Tipologia: CCNL
Data firma: 14 luglio 1980
Validità: 01.07.1980 - 30.06.1983
Parti: Assogomma, Airp, Intersind e Fulc (Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil) e Cisnal Chimici e Failc-Confail e Unionplast
Settori: Chimici, Gomma e plastica, Industria

Sommario:

Parte I
Titolo I Investimenti e occupazione
Titolo II Decentramento produttivo
Titolo III Mobilità
Titolo IV Addestramento e formazione professionale
Titolo V Organizzazione del lavoro
Parte II

Art. 1 - Assunzione - Documenti - Residenza e domicilio
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Classificazione del personale
Art. 4 - Cumulo di mansioni
Art. 5 - Passaggio di mansioni
Art. 6 - Passaggi di qualifica
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 10 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Giorni festivi
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Trattamento economico minimo
Art. 15 - Indennità di contingenza
Art. 16 - Divisore orario
Art. 17 - Elementi della retribuzione
Art. 18 - Corresponsione della retribuzione
Art. 19 - Reclami sulla retribuzione
Art. 20 - Lavoro a cottimo
Art. 21 - Scatti di anzianità
Art. 22 - Compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi
Art. 23 - Premio di produzione
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Art. 25 - Computo delle maggiorazioni per il lavoro a turni
Art. 26 - Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 27 - Indennità speciali
Art. 28 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 29 - Trasferta
Art. 30 - Trasferimento
Art. 31 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 32 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 33 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 34 - Aspettativa
Art. 35 - Congedo matrimoniale
Art. 36 - Servizio militare
Art. 37 - Infortunio e malattie professionali
Art. 38 - Trattamento in caso di malattia o infortunio
Art. 39 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 40 - Ambiente di lavoro
• Norma transitoria
Art. 41 - Lavoro a domicilio
Art. 42 - Appalti
Art. 43 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 44 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti
Art. 45 - Abiti da lavoro
Art. 46 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 47 - Reclami e controversie
Art. 48 - Inizio e fine del lavoro
Art. 49 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 50 - Visita di inventario e di controllo
Art. 51 - Assenze
Art. 52 - Rapporti in azienda
Art. 53 - Provvedimenti disciplinari
Art. 54 - Multe e sospensioni
Art. 55 - Licenziamento per mancanze
Art. 56 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 57 - Preavviso
Art. 58 - Indennità di anzianità
Art. 59 - Previdenza
Art. 60 - Indennità in caso di morte
Art. 61 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 62
A) Consiglio di fabbrica

B) Commissioni interne e delegato d’impresa
Art. 63 - Assemblee
Art. 64 - Affissioni
Art. 65 - Permessi per cariche sindacali
Art. 66 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 67 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 68 - Abrogazione dei precedenti contratti-opzione
Art. 69 - Condizioni di miglior favore
Art. 70 - Piccole aziende
Art. 71 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 72 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1
Allegato n. 2

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all’industria della gomma, cavi elettrici ed affini e addetti all’industria delle materie plastiche

Addì 14 luglio 1980, in Roma tra l’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini "Assogomma", l’Associazione italiana ricostruttori pneumatici "Airp", con l’assistenza della Confederazione generale della industria italiana, l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione unitaria lavoratori chimici - Fulc (Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid- Uil), con la partecipazione di una Delegazione composta dalle strutture regionali, provinciali, territoriali della Fulc e dei Consigli di fabbrica dei settori interessati, con l’assistenza della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini, all’Associazione italiana ricostruttori pneumatici ed all’Associazione sindacale Intersind.

Addì 14 luglio 1980, in Roma tra l’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini "Assogomma", l’Associazione italiana ricostruttori pneumatici "Airp", con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione nazionale Cisnal chimici ed affini, con la partecipazione delle Segreterie provinciali e delle rappresentanze sindacali aziendali del settore, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini, all’Associazione italiana ricostruttori pneumatici ed all’Associazione sindacale Intersind.

Addì 14 luglio 1980, in Roma tra l’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini "Assogomma", l’Associazione italiana ricostruttori pneumatici "Airp", con l’assistenza della Confederazione generale della industria italiana; l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione autonoma italiana lavoratori chimici (Failc-Confail), con l’assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail), si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini, all’Associazione italiana ricostruttori pneumatici ed all’Associazione sindacale Intersind.
N.B.: Ogni qualvolta negli articoli del presente contratto venga richiamato il "Consiglio di fabbrica", per le Organizzazioni dei lavoratori Cisnal e Failc-Confail, si intende richiamata la "RSA".
In luogo di quanto previsto dall’art. 62 del contratto, per l’Organizzazione dei lavoratori firmataria, ferma restando la validità di quanto stabilito dalla legge 300 del 20-5-1970 per le Rappresentanze sindacali aziendali, si è convenuto il seguente testo:
Permessi sindacali
Al fine di migliorare le condizioni di agibilità dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni firmatarie - costituite ai sensi della legge 20-5-1970, n. 300 e che sono riconosciute agenti della contrattazione nelle materie proprie del livello aziendale - viene consentito, nell’ambito di ciascuna di tali rappresentanze, il cumulo su base annua dei permessi retribuiti singolarmente spettanti a norma dell’art. 23 della legge suddetta.
I suddetti permessi non assorbono quelli già concordati in sede aziendale per i membri di Commissione interna dell’organizzazione sindacale firmataria.

Addì 14 luglio 1980, in Roma tra l’Unione nazionale industrie materie plastiche "Unionplast", con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione unitaria lavoratori chimici - Fulc (Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid- Uil), con la partecipazione di una Delegazione composta dalle strutture regionali, provinciali, territoriali della Fulc e dei Consigli di fabbrica dei settori interessati, con l’assistenza della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Unione nazionale industrie materie plastiche ed all’Associazione sindacale Intersind.

Addì 14 luglio 1980, in Roma tra l’Unione nazionale industrie materie plastiche "Unionplast", con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, l’Associazione sindacale Intersind
e la Federazione nazionale Cisnal lavoratori chimici ed affini, con la partecipazione delle Segreterie provinciali e delle Rappresentanze sindacali aziendali del settore, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Unione nazionale industrie materie plastiche ed all’Associazione sindacale Intersind.

Addì 14 luglio 1980, in Roma tra l’Unione nazionale industrie materie plastiche "Unionplast", con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione autonoma italiana lavoratori chimici (Failc-Confail), con l’assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail), si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Unione nazionale industrie materie plastiche ed all’Associazione sindacale Intersind.
N.B.: Ogni qualvolta negli articoli del presente contratto venga richiamato il "Consiglio di fabbrica", per le Organizzazioni dei lavoratori Cisnal e Failc-Confail, si intende richiamata la "RSA".
In luogo di quanto previsto dall’art. 62 del contratto, per l’Organizzazione dei lavoratori firmataria, ferma restando la validità di quanto stabilito dalla legge 300 del 20-5-1970 per le Rappresentanze sindacali aziendali, si è convenuto il seguente testo:
Permessi sindacali
Al fine di migliorare le condizioni di agibilità dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni firmatarie - costituite ai sensi della legge 20-5-1970, n. 300 che sono riconosciute agenti della contrattazione nelle materie proprie del livello aziendale - viene consentito, nell’ambito di ciascuna di tali rappresentanze, il cumulo su base annua dei permessi retribuiti singolarmente spettanti a norma dell’art. 23 della legge suddetta.
I suddetti permessi non assorbono quelli già concordati in sede aziendale per i membri di Commissione interna dell’Organizzazione sindacale firmataria.

Parte I
Titolo I Investimenti e occupazione

A - Le parti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e quelle delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono di porre in atto procedure così articolate:
1) annualmente, in uno specifico incontro le Associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie forniranno alla Fulc nazionale dati in ordine:
a) alle prospettive degli investimenti complessivi, articolati per singoli comparti produttivi;
b) all’occupazione del settore, distinta per sesso e fasce di età;
c) alla spesa globale di ricerca realizzata e prevista nonché indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa.
Nel corso dell’incontro le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti di cui al punto a) relativamente all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali.
A richiesta della Fulc, si darà luogo ad un incontro, a livello nazionale, per verificare le realizzazioni, nell’area nazionale, relativamente alle previsioni di investimenti ed agli effetti di cui al precedente comma;
2) annualmente, a livello regionale, le Associazioni degli industriali firmatarie forniranno ai Sindacati dei lavoratori dati in ordine:
a) alle prospettive degli investimenti complessivi rientranti nell’area territoriale di competenza;
b) alla entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati, per investimenti, dallo Stato e dalla Regione nel quadro di apposite leggi;
c) all’occupazione del settore, distinta per sesso e fasce d’età, nonché informazioni complessive sul ricorso alla legge 285/1977;
d) alla spesa globale di ricerca realizzata e prevista nonché indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa.
Tali informazioni saranno fornite per aree sub-regionali, previa individuazione delle aree stesse, laddove si riscontri una concentrazione di aziende che esercitino produzioni sostanzialmente omogenee.
Nel corso degli incontri (livello regionale - livello sub-regionale) le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti di cui al punto a), relativamente all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali.
A richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si darà luogo ad un incontro, a livello regionale, tra le Organizzazioni sindacali stesse e le Associazioni degli industriali firmatarie per verificare le realizzazioni, nell’area regionale, relativamente alle previsioni di investimenti ed agli effetti di cui al precedente comma;
3) annualmente, in occasione di uno specifico incontro promosso dalle Associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale ed aventi rilevante influenza nel settore, porteranno a conoscenza della Fulc:
a) i dati previsionali di investimenti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelli esistenti;
b) in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e/o dalle regioni nel quadro di apposite leggi;
c) il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d’età;
d) la spesa globale di ricerca realizzata e prevista, nonché indicazioni sui principali indirizzi della stessa.
Nel corso dell’incontro le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assicurando la necessaria riservatezza.
A richiesta della Fulc, si darà luogo ad un incontro, a livello nazionale, tra il gruppo e la Fulc, presso le Associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie, per verificare le realizzazioni, nel contesto nazionale, relativamente alle previsioni di investimenti ed agli effetti di cui al comma precedente. La verifica nell’ambito delle realtà di fabbrica avverrà con la medesima procedura, in appositi incontri tra le parti, con l’intervento della Direzione aziendale e del Consiglio di fabbrica;
4) annualmente, le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 275 dipendenti porteranno a conoscenza dei Sindacati locali dei lavoratori:
a) i dati previsionali di investimenti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelli esistenti;
b) il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d’età;
c) la spesa globale di ricerca realizzata e prevista.
Nel corso dell’incontro le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assicurando la necessaria riservatezza.
L’informativa e la verifica avverranno con la medesima procedura di cui al punto 2), in un apposito incontro tra le parti, con l’intervento del Consiglio di fabbrica.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 275 e 150, le competenti Associazioni degli industriali forniranno annualmente per iscritto alla Fulc e, per conoscenza, ai Consigli di fabbrica le informazioni di cui al precedente punto b).
B - Problemi dell’occupazione femminile formeranno oggetto di esame in occasione degli incontri di cui ai punti precedenti. Ove tali problemi assumano notevole rilevanza, si terrà conto al fine di concorrere alla loro soluzione delle possibilità tecniche e legali di adibire le donne a lavorazioni tradizionalmente affidate a uomini, compatibilmente con le esigenze organizzative e con le possibilità di formazione professionale.
Dati aggregati relativi alla formazione professionale del personale femminile verranno forniti in occasione degli incontri di cui al punto A-2).

Titolo II Decentramento produttivo
Le aziende con più di 150 dipendenti informeranno preventivamente i Consigli di fabbrica su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo e ciò per consentire alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
Le Organizzazioni imprenditoriali firmatarie, in occasione degli incontri di cui al punto A-2) del titolo I "Investimenti e occupazione", forniranno informazioni sulle dimensioni occupazionali del fenomeno e sulla sua natura.

Titolo IV Addestramento e formazione professionale
Le parti convengono nel riconoscere all’addestramento ampio rilievo ai fini della crescita professionale dei lavoratori e del miglioramento della produttività.
In questo quadro si colloca l’impegno all’esame dei programmi aziendali di addestramento dei lavoratori nei casi di riqualificazione.
A livello regionale, in occasione dell’incontro di cui al punto A-2), primo comma, del titolo I "Investimenti e occupazione", verranno fornite informazioni sull’utilizzo dei fondi pubblici per i programmi di formazione.
Ai livelli di cui al punto A-2) del titolo I "Investimenti e occupazione", saranno fornite informazioni aggregate sui programmi di formazione professionale.

Titolo V Organizzazione del lavoro
Le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituisce un obiettivo il cui raggiungimento è condizione per lo sviluppo della competitività sui mercati internazionali.
Tale obiettivo va perseguito anche attraverso un miglior uso di tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavoratori interessati. Esso può essere realizzato mediante la ricerca e l’introduzione di nuove forme organizzative del ciclo produttivo, che possono prevedere l’accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - e mediante fasi di lavoro di gruppo.
I sistemi di rotazione eventualmente adottati in tale ambito dovranno comprendere mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Le nuove forme di organizzazione del lavoro sulla base degli indirizzi sopra indicati avranno carattere sperimentale e reversibile.
L’esame di tutte le questioni connesse verrà effettuato con il Consiglio di fabbrica, fermi restando tutti i diritti di contrattazione sulle condizioni di lavoro definiti dal presente contratto; la consultazione dovrà esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi, ridotti alla metà per le aziende minori di 150 dipendenti.
Nel corso delle fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti.
L’azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l’eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con il Consiglio di fabbrica, eventualmente assistito da delegati dei lavoratori direttamente interessati.
In relazione a quanto stabilito al punto B) del titolo I "Investimenti e occupazione" ed alla "Dichiarazione a verbale" all’art. 46 e nel rispetto della legge n. 903/1977, le parti convengono sulla opportunità di utilizzare anche la ricerca di nuove forme di organizzazione del lavoro, al fine di superare le divisioni professionali fra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
[…]

Parte II
Art. 7 - Orario di lavoro

Premesso che la durata massima dell’orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
A) In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
B) a) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
b) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale ed il Consiglio di fabbrica.
In tal caso - ferma restando la corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente stabilite - le prestazioni straordinarie saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali, mentre l’eventuale recupero, mediante riposi, delle ore supplementari formerà oggetto della contrattazione con il Consiglio di fabbrica.
c) La Direzione aziendale comunicherà mensilmente al Consiglio di fabbrica i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.
C) La distribuzione dell’orario di lavoro deve essere contrattata a livello aziendale.
L’orario settimanale di lavoro sarà normalmente concentrato in 5 giorni (dal lunedì al venerdì); eventuali eccezioni dovranno essere concordate con il Consiglio di fabbrica.
Fermo restando quanto previsto dalla lettera B) del presente articolo per quanto attiene al lavoro supplementare e straordinario, in considerazione del comune obiettivo di perseguire una maggior livello di produttività dell’azienda, le parti riconoscono la possibilità che in sede aziendale venga concordata una continuativa utilizzazione degli impianti, per un periodo indefinito, con il passaggio da cinque a sei giorni e ciò mediante una idonea articolazione dell’orario normale, anche su cicli plurisettimanali. Tale articolazione di realizzerà con la concessione di riduzione di orario di lavoro per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale.
Per le lavorazioni a ciclo continuo, l’orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
[…]
A decorrere dal 1-1-1981, i lavoratori operanti sui tre turni avvicendati, compresi quelli addetti al ciclo continuo di cui all’art. 10 del contratto, avranno diritto a godere di ulteriori 18 ore annue di riposo aggiuntivo e così di ulteriori 18 ore a partire dal 1-1-1982.
[…]
I riposi di cui ai commi precedenti assorbono quanto a titolo di riduzione di orario già concesso o concordato a livello aziendale.
E) Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica contratteranno, con riferimento all’arco annuale ed in ogni caso con le opportune verifiche periodiche in relazione con le necessità tecniche e produttive, i criteri da seguire per consentire l’effettuazione delle giornate di riposo dei lavoratori. Le parti si danno atto che il godimento dei riposi non può ridurre l’utilizzazione degli impianti, come avverrebbe se la fabbrica fosse a tal fine chiusa o costretta a lavorare con organici ridotti in modo da comprometterne la funzionalità. In tale ambito si esamineranno, conciliandole con la maggiore utilizzazione degli impianti e delle risorse produttive:
- le eventuali ferie collettive e la loro collocazione;
- l’effettuazione dei riposi aggiuntivi di cui alle lettere C) e D);
- la razionalizzazione del calendario lavorativo.
F) In occasione delle verifiche di cui al punto E), e comunque quando se ne presenti la necessità, si esaminerà la possibilità di soddisfare anche attraverso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario esigenze derivanti da:
- eccezionali termini di consegna;
- eccezionali ordinativi in esportazione;
- esigenze di carattere stagionale;
- momentanee difficoltà di produzione determinate da innovazioni tecniche in corso;
e se ne definirà la conseguente misura del ricorso.
[…]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo o straordinario festivo.
H) Fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti b) e c) della lettera B), il lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario, nonché il lavoro festivo dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
[…]

Art. 8 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali previste dai vigenti accordi interconfederali in materia, salvo le eccezioni di cui agli accordi medesimi.
La durata dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
- 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
- 50 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
[…]

Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
[…]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz’ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 8) del presente articolo.
[…]

Art. 11 - Riposo settimanale
Come previsto dalla relativa legge 22-2-1934, n. 370, e fatto salvo quanto disposto per i minori, il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 13 - Ferie
[…]
Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell’anno feriale di maturazione.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[…]

Art. 20 - Lavoro a cottimo
Ferme restando le norme di legge in materia, l’effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle seguenti norme:
[…]
3) La tabella di cottimo (o tariffa), da affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
L’analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l’elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dei delegati del Consiglio di fabbrica di cui al successivo punto 4) che ne potranno prendere visione, fermo restando l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) l’azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati ed ai delegati del Consiglio di fabbrica di cui al primo comma del successivo punto 4).
[…]
4) Presso ogni stabilimento, il Consiglio di fabbrica nomina propri delegati in materia di cottimi, nel numero di 3 per gli stabilimenti fino a 3.000 dipendenti, 6 per gli stabilimenti con oltre 3.000 dipendenti e fino a 9.000 dipendenti e 9 per oltre 9.000 dipendenti. Questi delegati rappresenteranno i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe di cottimo).
Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, il numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alle discussioni unitamente ai delegati del Consiglio di fabbrica di cui al precedente comma.
Nell’espletamento del loro compito, i delegati del Consiglio di fabbrica di cui al primo comma del presente punto 4) potranno effettuare tutti gli accertamenti che riterranno necessari.
Essi svolgeranno i loro compiti durante l’orario di lavoro, con il riconoscimento della retribuzione di fatto.
Identiche condizioni verranno adottate per i lavoratori di cui al secondo comma, limitatamente al periodo di discussione delle loro tabelle.
[…]
Qualora esista divergenza sulla stessa esistenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, i delegati del Consiglio di fabbrica, di cui al primo comma del precedente punto 4), potranno instaurare regolare controversia.
[…]
14) Le precedenti disposizioni valgono anche per le lavorazioni a ritmo predeterminato.
15) Per le lavorazioni a cottimo di breve durata e non ripetitive non troveranno applicazione i punti obiettivamente incompatibili.

Art. 31 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
[…]
È ammesso, per tutti i lavoratori, il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell’orario settimanale in meno di sei giorni.

Art. 37 - Infortunio e malattie professionali
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 39 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 40 - Ambiente di lavoro
1) Le parti concordano sulla necessità di eliminare le condizioni ambientali nocive e di tenere sotto controllo la rumorosità negli ambienti di lavoro.
2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle della "American conference of governmental industrial hygienists" secondo i criteri di applicazione indicati dalle tabelle stesse (premesse e appendici comprese). Tali tabelle sono allegate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati dal predetto Ente, in modo da disporre sempre delle più aggiornate conoscenze scientifiche acquisite in materia di tutela della salute dei lavoratori.
Nel caso che dal Servizio sanitario nazionale o dal Ministero competente venissero emanate con efficacia cogente nuove specifiche tabelle, le stesse saranno recepite contrattualmente in sostituzione di quelle dell’ACGIH attuali. Nel caso di tabelle raccomandate dalla CEE, le parti stipulanti si incontreranno per concordare il recepimento, sempre in sostituzione di quelle dell’ACGIH.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 20 lettera d) della legge 23-12-1978, n. 833, le aziende comunicheranno al Consiglio di fabbrica l’elenco qualitativo e le caratteristiche delle sostanze, anche non comprese nelle tabelle MAC, che possano venire a contatto dei lavoratori sotto forma di gas, vapori e polveri e che presentino rischi specifici desunti dalla normativa in vigore e dalle conoscenze scientifiche ufficiali. Tale elenco sarà aggiornato annualmente.
Le aziende porteranno a conoscenza del Consiglio di fabbrica eventuali sostanze contenute nei residui di lavorazione, che abbiano determinato inquinamento negli scarichi, accertato dai competenti organi di controllo, ciò in relazione a necessità di fermata di impianti per adeguamento alle norme di legge.
Il Consiglio di fabbrica è tenuto alla massima riservatezza per la tutela del segreto industriale.
Il Consiglio di fabbrica ricerca le cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra, e contratta le misure per la loro eliminazione.
Il Consiglio di fabbrica ricerca altresì e contratta con la Direzione aziendale le misure da adottare per migliorare le condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose, e che comportino pericolo per l’integrità psico-fisica dei lavoratori.
Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con il Consiglio di fabbrica, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
Il Consiglio di fabbrica, partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio di cui al successivo punto 5).
3) Qualora l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di migliorare l’ambiente di lavoro e la sicurezza imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, l’azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con il Consiglio di fabbrica soluzioni alternative.
4) Le aziende ed il Consiglio di fabbrica potranno concordare, ogni qual volta se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall’art. 20 ultimo comma della legge 833/1978 ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali o, in alternativa, ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo.
I medici e tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
Gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dagli Enti di cui al primo comma del presente punto, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni, sono a carico dell’azienda.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra formeranno oggetto di valutazione nel corso della discussione tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
Delle discussioni intervenute tra la Direzione aziendale ed il Consiglio di fabbrica sui risultati delle rilevazioni di cui sopra, nonché di quelle relative agli incontri di cui al precedente punto 2), a richiesta di una delle parti, sarà redatto un verbale che riporterà le rispettive opinioni espresse in proposito da entrambe le parti e le conclusioni raggiunte. Copia del verbale potrà essere affissa nei reparti interessati.
5) Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica e dei lavoratori;
c) il libretto personale di rischio, in cui saranno trascritte, a cura dell’azienda, le risultanze del registro di cui alla lettera a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività e che sarà consegnato al lavoratore medesimo;
d) il libretto sanitario personale, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali.
Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile, sarà integrato da tutti i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto o salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell’apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità sanitarie locali o dai consultori o dal medico curante.
Il lavoratore, o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere in ogni momento estratti o copia del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
e) scheda di sicurezza, da realizzare entro un anno dalla data di decorrenza del contratto, per gli impianti sottoposti a particolari rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio e di emissione eccezionale di sostanze pericolose di cui al DM 17-12-1977 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi di rischio della lavorazione;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell’impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull’impianto in caso di emergenza.
Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l’uomo:
- proprietà chimico-fisiche delle sostanze;
- classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17-12-1977 e successive modifiche.
6) Le parti si impegnano a ricercare, in sede di attuazione della Riforma sanitaria, in quanto tendente, tra l’altro, al potenziamento della medicina preventiva, gli strumenti idonei ad assecondare, sul piano aziendale, le finalità della Riforma stessa.
Le parti si danno atto altresì che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300.
7) In occasione dell’installazione di nuovi complessi industriali le relative caratteristiche, per quanto riguarda l’ambiente di lavoro, saranno previamente esaminate con le Organizzazioni sindacali, nel pieno rispetto del segreto industriale.
Nota a verbale
Restano salvi gli accordi aziendali, in atto, in quanto complessivamente più favorevoli.

Norma transitoria
Le disposizioni degli accordi riportati in calce - con gli importi unificati e stabiliti in cifra fissa - riguardanti le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose, resteranno in vigore dove non siano state ancora definite le intese aziendali per la realizzazione dell’articolo di cui sopra ed in quanto permangono in atto le condizioni ambientali che ne avevano determinato la corresponsione (salvo, comunque l’art. 3 degli accordi medesimi).
L’importo delle indennità ancora in atto previste dai medesimi accordi, al momento del venir meno delle condizioni richieste per il loro riconoscimento, sarà conservato ad personam, a ciascun lavoratore interessato, nella misura media effettivamente percepita nell’arco delle ore retribuite dell’ultimo anno. Tale importo sarà conguagliabile con eventuali emolumenti comunque denominati - non generalizzati all’intera categoria contrattuale cui appartiene la mansione svolta - che gli interessati vengano a percepire nei posti di lavoro che ricoprono o vadano a ricoprire.

Accordi aggiuntivi per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
A) Categoria: gomma, cavi elettrici, linoleum
Art. 1 - Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da Parte delle aziende sia da Parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell’industria della gomma, cavi elettrici ed affini, ed agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente, con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività e particolare gravosità ambientale di lavoro.
Art. 2 - Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore e di sostanze meno irritanti, allorché nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi, o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli di nocività possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura dell’indennità.
Per gli impiegati appartenenti alle qualifiche speciali, l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere dal 1-7-1980 ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
I Gruppo L. 350 orarie
II Gruppo L. 205 orarie
III Gruppo L. 145 orarie
Art. 3 - Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
Art. 4 - Le indennità di cui all’art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno, agli effetti contrattuali, nei soli limiti previsti dal successivo art. 9.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 5 - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell’indennità.
Art. 6 - Le indennità di cui al presente accordo devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto all’indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennità devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza al reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.
Art. 7 - L’incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto fra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
Art. 8 - Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto del presente accordo, le parti o le Organizzazioni interessate, concorderanno l’adeguamento di detto trattamento effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Art. 9 - In relazione al precedente art. 4, viene stabilito quanto segue:
a) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti, continuativamente da almeno tre mesi, alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana;
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità - Agli effetti di tali istituti l’indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno, o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente all’indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8% sull’indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi o a fine d’anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell’indennità del primo gruppo di cui all’art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
Art. 10 - Per i lavoratori ausiliari di cui all’art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata si sensi del predetto articolo.
Art. 11 - Il presente accordo fa Parte integrale del Contratto collettivo nazionale di lavoro cui è allegato.


B) Categoria: materie plastiche
Art. 1 - Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, mentre si conferma la necessità che nulla sia omesso, sia da Parte delle aziende, sia da Parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell’industria delle materie plastiche, ed agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente o sovraintendano direttamente, con carattere di continuità, alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività e particolare gravosità ambientale di lavoro.
Art. 2 - Ai fini di cui sopra, i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli di nocività possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura dell’indennità.
Per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni da singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere dal 1-7-1980 ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
I Gruppo L. 350 orarie
II Gruppo L. 205 orarie
III Gruppo L. 145 orarie
Art. 3 - Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli o per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, le Aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
Art. 4 - Le indennità di cui all’art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 9. Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 5 - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo tra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell’indennità.
Art. 6 - Le indennità di cui al presente accordo devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto all’indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque, le indennità devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.
Art. 7 - Gli incasellamenti dei lavoratori nei gruppi sopra considerati saranno fatti mediante accordo tra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le Aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità ad esse spettanti a norma delle disposizioni sopracitate.
Art. 8 - Per i lavoratori delle Aziende presso le quali siano già riconosciuti trattamenti economici per le particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente accordo, verrà concordato, tra le Aziende ed i rappresentanti dei lavoratori, l’adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Art. 9 - In relazione al precedente art. 4 viene stabilito quanto segue:
a) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno 3 mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità - Agli effetti di tali istituti l’indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi. Per quanto concerne gli operai, le Aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente all’indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8% sull’indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi o a fine anno.
d) Indennità di licenziamento - Per il lavoratore addetto, normalmente, alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa indennità sarà calcolata nell’indennità di licenziamento, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nelle lavorazioni di cui si tratta, negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell’indennità del primo gruppo di cui all’art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
Art. 10 - Per i lavoratori di cui all’art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità, da computarsi per ogni giorno di ferie o di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.
Art. 11 - Il presente accordo è Parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro.


Art. 41 - Lavoro a domicilio
Le aziende informeranno annualmente, a richiesta, il Consiglio di fabbrica su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero dei lavoratori interessati. Ciò per consentire alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio, fermo restando il disposto della legge 18-12-1973, n. 877.
Dati aggregati sul ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero medio dei lavoratori interessati, verranno forniti dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie in occasione degli incontri di cui al punto A-2) del titolo "Investimenti e occupazione" della Parte prima.

Art. 42 - Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonché quelli di manutenzione ordinaria continuativa, riferite alla attività produttiva, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire, con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, dei servizi di mensa, degli spogliatoi e dei servizi sanitari di emergenza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti delle aziende fino a 60 operai.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto verranno forniti alle Organizzazioni sindacali in occasione degli incontri di cui al punto A-2) del titolo "Investimenti e occupazione" della Parte prima.
I gruppi industriali e le imposte, di cui rispettivamente ai punti A-3) e A-4), primo comma, del titolo "Investimenti e occupazione" della Parte prima, forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all’interno delle unità produttive.
Chiarimento a verbale
Resta escluso dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Art. 43 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
In particolare l’azienda:
1) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento dell’assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc. sono forniti a cura e carico dell’azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in istato di efficienza;
4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dai reparti stessi, in locale adatto.
Da Parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all’istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.

Art. 45 - Abiti da lavoro
Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai Gruppi 2) e 3) dell’art. 3, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all’atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
Per quanto concerne i lavoratori di cui al Gruppo 1) dell’art. 3 l’abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, o che ne richiedano uno speciale, l’azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o più abiti all’anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es.: solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad esempio: preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffinatura a caldo, cernita cascami ecc. oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta ecc., per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli come nerofumo e carbone ecc.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
[…]

Art. 46 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle disposizioni delle relative leggi.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in conformità con quanto stabilito al quarto comma dell’art. 1 della legge 9-12-1977, n. 903 che prevede eventuali deroghe alle disposizioni contenute nell’articolo stesso per mansioni di lavoro particolarmente pesanti per il personale femminile, convengono, in relazione alla eterogeneità dei settori ed al fatto che i fattori di pesantezza sono legati alle attuali concrete situazioni aziendali, di carattere tecnico-organizzativo, di rinviare l’individuazione delle mansioni stesse a livello aziendale o anche territoriale purché per situazioni omogenee.

Art. 47 - Reclami e controversie
I reclami dei lavoratori potranno essere presentati dagli interessati o direttamente, o attraverso il Consiglio di fabbrica. L’esame delle controversie verrà effettuato in azienda con il Consiglio di fabbrica.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l’interpretazione o l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali.

Art. 49 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra Parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
[…]
Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 52 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto nonché quelle impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 54 - Multe e sospensioni
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 51 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca, entro le officine dell’azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 55 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 54, sempreché l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[…]
i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
l) costruzione, entro le officine dell’azienda, di progetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’azienda stessa;
m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 54;
n) trascuratezza dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 54;
o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 62
A) Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 30 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale a norma dell’art. 23 della legge n. 300 nonché quelli sinora concessi, per consuetudine, alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti Parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

B) Commissioni interne e delegato d’impresa
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale 18-4-1966 inerenti il delegato d’impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 63 - Assemblee
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse dal Consiglio di fabbrica assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva o, in caso di impossibilità, nelle immediate vicinanze, fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee, durante l’orario di lavoro, è limitato a 10 ore all’anno, compensate con la retribuzione che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
[…]

Art. 64 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno al Consiglio di fabbrica ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili ed inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 70 - Piccole aziende
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.