a 8 ore annue complessive, da utilizzare nell'anno solare di riferimento.

Raccomandazioni
Barriere architettoniche
1. Le OO.SS. firmatarie del contratto invitano lo Sna e l'Unapass a farsi carico di ricordare ai propri associati, affinché lo rammentino alle rispettive Compagnie, l'osservanza ed il rispetto delle leggi vigenti sulle disposizioni in materia di barriere architettoniche, soprattutto prima delle assegnazioni delle sedi aziendali e nelle iniziative di ristrutturazione, allo scopo di consentire l'accesso delle persone disabili nelle strutture agenziali.

Allegati
Allegato n. 1 - Apprendistato professionalizzante
Premessa

1. In tema di apprendistato le Parti intendono dare piena attuazione a quanto stabilito dall'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche legislative, nonché a quanto previsto, a proposito dell'apprendistato professionalizzante, dagli artt. 49 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
2. Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano all'Ente bilaterale di settore (Enbass) un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.

Art. 1 - Procedure di applicabilità e percentuale di conferma
[…]
4. Dovrà essere data notizia all'Enbass, oltre che della stipula dei contratti di apprendistato, anche della conversione, o meno, in contratto a tempo indeterminato del singolo contratto, con le eventuali motivazioni della mancata conversione.

Art. 2 - Sfera di applicazione
1. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
2. - L'apprendistato professionalizzante è ammesso per i profili professionali di seguito elencati, con i livelli /retributivi a margine elencati, unitamente all’indicazione della categoria della precedente classificazione:

nuovo livello retributivo profili professionali precedente classificazione

Assuntori di prodotti speciali, analisti-analisti programmatori, assistenti-consulenti per i sinistri

1a categoria

Assuntori di prodotti auto ed altri standardizzati, addetti al servizio amministrativo - di contabilità e/o di cassa, operatoti al video terminale, operatori per i sinistri

2a categoria

Archivisti, centralinisti, addetti alla posta, dattilografi anche con uso di videoscrittura

3a categoria

3. Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.

Art. 3 - Proporzione numerica
1. Considerato che la legge 19 luglio 1997, n. 196 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
2. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 56/1987 e successive modifiche, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. In tale caso i tutori di cui all'art. 12 dovranno essere almeno in numero di 2.

Art. 4 - Limiti di età
1. Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo sesto del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 5 - Assunzione
1. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, la categoria di inquadramento iniziale, quella intermedia e quella finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.

Art. 7 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre agenzie, ma non terminato, sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un armo. In tal caso l'assunzione potrà aver luogo anche in deroga al limite massimo di età di cui all'art. 4.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dei diritto-dovere dì istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando ì limiti massimi di durata.
2. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
3. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Art. 8 - Obblighi del datare di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di mera esecuzione, senza alcun contenuto formativo;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di mera esecuzione quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la guida l’apprendista è addestrato né quelli di riordino del posto di lavoro.

Art. 9 - Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
1. Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affrancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
2. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.

Art. 10 - Formazione: durata
1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, cosi come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3. È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
4. Le spese dirette sostenute dall’apprendista per l’effettuazione dei corsi di formazione previsti nel presente articolo sono a carico del datore di lavoro.

Art. 11 - Formazione: contenuti
1. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi riportati negli allegati Piani formativi individuali, ovvero elaborati a titolo sperimentale dall'apposita Commissione istituita nell'ambito dell'Enbass.
2. Nelle more della definizione dei piani di cui al precedente comma, ì datori di lavoro faranno riferimento ai corrispondenti Piani definiti a livello regionale.
3. Le attività formative sono articolale in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
4. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno dell'Ente bilaterale, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
5. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
a) competenze relazionali;
b) organizzazione ed economia;
c) disciplina del rapporto di lavoro;
d) sicurezza sul lavoro,
secondo i Piani formativi individuali, che costituiscono parte integrante del presente CCNL.
6. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a) conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d) conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature e strumenti di lavoro, anche informatici);
e) conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il tutto secondo i Piani formativi individuali che costituiscono parte integrante del presente CCNL.
7. Il recupero eventuale di conoscenze contabili e/o legali sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
8. Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso l'Ente bilaterale.
Dichiarazione a verbale.
1. Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal presente articolo, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione, nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale di settore (Enbass), per l'aggiornamento dei contenuti dell’attività formativa degli apprendisti.

Art. 12 - Tutore
1. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 13 - Doveri dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda.
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 14 - Trattamento normativo
1. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo, previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
2. Le ore di insegnamento di cui agli artt. 10 e 11 sono comprese nell'orario di lavoro.
3. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 29 del CCNL.

Art. 15 - Malattia - Gravidanza - Puerperio
2. Durante i periodi di assenza previsti agli artt. 48, 53, 54 e 55 del CCNL l'apprendista avrà diritto ai, trattamenti normativi ed economici ivi previsti.

Art. 16 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
[…]
3. É vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe provvigionali.
[…]

Art. 18 - Durata dell'apprendistato
1. La durata del periodo di apprendistato è fissata in mesi:
4° livello retrib. (ex-Ia cat.) 60
3° livello retrib. (ex-IIa cat.) 54
2° livello retrib. (ex-IIIa cat.) 48
Per le agenzie situate al Sud (e isole) i suddetti periodi sono incrementati di 12 mesi.
[…]
3. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle regioni, l'Enbass potrà suggerire linee di indirizzo diverse.

Art. 20 - Rinvio alla legge - Abrogazioni
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese eventuali normative emanate dalle regioni a statuto speciale nonché dalle province di Bolzano e Trento.
Dichiarazione a verbale
1. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.

Avviso comune in materia di apprendistato
1. Le parti si impegnano a sostenere la corretta applicazione del presente titolo in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire normali condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
2. Le parti condividono, inoltre, la necessità che, a livello amministrativo, si proceda alla individuazione di principi generali di riferimento per la regolamentazione sul territorio nazionale dei contenuti formativi dell'apprendistato professionalizzante.
3. Si attiveranno, pertanto, affinché venga realizzata un'adeguata offerta formativa, coordinata ed omogenea, programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni che conservi carattere di continuità con il contesto formativo vigente.
4. Inoltre, in vista della regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato da parte delle regioni e della emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei decreti in tema di riconoscimento dei crediti formativi e di verifica della formazione svolta, le parti auspicano che su questi aspetti venga realizzato un concreto coinvolgimento delle parti sociali, alla luce del ruolo che la contrattazione collettiva assegna alle stesse su tale materia.

Allegato n. 2 - Contratto a tempo parziale
Art. 4 - Istituti normativi nel rapporto a tempo parziale

1. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, per tutti gli istituti normativi valgono le stesse disposizioni di legge e di contratto che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo pieno.

Art. 5 - Genitori di portatori di handicap
1. I genitori dì lavoratori portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Art. 9 - Part-time post-maternità
l. Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende potranno accogliere, compatibilmente con le esigenze organizzative, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, da parte del genitore.
[…]
3. Ai lavoratori cui sia stata concessa la trasformazione temporanea di cui al presente articolo non verrà chiesto lavoro supplementare.

Art. 10 - Lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche
1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal decreto n. 276/2003, i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. Ai lavoratori cui sopra non verrà richiesto lavoro supplementare.