Consiglio di Stato, Sez. 6, 16 febbraio 2011, n. 988 - Diniego concessione equo indennizzo


 

N. 00988/2011REG.PROV.COLL.

N. 10188/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10188 del 2009, proposto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza -, in persona del Ministro e legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici per legge domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;


contro

la signora Elena C., in qualità di erede del signor Luigi C. nonché nella qualità di legale rappresentante dei figli minori Marco C., Valentina C. e Luca C., eredi del signor Luigi C., tutti rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati Antonella Mascaro e Luigi Ciambrone, con domicilio eletto presso il signor Marco Croce in Roma, via Nizza, 63;


per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 00936/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EQUO INDENNIZZO.

 


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora Elena C. nelle suindicate qualità;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2011 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Mascaro e Ciambone nonchè l'avvocato dello Stato Massarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FattoDiritto

 

 

1.E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria n.936 del 2009 che ha accolto il ricorso proposto dalle odierne parti appellate avverso il decreto del Ministero dell’interno n. 862 del 15 giugno 2007 che, nel far proprio il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 41843 del 29 marzo 2007, ha respinto la domanda di liquidazione dell’equo indennizzo proposta dalla signora C., nella qualità di erede del proprio coniuge signor Luigi C., agente della Polizia di Stato deceduto il 4 luglio 2003.

Assume la Amministrazione appellante che erroneamente i giudici di prime cure avrebbero ravvisato una contraddittorietà tra gli atti del procedimento ed in particolare tra il parere positivo espresso dalla Commissione medica ospedaliera di Catanzaro in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia mortale diagnosticata al signor Luigi C. ed il parere negativo del Comitato di verifica delle cause di servizio ( già Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); altrettanto erroneamente, secondo l’Amministrazione appellante, il Tar avrebbe rilevato un difetto di motivazione nell’avversato atto di diniego di riconoscimento dell’equo indennizzo, assunto al contrario sulla scorta delle equivoche e vincolanti emergenze istruttorie riassunte nel parere del Comitato di verifica delle cause di servizio. Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta di rigetto, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso di primo grado.

Si sono costituite in giudizio le parti appellate per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 21 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

 

2. L’appello è fondato e va accolto.

Con unico articolato motivo di censura l’Amministrazione appellante si duole della erroneità della gravata sentenza laddove la stessa ha ritenuto sostanzialmente viziato da difetto di motivazione il provvedimento ministeriale che ha negato alla originaria ricorrente il beneficio dell’equo indennizzo, richiesto a seguito del decesso del proprio coniuge, signor Luigi C., agente della Polizia di Stato.

 

2.1 La censura d’appello è fondata e meritevole di accoglimento.

Con il Regolamento approvato con d.PR n. 461 del 29 ottobre 2001 ( il cui art. 20 ha abrogato, tra l’altro, l’art. 5 bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387 nella parte in cui affidava alla Commissione medica ospedaliera anche il compito di esprimersi sulla dipendenza da causa di servizio, salve le determinazioni del CPPO) è stato significativamente semplificato il procedimento in materia di concessione dell’equo indennizzo.

Ai sensi dell’art. 14 del citato d.P.R., l’Amministrazione deve esprimersi su conforme parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio, previsto dall’art. 10 del medesimo d.P.R.. Tale parere pertanto assume natura parzialmente vincolante per l’Amministrazione procedente, nel senso che la stessa non se ne può discostare, a meno che non ravvisi un evidente carenza istruttoria ovvero un palese travisamento dei fatti o una illogicità manifesta in cui sia incorso il predetto organo tecnico; in tali ipotesi l’Amministrazione può motivatamente richiedere al Comitato di esprimere un nuovo parere, all’esito del quale adotterà il provvedimento finale sulla domanda, sempre in senso conforme al parere del Comitato.

Tuttavia, già nel vigore della vecchia disciplina normativa della materia, la giurisprudenza era ferma nel ritenere che il parere espresso, in punto di dipendenza da causa di servizio della malattia o della lesione, dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ( cui è subentrato l’odierno Comitato per la verifica delle cause di servizio), mercè la particolare qualificazione professionale dei suoi componenti, non fosse un parere che potesse qualificarsi come equiordinato rispetto a quello emesso dalla Commissione medica ospedaliera ( cfr., tra le tante, Cons. St., sez. V, n. 5712 del 16 agosto 2010). Tanto è vero che era costante, secondo tale consolidato orientamento giurisprudenziale, l’affermazione secondo cui la Amministrazione ben poteva assolvere all’onere motivazionale dell’atto ( anche di diniego) con il semplice richiamo al parere del CPPO, il quale ultimo andava a sua volta ritenuto esente da vizi di motivazione o di istruttoria sol che avesse preso partitamente in esame gli atti istruttori pregressi (ivi compreso il parere della commissione medica ospedaliera), se del caso motivatamente discostandosene.

 

2.2 Tali considerazioni in ordine alla assorbente pregnanza delle valutazioni dell’organo tecnico deputato ad esprimersi sul nesso di causalità tra la patologia contratta dal dipendente ed il servizio disimpegnato valgono a fortiori nell’ambito del quadro normativo introdotto dal richiamato regolamento di semplificazione, in cui nei procedimenti propedeutici al riconoscimento dell’equo indennizzo il compito di valutare la dipendenza da causa di servizio di una malattia è divenuta, come già ricordato, prerogativa esclusiva al Comitato per la verifica delle cause di servizio.

 

2.3 Nel caso di specie, dalla semplice lettura del parere negativo ( sulla dipendenza da causa di servizio della malattia) reso dal Comitato di verifica, si evince che tale parere è stato adottato all’esito di una completa disamina degli atti istruttori e di tutti gli elementi informativi desumibili dal fascicolo personale dell’interessato, nonchè delle particolari condizioni di lavoro in cui lo stesso è venuto a trovarsi.

Dopo aver preso atto delle risultanze del processo verbale della Commissione medica ospedaliera di Catanzaro n. 247 del 1 marzo 2004, il Comitato ha considerato che l’infermità riscontrata al signor C. ( cardiopatia criptogenetica- insufficienza cardiaca acuta- edema polmonare acuto – exitus) “ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezioni del muscolo cardiaco, ad etiologia sconosciuta, di natura non infiammatoria ad andamento cronico, comportante un aumento di volume e del peso del cuore, caratterizzata da dilatazione di uno o entrambi i ventricoli, con compromissione della funzione di pompa e, in quanto primitiva, non suscettibile di essere nocivamente influenzata da eventi esterni per cui, il servizio prestato, pur tenendo conto degli addotti fattori di disagio, non può aver assunto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.

Il descritto quadro patologico è peraltro concorde con quello contenuto nel verbale della Commissione medica ospedaliera, nonchè con gli esiti dell’accertamento necroscopico compiuto, subito dopo il decesso, dal perito nominato dal pubblico ministero competente; tale professionista, pur genericamente prospettando un substrato patologico di tipo silente astrattamente ascrivibile sia a supermenage fisico che a stress occupazionale, ha concluso che “ l’assenza di dati circostanziali peculiari o di una particolare fenomenologia clinica nonché di interferenze morbose esogene, l’assenza di lesività traumatiche e di lesività cagionate da terzi depongono quindi per una morte naturale”.

Il Comitato ha invece escluso in modo tranciante che abbiano potuto incidere sull’insorgenza o sull’aggravamento della malattia cardiaca dell’agente C., anche soltanto sul piano concausale, fattori legati alle condizioni di lavoro in cui lo stesso è venuto a trovarsi, trattandosi di patologia non suscettibile di essere nocivamente influenzata da eventi esterni.

 

2.4 Ritiene il Collegio che l’anzidetto giudizio tecnico-discrezionale espresso dal Comitato per la verifica delle cause di servizio vada ritenuto immune dai prospettati vizi di illogicità, contraddittorietà o di travisamento dei fatti e vada per conseguenza considerata legittima la determinazione ministeriale negativa impugnata in primo grado che, nel recepirne in toto le conclusioni, è pervenuta per tal via a respingere la domanda della interessata. In particolare, al Collegio appaiono coerenti e non contraddittorie le conclusioni cui perviene il suddetto parere, laddove esclude la dipendenza da causa di servizio del quadro patologico diagnosticato sulla base della evidenziata circostanza in ordine al carattere primitivo della malattia cardiaca contratta dall’agente C., alla sua natura cronica e, nel tempo, ingravescente, in quanto implicante una dilatazione sempre più accentuata del muscolo cardiaco e, in definitiva, alla sua caratterizzazione endogena, come tale non influenzabile da fattori esterni. A ciò aggiungasi che nel decennio antecedente il decesso ( occorso nel 2003) l’agente C. ha svolto servizio presso la Questura di Catanzaro – Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Sezioni Volanti – mentre soltanto nel periodo dal 8 novembre 1990 al 31 marzo 1993 egli ha prestato servizio nel Reparto Volo di Reggio Calabria; di tal che solo a tale ultimo risalente periodo di servizio sarebbero da ascrivere le operazioni di pattugliamento e di rastrellamento compiute dall’interessato, in qualità di componente di pattuglie eliportate, in difficili condizioni di tempo e di luogo. Ora, anche tale ultimo elemento temporale circa le particolari condizioni di lavoro dell’agente C. corrobora la tesi della non irragionevolezza del giudizio tecnico- discrezionale espresso dal Comitato e depone per la ininfluenza delle stesse condizioni sulla insorgenza o soltanto sull’aggravamento della patologia che ne ha causato il decesso; è ben difficile, infatti, pensare che tali più difficili condizioni di lavoro, caratterizzanti il periodo di servizio prestato dall’agente C. in età più giovanile, abbiano potuto avere, a distanza di molto tempo, una incidenza causale nella determinazione della malattia.

 

3.In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.

 

4. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia trattata e del suo epilogo.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Giancarlo Coraggio, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)